Schema n.2LEGITTIMAZIONE AD AGIRE affermazione del diritto tutelato come proprio, si trae dalla domanda
eccezione (art. 81 c.p.c.):
a) legittimazione straordinaria regime:
litisconsorzio necessario con il legittimato ordinario
tutela indiretta di un interesse del legittimato straordinario
esempi: 2900 cc; 1705/2 cc
b) sostituzione processuale regime:
non c'è litisconsorzio del sostituito
normalmente non viene indirettamente tutelato un interesse del sostituto
esempi: 108, 109 e 111 cpc
INTERESSE AD AGIRE utilità della tutela come mezzo e come effetto per chi agisce in giudizio
come mezzo l'utilità non deve potere raggiungersi con un'attività di diritto sostanziale
esempi: il potere datoriale di licenziare e il potere della maggioranza dei soci di escludere un socio e la richiesta di tali atti al giudice.
come effetto nella tutela per accertamento: l'incertezza sulla esistenza del diritto
nella tutela per condanna: l'inadempimento al comportamento doveroso
nella tutela costitutiva: il conseguimento concreto di un effetto giuridico nuovo (caso della impugnativa del testamento con delazione ereditaria identica alle regole della successione legittima)
IL CONTRADDITTORIO è un presupposto processuale che è assicurato dalla forma degli atti e perciò
emerge sul piano normativo nella disciplina della difformità degli atti dallo schema formale della legge,
ovvero delle nullità formali.
Perciò le nullità vengono piegate al regime sostanziale della carenza dei presupposti processuali:
rilevabilità in ogni stato e grado anche d'ufficio
a) le forme dell'atto di citazione Indicazione parti, giudice, udienza, avvertimento delle decadenze, termine dilatorio per esigenze difensive (art. 163, 3° co., cpc)
e del ricorso,
il primo formato interamente dalla parte e direttoall'altra parte,
il secondo formato dalla parte e dal giudice (il decretoin calce che fissa l'udienza) ed è diretto a quest'ultimo
In caso di difformità: nullità ex art. 164, 1°, 2° e 3° co., cpc
Rilevabilità in ogni st. e gr: anche d'ufficio
Sanatoria ex tunc (retroattiva) per rinnovazione ordinata dal giudice
Sanatoria per costituzione del convenuto
b) le forme della notifica Artt. 137 ss. cpc
In caso di fifformità: nullità ex art. 291, 2° co, cpc.
Rilevabilità in ogni st. e gr., anche d'ufficio
Sanatoria ex tunc (retroattiva) per rinnovazione ordinata dal giudice
c) le comunicazione e notifiche degli atti che seguono quelli introduttivi al parti costituite: al rappresentante tecnico (artt. 134, 2° co. e 170, 1°co., cpc)
alle parti non costituite ovvero contumaci
mediante deposito dell'atto di parte in cancelleria (292, 2° co., cpc)
per gli altri atti neppure in questa forma (292, 3° co., cpc)
mediante notifica alla parte se si tratta di atto che contiene una domanda, un'iniziativa
per l'assunzione di un interrogatorio formale o un giuramento, il deposito di una scrittura
privata (art. 292, 1° co., cpc e sentenza Corte cost. n. 250/86).
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