Schemi n.3LITISCONSORZIO NECESSARIO:
regime statico:
a) per ragioni sostanziali
Innanzi alla lacuna dell'art. 102, 2° co., cpc
è necessario ricorrere ad una interpretazione analogica
art. 784 cpc (nella divisione sono LN tutti i comproprietari)
art. 247 cc (nell'azione di disconoscimento della
paternità sono LN il padre, il figlio e la madre)
ratio: ogni qualvolta in rapporti unitari con pluralità
di parti o in rapporti inscindibili la domanda dell'attore
per essere accolta incide modificando o estinguendo un diritto
di un soggetto, questi è litisconsorte necessario.
es. di analogia all'art. 784 risoluzione del contratto di società
azione confessoria servitutis su fondo in comproprietà
es. di analogia all'art. 247: impugnative di provvedimenti amm o
atti di esercizio di un potere nel diritto privato (licenziamento per
riduzione personale, promozioni, costituzione di commissioni inter
sindacali) quando la rimozione del provvedimento o dell'atto incidono
sulla situazione di un terzo controinteressato.
b) per ragioni processuali
legittimazione straordinaria (es. 2900, 2° co., cc)
propter opportunitatem (es i creditori opponenti nella divisione
art. 784 cpc).
regime dinamico
rilevabile in ogni stato e grado (se rilevato in sede di
impugnazione conduce alla rimessione al giudice di primo grado,
art. 354 1° co. Cpc).
sanabile con la vocatio in ius con effetti retroattivi:
1) se non sanato in assoluto conduce ad una sentenza processuale;
2) se sanato in ritardo conduce all'applicazione del regime della
estinzione ex art. 307, 3° co., cpc con rilevabilità dell'effetto solo
ad iniziativa di parte (ultimo comma dell'art. cit.).
se non rilevato prima del giudicato:
1) tesi della inefficacia assoluta
2) tesi della efficacia della sentenza salvo diritto del litisc. Pretermesso
di impugnare con l'opposizione di terzo ex art. 404, 1° c o., cpc
DOMANDA:
regime statico:
a) è necessario che il processo sia promosso da un'iniziativa di parte
b) è necessario che l'atto introduttivo - citazione o ricorso - identifichi il diritto di
cui si chiede la tutela, cfr. artt. 163 e 414 cpc).
A tale fine:
1) individuazione dei soggetti: 163 n. 2 cpc
2) individuazione del petitum, 163 n. 3 cpc:
immediato: il provvedimento di accertamento, di condonna o costitutivo
mediato: il bene della vita
3) individuazione della causa petendi o del titolo: art. 163 n. 4 cpc
diritti autoindividuati: si individuano con la loro semplice menzione
(diritti assoluti: reali, della persona)
diritti eteroindividuati, che si individuano con il fatto costitutivo
(diritti relativi: i diritti di credito)
regime dinamico:
regime delle nullità formali (è la forma dell'atto che presiede al presupposto processuale)
rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado art. 164, 4° co., cpc
sanabilità con rinnovazione o integrazione (se il convenuto è costituito)
sanabilità ex nunc: gli effetti della domanda vengono fatti salvi dall'atto che sana in poi
e non retroagiscono al momento del primo atto contenente la domanda viziata).
GIUDICATO:
a) nozione di giudicato formale ex art. 324 cpc (inimpugnabilità con i mezzi ordinari)
b) nozione di giudicato materiale o sostanziale o esterno, proprio delle sentenze di merito
e non delle sentenze di rito (arg. ex art. 310, 2° co., cpc).
c) Limiti oggettivi del giudicato:
1) si identificano nella sentenza e non nella domanda (caso di discrasia tra oggetto
della domanda e oggetto della sentenza, per ragioni fisiologiche: domande condizionate per
subordinazione o per alternatività; per ragioni patologiche: pronuncia ultra o infra petita partium)
2) impedisce che sullo stesso diritto sia data una seconda pronuncia di merito
x = x, diverso rilievo nei diritti autoindividuati rispetto ai diritti eteroindividuati
3) vincola il giudizio sul diritto dipendente (credito alimentare) quando si è formato sul
diritto pregiudiziale (status), nei diritti connessi per pregiudizialità dipendenza, art. 2909 cc
x + a + b = y
4) non vincola il giudizio sul diritto pregiudiziale se è stato accertato incidentalmente (in difetto di domanda)
nel giudizio sul diritto dipendente: art. 34 cpc
5) nei rapporti con effetti giuridici plurimi, l'antecendente logico necessario costituito dall'accertamento
sulla esistenza del rapporto, vincola tutti i futuri giudizi su ognuno degli effetti (es. l'esistenza, validità ed efficacia
della compravendita, sul giudizio sul prezzo, sul giudizio sulla consegna del bene, ecc.).
Pregiudizialità c.d. Logica
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