Capo. III, Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendaliCAPO III - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI
AZIENDALI
Art. 33
Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti
in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente
designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è
legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento
da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne
l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve,
neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro
subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle
imprese su richiesta del debitore;»;
2) alla lettera e): dopo le parole « dell'articolo 182-bis » sono aggiunte le
seguenti: «, nonché' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in
essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;»;
b)all’articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al secondo comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta.»
2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti: «,designato
dal debitore,»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Analoga
relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali
della proposta o del piano.»;
3)
al quinto comma, dopo le parole «pubblico ministero» sono aggiunte le
seguenti: «ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese
entro il giorno successivo al deposito in cancelleria»;
4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
«L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai
commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra
sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di
non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con
conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore
può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma. In
mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore
può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa
autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni.
Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì
compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai
sensi dell'articolo 111.»;
c)all’articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite dalle seguenti:
«pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;
b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le seguenti: «e cautelari»;
c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore» la parola
«decreto» è soppressa;
2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ipoteche
giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
al concordato.»;
d) dopo l’articolo 169 è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 169-bis
(Contratti in corso di esecuzione)
Il debitore nel ricorso di cui all’art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il
decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in
corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del
debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta
giorni, prorogabili una sola volta.
In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del
danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito
anteriore al concordato.
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso
contenuta.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato
nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma.»;
e) all’articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il primo comma è sostituito dal seguente:
« L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la
documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il
sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità
dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare
l’integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:
a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a
quella data;
b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora
scaduti alla data dell’omologazione.»;
2)
al terzo comma, primo periodo, dopo la parole «patrimonio del debitore»,
sono aggiunte le seguenti: «, né acquisire titoli di prelazione se non
concordati»;
3)
al sesto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «all’articolo 161, primo e secondo comma» sono
aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;
b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l’integrale»;
4)
al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare» sono sostituite
dalle seguenti: «l’integrale»;
5)
l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei
termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è
depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti
di cui ai commi sesto e settimo.»;
f) dopo l’articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:
«Articolo 182-quinquies.
(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel
concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti)
Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una
domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi
dell’articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere
autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre
finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista
designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo
comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario
dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono
funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora
oggetto di trattative.
Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a
garanzia dei medesimi finanziamenti.
Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo
con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può
chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie
informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se
un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo
comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la
prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore
soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di
nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di
restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei
creditori.
Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una
proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può
chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di
cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni
o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione
revocatoria di cui all’articolo 67.
Articolo 182-sexies.
(Riduzione o perdita del capitale della società in crisi)
Dalla data del deposito della domanda per l’ammissione al concordato
preventivo, anche a norma dell’articolo 161, sesto comma, della domanda
per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182
bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso
articolo e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi
secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter
del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento
della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli
2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della
proposta di cui al primo comma, l’applicazione dell’articolo 2486 del
codice civile.»;
g) all’articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al decreto di apertura
della procedura di concordato» sono sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione nel
registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161»;
h) dopo l’articolo 186 è aggiunto il seguente articolo:
« Articolo 186-bis
(Concordato con continuità aziendale)
Quando il piano di concordato di cui all’art. 161, secondo comma, lett. e)
prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore,la
cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in
esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le
disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in
quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni
non funzionali all’esercizio dell’impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lett. e), deve
contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi
dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di
concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalità di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma,
deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal
piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori;
c) Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno
dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di
esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche
amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura.
Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato
preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il
professionista designato dal debitore di cui all’art. 67 ha attestato la
conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale
continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la
società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i
contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del
conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.
L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a
procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta
in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché
di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è
impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si
applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può
concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché
non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In
tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può
provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo
l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannosa
per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la
facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.»
i)la rubrica del capo terzo del titolo sesto è sostituita dalla seguente:
«Capo III.
Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di
ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa»
l)dopo l’articolo 236 è inserito il seguente:
«Articolo 236-bis
(Falso in attestazioni e relazioni)
Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo
comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone
informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito
con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000
euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per
altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla
metà».
2. All’articolo 38, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «,salvo il caso di
cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato
preventivo e per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati
successivamente al predetto termine.
4. Il comma 4 dell’articolo 88 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal
seguente:
<< 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti
a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma
1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati
dai possessori di strumenti similari alle azioni, nè la riduzione dei debiti dell'impresa in
sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle
perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione
dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero
di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, lettera d) R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce
non sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di
cui all’articolo 84.>>
5. Il comma 5 dell’articolo 101 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal
seguente:
<< 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di
essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in
ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali
o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo
182 bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del
decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.>> |