Il progetto e l'articolato
PROGETTO DI RIFORMA
PER UN PROCESSO CIVILE UNITARIO NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
L’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che aveva indicato al Governo i principi per l’esercizio della delega in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili (attuata con il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150), aveva escluso le cause di diritto di famiglia e concernenti i minori da questa operazione di riordino dei riti, lasciano invariate le norme vigenti.
La molteplicità e l’eterogeneità, oltre cha la natura particolare, dei procedimenti nelle materie previste nel primo libro del codice civile e nella legislazione speciale hanno indotto il legislatore a rinviare prudentemente per questo settore quella operazione di semplificazione e di unitarietà che è stata, invece, realizzata per tutti gli altri settori.
E tuttavia il compito di dare anche al diritto di famiglia regole ordinamentali e processuali unitarie non può essere più rinviato.
E’ sotto gli occhi di tutti l’incomprensibile schizofrenia di un non più accettabile ordinamento giudiziario che continua a prevedere in questo settore l’intervento diversificato e frammentato di giudici diversi (tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, giudice tutelare) in una confusa e inattuale distribuzione di competenze per una materia che richiederebbe, al contrario, forte sinergia e unitarietà di interventi. L’esempio più macroscopico è l’attribuzione al tribunale ordinario del contenzioso concernente l’affidamento e il mantenimento di figli legittimi (in sede di separazione e divorzio) e al tribunale per i minorenni delle procedure riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (che costituiscono oggi il 23% del totale delle nascite). Non può essere più differita, pertanto, la costituzione di un nuovo decentrato giudice della famiglia in applicazione del principio di prossimità della giustizia e di quello di esclusività dell’esercizio delle funzioni giudiziarie in questo settore in modo da garantire la specializzazione.
Ugualmente molto evidente è l’insufficienza e l’inadeguatezza di un sistema processuale che si basa nel diritto di famiglia sulla disordinata sovrapposizione di modelli differenziati (camerale per le procedure minorili; speciale per la separazione e il divorzio e per l’adozione dei minori; rito ordinario o camerale – a seconda dell’età dei soggetti - per le azioni di status filiatonis; e così via) e sulla assoluta prevalenza di un modello camerale (come prevede attualmente l’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile) nel quale i diritti delle persone sono oggettivamente indeboliti dalla scarsa significatività delle poche norme esistenti (articoli 737 – 742-bis del codice di procedura civile) sia pure corrette dagli interventi additivi della giurisprudenza più coraggiosa.
E’ poi quasi del tutto assente, nella normativa processuale in vigore, una sistemazione razionale e adeguata di molte problematiche affacciatesi in questi ultimi anni nel diritto di famiglia, quali le questioni concernenti la difesa del minore, la mediazione familiare, l’ascolto del minore e l’attuazione delle misure concernenti l’affidamento e le obbligazioni di natura economica.
Il progetto di riforma intende rispondere a questi problemi attuando in primo luogo una modifica dell’ordinamento giudiziario attraverso la costituzione di sezioni specializzate per la persona e la famiglia in ogni Tribunale, in ogni Corte d’appello e presso la Corte di cassazione, con l’esercizio esclusivo, da parte dei magistrati addetti, delle funzioni giudiziarie nella materia, ivi comprese le funzioni attualmente attribuite al giudice tutelare. La sezione specializzata funziona in composizione monocratica (per rispondere alle esigenze di più razionale organizzazione della giustizia di primo grado). Di fronte al Tribunale le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore che deve essere in possesso dei requisiti specialistici in conformità alle disposizioni relative alla formazione degli avvocati. Ove la parte sia sprovvista di difensore il giudice provvede alla nomina di un difensore d’ufficio. In tutti i casi in cui il minore è parte processuale il giudice deve nominare anche un difensore del minore. Presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati è tenuto un elenco dei difensori di ufficio e dei difensori del minore mentre presso la sezione specializzata è tenuto un elenco dei consulenti tecnici da adibire alle consulenze in materia di persone e famiglia. Il Tribunale per i minorenni continuerà ad operare nel settore penale minorile, fino a quando le sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari non saranno in grado di assorbire anche questa competenza.
Le norme sul nuovo processo civile unitario saranno applicabili a tutte le materie del primo libro del codice civile (delle persone e della famiglia) - ad eccezione di alcuni procedimenti caratterizzati da una normativa molto articolata, come la tutela, l’amministrazione di sostegno e gli ordini di protezione dove continueranno ad essere applicate le normative processuali vigenti - e si ispirano al criterio della semplificazione del processo per il quale viene prevista una scansione processuale più celere di quello a cognizione ordinaria attuale, ma più garantito dell’attuale modello camerale.
Scompare il modello processuale speciale previsto per separazione e il divorzio il cui rito sarà identico a quello di tutte le altre cause.
Il procedimento è avviato con ricorso - contenente anche eventuali richieste di provvedimenti provvisori e urgenti – diretto al tribunale competente per territorio secondo le norme attuali. Il convenuto deve costituirsi entro venti giorni dalla udienza di prima comparizione (fissata dal giudice in modo da potersi tenere improrogabilmente entro novanta giorni dal deposito del ricorso), prendendo posizione sulla domanda e richiedendo anche eventuali provvedimenti provvisori e urgenti.
All’udienza di prima comparizione delle parti il giudice ove possibile definisce immediatamente la causa ovvero adotta i provvedimenti provvisori e urgenti richiesti, o ritenuti d’ufficio necessari nell’interesse dei figli minori. I provvedimenti provvisori e urgenti possono essere in seguito revocati o modificati in presenza di nuove circostanze. Tutti i provvedimenti del giudice possono essere sempre oggetto di reclamo in camera di consiglio alla Corte d’appello anche nel merito. La Corte, investita del reclamo, decide anche sulle eventuali sopravvenienze secondo il modello dell’attuale quarto comma dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
Con la stessa ordinanza con cui adotta i provvedimenti provvisori e urgenti o con altra ordinanza resa alla prima udienza il giudice concede i termini alle parti per precisare le domande e proporre le richieste istruttorie. Fuori udienza il giudice ammette le prove e rinvia per il loro espletamento ad altra udienza nella quale le prove devono svolgersi possibilmente senza rinvii ulteriori.
Se le parti ne fanno richiesta il giudice deve concedere un rinvio non superiore a quattro mesi, rinnovabili per una sola volta, per consentire alle parti di accedere ad un procedimento di mediazione familiare.
Ove il giudice debba adottare provvedimenti che incidono sui diritti del minore egli deve procedere all’audizione del minore, eventualmente coadiuvato da un esperto, con modalità tali da garantire la necessaria riservatezza e la serenità del minore. All’audizione – che deve essere registrata - possono assistere i difensori delle parti senza essere presenti in aula, come avviene nell’attuale audizione protetta in sede penale. Il giudice è tenuto a motivare la decisione con particolare riferimento alle dichiarazioni rese del minore.
Terminata l’assunzione delle prove il giudice fissa l’udienza di discussione e decisione indicando alle parti anche un termine per l’eventuale deposito di memorie e di repliche da depositare prima dell’udienza. La discussione all’udienza è orale.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva e passa in giudicato se non è appellata entro trenta giorni. L’appello si propone con ricorso ed è deciso in camera di consiglio.
La separazione consensuale e il divorzio a domanda congiunta sono decisi con sentenza previa comparizione delle parti all’udienza in cui il giudice dà atto del consenso espresso alle condizioni proposte. Ove l’accordo sia in contrasto con gli interessi dei figli minori il giudice rimette le parti all’udienza di prima comparizione.
Per l’attuazione dei provvedimenti concernenti l’affidamento dei minori o le statuizione di natura economica è competente il giudice del merito (secondo un principio già entrato nel sistema processuale del diritto di famiglia) ovvero, successivamente al giudicato, il tribunale competente che, per le questioni che riguardano i minori, è quello di residenza del minore. Per le obbligazioni di natura economica, in caso di inadempienza ma anche se esiste il pericolo di inadempimento, possono essere sempre richiesti al giudice della causa il sequestro dei beni dell’obbligato e le garanzie personali o reali necessarie. In caso di inadempimento la parte cui spetta la corresponsione periodica del mantenimento può sempre mettere in mora il terzo - tenuto a corrispondere somme di denaro all’obbligato - e agire esecutivamente nei suoi confronti secondo il meccanismo oggi previsto per le sole obbligazioni divorzili.
DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA
CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Fatto salvo quanto previsto nel secondo comma le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i procedimenti civili nelle materie previste nel libro primo del codice civile nonché nella legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni
2. Continuano a trovare applicazione le norme processuali del titolo X (tutela) e del capo primo del titolo XI (amministrazione di sostegno) del primo libro del codice civile, nonché le norme processuali del capo II (dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno), III (Disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta), IV (Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati), V (Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi) e V-bis (Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari) del titolo II del quarto libro del codice di procedura civile, nonché quelle della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni sull’adozione di minori.
3. Ai procedimenti previsti nei commi precedenti si applica l’art. 50-ter del codice di procedura civile.
Art. 2 (Modifiche all’ordinamento giudiziario)
1. Il primo e il secondo comma dell’art. 46 del RD 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni (Costituzione delle sezioni) sono modificati come segue:
« Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni. In ogni tribunale ordinario deve essere costituita una sezione alla quale sono devoluti gli affari civili in materia di persone e famiglia.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. Le controversie in materia di persone e famiglia sono devolute
separatamente e in via esclusiva alla relativa sezione »
2 Il terzo comma dell’art. 54 del RD 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni (costituzione delle sezioni in corte d’appello) è così modificato:
« Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte d’assise, nonché la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nonché la sezione incaricata in via esclusiva della trattazione degli affari relativi ai minorenni, alle persone e alla famiglia ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche ».
3. Il primo comma dell’art. 54 del RD 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni (composizione della corte suprema di cassazione) è modificato come segue:
« La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni – tra cui una sezione per le persone e la famiglia – e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri ».
Art. 3 (Competenza per materia)
1. Per i procedimenti civili nelle materie previste nel primo libro del codice civile è competente in primo grado la sezione specializzata per le persone e la famiglia costituita in ogni tribunale.
2. Per le impugnazioni è competente la sezione specializzata per le persone e la famiglia costituita in ogni Corte d’appello.
3. Presso la Corte di cassazione è competente la sezione specializzata per le persone e la famiglia costituita presso la Corte di cassazione.
4. L’art. 50-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
« Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
2) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
3) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
4) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 20.
Art. 4 (Avvocati)
1. Davanti alle sezioni specializzate per le persone e la famiglia le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.
2. Il difensore deve essere in possesso dei requisiti specialistici in conformità alle disposizioni relative alla formazione continua e alla specializzazione degli avvocati.
3. Il giudice, ove la parte stia in giudizio senza il ministero di un difensore, provvede alla nomina di un difensore di ufficio scegliendolo tra gli avvocati iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati..
Art. 5 (Avvocato del minore)
1. Nei casi in cui il minore è parte processuale il giudice che procede nomina al minore un difensore d’ufficio scegliendolo tra gli avvocati iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati.
Art. 6 (Elenco degli avvocati d’ufficio e del minore)
1. Presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati è tenuto un elenco di avvocati in possesso dei requisiti specialistici in conformità alle disposizioni relative alla formazione continua e alla specializzazione degli avvocati.
Art. 7 (Elenchi di consulenti tecnici d’ufficio)
1. Presso le sezioni specializzate per la persona e la famiglia del tribunale e della Corte d’appello è tenuto un elenco di consulenti tecnici per lo svolgimento delle consulenze tecniche d’ufficio nei procedimenti civili di competenza delle sezioni specializzate.
Art. 8 (Funzioni del giudice tutelare)
1. Presso ogni sezione specializzata per le persone e la famiglia le funzioni attualmente attribuite al giudice tutelare sono assolte dai magistrati della sezione.
2. Le parole “giudice tutelare”, ove previste, sono sostituite da “giudice della sezione specializzata delle persone e della famiglia”.
CAPO SECONDO
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
ART. 9 (Modifiche al codice di procedura civile
Il titolo secondo del libro quarto del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
« TITOLO SECONDO
Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone
Art. 706 (Forma della domanda e costituzione delle parti)
1. Nelle materie previste nel primo libro del codice civile e salvo quanto previsto nell’art. 706/13 in caso di domanda congiunta, la domanda, contenente anche le eventuali richieste di provvedimenti provvisori e urgenti, si propone con ricorso al tribunale competente ai sensi degli articoli 18 e 20.
2. Nelle materie previste dall’articolo 330 all’articolo 336 del codice civile è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. Nei procedimenti di separazione e di divorzio qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
3. Il ricorso è sottoscritto a norma dell’art. 125 e contiene le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’art. 163.
4. Il ricorso di separazione contenente la domanda di assegnazione della casa familiare è trascrivibile ai sensi dell’art. 2653 n. 1 del codice civile agli effetti ivi indicati.
5. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
6. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, che deve essere tenuta improrogabilmente entro novanta giorni dal deposito del ricorso, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
7. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese, prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, richiedere eventuali provvedimenti provvisori e urgenti, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Art. 706 / 2 (Udienza di prima comparizione)
1. All’udienza di prima comparizione le parti compaiono personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, davanti al giudice con l’assistenza del difensore.
2. Il giudice, verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio. Si applicano i commi dal primo al quinto dell’art. 183.
3. Nella stessa udienza il giudice, sentite anche separatamente le parti assistite dai rispettivi difensori, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto delle domande.
4. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Nella udienza di prima comparizione delle parti il giudice, su precisazione delle conclusioni delle parti, pronuncia ai sensi dell’art. 281-sexies sentenza non definitiva in ordine alla separazione o al divorzio. Avverso la sentenza è ammesso solo appello immediato deciso in camera di consiglio.
Art. 706 / 3 (Provvedimenti provvisori e urgenti)
1. Ove non definisce il procedimento alla prima udienza, il giudice provvede con ordinanza, ove richiesto e, nell’interesse dei figli minori, anche d’ufficio, all’adozione di provvedimenti provvisori e urgenti.
2. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Art. 706 / 4 (Revoca e modifica dell’ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e urgenti)
1. I provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza dal giudice alla prima udienza possono essere revocati o modificati con ordinanza successiva se si verificano mutamenti delle circostanze.
Art. 706 / 5 (Reclamo)
1. Contro l’ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e urgenti adottati alla prima udienza e contro le ordinanze successive di revoca o di modifica si può proporre reclamo anche nel merito alla Corte d’appello sezione specializzata che si pronuncia in camera di consiglio.
2. Il reclamo deve essere proposto nel termine di quindici giorni dall’udienza nella quale il provvedimento è stato emesso o, in caso di provvedimento riservato, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.
3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. La corte d’appello può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
Art. 706 / 6 (Istruzione e udienza di assunzione dei mezzi di prova)
1. Con l’ordinanza con cui adotta provvedimenti provvisori e urgenti o con ordinanza resa alla prima udienza il giudice, se richiesto, concede alle parti i termini previsti nell’art. 183, comma 6.
2. Con ordinanza fuori udienza il giudice ammette le prove richieste e rinvia per la loro assunzione ad un’unica udienza da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del terzo termine sopra indicato. In casi eccezionali l’assunzione dei mezzi di prova può proseguire in altra udienza.
3. Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova si applica l’art. 183 comma 7.
4. Ove debba procedersi ad una consulenza tecnica, con la medesima ordinanza il giudice dispone direttamente la convocazione del consulente tecnico per l’udienza di assunzione delle prove dando alle parti termine per la eventuale nomina entro tale udienza dei consulenti di parte. La consulenza non può avere durata superiore ai novanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 195.
Art. 706 / 7 (Informazioni alla Pubblica amministrazione)
1. Il giudice ha il potere di richiedere alla pubblica amministrazione e ai servizi sociali e sanitari informazioni scritte relative all’oggetto del procedimento.
2. Nei procedimenti in cui è necessario adottare provvedimenti relativi ai minori ed ai fini dell’adozione di provvedimenti di natura economica, ove vi sia contestazione sui redditi e sul patrimonio di una parte, il giudice può disporre d’ufficio accertamenti tributari sui redditi e sul patrimonio delle parti ovvero di terzi con le cautele previste nell’art. 211.
3. Tutte le informazioni acquisite sono messe a disposizioni delle parti immediatamente.
Art. 706 / 8 (Mediazione familiare)
1. Se le parti ne fanno concorde richiesta il giudice rinvia la trattazione della causa per un periodo non superiore a quattro mesi, rinnovabili per una sola volta, per consentire alle parti di accedere ad un procedimento di mediazione familiare. In tal caso il giudice fissa l’udienza successiva tenendo conto del periodo indicato.
Art. 706 / 9 (Ascolto del minore)
1. Il giudice nel corso del procedimento procede all’audizione del minore che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento, se deve provvedere all’adozione di provvedimenti che incidono sui diritti del minore.
2. Il giudice procede personalmente all’audizione con modalità tali da garantire la serenità del minore e può avvalersi dell’aiuto di un esperto. Il giudice dispone la registrazione del contenuto dell’audizione.
3. L’audizione si svolge in orari non dedicati alle udienze ordinarie e con modalità tali da consentire ai difensori delle parti di assistere senza essere presenti in aula.
4. Dell’audizione va dato preventivamente avviso alle parti con invito a precisare prima dell’audizione eventuali temi da trattare.
5. Il giudice deve dare atto nella motivazione della decisione delle ragioni del provvedimento con particolare riferimento alle dichiarazioni del minore.
6. I difensori delle parti non possono procedere all’audizione del minore senza il consenso degli esercenti la potestà.
Art. 706 / 10 (Udienza di discussione e decisione)
1. Terminata l’assunzione delle prove e, nel caso in cui sia stata espletata consulenza tecnica dopo il deposito della relazione conclusiva, il giudice fissa l’udienza per la discussione davanti a sé della causa, indicando il termine entro cui le parti possono depositare brevi note conclusive e di replica.
2. La discussione è orale.
3. La decisione ha la forma della sentenza e deve essere depositata entro trenta giorni dalla discussione.
4. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
5. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 706 / 11 (Modificabilità dei provvedimenti accessori alla separazione e al divorzio)
1. Qualora sopravvengono giustificati motivi le parti possono sempre chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e i figli dopo la sentenza di separazione o di divorzio.
2. Per i provvedimenti riguardanti l’affidamento dei figli e la potestà è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
Art. 706 / 12 (Impugnazione)
1. La sentenza produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla comunicazione del testo integrale a cura della cancelleria o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.
2. L’appello si propone con ricorso ed è deciso in camera di consiglio.
3. In appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione.
4. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
5. La sentenza è ricorribile per cassazione per i motivi di cui all’art. 360.
Art. 706 / 13 (Separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta)
1. La domanda congiunta dei coniugi per l’omologa della separazione consensuale e per la pronuncia di divorzio che indichi anche compiutamente le condizioni riguardanti i figli e i rapporti economici deve contenere la procura al difensore.
2. La domanda può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge ovvero, nel caso di residenza all’estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica.
3. All’udienza di comparizione il giudice sentite le parti e i loro difensori dà atto del consenso dei coniugi alle condizioni proposte.
4. L’omologa della separazione e la decisione sul divorzio sono deliberati con sentenza, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli.
5. Qualora il giudice ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi rimette con ordinanza non impugnabile le parti all’udienza di prima comparizione.
Art. 706 / 14 (Attuazione dei provvedimenti personali)
1. All’attuazione dei provvedimenti personali e relativi all’affidamento dei figli provvede il giudice del merito il quale determina le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza non impugnabile i provvedimenti opportuni.
2. Per i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e la potestà è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
3. A seguito dell’istanza o del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta con ordinanza non impugnabile i provvedimenti opportuni, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
4. Nei casi più gravi di inottemperanza o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, per ogni violazione o inosservanza:
1) ammonire la parte inadempiente;
2) disporre il pagamento di una somma, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il pagamento di una somma, a carico di una delle parti a favore dell'altra.
Avverso i provvedimenti è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 706 / 5.
Art. 706 / 15 (Attuazione dei provvedimenti economici)
1. All’attuazione dei provvedimenti economici provvede il giudice del merito ovvero, successivamente, il tribunale competente ai sensi del primo comma dell’art. 706.
2. Il giudice, su istanza di parte ovvero nell’interesse dei figli minori anche d’ufficio, con l’ordinanza prevista negli articoli 706 / 3 e 706 / 4 o con la sentenza, può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale ovvero disporre il sequestro dei beni dell’obbligato se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di mantenimento o in caso di inadempienza.
3. La parte cui spetta la corresponsione periodica del mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento della parte obbligata e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro, anche periodiche, all’obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione alla parte inadempiente.
4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli.
5. Qualora il credito dell’obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra la parte cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell’esecuzione competente.»
Art. 10 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli dal 706 al 711 del codice di procedura civile
2. Gli articoli dal 712 al 736-bis del codice di procedura civile si applicano in quanto compatibili ma il procedimento si svolge nelle forme del procedimento regolato dall’articolo 706 – 706 /15 del codice di procedura civile.
3. Gli articoli dal 737 al 742 bis del codice di procedura civile non si applicano ai procedimenti di primo grado nelle materie previste nel primo libro del codice civile.
4. E’ abrogato l’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e il procedimento si svolge come regolato negli articoli dal 706 al 706/15 del codice di procedura civile.
5. I procedimenti per i quali è previsto un rito speciale sono regolati dagli articoli dal 706 al 706/15 del codice di procedura civile, fatti salvi i procedimenti previsti nel titolo X (Tutela) e capo I del titolo XII (amministrazione di sostegno) del primo libro del codice civile nonché i procedimenti relativi all’adozione dei minori che continuano ad essere disciplinati dalle norme della legge 4 maggio 1983 n. 184, in quanto compatibili, ferma la competenza della sezione specializzata del tribunale ordinario.
6. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
7. Il tribunale per i minorenni mantiene la competenza in materia di reati commessi da persone minori di età.
Art. 11 (Disposizioni transitorie)
1. Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. I procedimenti iniziati prima dell’entrata in vigore delle presente legge continuano ad essere regolati dalle norme anteriormente in vigore.
|