Lettera n.5Diritto processuale civile
lettera n. 5.-
1. Questa settimana abbiamo trattato la tutela e il processo cautelare, muovendo dall'inquadramento generale del processo cautelare nell'ambito del processo sommario e nell'analisi della tutela cautelare tipica e tipica, definitiva sul piano dei diversi pericula.
Poi, del processo cautelare, è stato trattato il profilo della domanda e della competenza.
2. Parti del manuale:
Balena, III, cap. XIII, sez. I, II, III e IV.
3. Si forniscono anche gli appunti del docente, trascritti.
4.
DOMANDA
Buona sera professore, volevo farle alcune domande: 1. A proposito dell'estromissione e, in particolare, della cessione del diritto controverso, c'è il rischio che le parti perdano il soggetto che possa pagare le spese derivanti dal processo a seguito di una sentenza di condanna. Per quale motivo non possa essere l'avente causa a coprire questa garanzia, essendo divenuta parte processuale? 2. Nella fresca lezione di questo pomeriggio ha elencato i motivi per cui la giurisprudenza ritiene necessaria la citazione della domanda nel merito all'interno della domanda cautelare, accanto alle esigenze di fondatezza del diritto, del periculum, di competenza, ha parlato, nel terzo punto, di introduzione necessaria del giudizio a c.piena. Potrebbe spiegarmi meglio?
RISPOSTA
Certamente anche l'avente causa sarà assoggettato al regime dele spese, ma ciò che può interessare le altre parte è il dante causa, ovvero il patrimonio del dante causa che potrebbe essere l'unico in grado di garantirne effettivamente il pagamento...
Per le misure cautelari conservative si rende necessaria la introduzione di un giudizio a cognizione piena in un termine perentorio: come può verificarsi il rispetto di tale regole se non è nota la domanda di merito a cui è strumentale e funzionale la tutela cautelare che dovrà poi essere formulata nel giudizio di merito ? Quando potrà dirsi verificata la condizione di efficacia della misura ?
DOMANDA
avrei bisogno di un chiarimento, o meglio di una conferma, riguardo al regime di rilevabilità delle eccezioni. Se non ho capito male, si deduce a contrario dall'art. 112 c.p.c. che la regola generale è rilevabilità anche d'ufficio dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi mentre l'eccezione è la rilevabilità dei fatti riservata alla parti ( caso dell'art. 2938 c.c.). E' giusto così? Si parla a questo proposito, rispettivamente, di eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto o questi concetti sono riferiti ad altro?
RISPOSTA
Esatto.
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