Il testo del DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69, titolo IIITITOLO III
MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA
DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE
CAPO I
Giudici ausiliari
Art. 62
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili,
compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le
priorita' individuate dai presidenti delle Corti di appello con i
programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai
procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.
Art. 63
(Giudici ausiliari)
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla
nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.
2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio
giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata
a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.
25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari,
nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del
Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e' stato iscritto
negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione
della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3,
lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui e'
iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il
candidato.
3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati
dello Stato, a riposo;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati, anche se a riposo;
e) i notai, anche se a riposo.
Art. 64
(Requisiti per la nomina)
1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di
sicurezza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu'
lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.
2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al
momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver
compiuto i settantacinque anni di eta'.
3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al
momento della presentazione della domanda il candidato deve essere
stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e
non aver compiuto i sessanta anni di eta'.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti
previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una
adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva
altresi' il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i
consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle
regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e
provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali,
comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici.
Art. 65
(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a
giudici ausiliari)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, e' determinata la pianta
organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei
posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai
soggetti di cui all'articolo 63, comrna 3, lettera a), un numero di
posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice
ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le
nomine dei soggetti di all'articolo 63, comma 3, lettera a), non
possono superare complessivamente il numero di quaranta.
2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalita' e i
termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice
ausiliario nonche' i criteri di priorita' nella nomina. E'
riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti
all'albo. A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloro
che abbiano maturato la maggiore anzianita' di servizio o di
esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto e' dato
avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al
consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina,
indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti
previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e
redigendo la graduatoria.
4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari
alle diverse sezioni
dell'ufficio.
Art. 66
(Presa di possesso)
1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il
termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63,
comma 2, ed e' assegnato con apposito provvedimento del presidente
della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.
Art. 67
(Durata dell'ufficio)
1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e puo'
essere prorogata per non piu' di cinque anni.
2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 63,
comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del
settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi di decadenza,
dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.
Art. 68
(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)
1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu' di un giudice
ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui e'
relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta
procedimenti per anno.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al
monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al fine di
rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento
degli obiettivi fissati dal presente capo.
Art. 69
(Incompatibilita' ed ineleggibilita')
1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle
incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista per i magistrati
ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui
all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere le funzioni
presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio
dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque
anni precedenti.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non
possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del
distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non
possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi
gradi di giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non
possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di
altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in
relazione ai quali hanno svolto le funzioni.
Art. 70
(Astensione e ricusazione)
1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere
ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile,
oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del
medesimo codice, quando e' stato associato o comunque collegato,
anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle
parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo'
essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualita' di
avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha
svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle
parti in causa o uno dei difensori.
Art. 71
(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)
1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche'
viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di
dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando
sussiste una causa di incompatibilita'.
2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina,
il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il
giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di
cui all'articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore della
magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio,
la dichiarazione di mancata conferma.
3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone
motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice
ausiliario che non e' in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico.
4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in
composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la
fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della
magistratura unitamente ad un parere motivato.
5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del
Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura.
Art. 72
(Stato giuridico e indennita')
1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di
magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari e' attribuita un'indennita'
onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per
ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei
confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.
3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni caso,
la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi
previdenziali.
4. L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con i
trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Capo II
Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
Art. 73
(Formazione presso gli uffici giudiziari)
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata
almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30
negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un
punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano
compiuto i ventotto anni di eta', possono accedere, a domanda e per
una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i
tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto
mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale,
puo' essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento.
I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo
di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il
Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive,
e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la
Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto
dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento
presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa
per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti
gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce
preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al
punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano
domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche
a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere
espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione a uno o piu'
magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in
specifiche materie, di cui si tiene conto compatibilmente con le
esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino
Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si
esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate
specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha
espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la
continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo
dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel
compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della giustizia
fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in
condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce
loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei
mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere
l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la
continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della valutazione di
professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini del conferimento
di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attivita' di
magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si
considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'articolo 15
della legge 27 aprile 1982 n. 186 ne' ai fini del conferimento delle
funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al
magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso
spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e
il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di
riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle
notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di
mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro
attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono
ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro
specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale.
I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione
teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di
formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali,
partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi
al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che il giudice
ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli
relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli
relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale
svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita'
professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono
rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi
della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al
magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e
non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o
autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo
dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per
sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza
e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione
giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita',
compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla
professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle
scuole di specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla
professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il
tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi
al magistrato formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una
relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo
dell'ufficio.
12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma
11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio
professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato,
sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che
sia attestato l'esito positivo del tirocinio.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito
positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato per il
periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio
professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della
frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e
delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a
parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti
dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della
giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito
positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a
parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza
per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore
onorario.
16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui
al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito
positivo lo stage presso gli uffici giudiziari".
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso
consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante
l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche
convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo
quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del
decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande
presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia
amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a
tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia
ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima
del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Capo III
Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione
Art. 74
(Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione)
1. All'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole "Corte di cassazione" sono
inserite le seguenti: "e di magistrato assistente di studio della
Corte di cassazione".
2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 115 e'
inserito il seguente: "Art. 115-bis. Magistrati assistenti di studio
della Corte di cassazione. Al fine di garantire la celere definizione
dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di
cassazione sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le
attribuzioni di assistente di studio, da destinare alle sezioni
civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono
essere assegnate a magistrati per i quali e' stato deliberato il
conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di
tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle
funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di
studio sono stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione,
sentito il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
cassazione. In ogni caso il magistrato assistente di studio non puo'
far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito
di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente
di studio non puo' essere trasferito ad altre sedi prima di cinque
anni dal giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che
ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o
di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di trasferimento non
puo' essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si
procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza
della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. La pianta
organica di cui al periodo precedente e' ad esaurimento, fino alla
cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti
di studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi
aggiuntivi al trattamento economico in godimento.".
3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo le parole "Corte di cassazione" sono
inserite le seguenti: "o quale magistrato assistente di studio della
Corte di cassazione";
b) l'allegato 2 e' sostituito dall'allegato A del presente decreto.
4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le
funzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione
devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, da adottarsi entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici
giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.
Capo IV
Misure processuali
Art. 75
(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla
corte di cassazione)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 70, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei
casi stabiliti dalla legge.";
b) all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Almeno venti giorni prima della data
stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati
agli avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere
sentiti, se compaiono.";
c) all'articolo 390, primo comma, le parole "o sia notificata la
richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375" sono
sostituite dalle seguenti: "o siano notificate le conclusioni scritte
del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Art. 76
(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)
1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, e' aggiunto
il seguente:
"791-bis (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste
controversia sul diritto alla divisione ne' sulle quote o altre
questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali
creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto
l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al
tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio
avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di
divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere
trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a
norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina
il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di
quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha
sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che,
con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la
cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e' reclamabile
a norma dell'articolo 739.
Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori
iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato
diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile,
nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di
divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e
da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della
vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro
III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del
prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne da' avviso
alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo' ricorrere al
Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione
dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto
di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le
disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si
applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo
702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da' le disposizioni
necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette
le parti avanti al notaio.
Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata
proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto
con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo
il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli
adempimenti successivi.".
Art. 77
(Conciliazione giudiziale)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente:
"185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) - Il giudice,
alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione,
deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il
rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza
giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice
ai fini del giudizio.";
b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola
"transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa"; allo stesso
comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le
parole "o conciliativa".
Art. 78
(Misure per la tutela del credito)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 645, secondo comma, e' aggiunto il seguente
periodo: "L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma,
deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti
non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a
comparire";
b) all'articolo 648, primo comma, le parole "con ordinanza non
impugnabile" sono sostituite dalle seguenti parole: "provvedendo in
prima udienza, con ordinanza non impugnabile".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del
codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 79
(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)
1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal
seguente comma: "La motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa
esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la
decisione e' fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti
difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo
114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita' sulle
quali e' fondata la decisione.".
Art. 80
(Foro delle societa' con sede all'estero)
1. Per tutte le cause civili nelle quali e' parte, anche nel caso
di piu' convenuti ai sensi dell'articolo. 33 del codice di procedura
civile, una societa' con sede all'estero e priva nel territorio dello
Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli
ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel
rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano
dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito
elencati, sono inderogabilmente competenti:
a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari
ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e
Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;
b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari
ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari
(sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari
ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata),
Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.
2. Quando una societa' di cui al comma 1 e' chiamata in garanzia,
la cognizione cosi' della causa principale come dell'azione in
garanzia, e' devoluta, sulla semplice richiesta della societa'
stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario compente a
norma del medesimo comma.
3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi
relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di
intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta
altresi' ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di
procedura civile.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura
civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi
instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Capo V
Modifiche all'ordinamento giudiziario
Art. 81
(Modifiche ai regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
sostituito dal seguente: "Art. 76 (Attribuzioni del pubblico
ministero presso la Corte suprema di cassazione).
1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e
conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle
udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di
cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla
sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del
codice di procedura civile.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige
requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.".
Capo VI
Disposizioni in materia di concordato preventivo
Art. 82
(Concordato preventivo)
1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole "ultimi tre esercizi" sono
aggiunte le seguenti "e all'elenco nominativo dei creditori con
l'indicazione dei rispettivi crediti";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il decreto di
cui al primo periodo, il tribunale puo' nominare il commissario
giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica
l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando
accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte
previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al
tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e
verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto,
dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su
richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli
articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale
sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.".
2. All'articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo le parole "sommarie informazioni" sono aggiunte le
seguenti: "e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se
nominato".
3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e' sostituito dal seguente: "Con il decreto di cui al sesto
comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi
informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria
dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione
della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con
periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario
giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, e'
pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso
di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi
secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore
e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del
piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il
commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con
il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in
ogni momento sentire i creditori.
Capo VII
Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia
Art. 83
(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato)
1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
le parole "magistrati in pensione" sono sostituite dalle seguenti:
"di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio".
Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale
Art. 84
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente periodo: "L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi
in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale"; allo stesso comma, sesto
periodo, dopo la parola "documento," sono inserite le seguenti
parole: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,";
b) all'articolo 5, prima del comma 2, e' inserito il seguente
comma:
"1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e
finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.
179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del
procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo
provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si
applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.";
c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole
"salvo quanto disposto" sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo
quanto previsto dal comma 1 e"; allo stesso comma, stesso periodo, le
parole "invitare le stesse a procedere alla" sono sostituite dalle
seguenti parole: "disporre l'esperimento del procedimento di"; allo
stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione
e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale."; allo
stesso comma, secondo periodo, le parole "L'invito deve essere
rivolto alle parti" sono sostituite dalle seguenti parole: "Il
provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di
mediazione ed e' adottato"; allo stesso comma, terzo periodo, le
parole "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse;
d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole "2 non si applicano"
sono aggiunte le parole "I commi 1 e"; allo stesso comma, dopo la
lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) nei procedimenti
di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;";
e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole "salvo quanto" sono
aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";
f) all'articolo 6, comma 1, la parola "quattro" e' sostituita dalla
seguente parola: "tre"; al comma 2, dopo le parole "deposito della
stessa" sono aggiunte le parole "e, anche nei casi in cui il giudice
dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto
periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2
dell'articolo 5,";
g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituto dal seguente comma: "1.
Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai
fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89";
h) all'articolo 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le
parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti parole: "un
primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le
parti le possibilita' di proseguire il tentativo di mediazione, non
oltre trenta";
i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.";
l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il
seguente periodo: "Prima della formulazione della proposta, il
mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui
all'articolo 13.";
m) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole "Il verbale di
accordo," sono aggiunte le seguenti parole: "sottoscritto dagli
avvocati che assistono tutte le parti e";
n) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
"1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta felina l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,
comma 4."; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Quando
il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono
gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita'
corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente,
nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al
periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.";
o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.";
p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,";
allo stesso comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente
lettera: "d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle
ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, comma 2."; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti
commi: "5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non e'
dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine
la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto dichiarato.
5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con
il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo,
l'importo massimo complessivo delle indennita' di mediazione per
ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, e'
di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per
le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di
valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore
superiore.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Capo IX
Disposizioni finanziarie
Art. 85
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II
del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per
l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino
all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione
dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui ai presente articolo, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio
decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria, del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma
Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di
previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e
delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al secondo periodo.
4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del
presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 86
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 giugno 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio
dei ministri e Ministro dell'interno
Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
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