Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia.Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia,
ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012 n. 27.
Il Ministro della giustizia
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data… ;
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Ambito di applicazione e regole generali)
1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono
applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto.
L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi
non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella
concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi
degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività
accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al
doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso
spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera
effettivamente svolta.
6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce
elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi,
per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la
liquidazione stessa.
Capo II
Disposizioni concernenti gli avvocati
Art. 2
(Tipologia di attività)
1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività
giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.
Art. 3
(Attività stragiudiziale)
1. L’attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e
dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non
economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore
di mercato attribuito alle stesse.
3. Quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a
quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.
Art. 4
(Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)
1. L’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della
controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia,
del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a
seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione.
3. Si tiene altresì conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non
patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere
aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte
contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre
2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma
dell’articolo 11.
5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento
rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione
di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
Art. 5
(Determinazione del valore della controversia)
1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di
procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all’entità economica della
ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di
quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita
alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della
controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da
quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del
comma 1 quando l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o
comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l’applicazione. Quando ciò non è possibile,
va tenuto conto dell’interesse sostanziale tutelato.
3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell’oggetto e della
complessità della stessa.
Art. 6
(Procedimenti arbitrali)
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le
controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.
2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i
parametri previsti per l’attività stragiudiziale.
Art. 7
(Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi)
1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero
speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il
compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i
criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
Art. 8
(Cause di lavoro)
1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla
metà.
Art. 9
(Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio)
1. Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto
fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per
quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto
alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in
materia penale.
Art. 10
(Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito)
1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile, ovvero,
comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto
all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma
dell’articolo 11.
Art. 11
(Determinazione del compenso per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A –
Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il
compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri
generali di cui agli articoli 1 e 4.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti a
seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente
relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.
4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del
giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi,
controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame
di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze,
impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento
del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della
procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori
consultazioni con il cliente.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o
integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente
illustrative, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel
corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti
provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque
necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la
designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti,
l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di
altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le
istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale,
le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, gli atti comunque
incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di
valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o
autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste
istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini
della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di
quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed
esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie
a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del
provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo,
l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l’atto di precetto,
sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente
al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti, le
assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
8. Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di
esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o
collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con
colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.
9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione
riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all’articolo 4,
commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per
ingiunzione.
10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a
beni immobili.
Art. 12
(Attività giudiziale penale)
1. L’attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del
procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il
procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause
estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del
processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e
dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi,
dell’eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di
tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare,
l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l’entità economica e l’importanza degli interessi
coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l’orario e i trasferimenti conseguenti
all’assistenza prestata.
3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal
cliente.
4. Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere
aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte
civile, quando l’avvocato difende una parte contro più parti.
5. Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l’adozione di
condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7. Si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo.
Art. 13
(Parte civile)
1. I parametri previsti per l’attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile
civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per
l’attività giudiziale civile.
Art. 14
(Determinazione del compenso per l’attività giudiziale penale)
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B –
Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il
compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri
generali di cui agli articoli 1 e 12.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei
luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al
cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l’attività.
4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce,
querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le
assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie,
procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni
o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei
testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare
complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero
comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica,
l’assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all’esecuzione della pena o delle misure
cautelari.
8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero
speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti
per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
9. Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di
esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o
collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con
colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.
Capo III
Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili
SEZIONE PRIMA
Disposizioni generali
Art. 15
(Tipologia di attività)
1. Per l’applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai
dottori commercialisti ed esperti contabili:
a) amministrazione e custodia;
b) liquidazione di aziende;
c) valutazioni, perizie e pareri;
d) revisioni contabili;
e) tenuta della contabilità;
f) formazione del bilancio;
g) operazioni societarie;
h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
i) assistenza in procedure concorsuali;
l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
m) sindaco di società.
2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il
professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato
in analogia alle disposizioni del presente capo.
Art. 16
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto e per l’applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:
a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore
commercialista, il ragioniere commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo;
b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la
liquidazione delle singole attività professionali;
c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal
conto economico:
1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni;
2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale
imputate al conto economico;
4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
d) «attività»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice
civile;
e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui
all’articolo 2424 del codice civile;
f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi
rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non
richiedono particolare elaborazione;
g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari,
presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico,
prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e applicazione, anche
giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede
di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.
Art. 17
(Parametri generali)
1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell’opera prestata.
2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i
criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1,
applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed
esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa
tabella.
Art. 18
(Maggiorazioni e riduzioni)
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in
condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione
fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni
rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a
quello altrimenti liquidabile.
SEZIONE SECONDA
Disposizioni e parametri specifici
Art. 19
(Amministrazione e custodia)
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è
determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è
liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C–Dottori commercialisti ed
esperti contabili.
Art. 20
(Liquidazioni di aziende)
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977,
2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul
totale dell’attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a
quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 21
(Valutazioni, perizie e pareri)
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte,
valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non
quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è
determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di
regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 22
(Revisioni contabili)
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di
ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, previsti dalla
legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell’autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della
erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l’accertamento della
rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti
positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel
riquadro 4 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 23
(Tenuta della contabilità)
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in
funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine
esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C –
Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato
in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto
indicato dal riquadro 5.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 24
(Formazione del bilancio)
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato
in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato,
di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti
contabili.
Art. 25
(Operazioni societarie)
1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello
statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in
funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della
tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni
straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle
attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l’attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di
regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 26
(Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria)
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i
tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito
al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo
quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e
contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è
liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed
esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato
in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è
liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed
esperti contabili.
Art. 27
(Assistenza in procedure concorsuali)
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e,
altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di
amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato,
di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti
contabili.
2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel
caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.
Art. 28
(Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria)
1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo
quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle
commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è
determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell’importo complessivo delle imposte, tasse,
contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure
dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro
10.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione
dell’importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base
dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di
regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti
contabili.
Art. 29
(Sindaco di società)
1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di
legalità e sull’amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti
positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel
riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di
proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura
concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla
metà.
3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella
per l’ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di
presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1
sono aumentate fino al 50 per cento.
Capo IV
Disposizioni concernenti i notai
Art. 30
(Tipologia di attività)
1. Ai fini della liquidazione di cui all’articolo 1, l’attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti
relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.
2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a
seconda del bene cui accedono.
3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.
4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma
1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.
5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli «altri atti».
Art. 31
(Criteri)
Per valore di riferimento si intende:
a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell’atto ovvero
desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;
b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l’entità del credito garantito;
c) per i contratti di affitto e di locazione: l’importo del canone pattuito per la durata del contratto fino
alla prima scadenza;
d) per gli atti societari: il valore dell’oggetto dell’atto come indicato dalle parti o desumibile dall’atto o,
in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l’atto si considera di valore indeterminato.
Art. 32
(Parametro)
1. Ai fini della liquidazione, l’organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di
atti, della percentuale riferita al valore medio dell’atto come indicata nelle allegate tabelle A- Notai, B-Notai,
C-Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell’atto compresa nella
forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in
misura inversamente proporzionale all’aumento o alla diminuzione del valore stesso.
2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai
beni immobili.
3. Per le prestazioni di garanzia il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo
0,025 per cento dell’ammontare del credito garantito fino all’importo di euro 400.000,00; per importi
superiori si applica il comma 7.
4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in
considerazione, oltre che del valore di riferimento dell’atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza
delle questioni trattate, dell’eventuale urgenza della prestazione professionale, dell’impegno profuso anche in
termini di tempo impiegato, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici,
conseguiti dal cliente.
5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della
medesima tabella.
6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo può essere liquidato
sommando i compensi relativi ai singoli atti.
7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A – Notai e C – Notai, euro
4.500.000,00 per la tipologia della tabella B – Notai, l’organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di
liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell’atto,
della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell’eventuale urgenza della
prestazione professionale, dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell’opera
prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si
applica per gli atti il cui valore è inferiore a euro 25.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai,
euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai.
8.Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione
relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto
all’Archivio notarile.
Capo V
Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica
Art. 33
(Ambito di applicazione)
1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore,
paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra
laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale
laureato, tecnologo alimentare.
Art. 34
(Parametri generali per la liquidazione del compenso)
1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all’articolo 33 è stabilito tenendo conto dei
seguenti parametri:
a) il costo economico delle singole categorie componenti l’opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera, definito
parametro «P»;
c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».
Articolo 35
(Costo economico dell’opera)
1.Il costo economico dell’opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di
regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell’eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel
caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
2. Il parametro base «P» è determinato mediante l’espressione:
P=0,03+10/V0,4
applicato al costo economico delle singole categorie componenti l’opera come individuato in base alla tavola
Z-1 allegata.
Art. 36
(Complessità della prestazione)
1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la
complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z1
allegata.
2. In considerazione, altresì, della natura dell’opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi,
anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione, l’organo
giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello
altrimenti liquidabile.
Art. 37
(Specificazione delle prestazioni)
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :
a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
b) progettazione;
c) direzione esecutiva;
d) verifiche e collaudi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) viabilità;
e) idraulica;
f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
i) territorio e urbanistica.
3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base
alle singole categorie componenti l’opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.
4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al
comma 2, è liquidato per analogia.
Art. 38
(Consulenze, analisi ed accertamento)
1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile
analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della
prestazione.
Art. 39
(Determinazione del compenso)
1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore
dell’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie
dell’opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il
parametro «P», secondo l’espressione che segue:
CP=V•G•Q•P
CAPO VI
Disposizioni concernenti le altre professioni
Art. 40
(Altre professioni)
1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia,
non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle
disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione,
del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei
vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione
Capo VII
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 41
(Disposizione temporale)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in
vigore.
Art. 42
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli
Tabella A - Avvocati
TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +130%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 4.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 3.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 8.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150%
ovvero diminuito fino al 50%
GIUDICE DI PACE
Scaglione fino a euro 5.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 150; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -80%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +30%; diminuzione: fino a -70%
Scaglione da euro 5.001
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del
40%
CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del
20%
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA
ISTANZA DELL’UNIONE EUROPEA
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni
percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni
percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni
percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni
percentuali in aumento o diminuzione
CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni
percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni
percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni
percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni
percentuali in aumento o diminuzione
PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE
Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro
Scaglione da euro 50.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro
Scaglione da euro 50.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro
PRECETTO
Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro
Scaglione da euro 50.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro
Scaglione da euro 50.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro
Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900
PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO
Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i
medesimi aumenti e diminuzioni
AFFARI TAVOLARI
Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i
medesimi aumenti e diminuzioni
Tabella B – Avvocati
TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -70%
Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.
GIUDICE DI PACE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL’UDIENZA PRELIMINARE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%
TRIBUNALE COLLEGIALE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%
CORTE D’ASSISE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%
CORTE D’APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%
CORTE D’ASSISE D’APPELLO
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%
MAGISTRATURE SUPERIORI
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%
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