Il parereDL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
C. 1248 Governo.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al Capo VIII del titolo III,
rilevato che:
6.1. le misure previste dal decreto-legge sono da valutare complessivamente in maniera positiva in quanto, sia pure per
determinate materie, reintroducono l’obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso diretto a selezionare
l’accesso alla giustizia, che in Italia ha assunto oramai dimensioni quantitative abnormi se confrontato con
l’esperienza di altri Paesi;
6.2. in ragione dell’obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso, appare opportuno prevedere che
l’attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti.
6.3. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui
la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un
qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l’oggetto e le
ragioni della sua pretesa;
6.4. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati
iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la
propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 55 bis del codice deontologico;
6.5. sulla base dall’esperienza pratica dell’applicazione del d.lgs. 28/2010, appare opportuna una definizione di
mediazione contenuta nella lettera a) dell’articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal
mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione, per cui potrebbe
essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe
quindi consistere nella « attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o
più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione
di una proposta per la risoluzione della stessa;
6.6. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di
tre anni dall’entrata in vigore della stessa e che al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della
Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;
6.7. Appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all’accordo di
conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell’accordo. Gli avvocati
verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative;
6.8. appare opportuno ampliare l’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro prevedendo un
incremento dell’importo del verbale ai fini dell’esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro.
6.9. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione
obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l’altro, alle controversie in materia di
usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da
adottare per la trascrizione dell’accordo che accerta l’usucapione, intervenendo sull’articolo 2643 c.c. (e quindi
per rinvio sull’articolo 2645 c.c.) per includervi la trascrizione dell’accordo di mediazione con la sottoscrizione del
processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
6.10. non appare condivisibile la scelta di escludere dal percorso della mediazione obbligatoria le controversie relative
al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti, il cui numero ingolfa il sistema giudiziario
impegnandolo nella risoluzione di controversie che spesso hanno un modesto valore economico, per cui sarebbe
opportuno prevedere tali controversie tra quelle richiamate dall’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 84 del decreto-legge;
6.11. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura
patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che
proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione
che sola permette l’emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti;
6.12. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative
a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni,
contratti fra le imprese,;
6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative
a contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale;
6.14. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 84, suscita perplessità la
previsione secondo cui il giudice deve indicare l’organismo di mediazione scegliendolo in una amplia platea di
organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È
quindi opportuno sopprimere tale previsione;
6.15. l’eliminazione della facoltà di scelta dell’organismo da parte del giudice, dovrebbe essere accompagnata con la
previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l’organismo scelto dalle parti debba avere sede nel
distretto della Corte d’Appello a cui appartiene l’ufficio del giudice stesso.
6.16. in riferimento alla mediazione delegata appare opportuno prevedere che in caso di esito negativo della
mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno
scritte nel verbale di udienza;
6.17. appare opportuno escludere l’applicazione dei commi1e 2 dell’articolo 5 ai procedimenti di consulenza tecnica
preventiva di cui all’articolo 696-bis del c.p.c., considerato che questa, pur potendo produrre l’effetto della cessazione
della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta
formazione specifica in punto di mediazione dei consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l’ambito oggettivo
della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una
mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il
decreto legge, con la formulazione di cui all’articolo 84, n. 1, lett. d), attraverso la proposta introduzione della lettera
b-bis) al comma 3 dell’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, considera non applicabili i commi1e2 dell’articolo 5 (condizione
di procedibilità ex lege e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica ex articolo 696-bis c.p.c. se conduce alla
risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell’eventualità di un esito
negativo non può precludere l’efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con
la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il
raggiungimento della soddisfazione di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l’introduzione
della citata lettera b-bis);
6.18. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha assegnato alla mediazione prevista da clausola contrattuale o da statuto o
da atto costitutivo di ente, la mera portata contrattuale e dunque, in caso di mancato esperimento del tentativo, la
rilevabilità della relativa eccezione esclusivamente dalla parte nel primo atto difensivo, con conseguente assegnazione
del giudice del termine per la presentazione della domanda. Rilevato che le azioni in materia di società, associazioni di
ogni tipo, fondazioni, e dunque tutte le controversie all’interno di enti che sono disciplinati da statuto o atto
costitutivo, per la natura che caratterizza i relativi rapporti, il carattere dinamico dell’attività che gli enti svolgono, la
durata nel tempo delle relazioni interne, trovano una più efficiente risposta nell’ambito di procedure di mediazione,
pur risultando ancora poco diffusa la relativa conoscenza e competenza. Proprio per garantire una profonda diffusione
della cultura della mediazione in materia di contratti o atti di natura associativa, sia a favore degli enti interessati, che
dei professionisti consulenti degli stessi, l’esperimento del procedimento di mediazione dovrebbe in tali casi
configurare una condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decreto legislativo 28/2010.
6.19. non appare condivisibile la previsione della lettera h) del comma 1 dell’articolo 84 relativo al cosiddetto incontro
preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il
tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defatigatorio, in contrasto con lo scopo
dell’istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della medi abilità della controversia senza necessità
di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o
negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare rappresenta la sola condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell’istituto della mediazione.;
6.20. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell’istituto la previsione del pagamento di una indennità di
mediazione, di cui alla lettera p), capoverso 5-bis, del comma 1 dell’articolo 84, nel caso di fallimento
dell’esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva;
6.21. in ordine al primo incontro di programmazione si evidenziano una serie di perplessità che potrebbero essere
superate disciplinando specificamente il primo incontro. Durante questo – al quale così come a quelli successivi, le
parti dovranno partecipare con l’assistenza dell’avvocato – il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a
esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
All’esito del primo incontro, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte,
comprensivo delle spese di avvio del procedimento, potrebbe essere di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro;
di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro;
6.22. in relazione a primo incontro, potrebbe essere opportuno inserire all’articolo 5 del decreto legislativo il comma 2
bis volto a specificare che quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l’accordo.
6.23. a fronte dell’obbligatorietà della mediazione potrebbe essere opportuno consentire al giudice di stabilire caso
per caso se i costi della mediazione siano tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto
all’obiettivo di una composizione più economiche delle controversie;
6.24. è opportuno valutare se, al fine di promuovere l’istituto della mediazione, il tentativo obbligatorio di mediazione,
per un periodo limitato (es. sei mesi), possa essere reso del tutto gratuito;
6.25. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà
delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera l) del comma 1 dell’articolo 84, secondo cui « Prima
della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13. »;
6.26. il decreto legge reintroduce le previsioni dell’articolo 11 e dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010
relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la
decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni
abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza – che giudica su
posizioni di diritto – e la proposta – che « dovrebbe » aver riguardo agli interessi delle parti.;
6.27. la proposta del mediatore già prevista dall’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 28/2010, può essere conservata nel
novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione
di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà
sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto;
6.28. pur non prevedendo il decreto-legge 69/2013 alcuna integrazione o modifica del decreto legislativo 28/2010
con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della
riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di
valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di
formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi.
6.29. Salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri
incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da
corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l’attività dei mediatori, secondo tabelle proposte
da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva, pertanto, che la materia delle
tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di
conversione del solo aspetto riguardante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Con le seguenti condizioni:
(Solo quelle relative all’art. 84)
31. All’articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « è tenuto » inserire le seguenti « assistito
dall’avvocato »
32. All’articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All’articolo 4 il comma 1 è sostituito dal
seguente: « 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito
di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più
domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente
presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data
del deposito dell’istanza »;
33. All’articolo 84, comma 1, lettera o), aggiungere dopo le parole « sono di diritto mediatori. » le seguenti « Gli
avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e
mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 55 bis del codice deontologico ».
34. All’articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All’articolo 1, comma 1, la lettera. a), è
sostituita dalla seguente: a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad
assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; »
35. All’articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole « della domanda giudiziale. » inserire le
seguenti « La presente disposizione ha la durata di tre anni dall’entrata in vigore della stessa. Al termine dei tre anni
sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione ».
36. All’articolo 84, comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: « m) all’articolo 12, comma 1, il primo periodo
è sostituito dal seguente « Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia
stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione
per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli
avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri
casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo
accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico »
37. All’articolo 84, comma 1, alla lettera p) dopo le parole « all’articolo 17, » sono inserite le seguenti « al comma 3 le
parole « 50.000 » sono sostituite con « 100.000 »;
38. All’articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « risarcimento del danno derivante » aggiungere le
seguenti « dalla circolazione di veicoli e natanti, »
39. All’articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « e finanziari » aggiungere le seguenti « profili
patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età, »
40. All’articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole « e finanziari » aggiungere le seguenti « società,
associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra
le imprese, proprietà industriale e intellettuale »
41. All’articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da « allo stesso comma » fino alle parole « sono soppresse »
con le seguenti « allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mediazione si svolge presso un
organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia »;
42. All’articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da « allo stesso comma » fino alle parole « sono soppresse »
con le seguenti « allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esito negativo della
mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno
scritte nel verbale di udienza »;
43. All’articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera d),
44. All’articolo 84, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) « all’articolo 5, comma 5, prima delle parole «
salvo quanto » sono aggiunte le parole « Fermo quanto previsto dal comma 1 e »; al primo periodo dello stesso
comma dopo la parola « contratto » sono eliminate le parole « lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente »; la parola
« prevedono » è sostituita dalla parola « prevede »; All’ultimo periodo dello stesso comma 5, dopo la parola «
contratto » sono eliminate le parole « o allo statuto o all’atto costitutivo »
45. All’articolo 84, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: « all’articolo 8 comma 1, le parole « non oltre
quindici » sono sostituite dalle seguenti parole « non oltre trenta ». Nel comma 1, dopo la parola « istante. » si
aggiungono le seguenti parole: « Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti
dovranno partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la
funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le
parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede
con lo svolgimento. All’esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1
dell’articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione. Quando il
procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell’articolo 5, non si
conclude con un accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte,
comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per
le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore
superiore.
46. All’articolo 84, comma 1, alla lettera p), sopprimere il capoverso 5-bis;
47. All’articolo 84, comma 1, alla lettera c) aggiungere il seguente periodo: Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo »
48. All’articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole « Allo stesso modo provvede », inserire le
seguenti « , salvo che verifichi che i costi della mediazione sono tali da rendere nel caso concreto la misura
sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economiche delle controversie, »
49. All’articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: Nel corso dei primi 180 giorni di applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, tentativo obbligatorio di mediazione nei casi di cui al comma 1 dell’articolo 5 del
decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall’articolo 84 del presente decreto, è gratuito »;
50. All’articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera l)
51. All’articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera n)
52. All’articolo 84, comma 1, lettera p), sostituire le parole da « dopo il comma 4 » fino alle parole « quanto dichiarato
» con le seguenti « potrebbe essere modificata nel seguente modo: « p) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti
commi: « 5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla
parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare
la veridicità di quanto dichiarato ».
53. Dopo l’articolo 84, inserire il seguente: Art. 84-bis (Modifica al Codice civile) 1. All’articolo 2643, primo comma,
dopo il numero 12 è inserito il seguente: 12-bis) l’accordo di mediazione che accerta l’usucapione con la
sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; » |