12/07/12 Decreto sviluppo
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Le novità introdotte dal decreto sviluppo (D.L. 22/06/2012 n. 83), Il giorno 12 luglio p.v., dalle ore 15.00, presso l'Hotel Golden Tulip Galilei (Pisa- Via Darsena 1) si svolgera' un Convegno sul tema Le novita' introdotte dal decreto sviluppo (D.L. 22/06/2012, n. 83).

Il Convegno sarà coordinato dall'Avv. Prof. Claudio Cecchella ed i temi trattati saranno:

Nuova disciplina delle impugnazioni

Modifiche alla c.d. Legge Pinto

Modifiche in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito.

La legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del d.l. n. 83 del 2012. L'entrata in vigore e' fissata il 12 agosto, trenta giorni dopo si applicano le norme della novella. by Redazione sito
L'appello e il ricorso per cassazione, ppt by Claudio Cecchella
Lo schema dell'intervento sulle modifiche alla legge Pinto by Andrea Mengali
Gli emendamenti alla Camera by On.li Capano, Contento Napoli, Ria
Il parere by Consiglio Superiore della Magistratura
L'intervento del Relatore alla Commissione Giustizia della Camera by Onorevole Capano (PD)
La presa di posizione dei processualisti... by Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile

Gli emendamenti alla Camera

il testo dell' emendamento a firma Capano,Contento, Napoli, Ria

L’art. 54, primo comma, è modificato come segue:

Al codice di procedura civile, libro II, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il primo comma dell’art. 343 sono inseriti i seguenti commi:

«La comparsa di risposta con appello incidentale deve contenere in calce, a pena di inammissibilità, l’istanza di spostamento della prima udienza. Il giudice, entro cinque giorni dalla richiesta, fissa la data della nuova udienza con decreto».

«Il decreto di fissazione della nuova udienza deve essere notificato all’appellante e a tutte le altre parti, a cura dell’appellante incidentale, unitamente alla comparsa di risposta, nel rispetto dei termini dell’art. 163-bis.».

b) Il terzo comma dell’art. 350 è sostituito dai seguenti commi:

«Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e, nell’ipotesi in cui venga proposto appello incidentale ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 343, rinvia la causa ad udienza successiva assegnando alle altre parti un termine non inferiore a trenta giorni prima di tale udienza per depositare eventuali memorie di replica».

«Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l’impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata s’intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene».

c) Il quarto comma dell’art. 351 è sostituito dal seguente:

«Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell’articolo 350, quarto comma. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire».

d) Il primo comma dell’art. 352 è sostituito dai seguenti commi:

«Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a discutere la causa e pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza».

«Nel caso in cui provveda all’assunzione di prove il giudice, esaurita l’attività istruttoria, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica»;

e) nel quarto comma dell’art. 437, dopo le parole «le disposizioni di cui», inserire: «al quarto comma dell’art. 350 e».

L’art. 54, secondo comma, è soppresso.

L’art. 54, terzo comma, è modificato come segue:

a) le parole «La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano»;

b) alla fine aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1, lett. b, trovano applicazione anche nei giudizi di appello già pendenti, nei quali non si sia ancora svolta l’udienza di cui all’art. 350; le disposizioni di cui al comma 1, lett. d, trovano applicazione anche nei giudizi di appello già pendenti, nei quali non vi sia stata la precisazione delle conclusioni.».

Ragione e d effetti dell'emendamento

L'inserimento di due commi nell'art. 343 c.p.c. e la modifica del terzo comma dell'art. 350 c.p.c. sono funzionali alla decisione della controversia fin dalla prima udienza con sentenza letta in udienza; infatti lo spostamento dell'udienza consente al giudice di arrivare alla stessa udienza conoscendo tutti gli atti (l'appello, l'appello incidentale, la risposta dell'appellante).

Negli artt. 350 e 352 c.p.c. non viene previsto il rinvio all'art. 281-sexies c.p.c. e viene invece formulata in positivo la norma ("pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizion delle ragioni di fatto e di dirtto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uni o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi"), al fine sia di evitare che una delle parti chieda il rinvio di udienza (come previsto nel 281 sexies) sia di far sì che il giudice decida la causa (nell'art. 281-sexies è scritto che il giudice "può" ordinare la discussione e pronunciare sentenza).

Le modifiche apportate consentono quindi la celebrazione del processo d'appello civile in un'unica udienza, come quello del lavoro, e la possibilita' di utilizzare la trattazione orale e la sentenza succintamente motivata in tutti i casi di manifesta infondatezza o manifesta fondatezza dell'appello, anche nel rito del lavoro.