...e prima della entrata in vigore del regolamento.Tribunale di Varese
Sezione I Civile
Ordinanza 26 luglio 2012
(est. G. Buffone)
Rilevato che la notifica si è regolarmente perfezionata nel rispetto dei termini di Legge e che il conduttore non è comparso all’odierna udienza,
rilevato, quanto alle spese da liquidare in favore del difensore della parte intimante, che, con la Legge 27/2012 (art. 9), il Legislatore ha previsto l’ultrattività delle tariffe forensi sino alla data 23 luglio 2012, in attesa di nuova normativa regolamentare, tuttavia ancora non entrata in vigore;
ritenuto, pertanto, che – in conformità all’indirizzo anteriore alla citata l. 27/12 - in assenza di tariffe forensi, il giudice, per la liquidazione giudiziale del compenso dell’Avvocato, possa fare riferimento all’art. 2233 c.c., adottando quale parametro orientativo il previgente D.M. 8 aprile 2004 n. 127 (v., ex plurimis: Trib. Verona, Ufficio Pres., circ. 1 febbraio 2012; Trib. Urbino, sentenza 6 febbraio 2012; Trib. Milano, Corte App. Milano, nota 3 febbraio 2012; CTR Lombardia, Ufficio Pres., circ. 5 febbraio 2012; Corte App. Palermo, nota 6 febbraio 2012; Trib. Venezia, circ. 8 febbraio 2012), in linea con la giurisprudenza di questo ufficio (Trib. Varese, sez. I civ., decreto 3 febbraio 2012 e sentenza 3 febbraio 2012 in Guida al Diritto, 2012, 8),
vista la nota spese,
Per Questi Motivi
Convalida lo sfratto intimato e fissa per l’esecuzione la data del 30 settembre 2012
Dispone l’apposizione in calce all’atto di citazione della formula esecutiva a cura della cancelleria, con la precisazione che la stessa, in caso di mancata comparizione dell’intimato, non è efficace prima di giorni trenta dalla sua apposizione (663 c.p.c.);
Liquida le spese della presente procedura in complessivi Euro 1.493,73 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, da porsi a carico del soggetto intimato.
Varese lì 26 luglio 2012
Il giudice
dott. Giuseppe Buffone |