Regolamento 20 giugno 2014, n. 3.
REGOLAMENTO 20 giugno 2014, n. 3.
Schema di regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi
(24 gennaio 2014)
Relazione introduttiva
L’art. 29, comma 1, lett. c) della legge 247/2012 affida al Consiglio nazionale forense la
competenza ad adottare un regolamento di disciplina delle modalità di istituzione e delle Scuole
forensi presso gli Ordini territoriali. Si tratta di un importante riconoscimento di una realtà già
operante da anni sul territorio, che contribuisce in maniera determinante alla formazione dei
praticanti e degli avvocati. Peraltro, la previsione di una disciplina unitaria ha il vantaggio di
assicurare uniformità delle condizioni in cui le Scuole operano, garantendo altresì forme di
controllo sulla qualità del servizio formativo erogato.
La bozza di regolamento – frutto anche di un approfondito confronto, attraverso la Scuola
superiore dell’Avvocatura, con le Scuole forensi già operanti sul territorio – cerca di rispondere a
tali premesse. In particolare, con riferimento all’uniformità delle condizioni di funzionamento delle
Scuole, si segnala l’art. 1, comma 2, della bozza, che espressamente fa riferimento alla necessità di
«garantire l’omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l’accesso e della qualità dell’offerta
formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale forense». In attuazione di tale
previsione, l’art. 7 della bozza assegna alla Scuola superiore dell’Avvocatura una specifica funzione
di coordinamento delle attività delle Scuole, da esplicarsi anche attraverso l’adozione, d’intesa con
il CNF, di linee guida e indirizzi.
La Scuola forense, nelle intenzioni della bozza che segue, dovrebbe giungere a rappresentare
l’articolazione principale del Consiglio dell’Ordine per tutto ciò che riguarda le attività formative ad
esso affidate. Peraltro, a ciò non corrisponde il necessario accentramento delle attività formative in
capo all’Ordine circondariale giacché, per un verso, il regolamento non incide sulla possibilità, per
altri soggetti, di organizzare attività di formazione e, per altro verso, è ampiamente prevista la
possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, di istituire la Scuola in convenzione con le associazioni e
con le Università.
Le funzioni della Scuola forense sono:
a) l’organizzazione dei corsi di formazione obbligatori per i tirocinanti di cui all’art. 43 della
legge;
b) le attività di formazione continua affidate agli Ordini circondariali, di cui, in generale,
all’art. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge (organizzazione di singoli eventi formativi).
c) Viene inoltre previsto che, nell’ambito delle attività formative propedeutiche
all’acquisizione del titolo di specialista, le convenzioni stipulate, per l’organizzazione di dette
attività, tra Ordini e Dipartimenti di Giurisprudenza ai sensi dell’art. 9, comma 3 della legge,
possano prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell’organizzazione di tali attività.
Quanto al finanziamento, la bozza di regolamento disciplina un modello misto, prevedendo
che, accanto alla destinazione di fondi da parte dell’Ordine o degli Ordini che hanno provveduto ad
istituirla, la Scuola forense possa finanziare il proprio funzionamento attraverso la riscossione di
contributi di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, rigorosamente finalizzati alla copertura
delle spese, nel rispetto del necessario carattere non lucrativo delle attività formative (art. 4, comma
3, della legge professionale). Si prevede, inoltre, che Ordini e Scuole possano stipulare convenzioni
con enti pubblici e soggetti privati per il finanziamento delle attività della Scuola.
Al fine di garantire la qualità dell’offerta formativa, l’art. 6 della bozza prevede infine criteri
di selezione dei docenti rigorosi e fondati sulla valutazione del merito attraverso l’esame dei
curricula.
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
nella seduta del 20 giugno 2014
Visto l’art. 29, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, che affida al
Consiglio nazionale forense il compito di adottare un regolamento di disciplina delle modalità di
istituzione ed organizzazione delle Scuole forensi presso gli Ordini territoriali;
Visti gli artt. 9, comma 3, 11, comma 4, 29, comma 1, lett. d), 40 e 43 della medesima legge;
Considerata la necessità di provvedere a dettare norme necessarie ai fini della istituzione ed
organizzazione delle Scuole forensi da parte degli Ordini circondariali;
ADOTTA
il seguente schema di regolamento
Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. c) della legge 31
dicembre 2012, n. 247 (di seguito anche “legge professionale”), le modalità di istituzione e
organizzazione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell’Ordine circondariale.
2. Il presente regolamento detta una disciplina quadro della materia, la cui attuazione resta
affidata all’autonomia organizzativa dei singoli Ordini circondariali, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla legge professionale e dal presente regolamento, al fine di garantire l’omogeneità dei giudizi,
delle condizioni per l’accesso e della qualità dell’offerta formativa, in conformità agli indirizzi
fissati dal Consiglio nazionale forense.
Articolo 2
Istituzione delle Scuole forensi
1. Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione, ed anche con la partecipazione
delle Università, possono istituire – anche tramite Fondazioni e Associazioni all’uopo promosse e
istituite dagli stessi, anche ai sensi dell’art. 40 della legge professionale – Scuole forensi per
l’esercizio delle competenze attribuite dalla legge, nel rispetto del presente regolamento.
2. Qualora le Scuole forensi siano istituite in convenzione tra più Ordini, i costi per il
relativo funzionamento sono ripartiti secondo i criteri di cui all’art. 4, comma 2 del presente
regolamento.
3. La Scuola forense ha sede presso l’Ordine che l’ha istituita. Qualora la Scuola sia istituita
in convenzione tra più Ordini, la sede è determinata di comune accordo in sede di stipula della
convenzione.
Articolo 3
Competenze delle Scuole forensi
1. Le Scuole forensi organizzano e predispongono, secondo le modalità di cui al presente
regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale.
2. In particolare:
a) gli Ordini circondariali organizzano i corsi di formazione per l’accesso alla professione di
avvocato, di cui all’art. 43 della legge professionale, per il tramite delle Scuole forensi, secondo le
modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2;
b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell’Ordine circondariale, di cui agli
artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale, possono essere organizzate e
promosse dalla locale Scuola forense;
c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all’acquisizione del titolo di specialista, di
cui all’art. 9, comma 3 della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali
forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi
nell’organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’art. 9,
comma 1 della legge professionale.
Articolo 4
Finanziamento delle Scuole forensi
1. Le Scuole forensi sono dotate di risorse economiche adeguate al fine di garantire
un’offerta formativa completa e competitiva.
2. L’Ordine circondariale provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola forense
attraverso la destinazione di fondi. Qualora la Scuola forense sia costituita in convenzione tra più
Ordini, i costi di funzionamento della Scuola sono ripartiti sulla base dei criteri stabiliti dalla
convenzione istitutiva.
3. L’Ordine può sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative
personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.
4. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un
contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla
copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno
carattere lucrativo.
5. Gli Ordini e le Scuole forensi promuovono la stipula di convenzioni con gli enti pubblici
gli altri soggetti previsti dalla legge, volte al finanziamento delle attività formative.
Articolo 5
Organi della Scuola forense
1. Sono organi della Scuola forense:
a) il Consiglio direttivo;
b) il Direttore della Scuola;
c) il Comitato scientifico .
2. Gli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio dell’Ordine.
3. Se la Scuola è istituita in forma di Fondazione o Associazione, gli organi sono nominati
secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
4. Se la Scuola è costituita in convenzione tra più Ordini, gli organi della Scuola sono
nominati secondo le modalità stabilite dalla convenzione istitutiva della Scuola.
5. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense;
cura la programmazione e il coordinamento dell’attività didattica, avvalendosi della consulenza del
Comitato scientifico.
6. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo, formula proposte ad esso e ne
attua le deliberazioni.
7. I componenti del Comitato scientifico, nominati secondo le modalità di cui ai commi 2, 3
e 4, sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza.
Articolo 6
Organizzazione dei corsi e selezione dei docenti
1. Le Scuole forensi provvedono alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative,
anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell’offerta
formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli
obiettivi formativi previsti dalla legge.
2. Le Scuole forensi provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati,
docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione
professionale dell’avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio direttivo valuta, sulla base dei
curricula, i titoli, l’esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione
all’attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell’Avvocatura, nonché eventuali
pubblicazioni.
3. Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell’offerta formativa, le Scuole forensi
possono prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza
attraverso il ricorso a strumenti telematici.
4. Le Scuole forensi possono provvedere al conferimento di borse di studio in favore degli
allievi più meritevoli privi di mezzi.
Articolo 7
Coordinamento tra le Scuole forensi e ruolo della Scuola superiore dell’Avvocatura
1. La Scuola superiore dell’Avvocatura vigila sull’organizzazione e sul corretto
funzionamento delle Scuole e sulla qualità dell’offerta formativa.
2. Ai fini di cui al comma precedente la Scuola superiore, d’intesa con il Consiglio nazionale
forense, adotta le linee guida e gli indirizzi relativi all’organizzazione ed ai contenuti delle attività
formative, previa consultazione delle Scuole forensi.
3. La Scuola superiore promuove il coordinamento e, se necessario, l’accorpamento tra le
Scuole forensi al fine di garantire l’adeguatezza dei requisiti organizzativi e dell’offerta formativa
rispetto al modello delineato dalle linee guida di cui al comma 2.
4. La Scuola superiore organizza, con cadenza annuale, una Conferenza delle Scuole forensi
dedicata ai temi della formazione, anche sotto il profilo della didattica e del metodo di
insegnamento.
Articolo 8
Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, le Scuole forensi già esistenti si adeguano, ove necessario, alle previsioni del medesimo.
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