decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 123
Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel
processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e
del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) "documento informatico": la rappresentazione informatica del
contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
b) "duplicato del documento informatico": la riproduzione del
documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto
elettronico facilmente trasportabile;
c) "documento probatorio": l'atto avente efficacia probatoria ai
sensi del codice civile e del codice di procedura civile;
d) "firma digitale": il risultato della procedura informatica
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513;
e) "dominio giustizia": l'insieme delle risorse hardware e
software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta
in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato,
di servizio, di comunicazione e di procedura;
f) "sistema informatico civile": e' il sottoinsieme delle risorse
del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della
giustizia tratta il processo civile;
g) "gestore del sistema di trasporto delle informazioni": il
gestore indicato dall'articolo 13, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di posta elettronica come
definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
i) "ricevuta di consegna": il messaggio generato ed inviato
automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto
delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio
inviato e' reso disponibile al destinatario medesimo nella sua
casella di posta elettronica;
j) "certificatore della firma digitale": il soggetto previsto
dagli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di
atti del processo civile mediante documenti informatici nei modi
previsti dal presente regolamento.
2. L'attivita' di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei
documenti informatici e' effettuata per via telematica attraverso il
sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 6.
3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito
dal presente regolamento.
Art. 3.
Sistema informatico civile
1. Il sistema informatico civile e' strutturato con modalita' che
assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o
comunica l'atto;
c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale
giudiziario.
2. Al sistema informatico civile possono accedere attivamente
soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le
attivita' rispettivamente consentite dal presente regolamento.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le
regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del
sistema informatico civile, nonche' per l'accesso dei difensori delle
parti e degli ufficiali giudiziari. Con il medesimo decreto sono
stabilite le regole tecnico-operative relative alla conservazione e
all'archiviazione dei documenti informatici, conformemente alle
prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Art. 4.
Atti e provvedimenti
1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere
compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
come espressamente previsto dal presente regolamento.
2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di
cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati
su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al
fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi e' inserita nel
fascicolo informatico con le modalita' di cui agli articoli 12 e 13.
3. Ove dal presente regolamento non e' espressamente prevista la
sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale,
questa e' sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto
procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39.
Art. 5.
Processo verbale
1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, e'
sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal
cancelliere. Nei casi in cui e' richiesto, le parti e i testimoni
procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale
apponendo la propria firma digitale.
2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di
cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su
supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al
fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale e'
allegata al fascicolo informatico con le modalita' di cui agli
arti-coli 12 e 13.
Art. 6.
Comunicazioni e notificazione
1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonche' la
notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento
informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite
per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico
civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi
dell'articolo 7.
2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per
via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede
alla notifica con le medesime modalita'.
3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per
via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la
copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformita' all'originale e
provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del
documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti
del codice di procedura civile.
4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce
per via telematica l'atto notificato, munito della relazione della
notificazione attestata dalla sua firma digitale.
Art. 7.
Indirizzo elettronico
1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi
dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore e' unicamente
quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi
reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli
esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico e' quello
comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei
consulenti presso il tribunale.
2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1,
l'indirizzo elettronico e' quello dichiarato al certificatore della
firma digitale al momento della richiesta di attivazione della
procedura informatica di certificazione della firma digitale
medesima, ove reso disponibile nel certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati
tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della
giustizia, nonche' quelli degli uffici giudiziari e degli uffici
notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo
le modalita' operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3,
comma 3.
Art. 8.
Attestazione temporale
1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data
apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la
procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la
notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario
la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della
suddetta procedura di validazione temporale.
2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati
dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo
le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui
all'articolo 3, comma 3.
Art. 9.
Costituzione in giudizio e deposito
1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione
in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i
documenti probatori come documenti informatici o le copie
informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.
Art. 10.
Procura alle liti
1. Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo,
il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la
copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme
all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
Art. 11.
Iscrizione a ruolo
1. La nota di iscrizione a ruolo puo' essere trasmessa per via
telematica come documento informatico sottoscritto con firma
digitale.
2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica e'
redatta in modo conforme al modello definito con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 3.
Art. 12.
Fascicolo informatico
1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo
d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti
informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando
siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalita' di
cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione
o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i
documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto
cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie
informatiche e' effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione
non sia eccessivamente onerosa.
3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di
formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.
Art. 13.
Formazione del fascicolo informatico
1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del
fascicolo cartaceo ed e' formato secondo quanto stabilito
dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile.
2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti
conservati solo nel fascicolo cartaceo ed e' redatto in modo da
consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti
informatici.
3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti,
contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono
inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti
ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.
4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e' eccessivamente onerosa
l'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti
o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento nel
fascicolo informatico da parte della cancelleria, quando il formato
del documento da copiare e' diverso da quelli indicati con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da
copiare e' superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero delle
pagine e' periodicamente aggiornato.
5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque
all'estrazione della copia informatica di documenti probatori
prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad
essi la copia su supporto informatico.
6. Il fascicolo informatico e' consultabile dalla parte, oltre che
in via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un
videoterminale.
7. Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della
cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.
Art. 14.
Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto
informatico
1. Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle
parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre
che per via telematica, anche mediante deposito in cancelleria del
supporto informatico che li contiene. Il supporto informatico deve
essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere anche il
relativo indice, la cui integrita' e' attestata dal difensore con la
firma digitale.
2. Il responsabile della cancelleria procede a duplicare nel
fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori e l'indice
indicati nel comma 1.
3. Il supporto informatico e' restituito alla parte dopo la
duplicazione di cui al comma 2.
Art. 15.
Deposito della relazione del C.T.U.
1. La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura
civile puo' essere depositata per via telematica come documento
informatico sottoscritto con firma digitale.
2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le
osservazioni delle parti o la copia informatica di questi ove gli
originali sono stati prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli
originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza
ritardo, in ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del
termine per il deposito della relazione.
3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei
dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, puo' disporre che
la relazione o parte di essa sia redatta in modo conforme a modelli
definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 16.
Trasmissione dei fascicoli
1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su
supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio puo'
avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica con
particolari modalita', stabilite con il decreto di cui all'articolo
3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrita', l'autenticita' e
la riservatezza.
2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria e' tenuto
a controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto
cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.
Art. 17.
Trasmissione della sentenza
1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o
della sentenza stessa, redatte come documenti informatici
sottoscritti con firma digitale, e' effettuata, ai sensi
dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile, con particolari modalita' stabilite con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrita',
l'autenticita' e la riservatezza.
2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi
dell'articolo 133 del codice di procedura civile, sottoscrive la
sentenza stessa con la propria firma digitale.
Art. 18.
Informatizzazione del processo amministrativo e contabile
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto
compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la
gestione del sistema informatico della giustizia amministrativa e
contabile. I decreti sono adottati entro il termine di cui
all'articolo 19, comma 2.((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 20-bis,
comma 4) che "Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia
le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123."
Art. 19.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi
iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002.
2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, e'
adottato entro il 30 ottobre 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino |