Gli orientamenti del Tribunale di Genova... TRIBUNALE DI GENOVA
PRESIDENZA
A tutti i Giudici civili del Tribunale di Genova;
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova;
Oggetto : L’orientamento del Tribunale dopo la sentenza delle SSUU della Cassazione n. 19246/10 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si comunica che , a seguito della riunione tenutasi con tutti i Presidenti di sezione in data 19 ottobre sull’interpretazione più idonea da assumere a seguito del noto arresto delle SSUU in materia di termini di costituzione dell’opponente nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’orientamento emerso e da tutti condiviso è stato il seguente :
a)Appare contrario ai principi processuali ed in particolare a quelli del giusto processo ritenere che una costituzione in giudizio tempestiva dell’opponente (in quanto avvenuta conformemente a ed in costanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale) possa diventare successivamente tardiva e causa di improcedibilità dell’opposizione solo perché la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento;
b)Occorre considerare, quindi, che la costituzione sia avvenuta nel pieno rispetto dell’allora “norma vivente” costituita dall’art. 645 CPC così come costantemente interpretato dalla stessa Corte di Cassazione, ed equiparando pertanto ad un’ipotesi di jus superveniens ( e dunque inidoneo ad incidere sugli atti processuali già compiuti : tempus regit actum) il sopravvenuto nuovo orientamento interpretativo della Suprema Corte;
c)Questa conclusione è suffragata già dalla stessa giurisprudenza della Corte che di recente ( v. ordinanza Cass. Sez. II n. 15811 del 2.7.2010 ) ha risolto il problema dei possibili effetti retroattivi di un radicale mutamento di un precedente orientamento processuale “salvando” la parte incorsa incolpevolmente nella spirale del suddetto cambiamento, attraverso il ricorso allo strumento della rimessione in termini.
d)Nel caso di specie detto istituto sembra, tuttavia , ultroneo e inutilizzabile al fine di ritenere valide le costituzioni avvenute nei dieci giorni prima del 9.9.2010, mancandone tutti i presupposti : il limite temporale previsto per la costituzione è stato a suo tempo rispettato e non violato; non si è verificato alcun impedimento né errore incolpevoli essendo la costituzione avvenuta nel rispetto della regola allora vigente e vivente e nell’affidamento della sua “tenuta”; la valutazione del preteso impedimento o errore avviene ex post anziché, come nell’istituto della rimessione, sulla base di eventi coevi se non anteriori all’atto compiuto.
e)Ciò che allora conta è, più che andare a ricercare a tutti i costi uno strumento processuale di salvataggio, evidenziare l’argomentazione giuridico-processuale di fondo che sorregge le pronunce della Cassazione sul mutamento di un precedente orientamento costante e che si ritiene di seguire nel presente caso : la irretroattività, nelle cause pendenti e per gli atti processuali già compiuti, come dello jus superveniens “normativo” così anche dello jus superveniens interpretativo, che integra come vera e propria fonte del diritto la norma processuale applicabile ;
f)La conclusione è quindi nel senso che la portata della pronuncia n. 19246/10 è da considerare operante solo nei futuri processi e tamquam non esset in relazione ai giudizi di opposizione a D.I. in corso alla data di pubblicazione della pronuncia stessa (9 settembre 2010).
Conclusivamente, nello stato di grande incertezza e di sconcerto determinati dalla dirompente pronuncia, le considerazioni appena svolte si intendono opportunamente rappresentare, come contributo di soluzione al problema conforme ai canoni del giusto processo , offrendolo così alla riflessione generale ed alle prassi applicative, nel pieno rispetto comunque delle determinazioni eventualmente difformi che autonomamente ciascun Giudice riterrà di adottare.
Genova, 19 ottobre 2010 |