Il disegno di legge delega
Atti parlamentari –9– Senato della Repubblica – N.
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DISEGNO
DI
LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro della
giustizia, uno o piu` decreti legislativi al fine
di istituire le sezioni specializzate in materia
di persone e di famiglia presso i tribunali e
le corti d’appello.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma
1 si provvede altresı` al necessario coordinamento
con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perche´
su di essi venga espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti, entro
il termine di trenta giorni dalla data della ricezione;
decorso tale termine, i decreti sono
adottati anche in mancanza del parere. Qualora
detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto al comma 1, ovvero successivamente,
la scadenza di quest’ultimo e` prorogata
di sessanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui al comma 1, il Governo puo` adottare disposizioni
correttive e integrative, nel rispetto
dei princı`pi e dei criteri direttivi di
cui alla presente legge e con la procedura
di cui al comma 3.
5. Dall’attuazione della presente legge e
dei decreti legislativi da essa previsti non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
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Art. 2.
(Princı`pi e criteri direttivi generali per l’istituzione
delle sezioni specializzate in materia
di persone e di famiglia presso i tribunali e
le corti d’appello)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1,
comma 1, istituiscono le sezioni specializzate
in materia di persone e di famiglia presso i
tribunali e le corti d’appello nel rispetto dei
seguenti princı`pi e criteri direttivi:
a) istituire una sezione specializzata in
materia di persone e di famiglia presso
ogni tribunale e presso ogni corte d’appello,
tenuto conto della nuova distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari, in attuazione
della delega di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 14 settembre 2011, n. 148, di
conversione in legge del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138;
b) trasferire alle sezioni specializzate di
cui alla lettera a) le competenze giurisdizionali
civili e le competenze amministrative in
materia di famiglia, di minori, di stato e capacita`
della persona, e di stato civile attualmente
attribuite al tribunale per i minorenni,
al giudice tutelare e ai tribunali ordinari;
c) prevedere che i magistrati assegnati
alle sezioni specializzate di cui alla lettera
a) siano incaricati della trattazione dei soli
affari di cui alla lettera b);
d) prevedere che le sezioni specializzate
di cui alla lettera a) siano composte esclusivamente
da giudici togati e che ai fini del-
l’individuazione dei magistrati da designare
per comporre le sezioni specializzate sia riconosciuta
preferenza ai magistrati che abbiano
svolto per almeno due anni funzioni
di presidente o di giudice nei procedimenti
in materia di famiglia, di giudice tutelare o
funzioni di presidente o di giudice del tribunale
per i minorenni;
e) prevedere che l’organico delle sezioni
specializzate di cui alla lettera a) sia determinato
con uno o piu` decreti del Ministro
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della giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura;
f) prevedere l’istituzione di un gruppo
di lavoro specializzato per la famiglia e le
persone presso le procure della Repubblica;
g) disciplinare le modalita` con le quali
le sezioni specializzate di cui alla lettera a)
e i gruppi di lavoro specializzati presso le
procure della Repubblica di cui alla lettera
f) si avvalgono dell’opera e della collaborazione
dei servizi istituiti o promossi dalla
pubblica amministrazione centrale e periferica
ed in particolare degli uffici di servizio
sociale, del Servizio sanitario nazionale, dei
servizi scolastici, degli specialisti, degli istituti
e degli organismi dipendenti dal Ministero
della giustizia o con questo convenzionati;
h) prevedere che la Scuola superiore
della magistratura, di cui al decreto legislativo
30 gennaio 2006, n. 26, curi la formazione
specialistica e l’aggiornamento dei magistrati
addetti agli uffici indicati nelle lettere
a) e e);
i) istituire una commissione tecnica consultiva
presso ciascuna sezione specializzata,
composta da esperti in psichiatria, psicologia
e pedagogia, nominati dal Ministro della giustizia,
sentito il Consiglio superiore della magistratura,
su segnalazione dei presidenti
delle sezioni specializzate di cui alla lettera
a), con il compito di assistere le sezioni specializzate
nel compimento di accertamenti
tecnici, nelle forme previste per la consulenza
tecnica d’ufficio nel processo civile, e
con l’esclusione di qualunque partecipazione
ad attivita` dal contenuto decisionale;
l) prevedere tra i requisiti per la nomina
dei componenti delle commissioni di cui alla
lettera i) il compimento del trentesimo anno
di eta` ed il possesso di titoli universitari in
psichiatria, psicologia o pedagogia, e prevedere,
altresı`, la precedenza nei confronti di
coloro che ricoprono o hanno ricoperto l’incarico
di componente privato del tribunale
per i minorenni o della sezione di corte di
appello per i minorenni;
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m) prevedere che il servizio prestato dai
componenti delle commissioni di cui alla lettera
i) abbia natura esclusivamente onoraria,
e che ai medesimi competa un compenso determinato
con le medesime modalita` gia` previste
per l’espletamento dell’incarico di componente
privato del tribunale per i minorenni
o della sezione di corte d’appello per i minorenni,
in quanto compatibili;
n) prevedere l’abrogazione di tutte le
norme incompatibili con le nuove disposizioni
e disciplinare il trasferimento davanti
alle sezioni specializzate di cui alla lettera
a), dei procedimenti che alla data di entrata
in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi
della presente delega sono pendenti
davanti al tribunale ordinario, al tribunale
per i minorenni e al giudice tutelare.
Art. 3.
(Princı`pi e criteri direttivi per l’uniformazione
e la razionalizzazione dei procedimenti
in materia di famiglia, minori e stato e capacita`
della persona)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1,
comma 1, realizzano l’unificazione e la razionalizzazione
dei diversi procedimenti in
materia di famiglia, minori e stato e capacita`
della persona, nel rispetto delle Convenzioni
internazionali e della normativa dell’Unione
europea in materia e con l’osservanza dei seguenti
princı`pi e criteri direttivi:
a) disciplinare i procedimenti contenziosi
e quelli che incidono sullo stato e sulla
capacita` della persona, nel rispetto dei seguenti
princı`pi: principio del contraddittorio;
rappresentanza processuale delle parti, anche
se minori o incapaci; difesa tecnica; impugnazione
di tutti i provvedimenti a contenuto
decisionale che non siano provvisori; adeguata
informazione del minore o del suo rappresentante;
ascolto, anche mediato, del minore
che ha compiuto gli anni dodici, o di
eta` inferiore se ha capacita` di discernimento,
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nei casi in cui vi e` controversia sul suo affidamento
o sulla sua educazione ed istruzione,
e in ogni caso in cui cio` sia necessario
nell’interesse preminente del minore;
b) stabilire i criteri di competenza per
territorio nei procedimenti sia giurisdizionali
sia amministrativi, prevedendo la competenza
del giudice del luogo di residenza, domicilio
o dimora della famiglia o della persona
nei confronti della quale e` richiesto il
provvedimento o, in caso di residenza non
conosciuta, del giudice del luogo in cui risiede
o ha sede il richiedente il provvedimento;
c) prevedere che le sezioni specializzate
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), decidono
in composizione monocratica per gli
affari attualmente attribuiti alla competenza
del giudice tutelare ed in composizione collegiale
per tutti i restanti affari;
d) prevedere l’intervento obbligatorio
del pubblico ministero in tutti i procedimenti
di competenza delle sezioni specializzate e la
legittimazione dello stesso a promuovere i
procedimenti a tutela di minori e soggetti incapaci;
e) prevedere il potere d’ufficio del giudice
di compiere tutti gli atti istruttori necessari
per l’accertamento dei fatti per cui si
procede nei procedimenti riguardanti minori
e soggetti incapaci;
f) prevedere che i procedimenti in materia
di separazione personale dei coniugi,
quelli in materia di scioglimento del matrimonio
e quelli relativi all’affidamento e al
mantenimento dei figli di genitori non uniti
in matrimonio siano disciplinati in modo uniforme;
g) disporre, per i procedimenti di natura
non contenziosa, che la difesa tecnica sia necessaria
solo nella fase di reclamo del provvedimento;
h) prevedere che, avverso i provvedimenti
a contenuto decisionale che non siano
provvisori pronunciati dalla sezione specializzata
del tribunale in composizione monocratica,
sia dato reclamo alla medesima se
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zione, in composizione collegiale, e che avverso
i medesimi provvedimenti pronunciati
dalla sezione specializzata del tribunale in
composizione collegiale sia dato appello dinanzi
alla competente sezione specializzata
della corte d’appello;
i) prevedere l’applicazione ai procedimenti,
anche se in camera di consiglio, in
cui sono prevalenti caratteri di semplificazione
della trattazione o dell’istruzione della
causa, o in cui sono prevalenti esigenze di
celerita` della definizione, del procedimento
sommario di cognizione di cui al libro IV, titolo
I, capo III-bis, del codice di procedura
civile, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti
la possibilita` di conversione nel
rito ordinario;
l) disciplinare l’adozione dei provvedimenti
d’urgenza, prevedendo l’applicazione
della disciplina di cui alla sezione II del
capo III del titolo I del libro IV del codice
di procedura civile, in quanto compatibile;
m) prevedere l’abrogazione esplicita di
tutte le norme incompatibili con le disposizioni
introdotte dai decreti legislativi di cui
all’articolo 1.
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