La relazione introduttiva (schema in power point)Nodi problematici del processo
di famiglia in Parlamento
Pisa, 29 giugno 2012
Nodi problematici del processo
di famiglia in Parlamento
Pisa, 29 giugno 2012
Il progetto nella congiuntura storica dell’Avvocatura
la nascita del progetto
Il progetto di cui si espone l’articolato, nasce dalla
pratica del diritto di famiglia di oltre 1500 avvocati
specialisti, associati nell’Osservatorio, le cui idee,
forgiate nelle aule e negli studi, sono confluite nel
forum nazionale, nel coordinamento dei
rappresentanti di sezione e in una commissione
ristretta che in unione all’esecutivo
dell’associazione ha elaborato i principi direttivi e
l’articolato.
il ruolo propositivo
dell’Avvocatura
Dopo decenni di esclusione dell’Avvocatura dalla
elaborazione legislativa (è noto come tale attività
sia monopolizzata da Magistrati collocati presso il
Ministero), è l’Avvocatura, in uno dei momenti
storici in cui è in discussione la sua stessa
esistenza, a farsi promotrice di un progetto e a
proporlo alle Istituzioni, alla Magistratura e ai suoi
rappresentanti.
Congresso straordinario
dell’Avvocatura
In occasione del recente Congresso straordinario
dell’Avvocatura del 23/24 marzo 2012 è stata
approvata, su proposta dell’Osservatorio, una
mozione volta a favorire l’abrogazione dell’istituito
tribunale per l’impresa e la introduzione di una
sezione specializzata per le persone e la famiglia
del tribunale ordinario circondariale e non
distrettuale.
L’iter parlamentare
A firma della Senatrice Allegrini il progetto
dell’Osservatorio è stato accorpato al disegno (n.
3266/S) a firma del Senatore Alberto Casellati e
messo all’ordine del giorno della Commissione
Giustizia del Senato, come autonomo disegno di
legge.
Segue
E’ in discussione, e la sessione di domattina (30
giugno 2012) sarà dedicata alle audizioni innanzi
alla Commissione giustizia del Senato, il disegno di
legge n. 3323/S dal titolo “Delega al Governo per
l’istituzione dei tribunali e le Corti di appello delle
sezioni specializzate in materia di persone e di
famiglia, ad iniziativa dei senatori Alberto Casellati,
Caliendo e Benedetti Valentini”
Audizione alla Commissione
Bianca
La Presidenza del Consiglio ha istituito una
Commissione, presieduta dal Prof. Bianca, per
favorire una riforma integrale del processo di
famiglia presso la quale in data 21/06/2012 si è
tenuta l’audizione dei rappresentanti
dell’Osservatorio sul diritto di famiglia, unica
associazione forense che avesse presentato un
articolato.
I diritti della famiglia e il processo: alcune idee per
una riforma
Profili
•profilo ordinamentale;
•profilo cognitivo;
•profilo esecutivo;
•profilo garantistico
Profili
•profilo ordinamentale;
•profilo cognitivo;
•profilo esecutivo;
•profilo garantistico
l’unificazione delle tutele processuali e
sostanziali del figlio legittimo e del figlio
naturale
Dopo la stagione della identità delle tutele
sostanziali, non è più tollerabile, anche sul piano
costituzionale, un sistema che non parifichi le
tutele processuali del figlio naturale con quelle del
figlio legittimo, per la identità delle situazioni
sostanziali implicate.
Sezione specializzata del
Tribunale
Unificazione anzitutto sul piano ordinamentale
delle competenze in seno ad una sezione
specializzata del Tribunale ordinario, con
conseguente eliminazione del Tribunale per i minori
ed eliminazione del riparto delle competenze
funzionali.
l’unificazione delle tutele
processuali per le controversie
relative al libro I del c.c.
Disciplina di un rito unico delle controversie di
famiglia, con la sola esclusione della interdizione e
inabilitazione, dell’amministrazione di sostegno,
dell’adozione.
L’urgenza endemica
L’urgenza di tutela, che fa dell’anticipazione la
regola endemica: i provvedimenti presidenziali ex
art. 708 c.p.c. prescindono dal periculum soltanto
perché immanente in tutte le situazioni, personali
ed economiche, dall’affidamento al mantenimento.
la sopravvenienza
Vi è poi, come corollario dell’urgenza e della
anticipazione, la necessità di adattare la tutela alla
continua evoluzione temporale della fattispecie, sia
in relazione alle situazioni personali che
economiche e ciò anche in sede esecutiva, ciò che
fa superare le barriere tra giudice dell’esecuzione e
giudice del merito.
conseguenze
Necessità di un provvedimento interinale con
efficacia esecutiva che detti le regole e che le adatti
alla evoluzione della fattispecie, misura preliminare
capace di anticipare integralmente gli effetti della
sentenza finale, anche se non idoneo al giudicato
ma stabile, pur nel caso di estinzione del giudizio
di merito.
l’infungibilità delle
situazioni
Le situazioni, sia patrimoniali che personali, devono
essere adempiute dall’obbligato, in difetto non
potendo, per le forme e i tempi, la sostituzione
dell’ufficio esecutivo consentire una piena
soddisfazione del diritto, donde l’inadeguatezza
delle forme del libro III del c.p.c. utilizzabili solo nel
caso di piena fungibilità delle tutele.
L’esigibilità del credito e carattere
permanente delle situazioni
Le situazioni, sia personali che economiche, hanno
una continua proiezione nel tempo, nel senso che
la prestazione che le soddisfa deve ripetersi
periodicamente e non si esaurisce istantaneamente
(la consegna del minore ogni settimana; la
corresponsione del mantenimento ogni mese, ecc.),
donde l’inadeguatezza della tutela esecutiva per i
soli diritti esigibili(art. 474 c.p.c.).
la separazione tra
esecuzione e cognizione
Nel libro III, un’opzione assolutamente insuperabile
è la separazione tra cognizione ed esecuzione,
all’interno della quale ultima non è tollerabile la
modifica dei provvedimenti cognitivi, ciò che si
esprime nella separazione di funzione del giudice
della cognizione e del giudice della esecuzione,
salvo gli episodi straordinari di incidenti di
cognizione di merito: es. la opposizione alla
esecuzione ex art. 615 c.p.c.
conseguenze
1. Inidoneità delle forme del libro III, dedicate esclusivamente
alla esecuzione degli obblighi a prestazioni fungibili (salvo la
tardiva introduzione dell’art. 614 – bis c.p.c., preceduta dall’art.
709 ter c.p.c.), con la necessità della introduzione di specialimisure coercitive.
2. Realizzabilità dell’esecuzione solo nell’ipotesi di dirittiesigibili, quindi il cui adempimento è scaduto per decorso deltermine (art. 474 c.p.c.). Ciò che contrasta con il carattere
permanente delle situazioni. Necessità di introdurre mezziidonei.
3. Necessità di rispondere al continuo adattamento della misura
alla evoluzione della fattispecie, anche quando la difficoltà
insorga nel corso del processo esecutivo (art. 709 ter c.p.c.).
Conseguente necessità di affidare al giudice del merito le
funzioni di giudice dell’esecuzione.
le garanzie
Più di altre materie, poi, il processo deve essere
pervaso dalle garanzie:
-la garanzia del controllo del provvedimento
anticipatorio, come quello di merito;
-la garanzia della difesa (anche del minore-parte),
con il suo corollario nel contraddittorio e nella sua
specializzazione.
La riforma
Il riparto di competenze e
di riti
A causa del riparto di competenze tra tribunale
ordinario e per i minori, si origina una grave
disparità tra figlio legittimo (che gode della tutela
anticipatoria piena e delle garanzie del processo a
cognizione piena) e il figlio naturale assoggettato
per i profili personali, anche se uniti a quelli
economici, alla mancanza di tutela anticipatoria e
ad un rito, quello camerale, privo di regole.
segue
Tutto deve essere ricondotto al tribunale ordinario,
costituito in sezione delle persone e della famiglia,
il quale opera come giudice monocratico, perché:
-- l’ordinamento non può concedersi più il lusso
della collegialità (purché venga conservata in sede
di gravame);
-- la sensibilità extragiuridica del giudice può essere
recuperata con la sua specializzazione e con il
ricorso alla consulenza tecnica.
soluzione
La competenza del tribunale ordinario costituito
come giudice monocratico delle persone e della
famiglia e il recupero della collegialità in sede di
gravame presso la Corte di appello pure esso
costituito come sezione speciale, mediante la
competenza di secondo grado nel reclamo e
nell’appello.
Il disegno di legge delega
Art. 2: “a) istituire una sezione specializzata in materia
di persone e di famiglia presso ogni tribunale e presso
ogni Corte di appello…b) trasferire alle sezioni
specializzate…le competenze giurisdizionali civili e le
competenze amministrative in materia di famiglia, di
minori, di stato e capacità della persona, attualmente
attribuite al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare
e ai tribunali ordinari; c) prevedere che i magistrati
assegnati alle sezioni specializzate ….siano incaricati
alla trattazione dei soli affari di cui alla lettera b…; d)
prevedere che le sezioni specializzate…siano composte
esclusivamente da giudici togati”.
Il disegno di legge delega
Il disegno di legge delega risolve diversamente la
questione: art. 3: lett.c), prevedere che le sezioni
specializzate decidono in composizione
monocratica per gli affari attualmente attribuiti alla
competenza del giudice tutelare ed in
composizione collegiale per tutti i restanti affari”
Il disegno di legge (S.2805) sull’unificazione dello stato giuridico dei
figli approvato in Senato il 16 maggio 2012
Le competenze sulle azioni di status e sui
procedimenti di cui agli artt. 317 bis c.c. (esercizio
della potestà) vengono trasferite immediatamente
ai tribunali ordinari mentre rimangono al tribunale
per i minorenni solo i procedimenti de potestate e
sull'adozione.
segue
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i
provvedimenti contemplati dagli articoli 84 (matrimonio del
sedicenne), 90 (nomina del curatore speciale), 330
(decadenza della potestà), 332 (reintegrazione nella potestà),
333 (provvedimenti convenienti in caso di pregiudizio ai figli),
334 (rimozione dalla potestà), 335 (sua riammissione) e 371,
ultimo comma, del codice civile (autorizzazione all’esercizio
dell’impresa). Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni per
l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di
separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del
codice civile (provvedimenti del giudice tutelare sulla
potestà); in tale ipotesi per tutta la durata del processo la
competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle
disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice
ordinario.
richiamo al 710
Nei procedimenti in materia di affidamento e di
mantenimento dei minori si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura
civile.
Davanti al tribunale per i minori?
il rito camerale
Fermo restando quanto previsto per le azioni di
stato, il tribunale competente provvede in ogni caso
in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, e i provvedimenti emessi sono
immediatamente esecutivi, salvo che il giudice
disponga diversamente. Quando il provvedimento è
emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si
propone davanti alla sezione di corte di appello per
i minorenni
misure coercitive
"l-bis. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in
materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al
genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale,
se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli
obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o
soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento
degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può
disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto
previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni. Il giudice
può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche
periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le
somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto
previsto dai commi secondo e seguenti dell'articolo 8, della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni.
I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile
Le regole sulla competenza per
territorio
Anche le regole sulla competenza per territorio
vengono unificate e razionalizzate:
-il foro del convenuto
-se il convenuto è residente all’estero o irreperibile,
la residenza dell’attore, o se questi ha residenza
all’estero, qualunque tribunale;
-nei giudizi de potestate, la residenza del minore.
La domanda
Il rito è introdotto con ricorso che ha gli stessi
contenuti della citazione (anche l’avviso ex art.
163, n.7 c.p.c.) e può, per le domande relative
all’assegnazione della casa coniugale essere
trascritto nei pubblici registri immobiliari
la comparsa
Il convenuto si costituisce con comparsa, non oltre
venti giorni dalla udienza, ed è soggetto alle
decadenze dell’art. 167 c.p.c. in relazione a
domande ed eccezioni. Di conseguenza per
simmetria l’attore è soggetto a decadenze
nell’allegazione dei fatti costitutivi, con il ricorso.
Il tutto deve essere coordinato con le peculiarità di
situazioni indisponibili, come i diritti del minore,
ove non possono esistere preclusioni per il rilievo
officioso di domande ed eccezioni.
L’unicità e la razionalizzazione del
rito
Ne consegue pure la necessità di un unico rito per
l’intera materia a fronte della diaspora dei riti: un
rito che nella logica della unificazione attinga dalla
cognizione piena del rito ordinario (e non più dal
rito camerale) anche per il modello a decadenze
progressive, traendo qualche spunto dal rito
abbreviato dell’art. 702 – bis c.p.c., con alcuni
correttivi dovuto alla specialità della materia.
struttura unitaria e misure
interinali
Il rito supera il modello bifasico sommario/
ordinario e diventa rito unico innanzi al giudice
monocratico specializzato, il quale alla prima
udienza, su istanza della parte o d’ufficio per la
tutela degli interessi del minore, assume i
provvedimenti temporanei ed urgenti, che
conservano le stesse caratteristiche dei
provvedimenti presidenziali (mai idonei al giudicato
e con effetti stabilizzati anche in caso di estinzione
del processo, art. 189 disp.att. c.p.c.)
Il disegno di legge delega
Art. 3: “lett. a) Disciplinare i procedimenti
contenziosi nel rispetto dei seguenti principi:
principio del contraddittorio, rappresentanza
processuale delle parti, anche se minori o incapaci;
difesa tecnica; impugnazione di tutti i
provvedimenti a contenuto decisionale che non
siano provvisori; adeguata informazione del minore
o del suo rappresentante; ascolto, anche mediato,
del minore che ha compiuto gli anni 12, o di età
inferiore se ha capacità di discernimento…”
L’adattamento
Il giudice – solo innanzi alla sopravvenienza con
superamento dell’irrazionale regime dell’ultimo
comma dell’art. 709 c.p.c. – può sempre adattare
alle novità della fattispecie il provvedimento
interinale; tuttavia se pende il gravame (reclamo) è
in quella sede che va speso l’effetto della
sopravvenienza (con conseguente superamento dei
problemi attuali di coordinamento).
L’impugnativa
Il reclamo è concepito come gravame pieno, nel
quale viene spesa la sopravvenienza, ove il giudice
conosce il merito e può assumere atti istruttori, ed
è devoluto alla collegialità (insussistente presso il
tribunale) della Corte esteso a tutti provvedimenti
interinali, anche quelli di revoca o modifica.
Il disegno di legge delega
Art. 3: “h) prevedere che avverso i provvedimenti a
contenuto decisionale che non siano provvisori
pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in
composizione monocratica, sia dato reclamo alla
medesima sezione, in composizione collegiale, e che
avverso i medesimi provvedimenti pronunciati dalla
sezione specializzata del tribunale in composizione
collegiale sia dato appello dinanzi alla competente
sezione specializzata della corte di appello…l)
disciplinare l’adozione dei provvedimenti d’urgenza,
prevedendo l’applicazione della disciplina di cui alla
sezione II, del capo III, del titolo I, del libro IV, del
codice di procedura civile, in quanto compatibile.
La elasticità del rito
Il rito, a seguito degli eventuali provvedimenti interinali,
ha un intensa elasticità di sviluppi:
-un processo in via breve, quando le difese e l’istruttoria
non sono complesse, sulla falsariga dell’art. 702 bis
c.p.c.;
-una facilitazione formale della sentenza parziale sulla
separazione o sul divorzio nelle forme della sentenza a
verbale di cui all’art- 281- sexies c.p.c.
-
un processo ordinario, preceduto su istanza della parte,
dalla concessione dei termini dell’art. 183 c.p.c., che
conduce sul binario del rito ordinario (con conseguente
alternativa indotta dalla parte).
Il disegno di legge delega
Art. 3: “lett. I) prevedere l’applicazione ai
procedimenti, anche se in Camera di Consiglio, in
cui sono prevalenti i caratteri di semplificazione
della trattazione o dell’istruzione della causa, o in
cui sono prevalenti esigenze di celerità della
definizione, del procedimento sommario di
cognizione di cui al libro IV, titolo I, capo III bis, del
codice di procedura civile, ne è stata tuttavia
esclusa per tali procedimenti la possibilità di
conversione nel rito ordinario.
istruttoria
-il carattere concentrato (una o al massimo due
udienze);
-l’accentuazione dei poteri del giudice, informative
e indagini patrimoniali;
-la disciplina della consulenza nelle forme ordinarie;
-l’ascolto del minore secondo i protocolli prevalenti
(in forma protetta, senza la presenza ma con la
concomitante assistenza dei difensori e previa loro
consultazione per la determinazione delle
domande);
Il disegno di legge delega
Art. 3: “lett e) prevedere il potere d’ufficio del giudice
di compiere tutti gli atti istruttori necessari per
l’accertamento dei fatti per cui si procede nei
procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci”
la mediazione
Persiste il suo carattere volontario, ovvero che
discende dalla istanza congiunta delle parti e che
può originare una breve sospensione del processo.
decisione
alternative:
-in via breve, nel caso di rito breve;
-in via breve e con sentenza a verbale, nel caso di
parziale, nella separazione e divorzio;
-a seguito di discussione orale (salvo brevi note
difensive finali), nelle forme ordinarie.
appello
Con ricorso e rito camerale generalizzato, ad
organo collegiale:
-sia contro la parziale;
-sia contro la sentenza finale.
Per la specialità della materia, è prevista riapertura
dei termini per le prove in appello.
modifiche
Superamento del modello camerale per le
modifiche post rem iudicatam e inserimenti a pieno
titolo nel rito unitario.
modifiche
Superamento del modello camerale per le
modifiche post rem iudicatam e inserimenti a pieno
titolo nel rito unitario.
attuazione
-coincidenza del giudice dell’esecuzione con il giudice
del merito;
-esecuzione in via breve per le tutele personali ed
economiche, in deroga alle regole del libro III;
-generalizzazione delle misure coercitive per entrambe
le tutele (con una sanzione economica per i diritti
personali e le garanzie o il sequestro per quelle
patrimoniali), anche con i provvedimenti interinali;
-la generalizzazione della tutela mediante assegnazione
stragiudiziale del credito verso terzi.
Separazione consensuale
e divorzio congiunto
-necessità della difesa tecnica;
- omologa con sentenza, per l’attrazione della
norma sul divorzio;
-conversione del rito in contenzioso, se vi è
violazione dei diritti del minore.
Il disegno di legge delega
Art. 3: “lett g) Disporre, per i procedimenti di
natura non contenziosa che la difesa tecnica sia
necessaria solo nella fase di reclamo del
provvedimento”
regime transitorio
Viene assecondato il principio tempus regit actum, i
vecchi processi con il vecchio rito i nuovi con il
nuovo, dopo vacatio di sei mesi.
Il disegno di legge delega
Art. 2: “lett. n) prevedere l’abrogazione di tutte le
norme incompatibili con le nuove disposizioni e
disciplinare il trasferimento davanti alle sezioni
specializzate di cui alla lettera a), dei procedimenti
che alla data di entrata in vigore del primo dei
decreti attuativi della presente delega sono
pendenti davanti al tribunale ordinario, al tribunale
per i minorenni e al giudice tutelare”.
|