Il disegno di legge n. 1412 del 2009N. 1412
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BERSELLI, MUGNAI, MAZZATORTA,
D’ALIA e LI GOTTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2009
Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale
Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A
Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1412
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Onorevoli Senatori. – Tutti i giuristi fa-
miliaristi speravano che la legge 8 febbraio
2006, n. 54 avesse risolto gran parte delle
questioni teoriche e pratiche che lambiscono
la famiglia con un sistema di regolamenta-
zione della competenza giurisdizionale che
attirasse, davanti al tribunale ordinario, ogni
problema attinente i figli minori: legittimi e
naturali.
Sino ad oggi e` stato il tribunale per i mi-
norenni a conoscere dei procedimenti relativi
all’affidamento dei figli naturali, in forza del
rinvio all’articolo 317-bis del codice civile,
contenuto nell’articolo 38 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposi-
zioni transitorie, mentre al tribunale ordina-
rio era attribuita la competenza sulle que-
stioni economiche relative al loro manteni-
mento (articoli 148 e 261 del codice civile),
nonche´ le «questioni di stato» contemplate
dall’articolo 263 del codice civile. Si sperava
pero` che la legge n. 54 del 2006 avesse defi-
nitivamente superato l’assurda dicotomia
delle diverse competenze giudiziarie, invece
la Corte di cassazione (ordinanza n. 8362
del 3 aprile 2007 n. 8362), facendo un impli-
cito riferimento al fatto che la norma conte-
nuta nell’articolo 317-bis del codice civile
non era stata modificata (restando cosı
` ope-
rante l’articolo 38 delle disposizioni attuative
del codice civile e disposizioni transitorie)
aveva irrimediabilmente lasciato in vita la
competenza del tribunale per i minorenni
per tutte le questioni connesse all’affida-
mento, trascinando nell’ambito della sua
competenza anche le ipotesi regolamentate
dal novellato articolo 155, comma 2, del co-
dice civile.
Il disegno di legge atto Senato n. 1211
provvede a eliminare la discrasia, ma occorre
che lo stesso ufficio giudiziario decida conte-
stualmente sull’affidamento e sul manteni-
mento dei figli naturali, nonche´ su questioni
attinenti «lo status», chiarendo altresı
` che
questa attribuzione spetta al tribunale ordina-
rio.
Il presente disegno di legge mira a sempli-
ficare e a rendere piu` celeri questi procedi-
menti che, allo stato, stazionano per mesi e
mesi nelle cancellerie dei tribunali per i mi-
norenni prima che venga fissata la prima
udienza di comparizione e poi terminano
dopo anni (!!!), spesso con una giustizia tar-
diva che non serve piu` .
E` evidente che l’articolo 38 delle disposi-
zioni per l’attuazione del codice civile abbia
perso ogni efficacia applicativa perche´ , sul-
l’affidamento dei figli, varranno le norme
dettate dal novellato articolo 155 e seguenti
del codice civile.
Ed e` per tale ragione che si rende necessa-
rio uniformare davanti al tribunale ordinario
anche tutte le azioni di stato, come gia` e`
dal 1975 per l’azione inerente l’impugna-
zione del riconoscimento per difetto di veri-
dicita` – articolo 263 del codice civile – o ad
esempio, l’azione d’impugnazione del rico-
noscimento, da parte del riconosciuto (arti-
colo 264 del codice civile). Ipotesi identica
alla prima col solo distinguo che, nel primo
caso, l’impugnazione puo` essere proposta
da chi ha riconosciuto o da chiunque vi ab-
bia interesse, nel secondo, solo dal minore
di eta` che abbia compiuto i sedici anni, auto-
rizzato dal giudice con provvedimento in ca-
mera di consiglio, tramite l’altro genitore che
abbia validamente riconosciuto il figlio.
Non e` chi non veda l’assurdita` di tale dif-
ferenza e l’utilita` che non solo l’azione pre-
vista dall’articolo 264 del codice civile
venga attratta nell’alveo della giurisdizione
ordinaria (distraendola dalle previsioni del-
l’articolo 38 delle disposizioni attuative del
codice civile e disposizioni transitorie) ma
siano del pari ad essa devolute tutte le altre
azioni che attengono lo status del minore,
ossia:
– il riconoscimento di paternita` e di ma-
ternita` , (articolo 250 del codice civile);
– il cognome del figlio (articolo 262 del
codice civile);
– l’affidamento del figlio naturale e il
suo inserimento nella famiglia legittima (arti-
colo 252 del codice civile);
– l’esercizio della potesta` dei genitori
(articolo 316 del codice civile);
– la dichiarazione giudiziale di paternita`
e maternita` (articolo 269 del codice civile).
Si tratta di istituti che perseguono l’inte-
resse dei figli e, tutti, riguardano lo status.
Con questo disegno di legge non si in-
tende affatto esautorare il tribunale per i mi-
norenni, giudice altamente specializzato, ma
anzi a far sı
` che restino accorpate nella sua
competenza tutte le questioni attinenti le cen-
sure alla potesta` (articoli 330, 332, 333, 334
e 335 del codice civile) nonche´ tutta la ma-
teria relativa all’adozione.
Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1412
Art. 1.
1. L’articolo 38 delle disposizioni per l’at-
tuazione del codice civile e disposizioni tran-
sitorie e` sostituito dal seguente:
«Art. 38. – Sono di competenza del tribu-
nale per i minorenni i provvedimenti con-
templati dagli articoli 84, 90, 330, 332,
333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del co-
dice.
Sono emessi dal tribunale ordinario i prov-
vedimenti per i quali non sia espressamente
stabilita la competenza di una diversa auto-
rita` giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in ca-
mera di consiglio, sentito il pubblico mini-
stero.
Quando il provvedimento e` emesso dal tri-
bunale per i minorenni, il reclamo si propone
davanti alla sezione di corte di appello per i
minorenni».
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