05/04/09 Progetto di riforma del proces
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Passeranno presto al tribunale ordinario le competenze minorili sulla filiazione e sui procedimenti di regolamentazione anche economica dell’affidamento (art. 317 bis c.c.).

E' quanto prevede il disegno di legge n. 1412 (primo firmatario Berselli, Presidente della Commissione Giustizia del Senato) attualmente in discussione in Senato.

Il Tribunale per i minorenni conserverà le sole competenze sui procedimenti relativi alla potesta' (art. 330, 333, 336 c.c.) e in materia di adozione nazionale e internazionale.

La proposta in discussione si propone di superare l’assurda contraddizione delle diverse competenze giudiziarie accentuata dalle ordinanze della Corte di Cassazione sulla contestualità delle domande di affidamento e di mantenimento dei figli naturali.

La speranza e' che il Parlamento compia un passo piu' lungo e giunga ad abrogare ogni residua competenza del tribunale per i minorenni, in favore di una sezione specializzata del tribunale ordinario.

Il disegno di legge n. 1412 del 2009 by Claudio Cecchella

Il disegno di legge n. 1412 del 2009

N. 1412

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERSELLI, MUGNAI, MAZZATORTA,

D’ALIA e LI GOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2009

Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1412

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Tutti i giuristi fa-

miliaristi speravano che la legge 8 febbraio

2006, n. 54 avesse risolto gran parte delle

questioni teoriche e pratiche che lambiscono

la famiglia con un sistema di regolamenta-

zione della competenza giurisdizionale che

attirasse, davanti al tribunale ordinario, ogni

problema attinente i figli minori: legittimi e

naturali.

Sino ad oggi e` stato il tribunale per i mi-

norenni a conoscere dei procedimenti relativi

all’affidamento dei figli naturali, in forza del

rinvio all’articolo 317-bis del codice civile,

contenuto nell’articolo 38 delle disposizioni

per l’attuazione del codice civile e disposi-

zioni transitorie, mentre al tribunale ordina-

rio era attribuita la competenza sulle que-

stioni economiche relative al loro manteni-

mento (articoli 148 e 261 del codice civile),

nonche´ le «questioni di stato» contemplate

dall’articolo 263 del codice civile. Si sperava

pero` che la legge n. 54 del 2006 avesse defi-

nitivamente superato l’assurda dicotomia

delle diverse competenze giudiziarie, invece

la Corte di cassazione (ordinanza n. 8362

del 3 aprile 2007 n. 8362), facendo un impli-

cito riferimento al fatto che la norma conte-

nuta nell’articolo 317-bis del codice civile

non era stata modificata (restando cosı

` ope-

rante l’articolo 38 delle disposizioni attuative

del codice civile e disposizioni transitorie)

aveva irrimediabilmente lasciato in vita la

competenza del tribunale per i minorenni

per tutte le questioni connesse all’affida-

mento, trascinando nell’ambito della sua

competenza anche le ipotesi regolamentate

dal novellato articolo 155, comma 2, del co-

dice civile.

Il disegno di legge atto Senato n. 1211

provvede a eliminare la discrasia, ma occorre

che lo stesso ufficio giudiziario decida conte-

stualmente sull’affidamento e sul manteni-

mento dei figli naturali, nonche´ su questioni

attinenti «lo status», chiarendo altresı

` che

questa attribuzione spetta al tribunale ordina-

rio.

Il presente disegno di legge mira a sempli-

ficare e a rendere piu` celeri questi procedi-

menti che, allo stato, stazionano per mesi e

mesi nelle cancellerie dei tribunali per i mi-

norenni prima che venga fissata la prima

udienza di comparizione e poi terminano

dopo anni (!!!), spesso con una giustizia tar-

diva che non serve piu` .

E` evidente che l’articolo 38 delle disposi-

zioni per l’attuazione del codice civile abbia

perso ogni efficacia applicativa perche´ , sul-

l’affidamento dei figli, varranno le norme

dettate dal novellato articolo 155 e seguenti

del codice civile.

Ed e` per tale ragione che si rende necessa-

rio uniformare davanti al tribunale ordinario

anche tutte le azioni di stato, come gia` e`

dal 1975 per l’azione inerente l’impugna-

zione del riconoscimento per difetto di veri-

dicita` – articolo 263 del codice civile – o ad

esempio, l’azione d’impugnazione del rico-

noscimento, da parte del riconosciuto (arti-

colo 264 del codice civile). Ipotesi identica

alla prima col solo distinguo che, nel primo

caso, l’impugnazione puo` essere proposta

da chi ha riconosciuto o da chiunque vi ab-

bia interesse, nel secondo, solo dal minore

di eta` che abbia compiuto i sedici anni, auto-

rizzato dal giudice con provvedimento in ca-

mera di consiglio, tramite l’altro genitore che

abbia validamente riconosciuto il figlio.

Non e` chi non veda l’assurdita` di tale dif-

ferenza e l’utilita` che non solo l’azione pre-

vista dall’articolo 264 del codice civile

venga attratta nell’alveo della giurisdizione

ordinaria (distraendola dalle previsioni del-

l’articolo 38 delle disposizioni attuative del

codice civile e disposizioni transitorie) ma

siano del pari ad essa devolute tutte le altre

azioni che attengono lo status del minore,

ossia:

– il riconoscimento di paternita` e di ma-

ternita` , (articolo 250 del codice civile);

– il cognome del figlio (articolo 262 del

codice civile);

– l’affidamento del figlio naturale e il

suo inserimento nella famiglia legittima (arti-

colo 252 del codice civile);

– l’esercizio della potesta` dei genitori

(articolo 316 del codice civile);

– la dichiarazione giudiziale di paternita`

e maternita` (articolo 269 del codice civile).

Si tratta di istituti che perseguono l’inte-

resse dei figli e, tutti, riguardano lo status.

Con questo disegno di legge non si in-

tende affatto esautorare il tribunale per i mi-

norenni, giudice altamente specializzato, ma

anzi a far sı

` che restino accorpate nella sua

competenza tutte le questioni attinenti le cen-

sure alla potesta` (articoli 330, 332, 333, 334

e 335 del codice civile) nonche´ tutta la ma-

teria relativa all’adozione.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1412

Art. 1.

1. L’articolo 38 delle disposizioni per l’at-

tuazione del codice civile e disposizioni tran-

sitorie e` sostituito dal seguente:

«Art. 38. – Sono di competenza del tribu-

nale per i minorenni i provvedimenti con-

templati dagli articoli 84, 90, 330, 332,

333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del co-

dice.

Sono emessi dal tribunale ordinario i prov-

vedimenti per i quali non sia espressamente

stabilita la competenza di una diversa auto-

rita` giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in ca-

mera di consiglio, sentito il pubblico mini-

stero.

Quando il provvedimento e` emesso dal tri-

bunale per i minorenni, il reclamo si propone

davanti alla sezione di corte di appello per i

minorenni».