14/12/07 Conclusione delle lezioni
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Con la lezione del 13 dicembre 2007 si è concluso il corso di Diritto processuale civile per l'anno accademico 2007/2008, si pubblicano gli ultimi appunti e schemi. Appuntamento agli esami che si tengono il 21/12/07, 18/01/08 e 15/02/08.

lettera n.8 by Claudio Cecchella
Appunti sulla cognizione piena5 by Claudio Cecchella
Appunti sulla cognizione piena4 by Claudio Cecchella
Appunti sulla cognizione piena3 by Claudio Cecchella

Lezioni di diritto processuali civile

Anno accademico 07/08

(Prof. Claudio Cecchella)

La cesura tra trattazione e istruttoria e decisione.

Il provvedimento del giudice

a) Rito ordinario.

1. Provvedimento di invito alle parti a precisare le conclusioni (decisione senza istruttoria);

a) processo in diritto o documentale (art. 187, 1° comma);

b) questione pregiudiziale di rito, carenza di un presupposto processuale insanabile;

c) questione preliminare di merito assorbente: inesistenza di un fatto costitutivo o esistenza di un fatto che costituisce eccezione.

2. Provvedimento istruttorio: ammissibilità (controllo preventivo di legalità della prova) e rilevanza (controllo di utilità della prova condotta sul suo oggetto: fatto principale e secondario), art. 188.

b) Rito del lavoro.

Ai fini dell'immediata decisione rilevanza delle sole ipotesi sub a e b, con esclusione delle questioni preliminari di merito: lettera dell'art. 420/4

c) Rito societario.

a) Solo le parti possono suscitare innanzi a q. pregiudiziale o preliminare la decisione immediata, art. 11.

b) altrimenti si giunge alla decisione del giudice relatore con l'istanza di fissazione di udienza, nella quale possono essere ammessi i mezzi di prova o indicate le questioni preliminari o pregiudiziali (tale provvedimento è revocabile innanzi al colleggio, artt. 12/3 e 16/4).

Per l'istruttoria si rinvia alle regole sulle prove autonomamente trattate.

Peculiarità in ordine ai poteri istruttori,

Rito ordinario e soc. art. 115, principio dispositivo.

Rito lavoro (non locatizio): art. 421/2, accentuazioni poteri istruttori.

Carattere programmatico delle previsioni: - poteri rispetto alla prova testimoniale nel r.o. (281-ter) - poteri ispettivi (artt. 118; 421/3).

In relazione ai poteri istruttori:

-mancanza di limiti cronologici (il problema del contraddittorio);

- superamento dei limiti di ammissibilità dettati dal cod. civ., distinzione tra limiti sostanziali e limiti processuali;

- sopravvivenza della regola sull'onere della prova, art 2697 cc.

d) Provvedimenti anticipatori. Per tutti i riti

1) tutela cautelare incidentale anticipatoria (art. 669 quater)

2) misure in relazione al decreto ingiuntivo (artt. 648 e 649) e alla convalida (art. 665)

3) pagamento delle somme non contestate (art. 186bis e 423/1), a) non contestazione in parte del diritto b) della parte costituita c) prima delle conclusioni e su istanza di parte. Titolo esecutivo, stabile anche in caso di estinzione, senza che acquisisca la stabilità del giudicato.

4) ordinanza ingiuntiva: per il solo caso del n. 1), 633 cpc e in ogni stato su istanza di parte. Esecutiva sui presupposti dell'art. 642 e 648 (salvo disconoscimento) e stabilità in caso di estinzione (ma non passa in giudicato). Lo speciale regime del contumace.

5) la provvisionale, con ordinanza nel rito lav. art. 423/3 con sentenza nel rito ordinario (art. 278, comprensiva della condanna generica che consente la iscrizione ipotecaria).

Le ordinanze a chiusura di istruttoria ex art. 186 quater.

Per i diritti aventi ad oggetto pagamenti o consegna o rilascio.

Sentenza in forma di ordinanza,

a) perché fondate sulla cognizione ordinaria e non sommaria: "nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova".

b) perché pronunciano sulle spese;

c) perché si convertono in sentenza appellabile: - nel caso di estinzione; - nel caso di mancata istanza della parte destinataria del provvedimento perché sia pronunciata sentenza.

La tutela sommaria autonoma dell'art. 19 d lgs. n. 5/03

Rientra in una tutela sommaria anticpatoria, inidonea al giudicato (5° comma).

- Tutela crediti al pagamento di somme o diritti di consegna di beni mobili (esclusione azioni di responsabilità degli amministratori);

- Cognizione sommaria: manifesta infondatezza della contestazione;

- Dubbio del giudice: conversione nel rito a cognzione piena;

- appello (soluzione ibrida).

La fase decisoria

a) Rito ordinario

- giudizio collegiale (ambito art. 50 - bis): art. 189, la precisazione delle conclusioni; art. 190, scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

- giudizio monocratico: art. 281-quinquies decisione a seguito di trattazione scritta (1° comma); art. 281-quinquies decisione a seguito di trattazione mista (2° comma); art. 281-sexies decisione a seguito di trattazione orale (sentenza a verbale).

Pubblicazione mediante deposito in cancelleria della sentenza in tutte le sue componenti entro sessanta giorni, art. 275, 1° comma, c.p.c.

b) Rito lavoro

- decisione alla udienza di discussione dopo trattazione orale (art. 429, 1° comma);

- decisione ad udienza differita dopo trattazione scritta (art. 429, 2° comma);

in entrambi i casi lettura del dispositivo in udienza e deposito dei motivi entro quindici giorni (art. 430 c.p.c.).

c) Rito societario

- art. 12, il decreto del giudice designato;

- art. 16, l'udienza di discussione e gli sviluppi verso l'istruttoria e la decisione (4° comma).

Trattazione orale e decisione a verbale, salvo complessità della controversia (5° comma), particolare forma della motivazione

Esiti:

n. 1, 2 e 3, art. 279 sentenza su questioni di rito o sul merito che definisce il giudizio;

n. 4, art. 279, sentenza parziale: pentimento del giudice su questione pregiudiziale o preliminare: sentenza + ordinanza di rimessione in istruttoria;

n. 5, art. 279, sentenza parzialmente definitiva, quando il giudice decide una causa delle cause cumulate in un processo litisconsortile, separando le altre per ragioni di economicità.