La legge 23 aprile2009, n. 38, recante: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutoriTESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009
Testo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori». (09A04793)
(G.U. n. 95 del 24-4-2009)
AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma I del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies ;»;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 -bis nei confronti della stessa persona offesa .».
Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 275, comma 3, secondo periodo , le parole: «all’articolo 416 -bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -
quater , nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , escluso il quarto comma, e 600 -quinquies del codice penale,»;
a -bis ) all’articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.
b) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d -bis ) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609 -bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
Art. 3.
Modifiche all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. All’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti :
«1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 -ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’articolo 416 -bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , primo e secondo comma, 601, 602, 609 -octies , qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1 -quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all’articolo 291 -quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16 -nonies e 17 -bis del decreto-
legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
1 -bis . I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1 -ter . I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis , secondo e terzo comma, 600 -ter , terzo comma, 600 -quinquies , 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291 -ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3 -bis e 3 -ter , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1 -quater . I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609 -octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609 -bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;
b) al comma 2 -bis , le parole: “di cui al comma 1, quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1-ter”».
Art. 4.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4 -bis è aggiunto il seguente:
«4 -ter . La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4 -bis è aggiunto il seguente:
«4 -ter . La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».
Art. 5.
(Abrogato)
Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio
1. Al fi ne di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell’adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifi cazioni, le risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulla quota di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a) , del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell’interno e nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2 - bis . Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confi sca.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.».
Art. 6-bis.
Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri
1. Nell’anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fi ne di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l’Arma dei carabinieri può procedere all’immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all’articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l’Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.
Art. 7.
Modifiche al codice penale
1. Dopo l’articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612- bis (Atti persecutori). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».
Art. 8.
Ammonimento
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612 -bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’uffi cio per il delitto previsto dall’articolo 612 -bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 282 -bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282- ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.».
«Art. 282- quater (Obblighi di comunicazione) . — 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282 -bis e 282 -ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all’articolo 392, il comma 1- bis è sostituito dal seguente:
«1 -bis . Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinquies , 609 -
octies , 612 -bis , 600, 600 -bis , 600 -ter , anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 -quater .1, 600 -quinquies , 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5 -bis dell’articolo 398:
1) le parole: «e 609 -octies » sono sostituite dalle seguenti: «, 609 -octies e 612 -bis »;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore»
sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore»
sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;
d) al comma 4 -ter dell’articolo 498:
1) le parole: «e 609 -octies » sono sostituite dalle seguenti: «, 609 -octies e 612 -bis »;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
Art. 10.
Modifica all’articolo 342 -ter del codice civile
1. All’articolo 342 -ter , terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Art. 11.
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori
1. Le forze dell’ordine, i presıdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.
Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
Art. 12.
Numero verde
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
Art. 12-bis.
Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fi no al complessivo riordino della materia.
Art. 12-ter.
Categorie dei dati da conservare di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109
1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all’evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobile, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Art. 13.
Copertura finanziaria
1. ( Abrogato).
2. ( Abrogato).
3. Per le finalità di cui all’articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4 -bis . Il Ministro dell’economia e delle fi nanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all’articolo 4, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11 -ter , comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze ha autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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