15/06/12 Decreto sviluppo 2012

Varato dal Consiglio dei Ministri ll decreto crescita. Il provvedimento si compone di 61 articoli con i due pilastri delle infrastrutture ed edilizia da un lato e misure per le imprese dall'altro. Importanti norme, secondo consuetudine (il processo va di pari passo alle norme congiunturali per l'economia...), sulla giustizia civile. Si pubblica la parte dell'articolato di interesse per il processualcivilista...

capo. VII - Ulteriori misure per la giustizia civile by Redazione sito 2
Capo. III, Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali by Redazione sito

Capo. III, Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali

CAPO III - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI

AZIENDALI

Art. 33

Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti

in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il

risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il

riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente

designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei

requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati

aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è

legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento

da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne

l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in

possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve,

neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione

professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro

subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di

amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle

imprese su richiesta del debitore;»;

2) alla lettera e): dopo le parole « dell'articolo 182-bis » sono aggiunte le

seguenti: «, nonché' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in

essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;»;

b)all’articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:

1)

al secondo comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di

adempimento della proposta.»

2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti: «,designato

dal debitore,»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Analoga

relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali

della proposta o del piano.»;

3)

al quinto comma, dopo le parole «pubblico ministero» sono aggiunte le

seguenti: «ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese

entro il giorno successivo al deposito in cancelleria»;

4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato

riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai

commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra

sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di

non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con

conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore

può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma. In

mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore

può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa

autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni.

Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì

compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente

sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai

sensi dell'articolo 111.»;

c)all’articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite dalle seguenti:

«pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;

b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le seguenti: «e cautelari»;

c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore» la parola

«decreto» è soppressa;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ipoteche

giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione

del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori

al concordato.»;

d) dopo l’articolo 169 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 169-bis

(Contratti in corso di esecuzione)

Il debitore nel ricorso di cui all’art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il

decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in

corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del

debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta

giorni, prorogabili una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del

danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito

anteriore al concordato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso

contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato

nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma.»;

e) all’articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1)

il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la

documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di

ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il

sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un

professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo

67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità

dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare

l’integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:

a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a

quella data;

b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora

scaduti alla data dell’omologazione.»;

2)

al terzo comma, primo periodo, dopo la parole «patrimonio del debitore»,

sono aggiunte le seguenti: «, né acquisire titoli di prelazione se non

concordati»;

3)

al sesto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «all’articolo 161, primo e secondo comma» sono

aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;

b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l’integrale»;

4)

al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare» sono sostituite

dalle seguenti: «l’integrale»;

5)

l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei

termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al

secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è

depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti

di cui ai commi sesto e settimo.»;

f) dopo l’articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 182-quinquies.

(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel

concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti)

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una

domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di

omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi

dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi

dell’articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere

autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre

finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista

designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo

comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario

dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono

funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche

finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora

oggetto di trattative.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a

garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo

con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può

chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie

informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se

un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo

comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la

prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore

soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è

necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di

nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di

restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei

creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di

ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una

proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può

chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di

cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni

o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione

revocatoria di cui all’articolo 67.

Articolo 182-sexies.

(Riduzione o perdita del capitale della società in crisi)

Dalla data del deposito della domanda per l’ammissione al concordato

preventivo, anche a norma dell’articolo 161, sesto comma, della domanda

per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182

bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso

articolo e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi

secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter

del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento

della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli

2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della

proposta di cui al primo comma, l’applicazione dell’articolo 2486 del

codice civile.»;

g) all’articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al decreto di apertura

della procedura di concordato» sono sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione nel

registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161»;

h) dopo l’articolo 186 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 186-bis

(Concordato con continuità aziendale)

Quando il piano di concordato di cui all’art. 161, secondo comma, lett. e)

prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore,la

cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in

esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le

disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in

quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni

non funzionali all’esercizio dell’impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lett. e), deve

contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi

dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di

concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative

modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma,

deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal

piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei

creditori;

c) Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno

dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,

pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o

diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di

esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche

amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura.

Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato

preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il

professionista designato dal debitore di cui all’art. 67 ha attestato la

conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale

continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la

società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i

contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del

conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a

procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta

in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui

all’articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la

ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di

carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché

di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è

impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a

mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse

necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa

ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero

dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi

ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si

applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può

concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché

non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In

tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può

provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo

l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannosa

per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la

facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.»

i)la rubrica del capo terzo del titolo sesto è sostituita dalla seguente:

«Capo III.

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di

ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa»

l)dopo l’articolo 236 è inserito il seguente:

«Articolo 236-bis

(Falso in attestazioni e relazioni)

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo

comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone

informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito

con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000

euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per

altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla

metà».

2. All’articolo 38, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163 dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «,salvo il caso di

cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato

preventivo e per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal

trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati

successivamente al predetto termine.

4. Il comma 4 dell’articolo 88 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal

seguente:

<< 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti

a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma

1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati

dai possessori di strumenti similari alle azioni, nè la riduzione dei debiti dell'impresa in

sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle

perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione

dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero

di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, lettera d) R.D. 16 marzo 1942, n. 267,

pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce

non sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di

cui all’articolo 84.>>

5. Il comma 5 dell’articolo 101 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal

seguente:

<< 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di

essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in

ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo

182 bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera

assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del

fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del

decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che

dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.>>