Le difese della parte--------------------
DIFESE DELLE PARTI. Profilo statico
1) la domanda: allegazione di un fatto costitutivo di un diritto allo scopo di ottenere la sua tutela.
Individua l'oggetto del giudizio ed è lasciata alla esclusiva iniziativa della parte.
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2) la eccezione: fatto impeditivo, modificativo ed estintivo che incide sugli effetti del fatto costitutivo estinguendoli, modificandoli o impedendoli.
Incrementa la fattispecie dedotta, ma non l'oggetto del giudizio.
Possono essere rilevate d'ufficio, salvo che la legge non le riservi alla parte (art. 112 cpc)
I fatti estintivi e modificativi si distinguono da quelli costitutivi perché temporalmente successivi; quello modificativi invece sono coevi
e si distinguono in quanto sono eccezione rispetto alla regola oppure con il criterio della prova più facile (quando è la loro esistenza che deve essere
provata dal convenuto)
La eccezione riconvenzionale: fatti che possono essere utilizzati sia come eccezione che come domanda. Es eccezione di annullamento.
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3) la contestazione in fatto e in diritto.
Non implica né modifiche oggettive, né modifiche di fattispecie, è l'atteggiamento in relazione ai fatti che impone l'applicazione della regola
dell'onere della prova: 2697 c.c. l'attore prova i fatti costitutivi e il convenuto i fatti che costituiscono eccezione. Rispetto al diritto sono irrilevanti: iura novit curia.
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4) le prove: mezzi di conoscenza dei fatti mediante fonti tipizzate dal legislatore.
Iniziativa della parte, del giudice se prevista dalla legge (art. 115 c.p.c.)
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