Note sul ConvegnoNella sala dell’Istituto Artigianelli, l’Ordine degli Avvocati di Brescia in unione con la Sezione locale dell’Osservatorio sul diritto di famiglia hanno organizzato una giornata di studi su “Le misure cautelari nel diritto di famiglia”.
Dopo la introduzione generale della Prof. Loriana Zanuttigh dell’Università di Brescia sui modelli di tutela giurisdizionale dei diritti nei procedimenti di separazione e divorzio, ha tenuto una brillante relazione il Dr. Lucio Munaro, già giudice del Tribunale di Brescia, oggi giudice del Tribunale di Treviso, evidenziando il carattere dello speciale mezzo giurisdizionale, volto ad introdurre a tutela dei provvedimenti di affidamento e potestà una vera e propria misura coercitiva ed indagando il carattere neutro della norma, quanto alle forme processuali, adattate al particolare contesto in cui vengono assunte le misure, nonché in principali nodi interpretativi della disposizione.
Lo strumento delle misure coercitive è stato poi discusso dal prof. Claudio Cecchella come modello generale di tutela giurisdizionale dei diritti, soddisfatti esclusivamente con una prestazione di fare infungibile o di non fare, quando all’obbligato non può sostituirsi l’ufficio esecutivo nelle forme tradizionali della esecuzione disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, alla luce della norma generale dell’art. 614 – bis c.p.c., dovuto alla recente legge n. 69 del 2009 e dell’esperienza, tutt’ora in vigore di misure coercitive nel diritto di famiglia, lo speciale sequestro degli artt. 146, 157 c.c. e dell’art. 8 della legge n. 898 del 1970 e l’art. 709-ter di cui si è indagata la piena compatibilità con il regime generale dell’art. 614 - bis c.p.c.
Lo stesso relatore ha poi, in una seconda parte pomeridiana del suo intervento, aperto la discussione sul tema della esecuzione dei provvedimenti in materia di famiglia, sia di natura patrimoniale che di natura personale. Evidenziando ancora una volta per entrambe le situazioni le esigenze postulate della infungibilità della tutela, assicurate con una normazione sulla misure coercitive ancora troppo frammentaria e incoerente, e il carattere differenziato della tutela imposta dalla speciale materia, ben evidente nella difficile distinzione tra fase di merito e fase esecutiva vera e propria, che giustifica un’identificazione tra giudice del merito e giudice dell’esecuzione (art. 6, 10° comma della legge n. 898 del 1970, art. 709 – ter c.p.c. e art. 669-duodecies c.p.c.) e un’esecuzione lasciata quanto alle forme alla discrezionalità del giudice. Infine il relatore ha indagato la speciale tutela dei crediti al mantenimento inesegibili, per il loro carattere permanente, mediante le forme, ancora frammentarie e diversamente regolare, della cessione coatta dei crediti che l’obbligato vanta verso terzi a favore dell’avente diritto al mantenimento (artt. 148, 156 c.c. e art. 8 legge n. 898 del 1970).
Ha concluso la moderatrice, che non ha fatto mancare spunti di interesse in occasione delle varie relazioni, con una relazione sugli ordini di protezione, anche nella particolare prospettiva della loro disciplina penale, attraverso la sua esperienza di giudice del tribunale di Bologna.
Hanno infine partecipato alla discussione numerosi colleghi evidenziando alcuni casi di applicazione dell’art. 709 ter c.p.c. e alcuni riflessi della normativa sulla ripartizione delle competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario.
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