Lettera n. 7Diritto processuale civile
lettere n. 7
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1. Penultima settimana, nella quale, oltre a trattare i procedimenti monitori per decreto ingiuntivo e per convalida di sfratto, è stato possibile iniziare le lezioni sul processo a cognizione piena.
In primo luogo con una disamina generale sull'ambito di applicabilità, le fasi comuni e le tendenze generali alla luce delle possibili diverse soluzioni nella regolamentazione della fase introduttiva e di trattazione.
Quindi attraverso un'indagine particolare, prima del processo di rito ordinario, poi di quello di rito del lavoro.
E' opportuno a questo punto segnalare che l'ultima settimana di lezione sarà assorbita nella ultimazione della trattazione del processo a cognizione piena nei vari riti e si svolgerà con i seguenti orari:
martedì 11/12 16:00-17:30 (aula 6)
mercoledì 12/12 09:00-10:30 (aula 9)
venerdì dalle 09:00 alle 11:00 (aula 9)
Sarà quindi impossibile trattare il processo di impugnazione, per il quale si rinvia al manuale.
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2. Parti del manuale trattate: Balena, II, capp. I, II e III; III, capp. I, II, XI, XII.
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3. Anche questa settimana si pubblicano in linea gli appunti delle lezioni.
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4. DOMANDA
Non ho bene inteso la tutela anticipatoria non cautelare e non monitoria.
RISPOSTA
Ho voluto inquadrarvi accanto alle categorie tradizionali della tutela sommaria cautelare e monitoria un ulteriore tipo di tutela anticipatoria (differente anche da quella camerale).
Es. forme incidentali (186-bis, 186 ter, 423) forme principali e autonome (art. 19 dlgs. n. 5/03) che si contradditinguono: a) per la tipicità; b) per il rapporto di mera eventualità con il giudizio di merito; c) per la portata anticipatoria dell'effetto esecutivo della sentenza di condanna; d) per l'inidoneità comunque a passare in giudicato ancorché non sia introdotto il merito; e) per l'irrilevanza del periculum e per la rilevanza solo del fumus.
Diversità dalla tutela cautelare anticipatoria: rrilevanza del periculum; diversità dal monitorio: non passano mai in giudicato; diversità dal camerale: non sono autosufficienie e ammettono anche il merito, non passano mai in giudicato.
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