22/04/08 Riforma del processo del lavor

La Commissione ministeriale, presieduta dal Cons. Raffaele Foglia, costituita con il D.M. 28 novembre 2006 per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro, ha terminato i suoi lavori e consegnato l'articolato e la relazione accompagnatoria, si tratta di un intervento che merita la massima attenzione dello studioso e dell'operatore

La relazione by Federico Foglia
L'articolato by Federico Foglia

L'articolato

Ministero della Giustizia

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

COMMISSIONE PER LO STUDIO E LA REVISIONE DELLA NORMATIVA

PROCESSUALE DEL LAVORO

(D.M. 28.11.2006)

Presidente Raffaele Foglia

ARTICOLATO DEFINITIVO

I. LICENZIAMENTI, TRASFERIMENTI E LEGITTIMITA’ DEL

TERMINE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Ferma restando la possibilità di agire nelle forme di cui all’articolo 414 e

seguenti codice di procedura civile, nei rapporti di lavoro soggetti alla disciplina

prevista dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, la disciplina di cui alla

presente legge si applica alle controversie aventi ad oggetto:

a) l’impugnativa di licenziamenti, individuali e collettivi, anche qualora

presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di

lavoro;

b) la legittimità del termine apposto al contratto;

c) l’impugnativa di trasferimenti di cui all’articolo 2103 codice civile.

d) l’impugnativa di trasferimenti di cui all’articolo 2112 codice civile.

Art. 2

(Forma della domanda e procedimento)

1. La domanda si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del

lavoro.

2. Il giudice, convocate le parti, omessa ogni formalità non essenziale al

contraddittorio, procede, nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione

indispensabili ai fini del provvedimento richiesto e provvede, con ordinanza,

all’accoglimento o al rigetto della domanda.

3. Il giudice, ove rilevi che la causa deve essere trattata secondo le forme

ordinarie, dispone, con ordinanza, il mutamento di rito per la prosecuzione del

processo ai sensi degli articoli 414 e seguenti codice di procedura civile.

Art. 3

(Onere della prova)

1. Nelle controversie in materia di licenziamento l’onere della prova relativa al

numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro grava su quest’ultimo. Resta

fermo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604

Art. 4

(Reclamo contro l’ordinanza e sospensione)

1. L’ordinanza di cui al comma 2 dell’articolo 2 è reclamabile innanzi al collegio

del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Il

reclamo va proposto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in

udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La mancata

proposizione del reclamo attribuisce all’ordinanza efficacia di sentenza passata in

giudicato.

2. Al giudizio di reclamo si applica il comma 2 dell’articolo 2. L’ordinanza è

opponibile, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia in udienza

ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore, innanzi alla Corte di

appello nelle forme di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile.

La mancata proposizione dell’opposizione attribuisce all’ordinanza efficacia di

sentenza passata in giudicato.

3. Il collegio di tribunale in sede di reclamo e la Corte di appello in sede di

opposizione, su istanza di parte, possono sospendere l’ordinanza ove sussistano

fondati motivi e dal provvedimento possa derivare alla parte gravissimo danno.

Art. 5

(Ritardo nell’esecuzione della reintegrazione)

1. Il giudice, con l’ordinanza o la sentenza di condanna alla reintegrazione del

lavoratore nel posto di lavoro, determina la somma dovuta dal datore di lavoro per

l’eventuale ritardo nell’esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di

quattro retribuzioni globali di fatto giornaliere ed il limite minimo di due retribuzioni

globali di fatto giornaliere per ogni giorno di ritardo, tenuto conto delle dimensioni

dell’organizzazione produttiva. Dette somme sono dovute decorsi dieci giorni dalla

messa a disposizione delle energie lavorative.

2. Il lavoratore può chiedere, con ricorso al giudice che ha ordinato la

reintegrazione, la liquidazione della somma dovuta. L’onere della prova dell’effettiva

reintegrazione grava sul datore di lavoro. Il giudice provvede nelle forme di cui al

primo comma dell’articolo 669-sexies codice di procedura civile e decide con

ordinanza con la quale liquida le spese del procedimento; il provvedimento è

immediatamente esecutivo e contro lo stesso è ammesso reclamo a norma

dell’articolo 669-terdecies codice di procedura civile.

Art. 6

(Riforma del provvedimento di reintegrazione)

1. In caso di riforma del provvedimento dichiarativo dell’illegittimità del

licenziamento, il lavoratore, ancorché non reintegrato, ha diritto a trattenere, o

percepire se non ancora corrisposte, solo le somme corrispondenti alla retribuzione

per il periodo intercorso tra il provvedimento di condanna alla reintegrazione e il

provvedimento di riforma.

2. In caso di riforma del provvedimento dichiarativo dell’illegittimità del

trasferimento, il lavoratore è tenuto a restituire le somme già percepite ai sensi dei

commi 1 e 2.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n.300)

1. All’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «il giudice con» sono inserite le seguenti:

«l’ordinanza o»;

b) al quarto comma dopo le parole: «Il giudice con» sono inserite le seguenti:

«l’ordinanza o»;

c) al quinto comma dopo la parola: «deposito» sono inserite le seguenti:

«dell’ordinanza o».

Art. 8

(Inapplicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. Alle controversie instaurate ai sensi dell’articolo 1 non si applicano le disposizioni

di cui agli articoli dal 410 al 412-bis del codice di procedura civile.

Art.9

(Abrogazione dell’articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108)

2. L’articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è abrogato.

Art. 10

(Modifiche all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604)

1. L’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è sostituito dal seguente: “Il

licenziamento dev’essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla

ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non

contestuali con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di

giudice del lavoro

2. Il termine di cui al comma 1 decorre da ogni altro atto o fatto che manifesti

l'inequivoca intenzione del datore di lavoro di porre fine al rapporto di lavoro”.

Art. 11

(Forma e modalità delle dimissioni)

1. Le dimissioni del lavoratore sono rassegnate per atto scritto comunicato con lettera

raccomandata o avente data certa. Eventuali dimissioni in forma orale non possono

essere fatte valere dal datore di lavoro quali causa di estinzione del rapporto di

lavoro, qualora egli non abbia provveduto a richiedere, entro il termine di due giorni

dalle stesse e con atto scritto di data certa, conferma delle dimissioni del lavoratore.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle materie di cui all’articolo 1

devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione dei procedimenti

cautelari e di quelli previsti dall’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e

successive modificazioni.

2. La tempestiva trattazione e conclusione delle controversie relative a provvedimenti

di cui all’articolo 1 è assicurata dai responsabili degli uffici anche con apposite

misure organizzative.

Art. 13

(Sostituzione dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108)

1. L’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n.

108, è sostituito dal seguente:

“Art. 3.

(Licenziamento discriminatorio)

1. Si considera discriminatorio il licenziamento determinato dalle ragioni di cui alle

seguenti disposizioni:

a) articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

b) articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;

c) articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

e successive modificazioni.

2. Il licenziamento discriminatorio è nullo indipendentemente dalla motivazione

addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di

lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,

e successive modificazioni. Si applica l’articolo 15 bis della legge 20 maggio 1970,

n.300.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dirigenti».

II. CONTROVERSIE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Art. 1

(Delega al Governo per la razionalizzazione del procedimento amministrativo

contenzioso in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria)

1.- Al fine di ridurre il contenzioso in materia di previdenza e di assistenza

obbligatorie, il Governo è delegato ad emanare entro … una o più norme di

razionalizzazione della disciplina delle procedure amministrative previste dal primo

comma dell’articolo 443 codice di procedura civile, sulla base dei seguenti principi:

a) armonizzazione e unificazione di tutte le procedure esistenti, e loro articolazione

in unico grado;

b) uniformazione dei termini;

c) immodificabilità, nella fase giurisdizionale, delle posizioni assunte dalle parti nella

fase contenziosa

d) potenziamento qualitativo dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi;

e) presenza negli organi decidenti di rappresentanti delle parti interessate;

f) istituzione di sedi contenziose esterne rispetto agli enti previdenziali parti della

controversia

g) costituzione di organi collegiali composti in maniera da assicurare specifiche

competenze professionali medico-legali e obiettività di giudizio;

h) garanzia del contraddittorio e assistenza tecnico-legale;

i) previsione di un termine massimo dalla data in cui è stato proposto il ricorso

amministrativo entro il quale quest’ultimo dev’essere deciso, o, in ogni caso,

concluso previa compiuta verbalizzazione delle posizioni assunte dalle parti nel corso

del procedimento, nonché delle eventuali acquisizioni istruttorie;

l) impugnabilità delle decisioni assunte in esito al procedimento contenzioso

amministrativo concernenti unicamente i requisiti medico-legali, davanti al

Tribunale, in unico grado di merito;

m) impugnabilità delle decisioni assunte in sede contenziosa amministrativa entro

180 gg. dalla notifica delle medesime;

Art. 2

(Modifiche all’articolo 415 del codice di procedura civile)

1. Dopo l’articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

“Art. 415-bis”

(Decreto di fissazione dell’udienza nelle controversie di previdenza e assistenza

obbligatorie).

Nelle controversie di cui all’articolo 442, la cui risoluzione richieda

accertamenti medico-legali, il giudice, con il decreto di cui all’articolo 415, secondo

comma, ove non ritenga di condividere le conclusioni peritali già acquisite in sede

contenziosa amministrativa, nomina il consulente tecnico d’ufficio, invitandolo a

prestare giuramento all’udienza di discussione ivi indicata, e fissa i termini per lo

svolgimento delle operazioni peritali e per l’espletamento del tentativo di

conciliazione.”

Art.3

(Modifiche all’articolo 442 del codice di procedura civile)

1. All’articolo 442, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le

parole: “di questo titolo”, sono aggiunte le seguenti parole: “salvo che non sia

diversamente disposto”.

Art.4

(Inserimento degli articoli 443-bis e 443-ter)

1. In attesa dell’approvazione delle norme delegate secondo la previsione

dell’art. 1, dopo l’articolo 443 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

“Art. 443-bis.

(Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza

obbligatorie).

Nei casi in cui l’assicurato o l’assistito abbia presentato ricorso contro un

provvedimento relativo a prestazioni previdenziali o assistenziali, che comportino

l’accertamento dello stato di condizioni psicofisiche, l’amministrazione competente,

ove non ritenga di accogliere il ricorso, sottopone l’accertamento ad un collegio

medico, composto da un sanitario designato dall’amministrazione competente, da un

sanitario nominato dal ricorrente o dall’istituto di patronato che lo assiste, e da un

terzo sanitario nominato dal responsabile della competente direzione del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale tra i medici specialisti in medicina legale, o in

medicina del lavoro di cui all’articolo 146 delle disposizioni per l’attuazione del

codice di procedura civile e disposizioni transitorie ovvero tra i sanitari appartenenti

ai ruoli di un ente previdenziale diverso da quello che è parte della controversia.

Espletati gli accertamenti medico-legali, il collegio di cui al primo comma,

coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la conciliazione della

controversia. In caso di esito positivo, è redatto un verbale che, sottoscritto dalle

parti, è vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del tentativo di

conciliazione, il presidente del suddetto collegio redige una dettagliata relazione

medico-legale nella quale dà atto degli accertamenti effettuati e delle conclusioni

conseguite nonché dei motivi del dissenso.

In quest’ultimo caso si applica l’articolo 443ter.

Il compenso dei componenti il collegio di cui al primo comma, a carico

dell’amministrazione competente per l’erogazione della prestazione, è determinato in

conformità di convenzioni stipulate con la Federazione nazionale degli ordini dei

medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 443 ter

(Controversie giudiziali che richiedono accertamenti medico-legali)

Nei procedimenti relativi alle controversie previste dall’articolo 442, la cui

soluzione richieda l’accertamento delle condizioni psico-fisiche, il ricorso deve

contenere, oltre all’indicazione della generalità delle parti e del diritto che si intende

far valere, anche l’indicazione specifica dei quesiti da sottoporre al consulente

medico-legale e dei documenti sanitari che si offrono in comunicazione.

Il Giudice, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, nomina, con decreto, il

consulente medico legale, fissa l’udienza per il giuramento, nonché i termini entro i

quali le operazioni peritali devono svolgersi, e dispone che, a cura della Cancelleria,

l’istanza e il suddetto decreto vengano notificati al convenuto e al consulente tecnico

nominato.

Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 191 a 195.

Il Consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria

relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce

tentativo di conciliazione della lite, del quale redige apposito verbale, che comunica

alla Cancelleria del Tribunale e alle parti.”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 444 del codice di procedura civile)

All’articolo 444 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma:

“ Giudice competente per il giudizio di opposizione contro il ruolo, ai sensi

dell’articolo 25, del decreto legislativo n. 46 del 1999, è il Tribunale del luogo in cui

ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale che ha proceduto all’iscrizione al ruolo,

anche se tale sede non coincide con il domicilio fiscale del soggetto obbligato”.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 445 del codice di procedura civile)

1. All’articolo 445 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono aggiunti

i seguenti:

“1bis Il consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria

relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce

il tentativo di conciliazione della lite e redige apposito verbale, che comunica alla

Cancelleria del Tribunale e alle parti.

1ter. Nel caso di nomina di più consulenti, il giudice indica il consulente al

quale affidare il tentativo di conciliazione.”.

Art.7

(Sostituzione dell’articolo 149 delle disposizioni per l’attuazione del codice di

procedura civile)

1. L’articolo 149 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è

sostituito dal seguente:

“Art. 149

(Controversie in materia di invalidità pensionabile)

1.- Nelle controversie di cui all’articolo 442 del codice il giudice deve valutare anche

l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sullo

stato delle condizioni psicofisiche dell’assicurato comprese quelle denunciate tanto

nel corso del procedimento amministrativo che del giudizio di primo grado ed ivi

ritualmente dedotte.”.

Art.8

(Inserimento dell’articolo 149-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di

procedura civile)

1. Dopo l’articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è

aggiunto il seguente:

“Art. 149-bis

(Comunicazione dei provvedimenti agli enti o istituti previdenziali)

In tutti i giudizi e procedimenti regolati dagli articoli 442 e seguenti del codice nei

quali siano parte, anche non costituita, enti o istituti gestori di forme di previdenza ed

assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, all'atto della pubblicazione di

ogni sentenza od a seguito della pronuncia di ogni ordinanza, deve essere comunicata,

a cura del cancelliere o segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo

giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata, una

copia autenticata in carta libera a disposizione dei predetti enti o istituti.”.

Art.9

(Decadenza nelle controversie in materia di invalidità civile)

1. Alle controversie in materia di invalidità civile si applica la decadenza di cui

all’articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, come

modificato dall’articolo 4, n. 1 decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.

Art.10

(Modifiche all’articolo 42 decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in

legge 24 novembre 2003, n. 326)

2. All’articolo 42, comma 3, decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in

legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è soppresso.

Art.11

(Trasferimento all’INPS di funzioni in materia di invalidità civile)

1. Le funzioni già di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle

Direzioni Provinciali Sanitarie in materia di invalidità civile sono trasferite all’INPS.

2. Nei giudizi di invalidità civile in cui è già parte, l’INPS subentra nella posizione

processuale del Ministero, in deroga all’articolo 111 del codice di procedura civile.

Art.12

(Sostituzione dell’articolo 147 delle disposizioni per l’attuazione del codice di

procedura civile)

L’articolo 147 disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è

sostituito dal seguente:

“Art. 147

(Inimpugnabilità delle conciliazioni in sede amministrativa)

Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie le conciliazioni

sottoscritte dalle parti in sede amministrativa con l’assistenza del patronato o davanti

al giudice non sono impugnabili.”.

Art. 13

(Inserimento dell’articolo 443-quater del codice di procedura civile)

Dopo l’articolo 443-ter del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 443-quater

(Controversie di serie)

In caso di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie

riguardanti, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti ed avente ad

oggetto questioni analoghe, le amministrazioni interessate sono tenute ad informare i

Ministeri competenti e a promuovere incontri anche con gli istituti di patronato che

hanno fornito assistenza nelle medesime controversie, al fine di chiarire gli aspetti

delle questioni in discussione ed individuare, per quanto possibile, ipotesi di

soluzione.

In attesa dell’esito dei suddetti incontri, il giudice, su concorde istanza di parte,

può rinviare la trattazione della causa.

Resta salva l’applicazione dell’art. 420 bis c.p.c.”.

III. ARBITRATO E CONCILIAZIONE

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 410 del codice di procedura civile)

L’articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 410

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all’articolo 409, è

preceduta dall’esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità

previsti dal presente articolo.

2. Il comma 1 non si applica:

a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;

b)alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da

esperirsi in via d’urgenza.

3. Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre

personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di 60 giorni dalla data del

deposito del ricorso.

4. Quando non può provvedere ai sensi del comma 3, il giudice con proprio decreto

designa un conciliatore, scelto tra quelli compresi nell’apposito albo, con il compito

di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a 90

giorni,il tentativo di conciliazione.

5. Il decreto, emanato entro 15 giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno,

la data ed il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l’avvertimento al

convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico,

i provvedimenti previsti dall’articolo 412 comma 2. Il decreto ed il ricorso sono

notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla pronuncia, salvo

quanto disposto dall'articolo 417.

6. Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per il

tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel

comune presso cui ha sede il giudice adito, e depositando in cancelleria una memoria

difensiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 416.

7. Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé,

l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il

deposito della memoria difensiva. ll fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato

deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può

comparire dinanzi al conciliatore, ferme le decadenze verificatesi.

8. Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell'articolo 416

comma secondo, deve con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di

decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere espressamente al giudice lo

spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

9. Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi 5 giorni, è

notificato unitamente alla memoria difensiva, a cura del convenuto, all'attore, entro

10 giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

10. Il tentativo di conciliazione di cui ai commi 3 e 4, non deve essere esperito

quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di

conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 412 quater, commi 3,4 e

5.”.

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 411 del codice di procedura civile)

L’articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 411

(Processo verbale di conciliazione)

1. Il tentativo di conciliazione si svolge in un'unica seduta,che può essere rinviata una

sola volta entro un termine non superiore a 30 giorni dalla data iniziale.

2. Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla

conciliazione, formulando eventuali proposte di soluzione.

3. Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che è sottoscritto dal giudice o

dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della

sottoscrizione, o la impossibilità delle parti a sottoscrivere, è certificata dal giudice o

dal conciliatore.

4. Se la conciliazione è raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo

verbale entro 5 giorni alla cancelleria del giudice.

5. Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara

esecutivo con decreto.”.

Art.3

(Sostituzione dell’articolo 412 del codice di procedura civile)

L’articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 412

(Verbale di mancata conciliazione)

1. Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, o proposto domanda

riconvenzionale, non compaiono personalmente, o tramite procuratore speciale, al

tentativo di conciliazione il giudice, o il conciliatore, ne da atto nel processo verbale

ed il giudice dichiara estinto il processo, direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal

conciliatore, salvo giustificato motivo . In tal caso il giudice, o il conciliatore, fissa

una nuova data per la comparizione entro un termine non superiore a 30 giorni

2. In caso di mancata comparizione del convenuto, sia o non costituito, o dell’attore,

convenuto in via riconvenzionale, davanti al conciliatore o al giudice quest’ultimo

può, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, emettere un’ordinanza,

provvisoriamente esecutiva, di pagamento totale o parziale delle somme richieste; il

giudice può anche emettere ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di

merito.

3. Se la conciliazione non riesce il giudice o il conciliatore redigono un verbale di

mancata conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale,

sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che

spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la parte su cui si è raggiunta la

conciliazione, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo

quanto stabilito dell'articolo 411, comma 5.

4. Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali

proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile

portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento.

5. Il conciliatore, salva l’ipotesi di cui al successivo articolo 412 bis, trasmette entro 5

giorni il verbale al giudice, il quale fissa con decreto l’udienza davanti a sé entro 15

giorni attribuendo in via provvisoria ad una della parti o ad entrambe l’onere del

pagamento dell’indennità dovuta al conciliatore a norma dell’articolo 146 ter del

regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368.

5 bis Il conciliatore provvede ai sensi del comma 5 anche nel caso in cui le parti gli

abbiano affidato il mandato di risolvere solo una parte della controversia.

6. Il decreto è depositato nella cancelleria del giudice ed è notificato a cura dell'attore

al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

7. Ove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, il giudice può tenerne

conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in

parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che ha rifiutato ragionevoli proposte

conciliative.

Art.4

(Sostituzione dell’articolo 412 bis del codice di procedura civile)

L’articolo 412 bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 412 bis

(Arbitrato facoltativo).

1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare allo

stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, in tutto o in

parte

2. Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il

termine,per l’emanazione del lodo, prorogabile per non più di una volta in misura

non superiore a quella originariamente prevista, nonché i criteri per la liquidazione

dei compensi spettanti all'arbitro. L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle

norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo

possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la

disposizione dell'articolo 429, comma terzo.

3. Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del

giudice.”.

Art.5

(Sostituzione dell’articolo 412 ter del codice di procedura civile)

L’articolo 412 ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“412 ter

(Impugnazione del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la

violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi davanti alla

Corte d'appello in funzione di giudice del lavoro nel cui distretto è la sede

dell’arbitrato, entro 30 giorni dalla sua notificazione, ovvero entro sei mesi dal suo

deposito presso la cancelleria del giudice, ai sensi dell’articolo 412 bis, comma 3.

2 L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo.”.

Art.6

(Sostituzione dell’articolo 412 quater del codice di procedura civile)

L’articolo 412 quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“412 quater

(Altre modalità di conciliazione)

1. Il tentativo di conciliazione nelle controversie di cui all’articolo 409, può essere

altresì svolto presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle

associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le direzioni

provinciali del lavoro.

2. Gli accordi raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal

conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la

cancelleria del Tribunale competente. Si applica l'articolo 411 comma 5.

3. Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del comma 1, ove non si pervenga ad

una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la

procedibilità dell'azione giudiziaria se: è stato esperito da un conciliatore iscritto

all'albo di cui all'articolo 146 ter regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, su richiesta

congiunta delle parti, ed è stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e

del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della

resistenza.

4. Il verbale del tentativo di conciliazione è redatto e sottoscritto dal conciliatore,

dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli

estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un

accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il

procedimento. Ad esso sono allegate le memorie scritte delle parti di cui al

precedente comma 3.

5. Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice

competente unitamente al ricorso di cui all’articolo 414. Il giudice, se accerta che

sono state rispettate le condizioni di cui al precedente comma 3, e che la domanda

corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione,

procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.

6. Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli

ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411,

412.

Art. 7

(Inserimento dell’articolo 412 quinquies del codice di procedura civile)

Dopo l’articolo 412 quater del codice di procedura civile è aggiunto il seguente

articolo:

“Art. 412 quinquies

(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)

1. Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo 412 quater, comma 1, le parti possono

deferire ad arbitri la controversia.

2. Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle

strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 412 bis, comma 3, se é

presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una

pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene

richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il

termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

3. Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412

ter.”.

Art.8

(Modifiche all’articolo 415 del codice di procedura civile)

Nell’articolo 415 del codice di procedura civile dopo il comma settimo sono aggiunti

i seguenti:

“Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui

ai commi secondo, terzo,quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione del

verbale di mancata conciliazione.

Al convenuto non costituito, il decreto di cui al comma secondo, è notificato a cura

dell’attore, nel rispetto dei termini di cui ai commi quarto e quinto.”.

Art.9

(Modifiche all’articolo 418 del codice di procedura civile)

Nell’articolo 418 del codice di procedura civile dopo il comma quinto è aggiunto il

seguente:

“Per i procedimenti per i quali è stato disposto il tentativo obbligatorio di

conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono proposte, a pena di

decadenza, ai sensi dell’articolo 410, comma 8.”.

Art.10

(Modifiche all’articolo 420 del codice di procedura civile)

All’articolo 420 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

1.I primo comma è sostituito dal seguente:

“Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le

parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo,

costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti

possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni

già formulate, previa autorizzazione del giudice”;

2. Il comma terzo è soppresso;

3. Il comma quarto è sostituito dal seguente:

“Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni

attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può

definire il giudizio, (l giudice) invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza

anche non definitiva dando lettura del dispositivo.”.

Art.11

(Inserimento dell’articolo 146 ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di

procedura civile)

Dopo l’articolo 146 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedure

civile è aggiunto il seguente:

“Art. 146 ter

(Albo dei conciliatori)

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori esperti in materie

giuslavoristiche, tenuto dal Presidente del tribunale.

2. All'albo possono iscriversi professori universitari o ricercatori confermati, di

materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel

campo del diritto del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle

Direzioni provinciali e regionali del lavoro e magistrati a riposo .

3. La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle

necessarie competenze, deve essere presentata al Presidente del tribunale, che vaglia i

titoli per l'ammissione.

4. Gli iscritti all'albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la

funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del

codice. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui

all'articolo 412 quater, comma primo, del codice.

5. I giudici scelgono i conciliatori tenendo conto della loro esperienza in relazione al

tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'albo.

6. Il Presidente del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve

essere improntato ad indipendenza ed imparzialità. Egli dispone, la cancellazione

dall'albo se ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento

dell'iscrizione.

7. Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 spetta ai conciliatori

un’indennità per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore

della controversia. L’indennità è liquidata dal giudice ed è fissata in euro cento per

ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Se il

tentativo si conclude con la conciliazione della controversia, l'indennità è elevata a

euro centocinquanta. Se il tentativo non ha luogo per la mancata presentazione di

entrambe le parti o del convenuto l'indennità è di 75. Gli importi indicati sono

aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della Giustizia. Salvo diverso

accordo fra le parti l’onere delle spese di conciliazione è diviso in misura uguale tra

le parti.

8. Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412 quater del codice il

compenso è stabilito dalla strutture presso cui il conciliatore venga chiamato, ferma

restando, in mancanza di diverso accordo per la sua ripartizione, la divisione

dell’onere in misura uguale tra le parti.”.

Art.12

(Abrogazione dell’articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

1.L’articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è abrogato.

Art.13

(Sostituzione dell’articolo 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

1. L’articolo 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è così sostituito:

“Art. 65

(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali)

1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio

di conciliazione si svolge a norma dell’articolo 410 del codice di procedura civile”.

Art.14

(Sostituzione dell’articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

1.L’articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è così sostituito:

“Art. 66

(Esonero da responsabilità)

“ 1. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione

non può dar luogo a responsabilità amministrativa”.

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

1.Per gli anni 2007 e 2008 gli oneri per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo

146 ter regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, ai conciliatori nominati dal giudice

ai sensi dell’articolo 410 codice di procedura civile sono a carico dello Stato.

2. Il Presidente del tribunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, esaminate le domande, determina l'elenco degli iscritti all'Albo. L'albo è

aggiornato con cadenza semestrale.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2 il giudice può affidare il tentativo

di conciliazione ad un soggetto che abbia i requisiti di cui all’articolo 146 ter regio

decreto 18 dicembre 1941, n.1368.

IV. MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DEL LAVORO

IN GENERALE

Riduzione del termine di decadenza dall’impugnazione

Art. 1

(Modifiche all’articolo 327 del codice di procedura civile)

1. All’articolo 327 codice di procedura civile, dopo il primo comma è aggiunto il

seguente:

“Quest’ultimo termine è ridotto a sei mesi nel caso di sentenze pronunciate in materia

di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 392 del codice di procedura civile)

All’art. 392 codice di procedura civile, il primo comma è così modificato:

“La riassunzione della causa di lavoro davanti al giudice di rinvio può essere fatta da

ciascuna delle parti non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte

di cassazione”

Accertamento pregiudiziale sulla interpretazione di leggi, regolamenti, contratti

ed accordi collettivi

Art.3

(Sostituzione dell’articolo 420 bis del codice di procedura civile)

L’ articolo 420 bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 420 bis

(Accertamento pregiudiziale sulla interpretazione di leggi, regolamenti, contratti e

accordi collettivi)

1. Quando per la definizione di una controversia di cui agli articoli 409 e 442

riguardanti, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti, nelle quali sia

necessario risolvere in via pregiudiziale una questione rilevante e seria concernente

l’interpretazione di leggi, regolamenti, o di clausole di un contratto o accordo

collettivo nazionale, il giudice di primo grado decide con sentenza non definitiva tale

questione, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque,

per la prosecuzione della causa, fissando una successiva udienza in data non anteriore

a novanta giorni.

2. Ove l’ interpretazione riguardi un contratto o un accordo collettivo, il

giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni ed osservazioni,

orali o scritte, alle associazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto o

l’accordo collettivo.

3. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da

proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della

sentenza.

4. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso,

essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza

impugnata, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il

processo è sospeso dalla data del deposito.”.

Correzione dell’articolo 421 c.p.c.

Art.4

(Modifiche all’articolo 421 del codice di procedura civile)

Nel secondo comma dell’articolo 421 del codice di procedure civile le parole

“dell’articolo precedente” sono sostituite dalle parole “dell’articolo 420”.

Decisione a seguito di trattazione e motivazione in forma abbreviata

Art.5

(Modifiche all’articolo 429 del codice di procedura civile)

Nell’articolo 429 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal

seguente:

“Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle

parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e

della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di

particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine,

non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.”

Art.6

(Sostituzione dell’articolo 430 del codice di procedura civile)

L’articolo 430 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

“Art. 430

(Motivazione della sentenza)

La sentenza può essere motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi

di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di

diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.”.

Procedimento monitorio

Art.7

(Modifiche all’articolo 633 del codice di procedura civile)

Nell’articolo 633 codice di procedura civile al primo comma, dopo il numero 3), è

aggiunto il seguente:

“4) se il credito riguarda il corrispettivo in denaro per prestazioni di lavoro autonomo,

ovvero alle dipendenze di soggetti privati o pubblici”.

Art.8

(Inserimento dell’articolo 636 bis del codice di procedura civile)

Dopo l’articolo 636 codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

“Art. 636 bis

(Corrispettivo per prestazioni di lavoro autonomo o dipendente)

Nel caso previsto nel numero 4) del primo comma dell’articolo 633 la domanda deve

essere accompagnata da elementi atti a far presumere l’esistenza del rapporto e dal

conteggio delle prestazioni corredato dal parere del competente sindacato o

associazione professionale”

Calcolo di interessi e rivalutazioni

Art.9

(Sostituzione dell’articolo 150 delle disposizioni per l’attuazione del codice di

procedura civile)

L'articolo 150 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è

sostituito dal seguente :

“Art. 150

(Calcolo della svalutazione monetaria)

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429 ultimo comma del codice il giudice applica

l'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per operai e impiegati calcolato

dall'ISTAT, nonché gli interessi legali calcolati sul capitale via via rivalutato.".

Repressione della condotta antisindacale ed emersione del lavoro “nero”

Art.10

(Modifiche all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n.300)

All’articolo 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, dopo il primo comma è inserito il

seguente:

“Il procedimento di cui al primo comma trova applicazione anche in ipotesi di

mancata regolarizzazione contrattuale e previdenziale dei rapporti di lavoro, non

risultanti da scritture o da altre documentazioni obbligatorie. In tal caso la rimozione

degli effetti del comportamento illegittimo ordinata giudizialmente si intende

ottemperata anche con la successiva stipula, entro trenta giorni, o nel diverso termine

stabilito dal giudice, di accordi sindacali di regolarizzazione o emersione previsti

dalle leggi vigenti, e di cui sia parte il sindacato denunziante”.

Lavoro dei detenuti

Art.11

(Modifiche all’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n.354)

“All’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sesto comma, è aggiunto il

seguente:

“Decide le controversie relative al lavoro svolto dai detenuti in favore

dell’amministrazione penitenziaria, applicando, in quanto compatibili, le norme

contenute nel libro secondo, titolo IV, del codice di procedura civile.”

Art.12

(Modifiche all’articolo 409 del codice di procedura civile)

All’articolo 409, comma 1, codice di procedura civile , è aggiunto il seguente

numero:

“6) rapporti di lavoro dei detenuti con soggetti diversi dall’amministrazione

penitenziaria.”

Art.13

(Modifiche all’articolo 420 del codice di procedura civile)

All’articolo 420 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il

seguente comma:

“Il lavoratore detenuto assiste all’udienza libero nella persona, salvo che siano

necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.”.

Atti e licenziamenti discriminatori ed onere della prova

Art.14

(Inserimento dell’articolo15 bis della legge 20 maggio 1970, n.300)

“Dopo l’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n.300, è inserito il seguente:

“Art. 15 bis

(Onere della prova )

“Nell’ambito delle azioni, individuali o collettive, per il riconoscimento della

sussistenza di atti discriminatori di cui all’articolo 15 quando il ricorrente fornisce

elementi di fatto dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione

diretta o indiretta, spetta al convenuto provare che non vi è stata violazione del

principio di parità di trattamento.”.

Art.15

(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215)

Nell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215 il comma 3 è sostituito dal

seguente:

“3. Nei giudizi per il riconoscimento della sussistenza di una delle

discriminazioni di cui all’articolo 2, si applica l’articolo 15 bis della legge 20 maggio

1970, n.300.”.

Art.16

(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216)

Nell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216 il comma 4 è sostituito dal

seguente:

“4. Nei giudizi per il riconoscimento della sussistenza di una delle

discriminazioni di cui all’articolo 2, si applica l’articolo 15 bis della legge 20 maggio

1970, n.300.”.

Modifica dell’articolo 96 legge fallimentare

Art.17

(Modifiche all’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267)

All’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 dopo il sesto comma è

aggiunto il seguente:

“Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal Tribunale

all’esito dei giudizio di cui all’art. 99 producono effetti soltanto ai fini del concorso,

con l’eccezione di quelli che decidono pretese retributive e contributive discendenti

da preventivo accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro di cui all’art. 2094

codice civile. In tali ipotesi, il giudice delegato dispone la previa convocazione

all’udienza di cui allo articolo 95, terzo comma, dell’istituto previdenziale, il quale

assume, altresì, la veste di litisconsorte necessario nelle eventuali successivo

procedimento di cui all’art. 99.”.

Controversie tra socio e cooperativa

Art.18

(Modifiche all’articolo 5 della legge 30 aprile 2001, n.142)

Nel secondo comma dell’articolo 5 della legge 30 aprile 2001, n.142 (come

modificato dall’articolo 9 legge 14 febbraio 2003, n.30), le parole da “Le

controversie” fino a “tribunale ordinario” sono sostituite dalle seguenti:

“Le controversie tra socio e cooperativa sono di competenza del tribunale in funzione

di giudice del lavoro.”.

Sentenze del giudice ordinario e giudizio di ottemperanza

Art.19

(Modifiche all’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034)

“Nell’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il primo comma è sostituito

dal seguente:

“I ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa

di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, alla sentenza dell’autorità

giudiziaria ordinaria, dotata di esecutività non sospesa dal giudice di appello, ai sensi

dell’art. 431 c.p.c., che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico,

sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l’autorità

amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività

esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.”