Il testo non ufficiale della riforma...NORME RECANTI MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA
DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE
contenute nel Decreto-Legge “del fare” approvato dal Consiglio dei ministri 15 Giugno 2013
TESTO NON UFFICIALE
TITOLO ‘X’
MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL
CONTENZIOSO CIVILE
Capo I
Giudici ausiliari
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di
lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con
i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni
del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di
appello in unico grado.
Art. 2.
(Giudici ausiliari)
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 1 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel
numero massimo di quattrocento.
2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio
giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell’articolo
16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i
consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del
Consiglio dell’ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il
candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al
comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato
iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.
3. Possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a
tempo definito o a riposo;
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati, anche se a riposo;
e) i notai, anche se a riposo.
Art. 3
(Requisiti per la nomina)
1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai
rispettivi ordinamenti.
2. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) e b), al momento della presentazione della
domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.
3. Nel caso di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d) ed e), al momento della presentazione
della domanda il candidato deve essere stato iscritto all’albo per un periodo non inferiore a
cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano
e` richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì
il principio contenuto di cui all’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i
membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte
regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina
incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
Art. 4
(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta
organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l’indicazione dei posti disponibili presso
ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a),
un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti
presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di all’articolo 2,
comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente il numero di quaranta.
2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e i termini di presentazione della
domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. A parità
di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di
servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul
sito internet del Ministero della giustizia.
3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula
le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei
posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.
4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell’ufficio.
Art. 5
(Presa di possesso)
1. Il giudice ausiliario prende possesso dell’ufficio entro il termine indicato nel decreto di
nomina previsto dall’articolo 2, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del
presidente della Corte di appello a norma dell’articolo 4, comma 4.
Art. 6
(Durata dell’ufficio)
1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di
cinque anni.
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall’incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle
ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell’articolo 10.
Art. 7
(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)
1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell’articolo 11,
comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell’attività
svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il
conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.
Art. 8
(Incompatibilità ed ineleggibilità)
1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità
prevista per i magistrati ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), non
può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio
dell’ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la
professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le
funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di
giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare,
assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d’appello, le parti di
procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.
Art. 9
(Astensione e ricusazione)
1. Il giudice ausiliario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell’articolo 52
del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall’articolo 51, primo comma, del
medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il
coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il
difensore di una delle parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresì l’obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in
precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori
ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o
uno dei difensori.
Art. 10
(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)
1. I giudici ausiliari cessano dall’ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei
requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma
annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in
composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di
procedimenti di cui all’articolo 7, comma 2, propone al Consiglio superiore della
magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di
mancata conferma.
3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio
giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico.
4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito
l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore
della magistratura unitamente ad un parere motivato.
5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 11
(Stato giuridico e indennità)
1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari è attribuita un’indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre
mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o
nei confronti di alcune delle parti, a norma dell’articolo 7, comma 2.
3. L’indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e
sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
4. L’indennità prevista dal seguente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati.
Capo II
Stage formativo presso gli uffici giudiziari
Art. 12
(Stage formativo presso gli uffici giudiziari)
1. I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso
dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, comma 2, lettera g), del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea
non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono
accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i
tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo,
con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice
del dibattimento.
2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei
requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami
indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.
3. Per l’accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici
giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al
predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai
fini dell’assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio incaricati della trattazione di affari
in specifiche materie, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell’ufficio.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero,
quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal
capo dell’ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il
ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in
condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato
può chiedere l’assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità
dell’attività di assistenza e ausilio. L’attività di magistrato formatore è considerata ai fini
della valutazione di professionalità di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di
merito. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso
spese per lo svolgimento dell’attività formativa.
5. L’attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel
rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle
notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su
quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi
sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio ed ai
corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza
almeno semestrale.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del
processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo
che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi
compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il
tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l’ufficio ove lo
stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi
della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o
assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di
alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta del
magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del
rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità
dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio
dell’ordine giudiziario.
10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca,
il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi
delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili
con il conseguimento di un’adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio
per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio
si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull’esito del periodo di
formazione e la trasmette al capo dell’ufficio.
12. L’esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per
l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l’accesso al concorso per
magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso
l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che
sia attestato l’esito positivo del tirocinio.
13. Per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo dello stage di cui al
presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di
tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi
della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle
verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398.
14. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei
concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia. Per i concorsi indetti da altre
amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di
preferenza a parità di titoli e di merito.
15. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario
di tribunale e di vice procuratore onorario.
16. All’articolo 5 della 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
comma: “2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno
svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari”.
17. Al fine di favorire l’accesso allo stage è in ogni caso consentito l’apporto finanziario di terzi,
anche mediante l’istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni
stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni
previste dall’articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande
presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Capo III
Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione
Art. 13
(Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione)
1. All’articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo
le parole “Corte di cassazione” sono inserite le seguenti: “e di magistrato assistente di studio
della Corte di cassazione”.
2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 115 è inserito il seguente: “Art.
115-bis. Magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione. Al fine di garantire la
celere definizione dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazione
sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni di assistente di studio, da
destinare alle sezioni civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono essere
assegnate a magistrati per i quali è stato deliberato il conferimento delle funzioni
giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo
esercizio delle funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di studio sono
stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione, sentito il procuratore generale della
Repubblica. In ogni caso il magistrato assistente di studio non può far parte del collegio
giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di
magistrato assistente di studio non può essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal
giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute
ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di
trasferimento non può essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si procede
annualmente alla ricognizione dell’effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati
assistenti di studio. La pianta organica di cui al periodo precedente è ad esaurimento,
fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. Ai
magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento
economico in godimento.”.
3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo le parole “Corte di cassazione” sono inserite le seguenti: “o quale
magistrato assistente di studio della Corte di cassazione”;
b) l’allegato 2 è sostituito dall’allegato A del presente decreto.
4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le funzioni di magistrati assistenti
di studio della Corte di cassazione devono essere conclusi entro il termine di centottanta
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da
adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto
delle disposizioni del presente articolo.
Capo IV
Misure processuali
Art. 14
(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Deve intervenire nelle
cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.”;
b) all’articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
“Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la
relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se
compaiono.”;
c) all’articolo 390, primo comma, le parole “o sia notificata la richiesta del pubblico
ministero di cui all’articolo 375” sono sostituite dalle seguenti: “o siano notificate le
conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter”.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di
cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 15
(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)
1 Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 791, è aggiunto il seguente:
“791-bis
(Divisione a domanda congiunta)
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni
pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o
trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per
territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le
operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma
dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con
decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina
un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio
rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la
cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 739.
Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei
partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile,
nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita
dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della
vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al
professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del
prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di
divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I,
Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter. Se
l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni
divisionali e rimette le parti avanti al notaio.
Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio
deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il
progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.”.
Art. 16
(Conciliazione giudiziale)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 185 è inserito il seguente:
“185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza,
ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deve formulare alle parti una
proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o
conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento
valutabile dal giudice ai fini del giudizio.”;
b) all’articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola “transattiva” sono
aggiunte le parole “o conciliativa”; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la
parola “transattiva” sono aggiunte le parole “o conciliativa”.
Art. 17
(Misure per la tutela del credito)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: “L’anticipazione di
cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la
comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a
comparire”;
b) all’articolo 648, primo comma, le parole “con ordinanza non impugnabile” sono
sostituite dalle seguenti parole: “provvedendo in prima udienza, con ordinanza
non impugnabile”.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma
dell’articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente
all’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18
(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)
1. All’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il primo e
il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma: “La motivazione della sentenza di cui
all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione
dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo
riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti
difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono
essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.”.
Art. 19
(Foro delle società con sede all’estero)
1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi
dell’articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all’estero e priva nel
territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari
criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative
speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati,
sono inderogabilmente competenti:
a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste,
Venezia;
b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona,
Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;
c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte
d’appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto
(sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.
2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa
principale come dell’azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa,
con ordinanza del giudice, all’ufficio giudiziario compente a norma del medesimo comma.
3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti
esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo.
Resta altresì ferma la disposizione di cui all’articolo 25 del codice di procedura civile.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25,
409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Capo V
Modifiche all’ordinamento giudiziario
Art. 20
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
1. L’articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
“Art. 76 (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).
1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle
sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi
alla sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura
civile.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi
stabiliti dalla legge.”.
Capo VI
Disposizioni in materia di concordato preventivo
Art. 21
(Concordato preventivo)
1. All’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole “ultimi tre esercizi” sono aggiunte le seguenti “e all’elenco
nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale
può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3, e si
applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il
debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne
immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e
verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la
domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti
di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile
a norma dell’articolo 18.”.
2. All’articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole
“sommarie informazioni” sono aggiunte le seguenti: “e deve acquisire il parere del commissario
giudiziale, se nominato”.
3. L’articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente: “Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all’attività
compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere,
con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino
alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione
finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a
cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi
secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea
alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e
il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto
comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
Capo VII
Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia
Art. 22
(Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato)
1. All’articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole “magistrati in
pensione” sono sostituite dalle seguenti: “di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in
servizio”.
Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale
Art. 23
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “L’avvocato
informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la
parola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non provvede ai sensi dell’articolo 5,
comma 1,”;
b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi
del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve
essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la
prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo
provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma
non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole “salvo quanto disposto” sono
aggiunte le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso comma, stesso
periodo, le parole “invitare le stesse a procedere alla” sono sostituite dalle seguenti parole:
“disporre l’esperimento del procedimento di”; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “; il tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”; allo stesso comma, secondo periodo, le
parole “L’invito deve essere rivolto alle parti” sono sostituite dalle seguenti parole: “Il
provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato”;
allo stesso comma, terzo periodo, le parole “Se le parti aderiscono all’invito,” sono soppresse;
d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano” sono aggiunte le parole “I
commi 1 e”; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) nei
procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui
all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;
e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto” sono aggiunte le parole “Fermo
quanto previsto dal comma 1 e”;
f) all’articolo 6, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”; al
comma 2, dopo le parole “deposito della stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in cui
il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1
dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5,”;
g) all’articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: “1. Il periodo di cui all’articolo 6
e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si
computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”;
h) all’articolo 8, comma 1, le parole “il primo incontro tra le parti non oltre quindici’’ sono
sostituite dalle seguenti parole: “un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore
verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta’’;
i) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “5. Dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma,
del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio.”;
l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “Prima della
formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui
all’articolo 13.”;
m) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole “Il verbale di accordo,” sono aggiunte le seguenti
parole: “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e”;
n) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Quando il provvedimento
che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude
la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.”; dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti commi: “2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali
ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8,
comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del
provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli
arbitri.”;
o) all’articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Gli avvocati
iscritti all’albo sono di diritto mediatori.”;
p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dai
commi 5 e 5-bis del presente articolo,”; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente lettera: “d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la
mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta
dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
“5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è
dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere
autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se
l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto
dichiarato.
5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il
procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle
indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento,
è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000
euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore
superiore.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Capo IX
Disposizioni finanziarie
Art. 24
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al Capo I e II del presente provvedimento,
valutati complessivamente in 4.800.000 euro per l’anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere
dall’anno 2014 e fino all’anno 2024, si provvede mediante l’utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di
previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della
giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito
al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere
risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia
dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Dalle disposizioni di cui ai Capi III, IV, V, VI, VII e VIII del presente provvedimento
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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