Il decreto liberalizzazioni, pubblicato il 26 gennaio 2012 in Gazzetta (d.l. 24.1.12, n.1), contiene alcuni fondamentali interventi (ancora) nell’ambito del processo civile. La trasformazione del tribunale distrettuale sezione specializzata in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale - art. 2 –in sezioni specializzate in materia di impresa, con la competenza a conoscere di giudizi promossi da o nei confronti di societa’ per azioni ed in accomandita per azioni, limitatamente alle fattispecie indicate nella norma (la disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge). L’abrogazione - art 9, delle tariffe professionali, con una serie di obblighi a carico del professionista avvocato (informativa al cliente in ordine agli oneri ipotizzabili, alla polizza assicurativa, etc): allo stato, e salvo modifiche che saranno introdotte in sede di conversione, la consegna al cliente del preventivo scritto è obbligatoria solo se ne viene fatta espressa richiesta dal cliente medesimo. Tale abrogazione ha ricadute immediate sulla liquidazione delle spese di giustizia nei giudizi civili e sulla autoliquidazione nel precetto. Infine alcune importanti disposizioni che riguardano i giovani, come la riduzione del tirocinio per sostenere l’esame di Stato a 18 mesi, di cui sei da espletare durante il corso di laurea – art. 9 – e l’incremento di quasi un terzo del numero dei notai, che avvierà una serie di concorsi per il reclutamento – art. 12.
Il testo defintivo convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Norme di interesse professionale e sul processo civile).
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