Appunti sul processo monitorioLezioni di diritto processuali civile
Anno accademico 07/08
(Prof. Claudio Cecchella)
Il processo monitorio.
1. Processo che rientra nel genus della tutela sommaria.
Aspetti differenziali rispetto alla tutela cautelare:
a) non c'è uniformità di procedimento, ogni tipo di tutela regola diversamente il relativo procedimento;
b) pur calandosi nell'ipotesi, relativa ai rapporti con il processo di merito, della eventualità, in difetto di introduzione di quest'ultimo in un termine perentorio, forma giudicato pieno (e non semplicemente prelusione): questa è la specificità del processo monitorio: antiche azioni provocatorie del diritto comune;
c) tipicità della tutela;
Aspetti differenziali rispetto alle altre tutele anticipatorie non cautelari: in queste ultime si acquisisce un titolo esecutivo giudiziale senza che questo possa mai formare giudicato (es. 186bis, 186 ter, 708 c.p.c.; art. 19 d. lgs. n. 5/03).
Aspetti differenziali rispetto al processo camerale. In quest'ultimo caso non vi è giudizio di merito, ma per la sua autosufficienza il provvedimento camerale sui diritti è idoneo al giudicato pieno esauriti i gravami consentiti.
2. Gli elementi comuni del processo monitorio.
a) Il provvedimento sommario monitorio se non opposto in termine e forme tassative, passa in giudicato. Nel caso del dec. ing., mediante iniziativ dopo che il decreto è stato emesso e notificato; nel caso della convalida, prima che l'ordinanza sia emessa, come opposizione anticipata.
b) In tutte le esperienze, l'opposizione introduce un giudizio a cognizione piena di primo grado nel quale si ristabiliscono le regole generali, come se non si fosse svolta una precedente fase sommaria.
c) In tutte le esperienze è data la possibilità (art. 648 e 665 c.p.c.) di ottenre una misura anticipatoria in corso di causa idonea ad offrire un titolo esecutivo e fondata sul fumus (mancanza di un'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione). Attenzione: il giudice non deve solo valutare le difese del convenuto (eccezione); ma la fondatezza delle difese dell'attore (fatto costitutivo). Tale provvedimento conserva i suoi effetti anche in caso di estinzione del giudizio di merito.
d) E' in tutte le esperienze introdotta un'ipotesi di opposizione tardiva (artt. 650 e 668 c.p.c.) fondata su di un vizio relativo al contraddittorio. Attenzione: nel processo monitorio le forme degli atti per la tutela del contraddittorio hanno maggior rilievo rispetto al processo ordinario: non solo nullità della notifica dell'atto, ma anche mere irregolarità hanno rilievo (vedi ad esempio 663, 1° comma c.p.c.).
Perciò l'opposizione tard. è fondata su: - irregolarità della notifica del decreto oppure dell'intimazione; - caso fortuito o forza maggiore che hanno impedito la conoscenza dell'atto o (estensione dovuta alla Corte cost.) l'opposizione nei termini.
3) Specificità del proc. per decreto ingiuntivo.
a) tutela di diritti di credito al pagamento di somme o alla consegna di beni mobili (633/1);
b) necessità di distinguere tra monitorio puro e spurio, nel primo caso non c'è la prova scritta (633/1) (credito professionale, nascente da un procedimento giurisdizionale n. 2 o da notula verificata dall'ordine nel caso di professione nel quale esiste tariffa approvata per legge n. 3); nel secondo invece esiste prova scritta, seppure atipica perché non riconosciuta (manca il contraddittorio). Altre ipotesi di prova atipica: le scritture contabili dell'imprenditore (art. 634 c.p.c.);
c) si introduce con ricorso che non deve essere notificato essendo il procedimento inaudita altera parte (art. 638);
d) regola della competenza identica al merito (art. 637/1);
e) esiti: - rigetto non produce preclusione (art. 640 c.p.c.); - accoglimento contiene l'ingiunzione all'adempimento entro 40 gg dalla notifica o in alternativa propone l'alternativa dell'opposione, avvertendo che in difetto di adempiomento o di opposizione si formerà titolo esecutivo. - provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.) se fondata su titolo esecutivo (interesse ad agire: iscrizione ipotecaria e provocazione al giudicato,art. 655 cpc) o su scrittura sottoscritta dal debitore o grave pericolo nel ritardo.
f) la litispendenza, dalla notifica del decreto ing. (643/3 c.p.c.) in copia autentica; necessità di notifica a pena di perenzione entro 60 gg. (art. 644 c.p.c.);
g) opposizione: con la tecnica introduttiva del rito relativo (not. cit. oppure deposito ricorso) ed introduce un processo secondo le regole ordinarie (645/2 c.p.c.);
h) misure anticipatorie: - sospensione esecutività per gravi motivi (art. 649 c.p. c.) - concessione provvisoria esecutività (art. 648 c.p.c.) se l'opposizione non è fondata su prova scritta o su cauzione.
Fondamento anticipatorio e non cautelare, quindi non c'è reclamo;
i) esiti del giudizio di opposizione (art. 653): - se rigettato nel merito, passa in giudicato e diventa esecutivo se già non lo era il dec. ing. (a tale fine basta il rigetto in primo grado); - se rigettato nel rito: a) se relativo a presupposti processuali generali (viene annullato il dec. ing.); b) se relativo a presupposti processuali specifici al proc. monitorio nella fase di opposizione (opposizione non effettuata nei termini; a giudice incompetente), acquista efficacia esecutiva e passa in giudicato; - se accolto, viene annullato il decreto ingiuntivo; - se accolto parzialmente diventa titolo esecutivo non più il decreto ma la sentenza (salvezza effetti processo esecutivo).
4) Specificità del procedimento per convalida di sfratto.
a) diritti tutelati: a) diritto al rilascio alla scadenza del contrattro di locazione prima della scadenza (c.d. convalida di licenza, 657/1); b) diritto al rilascio del contratto di locazione alla scadenza dopo il decorso del termine (c.d. convalida di sfratto per finita locazione 657/2); c) diritto al rilascio a seguito di risoluzione peer inadempimento (morosità) nel contratto di locazione (c.d. convalida di sfratto per morosità, 658; d) diritto al rilascio a seguito di scioglimento per qualsiasi causa di rapporto di lavoro ove è accessorio il rapporto di locazione (659);
b) procedimento monitorio puro perché il provvedimento è fondato sulla mancata opposizione del convenuto, non essendo richiesta alcuna cognizione al giudice. Da osservare: viene all'intimante consegnato l'originale dell'attoi introduttivo con in calce il provvedimento di convalida, che non resta acquisito alla cancelleria, evidentemente all'origine vi è un accordo delle parti semplicemente convalidato dal giudice.;
c) Tecnica introduttiva: l'atto di citazione. Ragione, necessità del prodursi di immediati effetti sostanziali nascente da atti ricettizi, che quindi devono essere trasmessi immediatamente alla parte (licenza effetto di impedire la tacita rinnovazione; sfratto per morosità volontà di avvalersi dell'indempimento agli effetti della risoluzione). Quindi immediata integrazione del contraddittorio con citazione a comparire ad udienza fissa;
d) Garanzie del contraddittorio: - avviso in citazione 660/3; - avviso ulteriore in caso di mancata notifica a mani (660/7); - divieto notifica al domicilio eletto (660/1); - potere discrezionale del giudice alla udienza di disporre la rinnovazione (663/1); - opposizione tardiva con rilievo anche di mere irregolarità di notifica (668)
e) udienza: rilievo del comportamento del convenuto. a) se si oppone inizia con le regole del rito speciale il proc. di merito (conversione 667, termine per la integrazione delle difese); b) se non compare il convenuto: convalida, salvo rinnovo (663) nella morosità è necessaria la conferma della sua persistenza all'udienza (663/3); c) se compare e non si oppone: convalida; d) se non compare l'intimante: estinzione (662);
f) provvedimento anticipatorio 665 cpc (il presupposto "gravi motivi"), maggiore discrezionalità al giudice. Speciale provv. ant. nello sfratto per morosità in fase sommaria, art. 666.
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