Il testo base in discussione al SenatoSi pubblica di seguito il testo base in discussione al senato, degno di segnalazione un intervento di riforma che non si limita a modificare i tempi per la introduzione della domanda di scioglimento, ma che interviene su istituti come il t.f.r. e l'assegnazione della casa coniugale
Articolo 1
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Articolo 2
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 151 è abrogato;
b) il primo comma dell'articolo 156 è sostituito dal seguente:
«Il giudice, pronunciando la separazione, può stabilire in favore di uno dei coniugi il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.»;
c) all'articolo 540, la parola: «coniuge», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «coniuge, anche se separato»;
d) l'articolo 548 è abrogato;
e) all'articolo 565, la parola: «coniuge», è sostituita dalle seguenti: «coniuge, anche se separato»;
f) l'articolo 585 è abrogato.
Articolo 3
1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli effetti dello scioglimento della comunione si producono automaticamente nel momento in cui viene depositata la domanda relativa ai procedimenti citati».
Articolo 4
1. All'articolo 177 del codice civile, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi e l'indennità di fine rapporto di lavoro, percepita prima dello scioglimento della comunione dei beni e relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con la convivenza matrimoniale, se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;».
Articolo 5
1. Dopo l'articolo 158 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 158-bis. - (Indennità di fine rapporto). - Il coniuge in regime di separazione dei beni nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, ovvero sentenze di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio non precedute da separazione personale, ha diritto, se sia stato riconosciuto dalla sentenza titolare di assegno di mantenimento o di assegno ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e non sia passato a nuove nozze, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la convivenza matrimoniale. Tale diritto sussiste in quanto l'indennità sia percepita dall'altro coniuge, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza medesima.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al coniuge già in regime di comunione dei beni qualora l'indennità di fine rapporto sia stata percepita dall'altro coniuge dopo lo scioglimento del regime di comunione».
Articolo 6
1. L'articolo 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.
Articolo 7
1. Dopo l'articolo 156-bis del codice civile, è introdotto il seguente articolo:
«Art. 156-ter.
(Assegnazione della casa familiare)
Nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, il giudice, rilevata l'intollerabilità della convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della comparizione presidenziale oppure in corso di causa, o definitiva, con la sentenza, i provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dal fatto che i coniugi, fino a quel momento, abitavano nella medesima casa.
Nell'emanare tali provvedimenti, il giudice deve tener conto, in primo luogo, dell'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, della coppia.
In presenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa familiare al genitore con essi convivente o con il quale i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Tale provvedimento ha come termine di scadenza naturale il momento in cui i figli stessi divengano maggiorenni economicamente indipendenti.
In assenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al primo comma dell'articolo 156, indicando il termine di scadenza dell'attribuzione. Tale termine non può essere superiore a nove anni. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui i coniugi siano comproprietari del bene.
Ove non ricorrano, sotto gli indicati profili, i presupposti per l'attribuzione del godimento della casa, il giudice, a richiesta di parte, emana un provvedimento con il quale indica quale dei coniugi, in forza dei titoli esibiti, ha diritto di continuare ad abitare nell'immobile. Tale provvedimento non è opponibile ai terzi. Ove gli accertamenti necessari per accertare l'effettività del diritto siano complessi, il giudice può rimetterne la risoluzione ad altro procedimento.
Nel caso in cui, dopo l'assegnazione della casa familiare, l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva con un terzo o contragga nuovo matrimonio, il giudice, ad istanza di parte, può esaminare nuovamente la situazione, per valutare se la stessa continua a corrispondere all'interesse dei figli, e per stabilire se debbano essere modificati i provvedimenti che regolano i rapporti economici tra le parti.
Il provvedimento di assegnazione della casa e gli eventuali provvedimenti che lo modifichino sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché, in presenza di figli, ai procedimenti tra genitori non coniugati relativi alle disposizioni in favore dei figli stessi».
Articolo 8
1. All'articolo 155-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Prescrizioni in tema di residenza»;
b) il primo comma è abrogato.
2. L'articolo 6, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.
Articolo 9
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si siano conclusi, anche con sentenza non definitiva, prima della data di entrata in vigore della presente legge e alle separazioni consensuali i cui procedimenti siano in corso al momento della medesima data di entrata in vigore, sempreché i coniugi, prima che ne intervenga l'omologazione, concordemente dichiarino di volersene avvalere.
2. Le disposizioni medesime si applicano anche alle separazioni consensuali di cui al comma 1 e a quelle di cui sia intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempreché il ricorso per la dichiarazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia proposto congiuntamente da entrambi i coniugi a norma dell'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970, n. 898.».
Articolo 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |