09/12/11 Polo Carmignani

Una linea coerente dell'Esecutivo, sia esso politico, sia esso tecnico, verso la definitiva fuga dalla giurisdizione nel segno del colpo di coda dei procedimenti di mediaconciliazione; del colpo mortale all’avvocatura, alla sua vocazione di baluardo della tutela dei diritti in sede giurisdizionale; dell'inasprimento dei costi della giurisdizione; dell’ingresso della perenzione nella giurisdizione civile.

Le slides della relazione agli avvocati pisani, al polo Carmignani.

La riforma del d.i. e la manovra economica 2011 e le sue ricadute sul processo civile by Claudio Cecchella

La riforma del d.i. e la manovra economica 2011 e le sue ricadute sul processo civile

Relazione agli avvocati pisani,

9 dicembre 2011

L'INTERVENTO SUL DECRETO INGIUNTIVO

Conseguenza della pronuncia della Corte di Cass. n. 19246 del 2010: applicazione generalizzata del dimezzamento dei termini di cui all’art. 645, 2° comma, c.p.c. anche se l’attore non offre termini a difesa inferiori: con la conseguente necessità di una iscrizione a ruolo e costituzione dell’attore opponente entro 5 giorni.

L'ABROGAZIONE DEL 2° COMMA DELL'ART. 345 CPCP

L’opposizione a decreto ingiuntivo si allinea alla disciplina generale, per cui il termine per la costituzione dell’attore resta di 10 giorni, salvo che l’attore non intenda concedere un termine inferiore a difesa.

il regime transitorio

Si impone ex lege il vecchio orientamento, secondo il quale solo se vi è esercizio della facoltà di concedere termini a difesa inferiori, vige il regime della costituzione in termini dimezzati, a valere per tutte le cause pendenti.

CONSEGUENZA

Non sarà più necessario invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., in relazione al revirement per superare il rischio di inammissibilità della opposizione e la regola nuova è applicabile anche alle opposizioni a decreto ingiuntivo successive al revirement.

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DISEGNO GENERALE DELLA MANOVRA ECONOMICA

degiurisdizionalizzazione della tutela dei diritti:

colpo di coda della stagione della mediaconciliazione;

colpo all’avvocatura, come baluardo della tutela dei diritti in sede giurisdizionale;

inasprimento dei costi della giurisdizione;

l’ingresso della perenzione nella giurisdizione civile.

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La manovra economia del luglio (d.l. 6/07/2011, n. 98, convertito con l. 15/07/2011, n. 111)

IL PROGRAMMA

Il comma 1 dell’art. 37 prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell’ordine degli avvocati, debbano redigere un programma per la gestione dei procedimenti civili, penali ed amministrativi pendenti;

i programmi dovranno essere, ovviamente, parametrati al dato costituzionale della ragionevole durata dei processi, anche al fine di ridurre la percentuale di insorgenza di profili di responsabilità ex l. n. 89/2001 in capo allo Stato.

effetti

i commi 10, 11 e 12 subordinano l’allocazione delle risorse derivanti dall’aumento del contributo unificato al raggiungimento di obiettivi di efficienza.

L’adozione del programma è stata prorogata dalla manovra bis al 31 ottobre 2011.

LE CONVENIZIONI

Previsione di convenzioni per gli uffici giudiziari con Università, Scuole di specializzazione ed Ordini forensi delle convenzioni, in forza delle quali istituire tirocini di durata annuale ai tirocinanti, senza compenso o oneri per lo Stato.

Manovalanza gratuita dei più meritevoli.

INTERVENTOSUL CONTRIBUTO UNIFICATO

La manovra economica interviene in materia di contributo unificato con tre diversi tipi di disposizione: in primo luogo, il contributo unificato è aumentato in una pluralità di materie, al fine di ottenere un generalizzato aumento del gettito, finalizzato al potenziamento dell’organizzazione degli uffici giudiziari.

In secondo luogo, il contributo unificato viene introdotto in materie precedentemente del tutto esenti, quali le controversie di lavoro e quelle in materia previdenziale ed assistenziale

la sanzione

In terzo luogo si prevede un aumento pari alla metà del valore del contributo unificato, nel caso in cui l’avvocato ometta di indicare il numero di fax e di indirizzo di posta elettronica certificata, oppure nel caso in cui la parte non dichiari il proprio codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio

I BENEFICI

Parte delle risorse verranno destinate all’incentivazione del personale amministrativo, per gli uffici ove esista effettivo raggiungimento dell’obiettivo di diminuzione del contenzioso rispetto all’anno precedente;

con l’effetto di aumentare ulteriormente il divario con gli uffici che invece, anche per ragioni di carenze di organico, non riescono a rispettare i parametri di deflazione del contenzioso indicati dalla manovra e di favorire solo gli uffici virtuosi.

ART.38

Estinzione di tutti i processi in materia previdenziale pendenti in primo grado alla data del 31 dicembre 2010 nei quali sia parte l’INPS, il cui valore non superi complessivamente la somma di € 500,00. Tale estinzione, da pronunciarsi con decreto, comporta l’automatico accoglimento del ricorso, con attribuzione delle spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.

accertamento tecnico preventivo obbligatorio

La norma, inoltre, introduce nel codice di procedura civile l’art. 445 bis, in forza del quale, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti è tenuto a proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696 bis

manca la sanzione

Tale espletamento è definito come “condizione di procedibilità” della domanda, la cui assenza sarà rilevabile anche d’ufficio ma non oltre la prima udienza. La rilevazione di tale vizio non comporta la sospensione del processo, ma la concessione di un semplice rinvio di quindici giorni, per consentire la “presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”. Qual è la sanzione?

LA CONTESTAZIONE

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti (INPS e ricorrente), fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. in caso di silenzio, omologa i risultati della consulenza e regola le spese.

conseguenze della contestazione

La parte dissenziente dovrà depositare, entro trenta giorni dalla formulazione di detta dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inammissibilità della domanda e la conseguente estinzione del processo. L’art. 445 bis si premura di esplicitare che il ricorso dovrà contenere, “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.

La dichiarazione di valore

La parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, deve formulare la dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

La consulenza

In punto di operazioni peritali, si stabilisce che, qualora il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio in una causa civile relativa a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, la comunicazione relativa all’avvio delle operazioni deve essere inviata all’INPS almeno quindici giorni prima dell’inizio delle operazioni stesse, così da permettere la partecipazione dei medici dell’istituto previdenziale. Si commina espressamente la nullità, per il caso in cui alla relazione peritale non sia allegata la prova dell’avvenuta tempestiva comunicazione all’INPS.

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Manovra economica bis 2011
d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148

PROFILI GENERALI

I contenuti della manovra toccano numerosi temi attinenti alla giustizia civile: l’ordinamento forense, l’organizzazione degli uffici giudiziari, il calendario del processo civile, l’osservanza degli obblighi fiscali da parte degli avvocati, il contributo unificato, le comunicazioni e le notifiche, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione

organizzazione giudiziaria

Le disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici giudiziari sono state inserite non dal d.l. 138/2011, ma dalla legge di conversione n. 148/2011 e costituiscono una legge delega.

Le disposizioni riguardano gli uffici giudiziari di primo grado (ferma la necessità di garantire la permanenza del Tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia), le sezioni distaccate dei Tribunali, gli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale nonché gli uffici requirenti non distrettuali.

criteri

Il legislatore delegato dovrà tenere conto, quali criteri guida, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane

giudice di pace

Per quanto riguarda gli uffici del giudice di pace, il legislatore immagina un’interessante ma problematica applicazione del principio di sussidiarietà tra Stato ed enti locali: questi ultimi, anche consorziandosi tra loro, potranno ottenere il mantenimento degli uffici posti in luogo diverso dalla sede circondariale, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizi.

ART.81-BIS CPCP

Quando decide sulle istanze istruttorie, il Giudice, sentite le parti, fissa un calendario delle udienze successive; la decisione coinciderà dunque con l’ordinanza ex art. 183 comma 7 c.p.c. nel rito ordinario, con l’udienza di discussione nel processo del lavoro e con la prima udienza nel processo sommario di cognizione.

criteri

I criteri a cui il magistrato dovrà attenersi nello stilare il calendario sono la natura, l’urgenza e la complessità della causa.

Stella polare del calendario delle udienze è, evidentemente, il principio di ragionevole durata del processo, che l’art. 81 bis disp. att. richiama espressamente.

effetti

I termini fissati potranno essere soggetti a proroga in caso di gravi motivi sopravvenuti; la proroga potrà essere disposta d’ufficio o su istanza di parte, a condizione che l’istanza sia formulata prima della scadenza del termine.

SEGUE

La violazione del calendario fissato non è nullità idonea a convertirsi in motivo di impugnazione; tuttavia, l’art. 81 bis prevede una serie di conseguenze per tale eventualità. Per quanto riguarda gli avvocati ed i consulenti tecnici, saranno configurabili profili di responsabilità professionale, la cui sussistenza sarà verificata dall’Ordine di appartenenza; per quanto riguarda il magistrato, il mancato rispetto del termine può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.

comunicazioni

La manovra, inoltre, modifica l’art. 136 c.p.c., in tema di comunicazioni inerenti al procedimento: si prevede che tutte le comunicazioni di cancelleria prescritte dalla legge o dal giudice nei confronti delle parti, nonché la notizia di provvedimenti per cui sia prevista la comunicazione tramite biglietto di cancelleria, debbano essere effettuate mediante fax o posta elettronica certificata. Il legislatore, dunque, trasforma quella che era una mera facoltà del cancelliere in un vero e proprio obbligo.

MANCATA PARTECIPAZIONE AL TENTATIVO DI MEDIAZIONE

Oltre alla possibilità di valutare la mancata partecipazione come argomento di prova, già prevista dal d. lgs. n. 28/2010, si introduce ora la possibilità per il giudice di condannare la parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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Manovra economica ter.

La legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità)

IL CONTRIBUTO UNIFICATO

Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è addirittura raddoppiato per i processi innanzi alla Corte di Cassazione.

segue

Inoltre, la disciplina del contributo unificato è modificata per il caso in cui la parte modifichi la propria domanda, proponga domanda riconvenzionale, chiami in causa un terzo o svolga intervento autonomo nel processo. In particolare, l’art. 28 distingue due ipotesi: quando le attività di cui sopra siano svolte dalla parte che per prima si sia costituita in giudizio e dunque abbia già corrisposto il contributo unificato, sarà dovuta un’integrazione del contributo, in caso di aumento del valore della causa. Qualora, invece, le medesime attività siano svolte da soggetti diversi, essi sono tenuti a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

spese processuali

Si introduce un articolo 152 bis, in materia di liquidazione delle spese, per il caso in cui, all’esito del processo, siano risultate prevalenti le ragioni di una Pubblica Amministrazione che si sia difesa in giudizio a mezzo di propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c. In tal caso, si applicheranno le tariffe vigenti per gli avvocati, con una riduzione del 20% per quanto riguarda gli onorari.

comunicazione

Anzitutto, l’art. 125 c.p.c. prevede che all’interno di citazione, comparsa, ricorso, controricorso e precetto debba essere indicato non un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, ma quello stesso indirizzo che l’avvocato ha comunicato al proprio ordine.

Riformato è l’invio tramite posta elettronica certificata del biglietto di cancelleria; solo ove essa non sia possibile, il biglietto sarà trasmesso via fax o rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. Dunque la comunicazione per via pec sembra ritornata facoltativa.

LA PERENZIONE

In primo luogo, è introdotto un meccanismo di perenzione dei giudizi, simile a quello presente nel sistema della giustizia amministrativa.

Esso si applica ai processi pendenti in grado d’appello da oltre due anni prima dell’entrata in vigore della legge, nonché ai giudizi di Cassazione aventi ad oggetto pronunce pubblicate prima dell’entrata in vigore della l. 28 giugno 2009, n. 69. In questi casi, la cancelleria informerà le parti dell’onere di presentare un’istanza di trattazione del procedimento. Entro sei mesi dalla ricezione dell’avviso le parti dovranno presentare tale istanza, sottoscritta personalmente, pena l’estinzione del giudizio, da pronunciarsi con decreto.

L'INIBITORIA

In tema di sospensione dell’efficacia esecutiva in appello: se l’istanza è inammissibile o manifestamente infondata la parte che l’ha proposta può essere condannata ad una pena pecuniaria tra € 250,00 e 10.000,00, con ordinanza revocabile ma non reclamabile.

DEICISIONE ABBREVIATA

Si prevede, infatti, la possibilità di decidere nelle forme abbreviate di cui all’art. 281 sexies, sia in sede di udienza fissata per la decisione sulla sospensiva, sia alla conclusione del giudizio di appello

INAPPELLABILITà DELLE SENTENZE

Si introduce, ora, una nuova disposizione, ai sensi della quale la sentenza che definirà il relativo giudizio sarà inappellabile