17/10/10 La Cassazione

La Corte di Cassazione muta improvvisamente di indirizzo sul termine per la iscrizione a ruolo dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, dimezzato (cinque giorni) anche nel caso in cui l'opponente non ha optato per la riduzione dei termini per la comparizione, e fa passare in giudicato in un sol colpo decreti ingiuntivi opposti senza il rispetto del termine, implicando istituti come la remissione in termini e il rilievo del precedente delle Sezioni Unite. Si pubblicano la sentenza e le prime pronunce applicative.

Il punto sull'opposizione a decreto ingiuntivo dopo Cass. n. 19246 del 2010. Corso Pro. Form, di Claudio Cecchella by Slides corso pro.form
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Una rassegna di orientamenti dopo il revirement. Irretroattivita’ o rimessione in termini?

1. L’IRRETROATTIVITA’

In caso i cd. overruling - e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo - la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio. E' quanto stabilito dal Tribunale di Varese con la sentenza depositata ieri che esclude nel caso di specie la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass n. 19246 del 2010 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

2. LA RIMESSIONE IN TERMINI

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, integra i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010). E' quanto stabilito dal Tribunale di Torino con l'ordinanza 11 ottobre 2010, che ha fatto uso dello strumento della remissione in termini. Il giudice torinese ha precisato che la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta.

Il giudice torinese non fa altro che applicare autorevoli precedenti della S.C.

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184-bis cpc "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d'inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Cass. civ. Sez. II, 17-06-2010, n. 14627

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall'overruling; il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 184-bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, dato che, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili.

Cass. civ. Sez. II, 02-07-2010, n. 15811