La manovra...Art. 37.
Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell’ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell’ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell’ufficio giudiziario, viene dato atto dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l’anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell’incarico direttivo ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell’ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell’ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e con i consigli dell’ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell’interessato e previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione sull’attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla seguente: “Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole “volontaria giurisdizione,” sopprimere la parole “e”, dopo le parole “processo amministrativo” aggiungere le seguenti “e nel processo tributario”;
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.";
c) all’articolo 10, al comma 1, le parole «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono eliminate;
d) all’articolo 10, al comma 3, le parole « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile»;
e) all’articolo 10, al comma 6-bis, le parole «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono eliminate;
f) all’articolo 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 bis inserito dal presente decreto legge, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898»;
g) all’articolo 13, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898»;
h) all’articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all’articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146»;
p) all’articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 bis inserito dal presente decreto legge »;
q) All’articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
”3. bis Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.";
r) all’articolo 13, al comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»
s) All’articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
“6- bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;
d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.
I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.”.
t) all’articolo 13, dopo il comma 6-ter, è inserito il seguente:
“6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
u) all’articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.”;
v) all’articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole “volontaria giurisdizione,” è soppressa la parola “e”;
2) dopo le parole “processo amministrativo” sono aggiunte le seguenti “e nel processo tributario”;
z) all’articolo 131, comma 2:
1) alle lettera a):
a) dopo le parole “processo civile,” è soppressa la parola “e”;
b) dopo le parole “processo amministrativo” sono aggiunte le seguenti “e nel processo tributario”;
2) alla lettera b), le parole “e tributario” sono soppresse;
aa) all’articolo 158, comma 1:
1) alle lettera a):
a) dopo le parole “processo civile,” è soppressa la parola “e”;
b) dopo le parole “processo amministrativo” sono aggiunte le seguenti “e nel processo tributario”;
2) alla lettera b), le parole “e tributario” sono soppresse;
bb) la rubrica del Capo I del Titolo III della Parte VI è sostituita come segue “Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario”;
cc) l’articolo 260 è abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. All’articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319 è inserito, in fine, il seguente periodo: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
9. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies è abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 è effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all’incentivazione, sulla base delle modalità previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, può essere, in tutto o in parte, destinata all’erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all’incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità di attribuzione degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalità, in quote uguali, all’incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari.
12. Ai fini del precedente comma, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all’anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l’incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l’anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato di cui al comma precedente, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall’applicazione dell’articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter dell’articolo 13, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato.
15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l’assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.
16. A decorrere dal 2012 le spese relative ai compensi fissi e variabili di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ivi inclusi gli incrementi di cui al comma 11, nonché le misure incentivanti in favore del personale di magistratura di cui al comma 11 hanno natura di spese obbligatorie e sono incluse nell’elenco 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
17. A decorrere dall’anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
18. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l’integrale copertura delle spese dell’anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
19. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole “, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e” sono soppresse;
2) al quarto comma le parole “, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia” sono soppresse.
b) all’articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole “ e in due giornali indicati nella sentenza stessa” sono sostituite con le seguenti “ e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia”.
20. Una quota dei risparmi ottenuti dall’applicazione del precedente comma, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l’editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
21. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei Conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei Conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei Conti o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l’altro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
22. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all’ articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all’ articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, commi 2 e 3 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.
23. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 283, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La sospensione prevista dal comma che precede è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a dieci milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione.;
b) all'articolo 373, al primo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La sospensione prevista dal presente comma è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a venti milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione."
Art. 38.
Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio. Per le spese del processo si applica l’articolo 310, ultimo comma, del codice di procedura civile.”
b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Dopo l'articolo 445 è inserito il seguente:
"Art. 445 - bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti l’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis del d. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e all’articolo 195 codice di procedura.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196 codice di procedura civile con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.”. Le disposizioni di cui al presente numero si applicano dal 1° gennaio 2012;
2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. ».
c) all'articolo 35 del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge , 4 agosto 2006, 248, dopo il comma 35 quater, aggiungere il seguente: “35 quinqiues. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 1 alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione."
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”.
2) dopo l’articolo 47 è inserito il seguente:
“47 bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.”.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2) e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’allegato A del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppressa la voce n. 2529.
5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
“12 – bis. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche di cui al periodo precedente, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell’INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
6. All'articolo 10, comma 6 - bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da “formulata” a “competente “sono sostituite dalle seguenti: “del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile".
Art. 39.
Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 1, lettera a) le parole “amministrativi o militari” sono sostituite dalle seguenti: “amministrativi, militari e contabili”;
b) all’articolo 5, comma 1, lettera a) le parole “amministrativi o militari” sono sostituite dalle seguenti: “amministrativi, militari e contabili”;
c) all’articolo 8:
1) la lettera f) è abrogata;
2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;”;
3) la lettera m) è abrogata;
4) dopo la lettera m) è inserita la seguente “m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.”;
5) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.
6) al comma 2 dopo le parole “i coniugi,” sono aggiunte le seguenti “ i conviventi,”;
d) all’articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili ovvero gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo.”;
e) all’articolo 15, comma 1:
1) le parole “e sull’andamento dei servizi di segreteria” sono abrogate;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: “Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l’efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.”;
3) nel terzo periodo, dopo le parole “sull’attività” è aggiunta la seguente parola: “giurisdizionale”;
f) all’articolo 17, il comma 2-bis) è sostituito dal seguente: “Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento”.
g) all’articolo 24:
1) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) esprime parere sul decreto di cui all’articolo 13, comma 1;”;
2) al comma 2, dopo la parola “funzionamento” sono inserite le seguenti: “dell’attività giurisdizionale” e dopo la parola “ispezioni” sono inserite le seguenti: “nei confronti del personale giudicante”.
3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonchè alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all’esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto; il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all’articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.
5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze, il personale dei ruoli dell’esercito che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall’interessato diretta ad accertare l’idoneità dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull’amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dell’economia e delle finanze. Ai fini dell’invarianza della spesa, con l’accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l’amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento
8. Ai fini dell’attuazione dei principi previsti dal codice dell’amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l’efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole “comma seguente” sono sostituite da “comma 2”;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo”;
b) per l’attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato previste dall’articolo 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis -(Il reclamo e la mediazione)
1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48.
2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell’articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".
10. Ai rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
13. Al fine di unificare in capo ad un solo ente le funzioni di controllo e riscossione del prelievo supplementare di cui al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all’articolo 1, comma 9 della citata normativa,, le parole “mediante ruolo”sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”.
14. Al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009. n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 4 dell’articolo 8-ter è abrogato;
b) all’articolo 8-quinquies, comma 2:
1) le parole “, di iscrizione a ruolo” sono soppresse;
2) le parole da: “L’AGEA” fino a “competenza.” sono soppresse.
15. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di riscossione mediante ruolo in materia di prelievo supplementare avviate dall’agente della riscossione ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e degli articoli 8-bis e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009. n. 33, sono interrotte e lo stesso agente è automaticamente discaricato delle relative quote. Resta ferma la validità degli atti posti in essere sino a quella data.
16. Le regioni, le province autonome e l’AGEA riattivano le procedure di cui al comma 15 e le proseguono direttamente secondo le disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. |