29/06/12 Riforma del processo familiare
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Dopo Livorno, Palermo, Bari, Sassari e, prima di Torino (6 luglio 2012), a Pisa e' stato presentato il progetto di riforma del processo familiare elaborato dall'Osservatorio sul diritto di famiglia e diventato disegno di legge al Senato (3266S), discusso, dopo una relazione introduttiva del Prof. Claudio Cecchella, dal Presidente Salvatore Lagana' del Tribunale; dal Presidente di Sezione Dr Maria Sammarco e dall'Avv. Manuela Cecchi, rappresentante dell' AIAF; si pubblica la relazione introduttiva in power point e il disegno legge delega governativo in discussione al Senato..

Il disegno di legge delega by Senato della Repubblica
La relazione introduttiva (schema in power point) by Claudio Cecchella

Il disegno di legge delega

Atti parlamentari –9– Senato della Repubblica – N.

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XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

DISEGNO

DI

LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, su proposta del Ministro della

giustizia, uno o piu` decreti legislativi al fine

di istituire le sezioni specializzate in materia

di persone e di famiglia presso i tribunali e

le corti d’appello.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma

1 si provvede altresı` al necessario coordinamento

con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui

al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica perche´

su di essi venga espresso il parere delle

Commissioni parlamentari competenti, entro

il termine di trenta giorni dalla data della ricezione;

decorso tale termine, i decreti sono

adottati anche in mancanza del parere. Qualora

detto termine venga a scadere nei trenta

giorni antecedenti allo spirare del termine

previsto al comma 1, ovvero successivamente,

la scadenza di quest’ultimo e` prorogata

di sessanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in

vigore di ciascuno dei decreti legislativi di

cui al comma 1, il Governo puo` adottare disposizioni

correttive e integrative, nel rispetto

dei princı`pi e dei criteri direttivi di

cui alla presente legge e con la procedura

di cui al comma 3.

5. Dall’attuazione della presente legge e

dei decreti legislativi da essa previsti non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato.

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Art. 2.

(Princı`pi e criteri direttivi generali per l’istituzione

delle sezioni specializzate in materia

di persone e di famiglia presso i tribunali e

le corti d’appello)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1,

comma 1, istituiscono le sezioni specializzate

in materia di persone e di famiglia presso i

tribunali e le corti d’appello nel rispetto dei

seguenti princı`pi e criteri direttivi:

a) istituire una sezione specializzata in

materia di persone e di famiglia presso

ogni tribunale e presso ogni corte d’appello,

tenuto conto della nuova distribuzione sul

territorio degli uffici giudiziari, in attuazione

della delega di cui all’articolo 1, comma 2,

della legge 14 settembre 2011, n. 148, di

conversione in legge del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138;

b) trasferire alle sezioni specializzate di

cui alla lettera a) le competenze giurisdizionali

civili e le competenze amministrative in

materia di famiglia, di minori, di stato e capacita`

della persona, e di stato civile attualmente

attribuite al tribunale per i minorenni,

al giudice tutelare e ai tribunali ordinari;

c) prevedere che i magistrati assegnati

alle sezioni specializzate di cui alla lettera

a) siano incaricati della trattazione dei soli

affari di cui alla lettera b);

d) prevedere che le sezioni specializzate

di cui alla lettera a) siano composte esclusivamente

da giudici togati e che ai fini del-

l’individuazione dei magistrati da designare

per comporre le sezioni specializzate sia riconosciuta

preferenza ai magistrati che abbiano

svolto per almeno due anni funzioni

di presidente o di giudice nei procedimenti

in materia di famiglia, di giudice tutelare o

funzioni di presidente o di giudice del tribunale

per i minorenni;

e) prevedere che l’organico delle sezioni

specializzate di cui alla lettera a) sia determinato

con uno o piu` decreti del Ministro

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della giustizia, sentito il Consiglio superiore

della magistratura;

f) prevedere l’istituzione di un gruppo

di lavoro specializzato per la famiglia e le

persone presso le procure della Repubblica;

g) disciplinare le modalita` con le quali

le sezioni specializzate di cui alla lettera a)

e i gruppi di lavoro specializzati presso le

procure della Repubblica di cui alla lettera

f) si avvalgono dell’opera e della collaborazione

dei servizi istituiti o promossi dalla

pubblica amministrazione centrale e periferica

ed in particolare degli uffici di servizio

sociale, del Servizio sanitario nazionale, dei

servizi scolastici, degli specialisti, degli istituti

e degli organismi dipendenti dal Ministero

della giustizia o con questo convenzionati;

h) prevedere che la Scuola superiore

della magistratura, di cui al decreto legislativo

30 gennaio 2006, n. 26, curi la formazione

specialistica e l’aggiornamento dei magistrati

addetti agli uffici indicati nelle lettere

a) e e);

i) istituire una commissione tecnica consultiva

presso ciascuna sezione specializzata,

composta da esperti in psichiatria, psicologia

e pedagogia, nominati dal Ministro della giustizia,

sentito il Consiglio superiore della magistratura,

su segnalazione dei presidenti

delle sezioni specializzate di cui alla lettera

a), con il compito di assistere le sezioni specializzate

nel compimento di accertamenti

tecnici, nelle forme previste per la consulenza

tecnica d’ufficio nel processo civile, e

con l’esclusione di qualunque partecipazione

ad attivita` dal contenuto decisionale;

l) prevedere tra i requisiti per la nomina

dei componenti delle commissioni di cui alla

lettera i) il compimento del trentesimo anno

di eta` ed il possesso di titoli universitari in

psichiatria, psicologia o pedagogia, e prevedere,

altresı`, la precedenza nei confronti di

coloro che ricoprono o hanno ricoperto l’incarico

di componente privato del tribunale

per i minorenni o della sezione di corte di

appello per i minorenni;

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m) prevedere che il servizio prestato dai

componenti delle commissioni di cui alla lettera

i) abbia natura esclusivamente onoraria,

e che ai medesimi competa un compenso determinato

con le medesime modalita` gia` previste

per l’espletamento dell’incarico di componente

privato del tribunale per i minorenni

o della sezione di corte d’appello per i minorenni,

in quanto compatibili;

n) prevedere l’abrogazione di tutte le

norme incompatibili con le nuove disposizioni

e disciplinare il trasferimento davanti

alle sezioni specializzate di cui alla lettera

a), dei procedimenti che alla data di entrata

in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi

della presente delega sono pendenti

davanti al tribunale ordinario, al tribunale

per i minorenni e al giudice tutelare.

Art. 3.

(Princı`pi e criteri direttivi per l’uniformazione

e la razionalizzazione dei procedimenti

in materia di famiglia, minori e stato e capacita`

della persona)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1,

comma 1, realizzano l’unificazione e la razionalizzazione

dei diversi procedimenti in

materia di famiglia, minori e stato e capacita`

della persona, nel rispetto delle Convenzioni

internazionali e della normativa dell’Unione

europea in materia e con l’osservanza dei seguenti

princı`pi e criteri direttivi:

a) disciplinare i procedimenti contenziosi

e quelli che incidono sullo stato e sulla

capacita` della persona, nel rispetto dei seguenti

princı`pi: principio del contraddittorio;

rappresentanza processuale delle parti, anche

se minori o incapaci; difesa tecnica; impugnazione

di tutti i provvedimenti a contenuto

decisionale che non siano provvisori; adeguata

informazione del minore o del suo rappresentante;

ascolto, anche mediato, del minore

che ha compiuto gli anni dodici, o di

eta` inferiore se ha capacita` di discernimento,

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nei casi in cui vi e` controversia sul suo affidamento

o sulla sua educazione ed istruzione,

e in ogni caso in cui cio` sia necessario

nell’interesse preminente del minore;

b) stabilire i criteri di competenza per

territorio nei procedimenti sia giurisdizionali

sia amministrativi, prevedendo la competenza

del giudice del luogo di residenza, domicilio

o dimora della famiglia o della persona

nei confronti della quale e` richiesto il

provvedimento o, in caso di residenza non

conosciuta, del giudice del luogo in cui risiede

o ha sede il richiedente il provvedimento;

c) prevedere che le sezioni specializzate

di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), decidono

in composizione monocratica per gli

affari attualmente attribuiti alla competenza

del giudice tutelare ed in composizione collegiale

per tutti i restanti affari;

d) prevedere l’intervento obbligatorio

del pubblico ministero in tutti i procedimenti

di competenza delle sezioni specializzate e la

legittimazione dello stesso a promuovere i

procedimenti a tutela di minori e soggetti incapaci;

e) prevedere il potere d’ufficio del giudice

di compiere tutti gli atti istruttori necessari

per l’accertamento dei fatti per cui si

procede nei procedimenti riguardanti minori

e soggetti incapaci;

f) prevedere che i procedimenti in materia

di separazione personale dei coniugi,

quelli in materia di scioglimento del matrimonio

e quelli relativi all’affidamento e al

mantenimento dei figli di genitori non uniti

in matrimonio siano disciplinati in modo uniforme;

g) disporre, per i procedimenti di natura

non contenziosa, che la difesa tecnica sia necessaria

solo nella fase di reclamo del provvedimento;

h) prevedere che, avverso i provvedimenti

a contenuto decisionale che non siano

provvisori pronunciati dalla sezione specializzata

del tribunale in composizione monocratica,

sia dato reclamo alla medesima se

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zione, in composizione collegiale, e che avverso

i medesimi provvedimenti pronunciati

dalla sezione specializzata del tribunale in

composizione collegiale sia dato appello dinanzi

alla competente sezione specializzata

della corte d’appello;

i) prevedere l’applicazione ai procedimenti,

anche se in camera di consiglio, in

cui sono prevalenti caratteri di semplificazione

della trattazione o dell’istruzione della

causa, o in cui sono prevalenti esigenze di

celerita` della definizione, del procedimento

sommario di cognizione di cui al libro IV, titolo

I, capo III-bis, del codice di procedura

civile, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti

la possibilita` di conversione nel

rito ordinario;

l) disciplinare l’adozione dei provvedimenti

d’urgenza, prevedendo l’applicazione

della disciplina di cui alla sezione II del

capo III del titolo I del libro IV del codice

di procedura civile, in quanto compatibile;

m) prevedere l’abrogazione esplicita di

tutte le norme incompatibili con le disposizioni

introdotte dai decreti legislativi di cui

all’articolo 1.