L'articolatoMinistero della Giustizia
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
COMMISSIONE PER LO STUDIO E LA REVISIONE DELLA NORMATIVA
PROCESSUALE DEL LAVORO
(D.M. 28.11.2006)
Presidente Raffaele Foglia
ARTICOLATO DEFINITIVO
I. LICENZIAMENTI, TRASFERIMENTI E LEGITTIMITA’ DEL
TERMINE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Ferma restando la possibilità di agire nelle forme di cui all’articolo 414 e
seguenti codice di procedura civile, nei rapporti di lavoro soggetti alla disciplina
prevista dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, la disciplina di cui alla
presente legge si applica alle controversie aventi ad oggetto:
a) l’impugnativa di licenziamenti, individuali e collettivi, anche qualora
presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro;
b) la legittimità del termine apposto al contratto;
c) l’impugnativa di trasferimenti di cui all’articolo 2103 codice civile.
d) l’impugnativa di trasferimenti di cui all’articolo 2112 codice civile.
Art. 2
(Forma della domanda e procedimento)
1. La domanda si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del
lavoro.
2. Il giudice, convocate le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede, nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili ai fini del provvedimento richiesto e provvede, con ordinanza,
all’accoglimento o al rigetto della domanda.
3. Il giudice, ove rilevi che la causa deve essere trattata secondo le forme
ordinarie, dispone, con ordinanza, il mutamento di rito per la prosecuzione del
processo ai sensi degli articoli 414 e seguenti codice di procedura civile.
Art. 3
(Onere della prova)
1. Nelle controversie in materia di licenziamento l’onere della prova relativa al
numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro grava su quest’ultimo. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604
Art. 4
(Reclamo contro l’ordinanza e sospensione)
1. L’ordinanza di cui al comma 2 dell’articolo 2 è reclamabile innanzi al collegio
del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Il
reclamo va proposto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in
udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La mancata
proposizione del reclamo attribuisce all’ordinanza efficacia di sentenza passata in
giudicato.
2. Al giudizio di reclamo si applica il comma 2 dell’articolo 2. L’ordinanza è
opponibile, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia in udienza
ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore, innanzi alla Corte di
appello nelle forme di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile.
La mancata proposizione dell’opposizione attribuisce all’ordinanza efficacia di
sentenza passata in giudicato.
3. Il collegio di tribunale in sede di reclamo e la Corte di appello in sede di
opposizione, su istanza di parte, possono sospendere l’ordinanza ove sussistano
fondati motivi e dal provvedimento possa derivare alla parte gravissimo danno.
Art. 5
(Ritardo nell’esecuzione della reintegrazione)
1. Il giudice, con l’ordinanza o la sentenza di condanna alla reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, determina la somma dovuta dal datore di lavoro per
l’eventuale ritardo nell’esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di
quattro retribuzioni globali di fatto giornaliere ed il limite minimo di due retribuzioni
globali di fatto giornaliere per ogni giorno di ritardo, tenuto conto delle dimensioni
dell’organizzazione produttiva. Dette somme sono dovute decorsi dieci giorni dalla
messa a disposizione delle energie lavorative.
2. Il lavoratore può chiedere, con ricorso al giudice che ha ordinato la
reintegrazione, la liquidazione della somma dovuta. L’onere della prova dell’effettiva
reintegrazione grava sul datore di lavoro. Il giudice provvede nelle forme di cui al
primo comma dell’articolo 669-sexies codice di procedura civile e decide con
ordinanza con la quale liquida le spese del procedimento; il provvedimento è
immediatamente esecutivo e contro lo stesso è ammesso reclamo a norma
dell’articolo 669-terdecies codice di procedura civile.
Art. 6
(Riforma del provvedimento di reintegrazione)
1. In caso di riforma del provvedimento dichiarativo dell’illegittimità del
licenziamento, il lavoratore, ancorché non reintegrato, ha diritto a trattenere, o
percepire se non ancora corrisposte, solo le somme corrispondenti alla retribuzione
per il periodo intercorso tra il provvedimento di condanna alla reintegrazione e il
provvedimento di riforma.
2. In caso di riforma del provvedimento dichiarativo dell’illegittimità del
trasferimento, il lavoratore è tenuto a restituire le somme già percepite ai sensi dei
commi 1 e 2.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n.300)
1. All’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo le parole: «il giudice con» sono inserite le seguenti:
«l’ordinanza o»;
b) al quarto comma dopo le parole: «Il giudice con» sono inserite le seguenti:
«l’ordinanza o»;
c) al quinto comma dopo la parola: «deposito» sono inserite le seguenti:
«dell’ordinanza o».
Art. 8
(Inapplicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione)
1. Alle controversie instaurate ai sensi dell’articolo 1 non si applicano le disposizioni
di cui agli articoli dal 410 al 412-bis del codice di procedura civile.
Art.9
(Abrogazione dell’articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108)
2. L’articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è abrogato.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604)
1. L’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è sostituito dal seguente: “Il
licenziamento dev’essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla
ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non
contestuali con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di
giudice del lavoro
2. Il termine di cui al comma 1 decorre da ogni altro atto o fatto che manifesti
l'inequivoca intenzione del datore di lavoro di porre fine al rapporto di lavoro”.
Art. 11
(Forma e modalità delle dimissioni)
1. Le dimissioni del lavoratore sono rassegnate per atto scritto comunicato con lettera
raccomandata o avente data certa. Eventuali dimissioni in forma orale non possono
essere fatte valere dal datore di lavoro quali causa di estinzione del rapporto di
lavoro, qualora egli non abbia provveduto a richiedere, entro il termine di due giorni
dalle stesse e con atto scritto di data certa, conferma delle dimissioni del lavoratore.
Art. 12
(Disposizioni finali)
1. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle materie di cui all’articolo 1
devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione dei procedimenti
cautelari e di quelli previsti dall’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. La tempestiva trattazione e conclusione delle controversie relative a provvedimenti
di cui all’articolo 1 è assicurata dai responsabili degli uffici anche con apposite
misure organizzative.
Art. 13
(Sostituzione dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108)
1. L’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n.
108, è sostituito dal seguente:
“Art. 3.
(Licenziamento discriminatorio)
1. Si considera discriminatorio il licenziamento determinato dalle ragioni di cui alle
seguenti disposizioni:
a) articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
b) articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;
c) articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
e successive modificazioni.
2. Il licenziamento discriminatorio è nullo indipendentemente dalla motivazione
addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di
lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni. Si applica l’articolo 15 bis della legge 20 maggio 1970,
n.300.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dirigenti».
II. CONTROVERSIE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE
Art. 1
(Delega al Governo per la razionalizzazione del procedimento amministrativo
contenzioso in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria)
1.- Al fine di ridurre il contenzioso in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie, il Governo è delegato ad emanare entro … una o più norme di
razionalizzazione della disciplina delle procedure amministrative previste dal primo
comma dell’articolo 443 codice di procedura civile, sulla base dei seguenti principi:
a) armonizzazione e unificazione di tutte le procedure esistenti, e loro articolazione
in unico grado;
b) uniformazione dei termini;
c) immodificabilità, nella fase giurisdizionale, delle posizioni assunte dalle parti nella
fase contenziosa
d) potenziamento qualitativo dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi;
e) presenza negli organi decidenti di rappresentanti delle parti interessate;
f) istituzione di sedi contenziose esterne rispetto agli enti previdenziali parti della
controversia
g) costituzione di organi collegiali composti in maniera da assicurare specifiche
competenze professionali medico-legali e obiettività di giudizio;
h) garanzia del contraddittorio e assistenza tecnico-legale;
i) previsione di un termine massimo dalla data in cui è stato proposto il ricorso
amministrativo entro il quale quest’ultimo dev’essere deciso, o, in ogni caso,
concluso previa compiuta verbalizzazione delle posizioni assunte dalle parti nel corso
del procedimento, nonché delle eventuali acquisizioni istruttorie;
l) impugnabilità delle decisioni assunte in esito al procedimento contenzioso
amministrativo concernenti unicamente i requisiti medico-legali, davanti al
Tribunale, in unico grado di merito;
m) impugnabilità delle decisioni assunte in sede contenziosa amministrativa entro
180 gg. dalla notifica delle medesime;
Art. 2
(Modifiche all’articolo 415 del codice di procedura civile)
1. Dopo l’articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
“Art. 415-bis”
(Decreto di fissazione dell’udienza nelle controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie).
Nelle controversie di cui all’articolo 442, la cui risoluzione richieda
accertamenti medico-legali, il giudice, con il decreto di cui all’articolo 415, secondo
comma, ove non ritenga di condividere le conclusioni peritali già acquisite in sede
contenziosa amministrativa, nomina il consulente tecnico d’ufficio, invitandolo a
prestare giuramento all’udienza di discussione ivi indicata, e fissa i termini per lo
svolgimento delle operazioni peritali e per l’espletamento del tentativo di
conciliazione.”
Art.3
(Modifiche all’articolo 442 del codice di procedura civile)
1. All’articolo 442, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le
parole: “di questo titolo”, sono aggiunte le seguenti parole: “salvo che non sia
diversamente disposto”.
Art.4
(Inserimento degli articoli 443-bis e 443-ter)
1. In attesa dell’approvazione delle norme delegate secondo la previsione
dell’art. 1, dopo l’articolo 443 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:
“Art. 443-bis.
(Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie).
Nei casi in cui l’assicurato o l’assistito abbia presentato ricorso contro un
provvedimento relativo a prestazioni previdenziali o assistenziali, che comportino
l’accertamento dello stato di condizioni psicofisiche, l’amministrazione competente,
ove non ritenga di accogliere il ricorso, sottopone l’accertamento ad un collegio
medico, composto da un sanitario designato dall’amministrazione competente, da un
sanitario nominato dal ricorrente o dall’istituto di patronato che lo assiste, e da un
terzo sanitario nominato dal responsabile della competente direzione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale tra i medici specialisti in medicina legale, o in
medicina del lavoro di cui all’articolo 146 delle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie ovvero tra i sanitari appartenenti
ai ruoli di un ente previdenziale diverso da quello che è parte della controversia.
Espletati gli accertamenti medico-legali, il collegio di cui al primo comma,
coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la conciliazione della
controversia. In caso di esito positivo, è redatto un verbale che, sottoscritto dalle
parti, è vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del tentativo di
conciliazione, il presidente del suddetto collegio redige una dettagliata relazione
medico-legale nella quale dà atto degli accertamenti effettuati e delle conclusioni
conseguite nonché dei motivi del dissenso.
In quest’ultimo caso si applica l’articolo 443ter.
Il compenso dei componenti il collegio di cui al primo comma, a carico
dell’amministrazione competente per l’erogazione della prestazione, è determinato in
conformità di convenzioni stipulate con la Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri.
Art. 443 ter
(Controversie giudiziali che richiedono accertamenti medico-legali)
Nei procedimenti relativi alle controversie previste dall’articolo 442, la cui
soluzione richieda l’accertamento delle condizioni psico-fisiche, il ricorso deve
contenere, oltre all’indicazione della generalità delle parti e del diritto che si intende
far valere, anche l’indicazione specifica dei quesiti da sottoporre al consulente
medico-legale e dei documenti sanitari che si offrono in comunicazione.
Il Giudice, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, nomina, con decreto, il
consulente medico legale, fissa l’udienza per il giuramento, nonché i termini entro i
quali le operazioni peritali devono svolgersi, e dispone che, a cura della Cancelleria,
l’istanza e il suddetto decreto vengano notificati al convenuto e al consulente tecnico
nominato.
Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 191 a 195.
Il Consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria
relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce
tentativo di conciliazione della lite, del quale redige apposito verbale, che comunica
alla Cancelleria del Tribunale e alle parti.”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 444 del codice di procedura civile)
All’articolo 444 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma:
“ Giudice competente per il giudizio di opposizione contro il ruolo, ai sensi
dell’articolo 25, del decreto legislativo n. 46 del 1999, è il Tribunale del luogo in cui
ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale che ha proceduto all’iscrizione al ruolo,
anche se tale sede non coincide con il domicilio fiscale del soggetto obbligato”.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 445 del codice di procedura civile)
1. All’articolo 445 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono aggiunti
i seguenti:
“1bis Il consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria
relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce
il tentativo di conciliazione della lite e redige apposito verbale, che comunica alla
Cancelleria del Tribunale e alle parti.
1ter. Nel caso di nomina di più consulenti, il giudice indica il consulente al
quale affidare il tentativo di conciliazione.”.
Art.7
(Sostituzione dell’articolo 149 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile)
1. L’articolo 149 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
“Art. 149
(Controversie in materia di invalidità pensionabile)
1.- Nelle controversie di cui all’articolo 442 del codice il giudice deve valutare anche
l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sullo
stato delle condizioni psicofisiche dell’assicurato comprese quelle denunciate tanto
nel corso del procedimento amministrativo che del giudizio di primo grado ed ivi
ritualmente dedotte.”.
Art.8
(Inserimento dell’articolo 149-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile)
1. Dopo l’articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è
aggiunto il seguente:
“Art. 149-bis
(Comunicazione dei provvedimenti agli enti o istituti previdenziali)
In tutti i giudizi e procedimenti regolati dagli articoli 442 e seguenti del codice nei
quali siano parte, anche non costituita, enti o istituti gestori di forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, all'atto della pubblicazione di
ogni sentenza od a seguito della pronuncia di ogni ordinanza, deve essere comunicata,
a cura del cancelliere o segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo
giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata, una
copia autenticata in carta libera a disposizione dei predetti enti o istituti.”.
Art.9
(Decadenza nelle controversie in materia di invalidità civile)
1. Alle controversie in materia di invalidità civile si applica la decadenza di cui
all’articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, come
modificato dall’articolo 4, n. 1 decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.
Art.10
(Modifiche all’articolo 42 decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in
legge 24 novembre 2003, n. 326)
2. All’articolo 42, comma 3, decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in
legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è soppresso.
Art.11
(Trasferimento all’INPS di funzioni in materia di invalidità civile)
1. Le funzioni già di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle
Direzioni Provinciali Sanitarie in materia di invalidità civile sono trasferite all’INPS.
2. Nei giudizi di invalidità civile in cui è già parte, l’INPS subentra nella posizione
processuale del Ministero, in deroga all’articolo 111 del codice di procedura civile.
Art.12
(Sostituzione dell’articolo 147 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile)
L’articolo 147 disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
“Art. 147
(Inimpugnabilità delle conciliazioni in sede amministrativa)
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie le conciliazioni
sottoscritte dalle parti in sede amministrativa con l’assistenza del patronato o davanti
al giudice non sono impugnabili.”.
Art. 13
(Inserimento dell’articolo 443-quater del codice di procedura civile)
Dopo l’articolo 443-ter del codice di procedura civile è inserito il seguente:
“Art. 443-quater
(Controversie di serie)
In caso di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie
riguardanti, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti ed avente ad
oggetto questioni analoghe, le amministrazioni interessate sono tenute ad informare i
Ministeri competenti e a promuovere incontri anche con gli istituti di patronato che
hanno fornito assistenza nelle medesime controversie, al fine di chiarire gli aspetti
delle questioni in discussione ed individuare, per quanto possibile, ipotesi di
soluzione.
In attesa dell’esito dei suddetti incontri, il giudice, su concorde istanza di parte,
può rinviare la trattazione della causa.
Resta salva l’applicazione dell’art. 420 bis c.p.c.”.
III. ARBITRATO E CONCILIAZIONE
Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 410 del codice di procedura civile)
L’articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“Art. 410
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)
1. La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all’articolo 409, è
preceduta dall’esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità
previsti dal presente articolo.
2. Il comma 1 non si applica:
a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;
b)alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da
esperirsi in via d’urgenza.
3. Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre
personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di 60 giorni dalla data del
deposito del ricorso.
4. Quando non può provvedere ai sensi del comma 3, il giudice con proprio decreto
designa un conciliatore, scelto tra quelli compresi nell’apposito albo, con il compito
di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a 90
giorni,il tentativo di conciliazione.
5. Il decreto, emanato entro 15 giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno,
la data ed il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l’avvertimento al
convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico,
i provvedimenti previsti dall’articolo 412 comma 2. Il decreto ed il ricorso sono
notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla pronuncia, salvo
quanto disposto dall'articolo 417.
6. Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per il
tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel
comune presso cui ha sede il giudice adito, e depositando in cancelleria una memoria
difensiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 416.
7. Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé,
l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il
deposito della memoria difensiva. ll fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato
deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può
comparire dinanzi al conciliatore, ferme le decadenze verificatesi.
8. Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell'articolo 416
comma secondo, deve con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di
decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere espressamente al giudice lo
spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.
9. Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi 5 giorni, è
notificato unitamente alla memoria difensiva, a cura del convenuto, all'attore, entro
10 giorni dalla data in cui è stato pronunciato.
10. Il tentativo di conciliazione di cui ai commi 3 e 4, non deve essere esperito
quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di
conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 412 quater, commi 3,4 e
5.”.
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 411 del codice di procedura civile)
L’articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“Art. 411
(Processo verbale di conciliazione)
1. Il tentativo di conciliazione si svolge in un'unica seduta,che può essere rinviata una
sola volta entro un termine non superiore a 30 giorni dalla data iniziale.
2. Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla
conciliazione, formulando eventuali proposte di soluzione.
3. Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che è sottoscritto dal giudice o
dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della
sottoscrizione, o la impossibilità delle parti a sottoscrivere, è certificata dal giudice o
dal conciliatore.
4. Se la conciliazione è raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo
verbale entro 5 giorni alla cancelleria del giudice.
5. Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara
esecutivo con decreto.”.
Art.3
(Sostituzione dell’articolo 412 del codice di procedura civile)
L’articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“Art. 412
(Verbale di mancata conciliazione)
1. Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, o proposto domanda
riconvenzionale, non compaiono personalmente, o tramite procuratore speciale, al
tentativo di conciliazione il giudice, o il conciliatore, ne da atto nel processo verbale
ed il giudice dichiara estinto il processo, direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal
conciliatore, salvo giustificato motivo . In tal caso il giudice, o il conciliatore, fissa
una nuova data per la comparizione entro un termine non superiore a 30 giorni
2. In caso di mancata comparizione del convenuto, sia o non costituito, o dell’attore,
convenuto in via riconvenzionale, davanti al conciliatore o al giudice quest’ultimo
può, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, emettere un’ordinanza,
provvisoriamente esecutiva, di pagamento totale o parziale delle somme richieste; il
giudice può anche emettere ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di
merito.
3. Se la conciliazione non riesce il giudice o il conciliatore redigono un verbale di
mancata conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale,
sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che
spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la parte su cui si è raggiunta la
conciliazione, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo
quanto stabilito dell'articolo 411, comma 5.
4. Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali
proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile
portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento.
5. Il conciliatore, salva l’ipotesi di cui al successivo articolo 412 bis, trasmette entro 5
giorni il verbale al giudice, il quale fissa con decreto l’udienza davanti a sé entro 15
giorni attribuendo in via provvisoria ad una della parti o ad entrambe l’onere del
pagamento dell’indennità dovuta al conciliatore a norma dell’articolo 146 ter del
regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368.
5 bis Il conciliatore provvede ai sensi del comma 5 anche nel caso in cui le parti gli
abbiano affidato il mandato di risolvere solo una parte della controversia.
6. Il decreto è depositato nella cancelleria del giudice ed è notificato a cura dell'attore
al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.
7. Ove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, il giudice può tenerne
conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in
parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che ha rifiutato ragionevoli proposte
conciliative.
Art.4
(Sostituzione dell’articolo 412 bis del codice di procedura civile)
L’articolo 412 bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“Art. 412 bis
(Arbitrato facoltativo).
1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare allo
stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, in tutto o in
parte
2. Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il
termine,per l’emanazione del lodo, prorogabile per non più di una volta in misura
non superiore a quella originariamente prevista, nonché i criteri per la liquidazione
dei compensi spettanti all'arbitro. L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle
norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo
possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la
disposizione dell'articolo 429, comma terzo.
3. Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del
giudice.”.
Art.5
(Sostituzione dell’articolo 412 ter del codice di procedura civile)
L’articolo 412 ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“412 ter
(Impugnazione del lodo arbitrale)
1. Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la
violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi davanti alla
Corte d'appello in funzione di giudice del lavoro nel cui distretto è la sede
dell’arbitrato, entro 30 giorni dalla sua notificazione, ovvero entro sei mesi dal suo
deposito presso la cancelleria del giudice, ai sensi dell’articolo 412 bis, comma 3.
2 L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo.”.
Art.6
(Sostituzione dell’articolo 412 quater del codice di procedura civile)
L’articolo 412 quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“412 quater
(Altre modalità di conciliazione)
1. Il tentativo di conciliazione nelle controversie di cui all’articolo 409, può essere
altresì svolto presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le direzioni
provinciali del lavoro.
2. Gli accordi raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal
conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la
cancelleria del Tribunale competente. Si applica l'articolo 411 comma 5.
3. Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del comma 1, ove non si pervenga ad
una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la
procedibilità dell'azione giudiziaria se: è stato esperito da un conciliatore iscritto
all'albo di cui all'articolo 146 ter regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, su richiesta
congiunta delle parti, ed è stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e
del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della
resistenza.
4. Il verbale del tentativo di conciliazione è redatto e sottoscritto dal conciliatore,
dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli
estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un
accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il
procedimento. Ad esso sono allegate le memorie scritte delle parti di cui al
precedente comma 3.
5. Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice
competente unitamente al ricorso di cui all’articolo 414. Il giudice, se accerta che
sono state rispettate le condizioni di cui al precedente comma 3, e che la domanda
corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione,
procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.
6. Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli
ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411,
412.
Art. 7
(Inserimento dell’articolo 412 quinquies del codice di procedura civile)
Dopo l’articolo 412 quater del codice di procedura civile è aggiunto il seguente
articolo:
“Art. 412 quinquies
(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)
1. Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo 412 quater, comma 1, le parti possono
deferire ad arbitri la controversia.
2. Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle
strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 412 bis, comma 3, se é
presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una
pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene
richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il
termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.
3. Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412
ter.”.
Art.8
(Modifiche all’articolo 415 del codice di procedura civile)
Nell’articolo 415 del codice di procedura civile dopo il comma settimo sono aggiunti
i seguenti:
“Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui
ai commi secondo, terzo,quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione del
verbale di mancata conciliazione.
Al convenuto non costituito, il decreto di cui al comma secondo, è notificato a cura
dell’attore, nel rispetto dei termini di cui ai commi quarto e quinto.”.
Art.9
(Modifiche all’articolo 418 del codice di procedura civile)
Nell’articolo 418 del codice di procedura civile dopo il comma quinto è aggiunto il
seguente:
“Per i procedimenti per i quali è stato disposto il tentativo obbligatorio di
conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono proposte, a pena di
decadenza, ai sensi dell’articolo 410, comma 8.”.
Art.10
(Modifiche all’articolo 420 del codice di procedura civile)
All’articolo 420 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
1.I primo comma è sostituito dal seguente:
“Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le
parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo,
costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti
possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni
già formulate, previa autorizzazione del giudice”;
2. Il comma terzo è soppresso;
3. Il comma quarto è sostituito dal seguente:
“Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può
definire il giudizio, (l giudice) invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza
anche non definitiva dando lettura del dispositivo.”.
Art.11
(Inserimento dell’articolo 146 ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile)
Dopo l’articolo 146 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedure
civile è aggiunto il seguente:
“Art. 146 ter
(Albo dei conciliatori)
1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori esperti in materie
giuslavoristiche, tenuto dal Presidente del tribunale.
2. All'albo possono iscriversi professori universitari o ricercatori confermati, di
materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel
campo del diritto del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle
Direzioni provinciali e regionali del lavoro e magistrati a riposo .
3. La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle
necessarie competenze, deve essere presentata al Presidente del tribunale, che vaglia i
titoli per l'ammissione.
4. Gli iscritti all'albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la
funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del
codice. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui
all'articolo 412 quater, comma primo, del codice.
5. I giudici scelgono i conciliatori tenendo conto della loro esperienza in relazione al
tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'albo.
6. Il Presidente del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve
essere improntato ad indipendenza ed imparzialità. Egli dispone, la cancellazione
dall'albo se ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento
dell'iscrizione.
7. Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 spetta ai conciliatori
un’indennità per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore
della controversia. L’indennità è liquidata dal giudice ed è fissata in euro cento per
ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Se il
tentativo si conclude con la conciliazione della controversia, l'indennità è elevata a
euro centocinquanta. Se il tentativo non ha luogo per la mancata presentazione di
entrambe le parti o del convenuto l'indennità è di 75. Gli importi indicati sono
aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della Giustizia. Salvo diverso
accordo fra le parti l’onere delle spese di conciliazione è diviso in misura uguale tra
le parti.
8. Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412 quater del codice il
compenso è stabilito dalla strutture presso cui il conciliatore venga chiamato, ferma
restando, in mancanza di diverso accordo per la sua ripartizione, la divisione
dell’onere in misura uguale tra le parti.”.
Art.12
(Abrogazione dell’articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)
1.L’articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è abrogato.
Art.13
(Sostituzione dell’articolo 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
1. L’articolo 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è così sostituito:
“Art. 65
(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali)
1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio
di conciliazione si svolge a norma dell’articolo 410 del codice di procedura civile”.
Art.14
(Sostituzione dell’articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)
1.L’articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è così sostituito:
“Art. 66
(Esonero da responsabilità)
“ 1. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione
non può dar luogo a responsabilità amministrativa”.
Art. 15
(Norme transitorie e finali)
1.Per gli anni 2007 e 2008 gli oneri per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo
146 ter regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, ai conciliatori nominati dal giudice
ai sensi dell’articolo 410 codice di procedura civile sono a carico dello Stato.
2. Il Presidente del tribunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, esaminate le domande, determina l'elenco degli iscritti all'Albo. L'albo è
aggiornato con cadenza semestrale.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2 il giudice può affidare il tentativo
di conciliazione ad un soggetto che abbia i requisiti di cui all’articolo 146 ter regio
decreto 18 dicembre 1941, n.1368.
IV. MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DEL LAVORO
IN GENERALE
Riduzione del termine di decadenza dall’impugnazione
Art. 1
(Modifiche all’articolo 327 del codice di procedura civile)
1. All’articolo 327 codice di procedura civile, dopo il primo comma è aggiunto il
seguente:
“Quest’ultimo termine è ridotto a sei mesi nel caso di sentenze pronunciate in materia
di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 392 del codice di procedura civile)
All’art. 392 codice di procedura civile, il primo comma è così modificato:
“La riassunzione della causa di lavoro davanti al giudice di rinvio può essere fatta da
ciascuna delle parti non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte
di cassazione”
Accertamento pregiudiziale sulla interpretazione di leggi, regolamenti, contratti
ed accordi collettivi
Art.3
(Sostituzione dell’articolo 420 bis del codice di procedura civile)
L’ articolo 420 bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“Art. 420 bis
(Accertamento pregiudiziale sulla interpretazione di leggi, regolamenti, contratti e
accordi collettivi)
1. Quando per la definizione di una controversia di cui agli articoli 409 e 442
riguardanti, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti, nelle quali sia
necessario risolvere in via pregiudiziale una questione rilevante e seria concernente
l’interpretazione di leggi, regolamenti, o di clausole di un contratto o accordo
collettivo nazionale, il giudice di primo grado decide con sentenza non definitiva tale
questione, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque,
per la prosecuzione della causa, fissando una successiva udienza in data non anteriore
a novanta giorni.
2. Ove l’ interpretazione riguardi un contratto o un accordo collettivo, il
giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni ed osservazioni,
orali o scritte, alle associazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto o
l’accordo collettivo.
3. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da
proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della
sentenza.
4. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso,
essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza
impugnata, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il
processo è sospeso dalla data del deposito.”.
Correzione dell’articolo 421 c.p.c.
Art.4
(Modifiche all’articolo 421 del codice di procedura civile)
Nel secondo comma dell’articolo 421 del codice di procedure civile le parole
“dell’articolo precedente” sono sostituite dalle parole “dell’articolo 420”.
Decisione a seguito di trattazione e motivazione in forma abbreviata
Art.5
(Modifiche all’articolo 429 del codice di procedura civile)
Nell’articolo 429 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal
seguente:
“Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle
parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e
della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di
particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine,
non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.”
Art.6
(Sostituzione dell’articolo 430 del codice di procedura civile)
L’articolo 430 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
“Art. 430
(Motivazione della sentenza)
La sentenza può essere motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi
di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di
diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.”.
Procedimento monitorio
Art.7
(Modifiche all’articolo 633 del codice di procedura civile)
Nell’articolo 633 codice di procedura civile al primo comma, dopo il numero 3), è
aggiunto il seguente:
“4) se il credito riguarda il corrispettivo in denaro per prestazioni di lavoro autonomo,
ovvero alle dipendenze di soggetti privati o pubblici”.
Art.8
(Inserimento dell’articolo 636 bis del codice di procedura civile)
Dopo l’articolo 636 codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
“Art. 636 bis
(Corrispettivo per prestazioni di lavoro autonomo o dipendente)
Nel caso previsto nel numero 4) del primo comma dell’articolo 633 la domanda deve
essere accompagnata da elementi atti a far presumere l’esistenza del rapporto e dal
conteggio delle prestazioni corredato dal parere del competente sindacato o
associazione professionale”
Calcolo di interessi e rivalutazioni
Art.9
(Sostituzione dell’articolo 150 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile)
L'articolo 150 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente :
“Art. 150
(Calcolo della svalutazione monetaria)
Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429 ultimo comma del codice il giudice applica
l'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per operai e impiegati calcolato
dall'ISTAT, nonché gli interessi legali calcolati sul capitale via via rivalutato.".
Repressione della condotta antisindacale ed emersione del lavoro “nero”
Art.10
(Modifiche all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n.300)
All’articolo 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, dopo il primo comma è inserito il
seguente:
“Il procedimento di cui al primo comma trova applicazione anche in ipotesi di
mancata regolarizzazione contrattuale e previdenziale dei rapporti di lavoro, non
risultanti da scritture o da altre documentazioni obbligatorie. In tal caso la rimozione
degli effetti del comportamento illegittimo ordinata giudizialmente si intende
ottemperata anche con la successiva stipula, entro trenta giorni, o nel diverso termine
stabilito dal giudice, di accordi sindacali di regolarizzazione o emersione previsti
dalle leggi vigenti, e di cui sia parte il sindacato denunziante”.
Lavoro dei detenuti
Art.11
(Modifiche all’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n.354)
“All’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sesto comma, è aggiunto il
seguente:
“Decide le controversie relative al lavoro svolto dai detenuti in favore
dell’amministrazione penitenziaria, applicando, in quanto compatibili, le norme
contenute nel libro secondo, titolo IV, del codice di procedura civile.”
Art.12
(Modifiche all’articolo 409 del codice di procedura civile)
All’articolo 409, comma 1, codice di procedura civile , è aggiunto il seguente
numero:
“6) rapporti di lavoro dei detenuti con soggetti diversi dall’amministrazione
penitenziaria.”
Art.13
(Modifiche all’articolo 420 del codice di procedura civile)
All’articolo 420 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il
seguente comma:
“Il lavoratore detenuto assiste all’udienza libero nella persona, salvo che siano
necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.”.
Atti e licenziamenti discriminatori ed onere della prova
Art.14
(Inserimento dell’articolo15 bis della legge 20 maggio 1970, n.300)
“Dopo l’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n.300, è inserito il seguente:
“Art. 15 bis
(Onere della prova )
“Nell’ambito delle azioni, individuali o collettive, per il riconoscimento della
sussistenza di atti discriminatori di cui all’articolo 15 quando il ricorrente fornisce
elementi di fatto dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione
diretta o indiretta, spetta al convenuto provare che non vi è stata violazione del
principio di parità di trattamento.”.
Art.15
(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215)
Nell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215 il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. Nei giudizi per il riconoscimento della sussistenza di una delle
discriminazioni di cui all’articolo 2, si applica l’articolo 15 bis della legge 20 maggio
1970, n.300.”.
Art.16
(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216)
Nell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216 il comma 4 è sostituito dal
seguente:
“4. Nei giudizi per il riconoscimento della sussistenza di una delle
discriminazioni di cui all’articolo 2, si applica l’articolo 15 bis della legge 20 maggio
1970, n.300.”.
Modifica dell’articolo 96 legge fallimentare
Art.17
(Modifiche all’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267)
All’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 dopo il sesto comma è
aggiunto il seguente:
“Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal Tribunale
all’esito dei giudizio di cui all’art. 99 producono effetti soltanto ai fini del concorso,
con l’eccezione di quelli che decidono pretese retributive e contributive discendenti
da preventivo accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro di cui all’art. 2094
codice civile. In tali ipotesi, il giudice delegato dispone la previa convocazione
all’udienza di cui allo articolo 95, terzo comma, dell’istituto previdenziale, il quale
assume, altresì, la veste di litisconsorte necessario nelle eventuali successivo
procedimento di cui all’art. 99.”.
Controversie tra socio e cooperativa
Art.18
(Modifiche all’articolo 5 della legge 30 aprile 2001, n.142)
Nel secondo comma dell’articolo 5 della legge 30 aprile 2001, n.142 (come
modificato dall’articolo 9 legge 14 febbraio 2003, n.30), le parole da “Le
controversie” fino a “tribunale ordinario” sono sostituite dalle seguenti:
“Le controversie tra socio e cooperativa sono di competenza del tribunale in funzione
di giudice del lavoro.”.
Sentenze del giudice ordinario e giudizio di ottemperanza
Art.19
(Modifiche all’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034)
“Nell’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il primo comma è sostituito
dal seguente:
“I ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa
di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, alla sentenza dell’autorità
giudiziaria ordinaria, dotata di esecutività non sospesa dal giudice di appello, ai sensi
dell’art. 431 c.p.c., che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico,
sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l’autorità
amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività
esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.”
|