26/01/12 Liberalizzazioni

Il decreto liberalizzazioni, pubblicato il 26 gennaio 2012 in Gazzetta (d.l. 24.1.12, n.1), contiene alcuni fondamentali interventi (ancora) nell’ambito del processo civile.

La trasformazione del tribunale distrettuale sezione specializzata in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale - art. 2 –in sezioni specializzate in materia di impresa, con la competenza a conoscere di giudizi promossi da o nei confronti di societa’ per azioni ed in accomandita per azioni, limitatamente alle fattispecie indicate nella norma (la disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge).

L’abrogazione - art 9, delle tariffe professionali, con una serie di obblighi a carico del professionista avvocato (informativa al cliente in ordine agli oneri ipotizzabili, alla polizza assicurativa, etc): allo stato, e salvo modifiche che saranno introdotte in sede di conversione, la consegna al cliente del preventivo scritto è obbligatoria solo se ne viene fatta espressa richiesta dal cliente medesimo. Tale abrogazione ha ricadute immediate sulla liquidazione delle spese di giustizia nei giudizi civili e sulla autoliquidazione nel precetto.

Infine alcune importanti disposizioni che riguardano i giovani, come la riduzione del tirocinio per sostenere l’esame di Stato a 18 mesi, di cui sei da espletare durante il corso di laurea – art. 9 – e l’incremento di quasi un terzo del numero dei notai, che avvierà una serie di concorsi per il reclutamento – art. 12.

Il testo defintivo convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Norme di interesse professionale e sul processo civile). by Parlamento Italiano
Il manifesto degli Avvocati... by Avvocatura Unita
Osservazioni del by Consiglio Nazionale Forense
L'articolato.... by Mario Monti

L'articolato....

Titolo I

CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni perfavorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al finedi allinearla a quella dei maggiori partners europei ed

internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla

modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali,

all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla

facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 20 gennaio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del

Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Liberalizzazione delle attivita' economiche

e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa economica

sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di

concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,

dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del

presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,

licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazionecomunque denominati per l'avvio di un'attivita' economica non

giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante ecompatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principiodi proporzionalita';

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita'

economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubblicheperseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e

programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalentefinalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono

limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguatiovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiaratee che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio dinuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici

ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia'presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,

ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e

servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita',

ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatorieconomici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori

nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioniall'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ognicaso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e

ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse

pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i

quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di

piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presentie futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli

necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al

paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla

liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita'

sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gliobblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i

criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delleCamere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di

intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entroil 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le

attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso

dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio

delle attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' perl'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione,

individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato

che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data dientrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della

concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di

trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,

anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In

mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato

positivamente.

4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e

alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermirestando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predettoadeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita'

degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il

termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero

dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provvedutoall'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In

caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodoprecedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della

virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome diTrento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei

rispettivi statuti.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo iservizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i

servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come

definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.

59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi

nel mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a

regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.

Titolo I

CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 2

Tribunale delle imprese

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in

materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite,

ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia

di impresa»;

b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprieta'industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in

materia di impresa»;

c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo

10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamentealle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice

civile ovvero alle societa' da queste controllate o che le

controllano, per le cause:

a) tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di

socio e' oggetto di controversia;

b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad

ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i

diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organisociali;

d) tra soci e societa';

e) in materia di patti parasociali;

f) contro i componenti degli organi amministrativi o di

controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigentepreposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai

creditori delle societa' controllate contro le societa' che le

controllano;

h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n.

3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice

civile;

i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o

forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di

cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quandosussiste la giurisdizione del giudice ordinario».

2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di

cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive

modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e'

quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».

3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle

disposizioni di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi

dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativosettembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:

«4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita la

sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai

giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigoredel presente decreto.

6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita'

relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi omaggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente".

Titolo I

CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 3

Accesso dei giovani alla costituzionedi societa' a responsabilita' limitata

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il seguentearticolo:

" Articolo 2463-bis (Societa' semplificata a responsabilita'

limitata)

La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere

costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che

non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della

costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deveindicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il

domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa'

semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste lasede della societa' e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro

sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il

conferimento deve farsi in denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo

comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degliamministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registrodelle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale,

allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni

previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e' effettuata con unica

comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella qualesi dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei

requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine

perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso

inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del

registro, su richiesta degli amministratori, verificata la

sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate

dall'assemblea dei soci e' redatto per scrittura privata e si

applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle

partecipazioni e' redatto per scrittura privata ed e' depositatoentro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio

del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la

sede sociale.

Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui al primocomma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratorinon delibera la trasformazione della societa', e' escluso di diritto

e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno

il requisito di eta' in capo a tutti i soci gli amministratori

devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la

trasformazione della societa', in mancanza si applica l'articolo

2484.

La denominazione di societa' semplificata a responsabilita'limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede

della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui

questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella

corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato

alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso

pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla

societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni di

questo capo in quanto compatibili.".

Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, e' inserito

il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata si

scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir

meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis, in capo a

tutti i soci.".

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il

Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entratain vigore della legge di conversione del presente decreto, viene

tipizzato lo statuto standard della societa' e sono individuati

criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.

Titolo I

CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 4

Norme a tutela e promozione della concorrenzanelle Regioni e negli enti locali

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione

dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispettodella normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridicae dell'unita' economica dell'ordinamento, svolgendo le seguentifunzioni:

a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche susegnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,

le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della

concorrenza;

b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere

i limiti alla concorrenza;

c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), proponeal Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui

all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la

Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di informazioni a

privati e enti pubblici.

3. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le

risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a

legislazione vigente.

Capo II

Tutela dei consumatori

Art. 5

Tutela amministrativa

contro le clausole vessatorie

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l'articolo

37 e' aggiunto il seguente:

"Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, previoaccordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia deiconsumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi,

dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra

professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a

condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,

modelli o formulari.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e'

diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet

istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la

clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto

opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i

consumatori.

3. Le imprese interessate hanno facolta' di interpellarepreventivamente l'Autorita' in merito alle vessatorieta' delle

clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i

consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di

interpello, non possono essere successivamente valutate

dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso

ferma la responsabilita' dei professionisti nei confronti dei

consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti

dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e'

competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizionedel giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sulrisarcimento del danno.".

5. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le

risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a

legislazione vigente."

Capo II

Tutela dei consumatori

Art. 6

Norme per rendere efficacel'azione di classe

1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 2:

-alla lettera a), la parola "identica" e' sostituita dalle

seguenti "del tutto omogenea";

-la lettera b), la parola "identici" e' sostituita dalle

seguenti: "del tutto omogenei";

-alla lettera c) la parola "identici" e' sostituita dalle

seguenti "del tutto omogenei".

b) al comma 6:

-al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalleseguenti: "l'evidente omogeneita'".

Capo II

Tutela dei consumatori

Art. 7

Tutela delle microimprese da pratichecommerciali ingannevoli e aggressive

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis)

«microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni, che, a

prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attivita' economica

artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare.";

2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "relativa a un

prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonche' alle

pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Perle microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e di

pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal

decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".

Capo II

Tutela dei consumatori

Art. 8

Contenuto delle carte di servizio

1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti

i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura

necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per l'esercizio

di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano inmodo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gliutenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e

dell'infrastruttura.

2. Le Autorita' indipendenti di regolazione e ogni altro ente

pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione suiservizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di

cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le impreseche gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono

autonomamente.

Capo V

Servizi pubblici locali

Art. 25

Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:

A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dellosvolgimento dei servizi pubblici locali)

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei

servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e

omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non

inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da

consentire economie di scala e di differenziazione idonee a

massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30

giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consigliodei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita ipoteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.

131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in

ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a

dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio

provinciale e tali da consentire economie di scala e di

differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamentodei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e

Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino

costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi aisensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di

tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti

locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di

ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti chehanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal

presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine

di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di

valutazione della virtuosita'.

3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi

pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi

europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su

risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma,

della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di

governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai

relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad

evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazionecompetente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' delservizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita'

stessa.

4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto di

stabilita' interno secondo le modalita' definite dal decreto

ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, esuccessive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale

dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle

societa' di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal pattodi stabilita' interno.

5. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di

beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime

societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' peril reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi

nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' delle disposizioniche stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni

alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali edelle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le

consulenze anche degli amministratori.".

2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le

istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo

le modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari

regionali, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali,

da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende specialie le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al

registro delle imprese o nel repertorio delle notizie

economico-amministrative della Camera di commercio del proprioterritorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere

trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30

giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i

relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni

si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n.163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti

locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura

retributiva o indennitaria e per consulenze anche degliamministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria

degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del

presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodiprecedenti.";

b) al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le

seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.".

B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione dei servizi," e

prima delle parole "verificano la realizzabilita'" inserire le

parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighidi servizio pubblico e universale".

2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000

abitanti, la delibera di cui al comma precedente e' adottata previoparere obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base

dell'istruttoria svolta dall' ente di governo locale dell'ambito o

del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenzadi ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di

esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedereall'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi

pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito

internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee".

3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,

per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e delrelativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato

entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poiperiodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. Ladelibera quadro di cui al comma 2 e' comunque adottata prima di

procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi,

entro trenta giorni dal parere dell'Autorita' garante della

concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale

non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi

del presente articolo.".

4. Al comma 11, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie

di gestione con riferimento all'intera durata programmatadell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazionedell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro

destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti

ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di

efficientamento relativi al personale;".

5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui"

sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000 euro

annui".

6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) in fine le parole "alla data del 31 marzo

2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre

2012. In deroga, l'affidamento per la gestione «in house» puo'avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa,

perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistentigestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del

servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai

sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso il contratto di servizio

dovra' prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di

qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello diinvestimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance(redditivita', qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia edell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni

previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale

da parte dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata

dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazionenon puo' essere in ogni caso superiore a tre anni";

b) alla lettera b) in fine le parole "alla data del 30 giugno2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".

7. Dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente: "32-ter. Fermo

restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicarela necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici localidi rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a

qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici locali

assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attivita'

medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il

rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi

del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett.

e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi

contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto,

fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di

liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla

concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad

alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presentearticolo.".

8. Al comma 33-ter, le parole "Ministro per i rapporti con le

regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio2012" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli Affari

Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012".

9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "il servizio di trasportoferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422";

b) in fine e' inserito il seguente periodo: "Con riguardo al

trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla

scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti e

i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeoe del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformita' all'articolo

61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.".

2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole "la

realizzazione", sono sostituite le parole "dell'intero" con la

seguente: "del" e dopo le parole "servizio," sono inserite le

seguenti: "che puo' essere";

b) al comma 4, lettera b) le parole "e smaltimento" sono

sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonche',

ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a),

smaltimento";

c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita' di

soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere

garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminatee la disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a

soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.".

3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n.

214, le parole "svolto in regime di privativa dai comuni" sono

sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di dirittidi esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni,

in legge 14 settembre 2011, n. 148".

4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a

seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti

locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativoservizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degliimpianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio

esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gliammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i

bandi.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10

ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il terminedi sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di

informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su

richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa

pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un

minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Capo V

Servizi pubblici locali

Art. 26

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e

dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e

recupero degli imballaggi

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221,

1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)

organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione deipropri rifiuti di imballaggio››;

2) al comma 5,2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base dei››, sono

sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i›:

2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹ Alle

domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni relative alle attivita' privatesottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7

agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni,

le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del

presente articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere a) e c)

possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del

termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato

nella presente norma. ›:

3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole‹‹ comma 3,

lettera h) ››, sono inserite le seguenti: ‹‹ in proporzione alla

quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,

quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti percentuali rispettoagli obiettivi di cui all'art. 220›:

b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppressoc) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute

al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 27

Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto

di pagamento di base

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 e' soppresso;

b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "L'Associazione

bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di

pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat,

le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni

delle imprese maggiormente significative a livello nazionale

definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi

successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle

commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle

transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto

della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi,

nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle

regole di concorrenza";

c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi

successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministerodello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita'

garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle

misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione

e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissatecon decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia

e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";

d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazionedi efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7

dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. Incaso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel caso di valutazione non

positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata dal decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".

2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso

sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui

all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 201.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono

abrogati.

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 28

Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari

1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari

se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto

di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente

almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 29

Efficienza produttiva del

risarcimento diretto e risarcimento in

forma specifica

1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinatodall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i

valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei qualivengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati

annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttivadelle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsie l'individuazione delle frodi.

2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e' facolta'

delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento informa specifica. In questo caso, se il risarcimento e' accompagnatoda idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non inferiore ai

due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il

risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 30

Repressione delle frodi

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il

ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cuial decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' tenuta a

trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione,

predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con

provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione

contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i

quali si e' ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al

rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentateall'autorita' giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimentipenali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne adottate

o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predettielementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui

al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cuial citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive

modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezzadell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei

sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo

responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2,

comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui

al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicarenella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annualee a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di

diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri

derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' dicontrollo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Capo III

Servizi professionali

Art. 9

Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel

sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del

professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti

con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della

Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casseprofessionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.

L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra

professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'

della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi

dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al

momento del conferimento dell'incarico professionale. Il

professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita'dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri

ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione

dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizzaassicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita'

professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa

nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve

essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando perle singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,

oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presentecomma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione

del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al

comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioniregolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i

primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'appositaconvenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e

il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza

col corso di studio per il conseguimento della laurea di primolivello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe

convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degliordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubblicheamministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del

presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le

quali resta confermata la normativa vigente.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono

soppressi;

b) la lettera d) e' soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

Servizi professionali

Art. 10

Estensione ai liberi professionisti della possibilita'di partecipare al patrimonio dei confidi

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:

"le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi

professionisti soci".

Capo III

Servizi professionali

Art. 11

Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso

alla titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della

somministrazione dei farmaci

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da

parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di

legge, garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul

territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma

dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive

modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una

farmacia ogni 3000 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo

comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia

superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti,

l'ulteriore farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la

popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500

abitanti".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto,

l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie,

in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quantoprevisto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle

sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunquevacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da partedel comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario

per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di

nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia

stata gia' espletata la procedura concorsuale, riservando la

partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e

ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei

provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma

costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del

comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancitain sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo

2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio

sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le

disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi

farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizionipreviste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioniregionali dirette ad accelerare la definizione delle procedureconcorsuali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei

farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico

internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio

autostradali ad alta intensita' di traffico, servite da servizi

alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una

farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita consuperficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia'aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3

sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gliinteressati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere perla gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la

titolarita' della sede farmaceutica assegnata e' condizionata al

mantenimento della gestione associata da parte degli stessi

vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o

sopravvenuta incapacita'. Ai fini della valutazione dell'esercizio

professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,

per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnatipunti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i

secondi 10 anni.

6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita'

competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'aperturadella farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie

possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e

prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguatainformazione alla clientela.

7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal

comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di

cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un appositocommissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espletale procedure concorsuali di cui al presente articolo.

8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 esuccessive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle

parole "sei mesi".

9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base

della sua specifica competenza professionale, ad informare il

paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi

uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,

via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario

uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le

seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero,

"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazionicliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti

apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del

farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalentegenerico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del

cliente. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita'

posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,

comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo

periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti:

"solo su espressa richiesta dell'assistito e".

10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del

personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita

unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c)

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti

senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione dellaprocedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.

11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e

assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionaleper l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.

Il fondo e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il

versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del

fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficientead assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati

con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non

inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,

in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista

collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF

provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consenteil raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.

Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presentecomma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze.

12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione

degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di

fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamentocomporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di

avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio

sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.

Capo III

Servizi professionali

Art. 12

Incremento del numero dei notai

e concorrenza nei distretti

1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei

notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913,

n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della

giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, e'

aumentata di cinquecento posti.

2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottareentro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono

distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi,

secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6

febbraio 1913, n. 89.

3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del

concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto

direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nominaa 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi

posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un ulteriore

concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il

31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la

nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei

posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina

il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i

Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni

successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tuttii posti che si rendono disponibili.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n.

89, sono sostituiti dai seguenti:

"Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio,

il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune

assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e

repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso

almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni perciascun Comune o frazione di Comune aggregati.

Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto ilterritorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua

sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del

distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".

5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,

e' sostituito dal seguente:

"Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte

d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".

6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le

parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".

7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16

febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto

legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:

"a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui

circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto peril quale si procede e' stato commesso;

b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui

ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto

per il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e'

addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci,

previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e'

necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis,

comma 5.".

8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n.

89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1°

agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo 153, comma 1,

lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha

sede".

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 13

Misure per la riduzione del prezzo

del gas naturale per i clienti vulnerabili

1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigoredel presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,

al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i

clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1°

giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei

corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamentodi gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base

ai quali e' disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una

quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato.

In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di

riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai

sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto2010, n.130.

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 14

Misure per ridurre i costi di approvvigionamentodi gas naturale per le imprese

1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si rendono

disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggiostrategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove modalita' di

calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri

determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi

dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000,

n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,

sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto delMinistero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di

servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di

rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale,

finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gasnaturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degliapprovvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.

2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle impresedi rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a

modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale

disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnatesecondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a),

ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come

modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di

stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle

rideterminazioni di cui al comma 1, e' ceduto dalle imprese di

stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppoeconomico.

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 15

Disposizioni in materia

di separazione proprietaria

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui

all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in

Snam S.p.A., e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge.

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 16

Sviluppo di risorse energetichee minerarie nazionali strategiche

1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppodelle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi,

garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di ConferenzaUnificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' perindividuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le

modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori entrate perlo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita

dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei

territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa

occorrente all'attuazione del presente articolo.

2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente

della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le normevigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 17

Liberalizzazione della distribuzione

dei carburanti

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che

siano anche titolari della relativa autorizzazione petroliferapossono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore

nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A

decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che

prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva

nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte

eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita ecomunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nelprecedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal

presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche

e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e

comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione

di carburante al fine di sviluppare la capacita' di acquistoall'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasportodei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole

negoziali che ne vietino la realizzazione.

2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del

mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni

contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestoridegli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14

dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono

sostituiti dai seguenti:

"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11

febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agliattuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione

possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti,

differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e

l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel

rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previadefinizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi

sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di

autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il

Ministero dello sviluppo economico.

13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori deglistessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi perl'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestorestesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti

fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo

criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al

gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie percompetere nel mercato di riferimento."

3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti alloscopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite

previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articoloal gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e pergli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del

mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di

distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:

a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e

bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25

agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dicui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di

onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non

esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della

superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi

presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficieminima di 1.500 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigentenormativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".

b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova

realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono

esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio

dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio

tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza

dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimentodelle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli

connessi con procedure competitive in aree autostradali in

concessione espletate al 30 giugno 2012";

c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non

rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni

relativamente agli impianti incompatibili."

d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di

cui al comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia

compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gliimpianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.

Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione

amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogatodell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di

cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gliimpianti incompatibili, costituisce causa di decadenza

dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune

competente.".

5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in

fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la

presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il

metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli

tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle

finalita' dell'obbligo" .

6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente congli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la

diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei

Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempidi allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano peruso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas,

per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le

aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche'

per la riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnatapreviste per gli stessi impianti.

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 18

Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori deicentri abitati

1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, dopo la parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o

collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gliimpianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei

centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o

degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere postivincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza

assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento

senza servizio con pagamento anticipato.".

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 19

Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei

carburanti

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia dicalcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dellosviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai

sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e

della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26

luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita'

di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante

per autotrazione.

2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del

Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita'

attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo

15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in

ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi pressoogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le

indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non

servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti,

secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio,

benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle

altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' dirifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni

separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento

rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.

3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le

modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica di

pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti,

delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero

intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.

4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,

sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi

dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 20

Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei

carburanti

1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6

luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il venticinqueper cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente

consolidato" sono abrogate, le parole "due esercizi annuali" sono

sostituite dalle parole "tre esercizi annuali" e il comma 2 e'

sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata

l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova

contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo nonsuperiore a tre anni, articolandola in una componente fissa perciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei

litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale

degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 21

Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la

concorrenza nel mercato dell'energia elettrica

1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed

ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare

riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il

Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorita' perl'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la

disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma

10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di

contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture dienergia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di

mercato.

2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la primavolta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e nel medesimo

comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In esito alla

predetta analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gasadotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure

sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche

necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce

le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di

sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata

concentrazione di potenza non programmabile."

3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui

all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.

28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e sicurezza al

sistema elettrico, puo' essere rideterminata la data per la

prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature

utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento,

sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,

recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energiaelettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresafra 100 e 1000 volt".

5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende qualenormativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione

dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI

8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza

della legge 1° marzo 1968, n. 186.

6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle

infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Autorita' perl'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei

Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset

regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento

della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispettoalla regolazione in corso.

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 22

Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energiaelettrica e del gas

1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energiaelettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito

presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del

decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione delle informazioni

relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali

e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis

raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati

identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misuredei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per l'energiaelettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro

due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo

da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa' di

vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.

2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazionedi cui al comma 1 da parte degli operatori e' sanzionato da partedell'Autorita' per l'energia elettrica ed il Gas secondo le

disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno2011, n. 93.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 31

Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contrattidi assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i

danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegnirelativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile

verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a

motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito

l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

legge, definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione

dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con

sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche

dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei

dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza

delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al

primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali

sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data dellasua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di

dematerializzazione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi

dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione,

forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultanocoperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i

terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettiviproprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primoperiodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nelcaso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade diuso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco e'

messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetturecompetenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del

veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periododel presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della

responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo'essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,

anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici

per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle

violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai

sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il

controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato,

nonche' attraverso altri sistemi per la registrazione del transito

dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. Laviolazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di

ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate

alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare,

anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti

illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del

veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano

utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cuial presente comma, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da

emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentitil'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante perla protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche

dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quellidi cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di attuazione

del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa

con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 32

Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio,

liquidazione dei danni

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedereai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoriadi sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della

stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del

periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle

tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui

l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici

che registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o

equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticanoinoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del

primo periodo.".

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma

1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni

contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono

comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»;

b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La consegnadell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1bis,

nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1,

e' effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle

banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o dicui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo' prevedere »

sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 e'

sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio,

all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo

al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita direttamente

dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche

dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo

135».

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con

soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo

le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della

denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare

l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimentoe del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono

disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.

Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,

l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata

offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i

motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di

sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia

stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di

consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno, le

cose danneggiate devono essere messe a disposizione perl'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempodal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da partedell'assicuratore. Il danneggiato puo' procedere alla riparazionedelle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al

periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completatele operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore,

ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in

cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.

Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione perl'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano

state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini

dell'offerta risarcitoria, effettuera' le proprie valutazioni

sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura che

attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo ildiritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non

procedere alla riparazione»;

b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:

«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni

fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto allaconsultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal

risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei

soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno dueparametri di significativita', come definiti dall'articolo 4 del

provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa puo'decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presentearticolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale

decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti in

relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa

dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche trasmessa

la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro

trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresadeve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in

merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degliapprofondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa puo'non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di

cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e`

prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella

comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla

richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal

caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per lapresentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma,

del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giornientro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue

determinazioni conclusive.

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla

proponibilita' dell'azione di risarcimento nei termini previstidall'articolo 145, nonche' il diritto del danneggiato di ottenere

l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il

caso di presentazione di querela o denuncia»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in

pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quantostabilito dal comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti

strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei

termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da partedell'impresa. Qualora cio' accada, i termini per l'offerta

risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresanon ritiene di fare offerta sono sospesi».

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 33

Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita' derivanti da

incidenti

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente:

«invalidita'»;

2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;

b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:

«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamentedanni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il

risarcimento a carico della societa' assicuratrice si applica la

disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;

c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono sostituite

dalla seguente: «invalidita'».

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 34

Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodottiassicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla

circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della

sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo

corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre

condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnieassicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi

delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di

assicurazione sui propri siti internet.

2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di

aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da

nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comportal'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha

conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo,

in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro

100.000.

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Art. 35

Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei

debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioniin materia di tesoreria unica

1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali

esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e

forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui

passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perentidi parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degliimporti di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, medianteriassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello

Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorsecomplessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di

crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778

"Agenzia delle entrate -Fondi di bilancio". Le assegnazioni dispostecon utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono

comportare, secondo i criteri di contabilita' nazionale,

peggioramento dell'indebitamento netto delle pubblicheamministrazioni;

b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31

dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere

estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie

di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di

Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui

alla presente lettera puo' essere incrementato con corrispondenteriduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' perl'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono

stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di

assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo IV

dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei

titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita'

di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla

presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette

dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.

2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a

consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di

contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il

cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.

38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5

dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di

un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previoversamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni

delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e

compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'speciale 1778 "Agenzia delle entrate -Fondi di bilancio", e di euro

260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivantedal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17

dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.

3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235

milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la

disposizione di cui al comma 4.

4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori

delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa

sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro

dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumentodell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione

dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa

sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle

Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e

Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22

dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui adecorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti

di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.

5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si

provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed

all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima

flessibilita' organizzativa, le stesse possono derogare a quantoprevisto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la

neutralita' finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa

compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di

posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunqueferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo,

del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la

flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni delle

pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di verticedi cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo

2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza

o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essereattribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto

dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periododeterminato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenzialegenerale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto dispostodall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio2011, n. 68, e' soppresso.

8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e

del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, ilregime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodoagli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica

ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative

norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazionedella presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e

organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ognialtra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in

conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle

regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed

organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 percento delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso glistessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle

rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, apertepresso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deveessere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimentifinanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle

finanze -Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012,

sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato

italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sullecontabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti

provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme

depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri

entro il 15 marzo 2012.

10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita'

speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti dispostidagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o

cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse

esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali

vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria

statale.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre

1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai

dipartimenti e ai centri di responsabilita' dotati di autonomia

gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai

commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le

risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti edegli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa,

sono gestite in maniera accentrata.

13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile,

per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i

contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al

comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decretopossono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie,

ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.

Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno

diritto di recedere dal contratto.

Capo VII

Trasporti

Art. 36

Regolazione indipendente in materia di trasporti

1. In attesa dell'istituzione di una specifica autorita'

indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo

presenta entro tre mesi dalla data di conversione del presente

decreto un apposito disegno di legge, all'articolo 37 del decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19,

a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita' per l'energia elettrica

ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995,

n. 481, sono attribuite, sino all'istituzione della Autorita' di

regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazioneeconomica dei diritti e delle tariffe aeroportuali, le funzioni

previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previstedalla vigente normativa.

2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e

dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la

concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimentodei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di

accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,

portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenzedell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui

all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilita' urbana collegata a

stazioni, aeroporti e porti;

2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle

condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singolimercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri perla fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei

canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione

degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita' di finanziamentodei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare

l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza

produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,

le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali

sovvenzioni pubbliche concesse;

3) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di

trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico

o sovvenzionati;

4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle

diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti,

anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei

confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di

trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la

protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle

infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazionedei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserirenei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasportoferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi digara la disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della

gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un

fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questicasi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di

diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, perl'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo

svolgimento del servizio;

6) con particolare riferimento al settore autostradale, a

stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggibasati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore

di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; adefinire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gararelativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandirelativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a

definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali,

allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e

stimolare la concorrenza per confronto;

7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura

ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da

parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazionedelle tracce e della capacita'; vigilare sulla loro corretta

applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le

funzioni di cui al successivo articolo 39;

8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i

livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo

i criteri di ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di

garantire il diritto di mobilita' degli utenti nel rispetto dei

seguenti principi:

a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto

necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di

realta' comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui

costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e' accompagnatoda adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di

coloro che gia' sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti

derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure

attribuendole a chi gia' le detiene, con facolta' di vendita o

affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguatemodalita';

b) consentire ai titolari di licenza la possibilita' di essere

sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di

professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente;

c) prevedere la possibilita' di rilasciare licenze part-time e

di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilita' nelladeterminazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di

un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propriaattivita' anche al di fuori dell'area per la quale sono state

originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e aseguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);

e) consentire una maggiore liberta' nell'organizzazione del

servizio cosi' da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a

esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle

tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparentepubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di

quelle massime a tutela dei consumatori";

b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole"individuata ai sensi del medesimo comma";

c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi delcomma 2";

d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole "individuata

dal comma 2";

e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente :

"6-bis) L'Autorita' puo' avvalersi di un contingente aggiuntivo di

personale, complessivamente non superiore alle ottanta unita'

comandate da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico

delle amministrazioni di provenienza. ".

2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i criteri e

le metodologie stabiliti dalla competente Autorita' di regolazione,

alla quale e' demandata la loro successiva approvazione".

Capo VII

Trasporti

Art. 37

Misure per il trasporto ferroviario

1. L'Autorita' di cui all' articolo 37 nel settore del trasportoferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti

del servizio pubblico sulle tratte e le modalita' di finanziamento.

L'Autorita' dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche

dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi

gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e

l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri

Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorita'

predispone una relazione al Governo e al Parlamento.

2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.

188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono

soppresse;

b) la lettera b-bis) e' soppressa.

Capo VIII

Altre liberalizzazioni

Art. 38

Liberalizzazione delle pertinenze delle strade

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole "sono

previste" inserire le parole ", secondo le modalita' fissate

dall'Autorita' di regolazione dei trasporti".

Capo VIII

Altre liberalizzazioni

Art. 39

Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e

periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto

d'autore

1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:

e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotticomplementari forniti dagli editori e dai distributori e possonoaltresi' vendere presso la propria sede qualunque altro prodottosecondo la vigente normativa;

f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e

defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e

restituito a compensazione delle successive anticipazioni al

distributore;

g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a

garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata

fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto,

rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi dipratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigentidisposizioni in materia.

f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti,

contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle percontrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto

cui accedono.

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore

della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori,

mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo

maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva partecipazionee controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attivita' di

amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto

d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma

attuata, e' libera;

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da

emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge eprevio parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,

sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i

requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del

mercato degli intermediari di tali diritti connessi;

4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla

Societa' Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioniincompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Capo VIII

Altre liberalizzazioni

Art. 40

Disposizioni in materia di carta di identita' e in materia di

anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del

codice fiscale ai cittadini iscritti

1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13

maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e

definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni

identificati con il medesimo decreto, della carta d'identita'

elettronica sul territorio nazionale".

2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come daultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13

maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106

sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:

"rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite

della fotografia e" sono sostituite dalle seguenti:"di cui

all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,

convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e

successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche"

b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori

di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta,

il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta

d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e'

subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno deigenitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una

dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o

l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagniadi trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale

dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorita'

consolari in caso di rilascio all'estero."

3.All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come

modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 e'

sostituito dal seguente:

"6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la

circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di

consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegatela disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle

generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica,

all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei

cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della

popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai

comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle

Entrate."

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad

armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'IndiceNazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione dicui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali

prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti

nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della

legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui vengarichiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la certificazione

dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari Interni e

Territoriali puo' stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed

altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni

6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da

utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilita' e di

cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di

connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'amministrazione

finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini

iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai

quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagraficiin possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione

del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafetributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n.

605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del

domicilio fiscale, in luogo del quale e' indicato il comune di

iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita' i comuni trasmettono

all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprieanagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.

8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente perterritorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta

attribuzione d'ufficio del codice fiscale.

9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni

interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia' disponibili a

legislazione vigente.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 41

Emissioni di obbligazioni da parte delle societa' di progetto project

bond

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e'sostituito dal seguente:

"Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle societa' di

progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) -1. Le societa'

costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura

o un nuovo servizio di pubblica utilita' possono emettere, previaautorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in

deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purche'destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificaticome definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono

nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano

investitori qualificati come sopra definiti.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono

riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento

circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni, sino all'avvio della gestionedell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere

garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati,

secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti".

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 42

Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le

infrastrutture strategiche

1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possonopresentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla

realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui

all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del

presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non

accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza

oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui

al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il

progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo

studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il pianoeconomico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui

all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del

contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del

progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e

della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo dicui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo'superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La propostae' corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei

requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui

all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura

dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel

caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove

necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di

localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3,

invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con ladocumentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene

rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura

l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progettopreliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis,

unitamente allo schema di convenzione e al pianoeconomico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di

richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche

eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.

Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la

denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di

cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una

concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotorecon diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara.

Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatoreincamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono

essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Siapplica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e

quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agliadempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo

periodo.".

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 43

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie

1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare lagrave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento

delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quantoprevisto in materia di permuta, previa analisi di convenienza

economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza

pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivodi cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto,

previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinaticondizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto previsto dal

periodo precedente, in coerenza con le specificita', anche

ordinamentali, del settore carcerario.

2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento al concessionario e' riconosciuta, a

titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e

dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalita'

sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da

corrispondersi successivamente alla messa in esercizio

dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E' a esclusivo

rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della

costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata nonsuperiore a venti anni.

3. Se il concessionario non e' una societa' integralmentepartecipata dal Ministero dell'Economia, il concessionario prevedeche le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o

con fini non lucrativa contribuiscono alla realizzazione delle

infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il

venti per cento del costo di investimento.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 44

Contratto di disponibilita'

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente:

"15-bis.1. Il "contratto di disponibilita'" e' il contratto

mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesadell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore

dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privatadestinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un

corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a

proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione

aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel rispetto dei

parametri di funzionalita' previsti dal contratto, garantendo allo

scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti glieventuali vizi, anche sopravvenuti.";

b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole:

"la locazione finanziaria," sono inserite le seguenti: "il contratto

di disponibilita',";

c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III,

dopo le parole: "della locazione finanziaria per i lavori" sono

aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilita'";

d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente:

"Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). 1. L'affidatario del

contratto di disponibilita' e' retribuito con i seguenticorrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le

previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in

corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla

disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivonon rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione

aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera,

comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di

costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprieta'dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in

relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in corso

d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato

residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in

caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazioneaggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della

gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizionedell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui

all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo delcontratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale,

predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in

dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve

assicurare l'opera costruita e le modalita' per determinare la

riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6.

Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle

caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono

corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggettoaggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui

all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da

parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali

relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighicontrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da

prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativodi esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata

presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento

contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte

presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu'vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri,

secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si

procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli

oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadroeconomico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto

di disponibilita'.

4. Al contratto di disponibilita' si applicano le disposizionipreviste dal presente codice in materia di requisiti generali di

partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazionedegli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali

varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario;

l'affidatario ha la facolta' di introdurre le eventuali varianti

finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione o gestione,

nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e

provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e sopravvenuti; il

progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso

d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previacomunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto,

alle terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardataapprovazione da parte di terze autorita' competenti della

progettazione e delle eventuali varianti e' a carico

dell'affidatario.

6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,

verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntualerispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizionicogenti e puo' prescrivere, a questi soli fini, modificazioni,

varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreche' siano

assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del

canone di disponibilita'. Il contratto individua, anche a

salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del

canone di disponibilita' superato il quale il contratto e' risolto.

L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice restain ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione

dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le

modalita' previste dal contratto di disponibilita'.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle

infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal casol'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previsteagli articoli 165 e seguenti".

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 45

Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico

1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerita'

all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i

progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui

all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il

piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di

assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previstodall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n.

350, e' integrato dai seguenti elementi:

a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate

le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastruttura

realizzate con il finanziamento autorizzato;

b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non soloil contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche,

ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;

c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i

finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il

cronoprogramma di attivita'; le erogazioni annuali devono dare

distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e privateindividuate nel cronoprogramma;

d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le

indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi

dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovutiad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale,

costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura

articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi

fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si

intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione

al solo anno di inizio delle attivita' e non puo' essere cumulato;

e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano

organizzati in forma di societa' per azioni, e' indicato anche

l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonioderivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le

infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come lacattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impattoe' rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa' vigilatacomunica all'ente vigilante.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cuial comma 1.

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 23

Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di

sviluppo della rete di trasmissione nazionale

1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano

di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di

valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previstedall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011,

n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla verifica di

assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e' comunque sottoposto a

procedura VAS ogni tre anni.

2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di

cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il

collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello didettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 24

Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei

siti nucleari

1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impiantinucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui

all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da

almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competentientro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il

termine di cui al periodo precedente puo' essere prorogatodall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.

2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i parerientro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppoeconomico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo lemodalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di

concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta

giorni.

3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle

operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantirenel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermorestando le specifiche procedure previste per la realizzazione del

Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto

legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed

integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello

sviluppo economico e alle Autorita' competenti, nell'ambito delle

attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre

1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per

quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative

autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla

disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la

conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al

fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi

novanta giorni.

4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la

realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologicorichiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei

progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche' le autorizzazioni

di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e

all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblicautilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscono varianti aglistrumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimentoamministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,

atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previstidalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere.

Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere ilparere motivato del comune e della Regione nel cui territorio

ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione

della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regionecompetente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti

locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, perindividuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del

decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche eintegrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),

del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita'correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il

finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale edelle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente

alle attivita' funzionali allo smantellamento delle centrali

elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura delciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e

conseguenti e alle altre attivita' previste a legislazione vigenteche devono essere individuate con apposito decreto del Ministero

dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto. Le entrate derivanti dal corrispettivo perl'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del DepositoNazionale, secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppoeconomico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il

gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico

degli utenti.

6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e' sostituito

dal seguente comma:

"104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi

conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria,

anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni

dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo

stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi ele modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del

Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche

avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".

Capo III

Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 59

Extragettito IVA per le societa' di progetto per le opere portuali

1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sonoinserite le seguenti parole: "nonche', limitatamente alle grandiinfrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, il

25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiuntorelativa alle operazioni di importazione riconducibili

all'infrastruttura oggetto dell'intervento";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

" 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera

b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e' determinato perciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura

pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimoanno;

b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento diinfrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra

l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno ela media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente

precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggettodell'intervento.

2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b),

registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere

stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimentoall'intero sistema portuale.

2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sono stabilite le modalita' di accertamento, calcolo e

determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e

2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predettogettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra disposizioneattuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e

2-ter.".

Capo III

Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 60

Regime doganale delle unita' da diporto

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Le

navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti

all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati alconsumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle

matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e

753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle dadiporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle

matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo

fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle

matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primocomma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del

codice medesimo."

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti:

"o extraeuropei".

Capo III

Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 61

Anticipo recupero accise per autotrasportatori

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.

277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo alla

scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "a

pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun

trimestre solare";

2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalle

seguenti: "del periodo";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cuie' sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre

dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto".

2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto conle modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previstodall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della

legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e' ridotta

di 26,4 milioni di euro.

4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano

aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il

maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul

gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le modalita'

previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del

decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei

soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercentile attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima

complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del

decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente,

all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono apportate le seguentimodificazioni:

a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sono

sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"

b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:

"30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il

provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo

1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il

provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasoliousato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previstedall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto

legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cuiall'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' ditrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o

superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre

2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2002, n. 16."

Capo III

Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 62

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di

prodotti agricoli e agroalimentari

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodottiagricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il

consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scrittae indicano a pena di nullita' la durata, le quantita' e le

caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di

consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a

principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciprocacorrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

La nullita' del contratto puo' anche essere rilevata d'ufficio dal

giudice.

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi

compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cuial comma 1, e' vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto,

di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamentegravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioniequivalenti;

c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la

continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla

esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro

natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione

con l'oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificatedalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che

risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni

commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del

corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entroil termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei

prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di

sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono

automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In

questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due

punti percentuali ed e' inderogabile.

4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodottiche rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che

riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione

non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e

piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o

refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la

durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenticaratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2oppureaW superiore a 0,91oppurepH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad

eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di

cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniariada euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entita' della sanzione e'

determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di

cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad

eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di

cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e' determinata

facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha

rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da

parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e'

punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro

500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del

fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e'

incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presentidisposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi

della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo'avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo

restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degliufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13

della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delleviolazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presentearticolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione di

qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente commasono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai

commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economiae delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni

amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e Mercato

da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative diinformazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e perfinanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia

alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita'

produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero per le

Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di

iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del

danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche

ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e

delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale

dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresi'

legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi,

richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della

presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del

codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita'

produttive del 13 maggio 2003.

Capo III

Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 63

Attivazione nuovi "contratti di filiera"

1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il

finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono

utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di

distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,

secondo le modalita' stabilite dal decreto interministeriale 22

novembre 2007.

2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, e' autorizzata a mettere a

disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie perla realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al

comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui perun triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai

rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalita' che

verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali.

3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del

raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati daldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Capo III

Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 64

Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929

1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n. 102, dopo la parola 'regionale' sono aggiunte le seguenti:

"nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativaeuropea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di

cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13

maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti

i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sulfondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo2004, n. 102.

3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102 dopo le parole 'la propria attivita', sono aggiunte le

seguenti: 'di assunzione di rischio per garanzie'.

Capo III

Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 65

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gliimpianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree

agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui

al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con

moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il

titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presentedecreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il

conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ognicaso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di

entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono

comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi diserre cosi' come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto

ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gliimpianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la

coltivazione sottostante, le serre -a seguito dell'intervento devono

presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della

superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra elasuperficie totale della copertura della serra stessa non superiore al50%.

4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3

marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto dispostodall'ultimo periodo del comma 2.

Capo III

Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 66

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, con decreto di natura non

regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e

delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del

demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua iterreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre

finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresinegli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da

alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziatasenza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a

100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o

superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il

trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati

decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001,

n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,

n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di

vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di valori

agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8

giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono

altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.

2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle

operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15dicembre 1998, n. 441.

3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, alfine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricolagiovanile e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovaniimprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicanole agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' deiterreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai

benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21

aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui allalegge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisiscepreventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestoridelle medesime aree.

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei

soggetti interessati possono vendere, per le finalita' e con le

modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e a

vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto

legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire

all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenziaprovvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari dei

proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e

documentati.

8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non puo'essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quellaagricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei

relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai

commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del

demanio per le attivita' svolte, sono destinate alla riduzione del

debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse

alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la

parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli

di Stato.

10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive

modificazioni e' abrogato.

Capo III

Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 67

Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e'

sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con

Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di

una o piu' delle seguenti attivita':

a) promozione delle attivita' produttive nell'ambito degliecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologieecosostenibili;

b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente

marino e costiero;

c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali,

dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche attraverso

l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di

qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;

d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita' delle

filiere agroalimentare ittiche;

e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della

pesca e dell'acquacoltura;

f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali

nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramentodei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblicaamministrazione, in conformita' ai principi della legislazionevigente in materia;

g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle

azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degliaffari marittimi.

2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei

limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale peril credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma

8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."

Titolo III

EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell'ordinamento interno

Art. 68

Repertorio nazionale dei dispositivi medici

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento»

sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;

b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle

informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui

alla lettera a)» sono soppresse.

Titolo III

EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell'ordinamento interno

Art. 69

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di

servizi

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre

2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza»,

sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

Titolo III

EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell'ordinamento interno

Art. 70

Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolariaree

1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis,

del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, puo' anche essere

destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle

piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione

2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle

aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-bis, e

degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto del regolamento1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 46

Disposizioni attuative del dialogo competitivo

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

e successive modificazioni, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:

"18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita' attuative

della disciplina prevista dal presente articolo".

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 47

Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici -modifiche

alla legge n. 717/1949

1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo,

nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti

pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di

edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante

opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non

inferiore alle seguenti percentuali:

-due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di

euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

-un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni

di euro ed inferiore a venti milioni;

-0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni dieuro."

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di

edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale

pubblica, sia di uso civile che militare, nonche' gli edifici a

qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un

milione di euro."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici

pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presentedecreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione

dell'opera d'arte relativa all'edificio.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 48

Norme in materia di dragaggi

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e

successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)

1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse

nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di

dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla

predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al

fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura

bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche

idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventualeprogetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o

strutture di contenimento di cui al comma 3, e' presentatodall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'ente

competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il

progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e

trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.

Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare deve intervenire, previo parere della

Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006

n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione diimpatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.

Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.

152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di

pubblicita'.

2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio possonoessere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventualicompetenze della regione territorialmente interessata. I materiali didragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degliarenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della

regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle

attivita' di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita' di dragaggioda realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui

all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all'origine

o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a

quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella ColonnaA e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive

modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di

cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui

all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel

supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana del 16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni,

possono essere impiegati a terra, secondo le modalita' previste dal

decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata

la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino,

ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto

ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametricloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano

autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione arecupero dei materiali anzidetti dovra' essere indicata nel progettodi dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui

all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione

dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamentoe fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di

sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e

costituisce autorizzazione al recupero.

3. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio di cui al

comma 1, o da attivita' di dragaggio da realizzare nell'ambito di

procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto

legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione

ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri

trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire

inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non

pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati

esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindidei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinantistessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possonoessere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente

competente, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3,

del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve

le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole

interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o

comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il

cui progetto e' approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Le stesse strutture devono presentare un sistema di

impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al

perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di

permeabilita' almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale

naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di

permeabilita' pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui

progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di entrata in

vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle

amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al

termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui soprapresentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui

alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta,

del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la

procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attivita' di colmata inrelazione alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione

delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel

caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinantieccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di

sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e

dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni residue degliinquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraversouna metodologia di analisi di rischio con procedura diretta

riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di

interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici perl'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati"

elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i

servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita' e dalle Agenzieregionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di

riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportatinell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la

verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai

limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione

dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti si

tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del

comma 1.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti

all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di portinazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnatida un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive

modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle

navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dallenorme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e

garantiscono l'idoneita' dell'impresa. Le Autorita' Marittime

competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano unsistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanzadurante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attivita' di

competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo

quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante appositeanalisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di

metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre

2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono

apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del

territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito

dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a depositotemporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggiononche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimoradefinitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi

senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento

degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le

disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Siapplicano le previsioni della vigente normativa ambientale

nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra dei

materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabilialle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II,

classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del

Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle

province e dei comuni interessati.

8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia

necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cuial comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente,

della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per lafinanza pubblica.

9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono

approvati con le modalita' di cui al comma 7.

10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti noncompresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive

modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel

rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possonoessere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con

sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la

realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento

nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo illitorale per la ricostruzione della fascia costiera, con

autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi

dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo

5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 49

Utilizzo terre e rocce da scavo

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigoredel presente decreto.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 50

Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di

opere pubbliche

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei

casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono

definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita'

dell'opera.";

b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: "equivalenti aquelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della

concessione" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quellepreviste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la

concessione e' stata affidata, avendo comunque riguardo alla

situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello

stesso alla data del subentro".

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 51

Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni

1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "cinquanta per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1°

gennaio 2015.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 52

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione deiprogetti

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: "E' consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due

livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tuttigli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i

requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";

b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di sottoporre al

procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di

maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui

al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle

precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione dipubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive

modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita'

espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'operapubblica o di pubblica utilita'";

c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: "inferiore a un

milione di euro, previa approvazione" e' inserita la seguente:

"almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro, previaapprovazione" sono inserite le seguenti: "almeno della".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: "Il progetto e'

redatto," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previstodall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 53

Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle

infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di

gallerie stradali

1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta

velocita' avviene secondo le relative specifiche tecniche; le

specifiche tecniche previste per l'alta capacita' sono utilizzate

esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime

delle caratteristiche della domanda.

2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione

delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonche' agliadeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e

funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi edalle norme dell'Unione Europea.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

"4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnateda una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di

sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisidi sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore della

infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime

ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loroefficacia e' subordinata all'individuazione delle risorse pubblichenecessarie per coprire tali sovraccosti.".

4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione

delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamentidi quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu'stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme

dell'Unione Europea.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, le parole: "ed i collaudi" sono

sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: "dei collaudi" sono

sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 54

Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali

garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione

di opere pubbliche

1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il

comma 1, e' inserito il seguente:

"1.bis. I comuni, le province, le citta' metropolitane e, previaautorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le

comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento

di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionaridi scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da

un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da beni

immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al primoperiodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed

e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasicreditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale.

Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia

e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle

infrastrutture e dei trasporti, determina le modalita' di

costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a

garantire le obbligazioni per il finanziamento delle operepubbliche.".

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 55

Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla

base anche del progetto definitivo

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Per

l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progettopreliminare" sono inserite le seguenti "ovvero il progettodefinitivo".

Capo II

Misure per l'edilizia

Art. 56

Norma nel settore edilizio

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

"9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38

per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresacostruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e

non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non

superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Capo II

Misure per l'edilizia

Art. 57

Ripristino IVA per housing sociale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 e' sostituito dal

seguente:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e

proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelledestinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti

urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di

fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni

mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e

affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il

locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,

di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni,

effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa

convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad

alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'

sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro

per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro

caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza

radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggettiindicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le qualinel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato

l'opzione per l'imposizione;"

b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e' sostituito dal

seguente:

"8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato

diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate

dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno

eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui

all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della leggeagosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione

della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel

relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzioneper l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un

periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di

edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggisociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture,

di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro

delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politichegiovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;"

all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole "che

effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," edopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le

seguenti: "o cessioni";

c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e'

sostituito dal seguente:

"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione

effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa

convenzionata e locazioni di fabbricati di civile abitazione

destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'

sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro

per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del 22 aprile2008"

Capo II

Misure per l'edilizia

Art. 58

Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono

approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degliinterventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventualiatti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere perl'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si

rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze.".

2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia

abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono

approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degliinterventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventualiatti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere perl'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si

rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze.".

3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del

Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 71

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la

determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negliaeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi

dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.

250, e' istituita l'Autorita' nazionale di vigilanza, di cui

all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche'

di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi

di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di

tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,

che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.

3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorita' previoparere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del

Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delleinfrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche',

nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale,

all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazionetecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previaistruttoria dell'Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 73,

trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo

stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e

della normativa comunitaria.

5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai

diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aereadi rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne' ai diritti riscossi a

compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al

decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della

direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al

libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negliaeroporti della Comunita', ne' ai diritti riscossi per finanziare

l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle persone a

mobilita' ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 72

Definizioni

1. Ai fini dei presente Capo si intende per:

a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto perl'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gliimpianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del

traffico e per il servizio degli aeromobili nonche' gli impiantinecessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizionilegislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altreattivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestirele infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di

coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori presentinegli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;

c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che

trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e perl'aeroporto di base;

d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestoreaeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo

delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente

dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al

decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle

operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche' ai

corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni

di uso comune e dei beni di uso esclusivo;

e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designatocome tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestoreaeroportuale.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 73

Autorita' nazionale di vigilanza

1. Nelle more dell'istituzione dell'autorita' indipendente di

regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del

presente decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono svolte

dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo

71, comma 3, attribuite all'Autorita' di vigilanza, nell'ambito

dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali», appositastruttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e

strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente decreto,

che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.

3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialita' e

l'indipendenza dell'Autorita' di vigilanza, l'attivita' della

Direzione, di cui al comma 2, e' separata dalle altre attivita'

svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili

e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni

sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i

responsabili del trattamento di dati privilegiati.

4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un dirigentee da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica

nonche' da cinque unita' di personale tecnico amministrativo

inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e

tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il

Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del

personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigenteall'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamentenell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.

5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed

al funzionamento dell'Autorita' di vigilanza, con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC,

e' fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degliaeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da

utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.

6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla

corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze econ le modalita' previste per il versamento del canone di concessioneaeroportuale nonche' all'eventuale adeguamento della misura. Con lo

stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al funzionamento

dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non piu'sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione

trasformata in Autorita' ai sensi del presente Capo.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 74

Reti aeroportuali

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previoparere della Conferenza Unificata, sono designate le reti

aeroportuali sul territorio italiano.

2. L'Autorita' di vigilanza puo' autorizzare il gestoreaeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di

tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicareall'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo

articolo 80, comma 1.

3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa europea,

informandone la Commissione europea, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle

finanze, puo' consentire al gestore aeroportuale di applicare un

sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti cheservono la stessa citta' o agglomerato urbano, purche' ciascun

aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui

all'articolo 77.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 75

Non discriminazione

1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinarediscriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorita' di

vigilanza puo', comunque, operare una modulazione degli stessi

diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale,

compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il

gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principidi pertinenza, obiettivita' e trasparenza.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 76

Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione

1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali,

l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di

cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.

248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base deltraffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di

assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroportirispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.

2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quellipredisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1, previa consultazionedegli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanzache verifica la corretta applicazione del modello tariffario in

coerenza anche agli obblighi di concessione.

3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il

gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere

rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di

riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantiscelo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta

all'anno, dell'utenza aeroportuale.

4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere lo

svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in

particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti

dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi

progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC Direzione

centrale infrastrutture aeroporti -che incidono sulla

determinazione della misura tariffaria.

5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una relazione annuale

sull'attivita' svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle

infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tuttele informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione

dei diritti aeroportuali.

6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferioreal milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entrosessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificatidi aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio

dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 77

Trasparenza

1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni qual volta si procedealle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportualiforniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o

alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni suglielementi utilizzati per la determinazione del sistema o

dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.

2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazionirichieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono:

a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a

corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;

b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti

aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche

accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente

gli incrementi inflattivi;

c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costidelle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza

nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati

all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita'dei servizi;

d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai

servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;

e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in

cambio;

f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per le

infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si

riferiscono;

g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto perquanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche' agliinvestimenti previsti;

h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle

installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;

i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con

riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto.

3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroportocomunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione,

informazioni, in particolare, riguardanti:

a) le previsioni del traffico;

b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo

previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;

c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;

d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono,

a norma della legislazione di riferimento, da trattare come

informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di

gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specificiregolamenti di riferimento.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 78

Norme di qualita'

1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorita' di

vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestoreaeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possonoessere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di

riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un

accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'

dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestorecon la stipula della convenzione di concessione.

2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizioche deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei dirittiaeroportuali riscossi.

3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel

quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 79

Differenziazione dei servizi

1. L'Autorita' di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a

variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi, terminali

o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi

personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale

specializzato.

2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo' essere differenziato

in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di cui al

comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione

oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano

accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a unterminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di

utenti che e' possibile accogliere a causa di vincoli di capacita'dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri pertinenti,

obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed

approvati dall'Autorita' di vigilanza.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 80

Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali perl'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva

1. L'Autorita' di vigilanza controlla che nella determinazione

della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti

aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi

forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano

applicati i seguenti principi di:

a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

b) consultazione degli utenti aeroportuali;

c) non discriminazione;

d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a),

alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con

analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di

servizio reso.

2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi di

cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e

tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regimetariffario istituito.

3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' divigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistential nuovo regime.

4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione scritta informa il

gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che glicontesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i

provvedimenti dovuti.

5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimentodella comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni

scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano venute

meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto

al gestore la conclusione della procedura di sospensione.

6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cuial comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della

determinazione dei diritti aeroportuali.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 81

Aeroporti militari aperti al traffico civile

1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsinegli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto

anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica

militare, che stipula apposita convenzione con il gestoreaeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione

delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente idiritti aeroportuali

Art. 82

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei

compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 83

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,

il comma 1-bis e' soppresso.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 84

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009,

n. 107

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.

107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette

all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a

destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra portinazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono

assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne

l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di

cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";

c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole"Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti:

"Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 85

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'

inserita la seguente: "coordinatore";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'

inserita la seguente: "coordinatore";

c) al comma 3, le parole "Il parere favorevole puo' essere solo

accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici deglialtri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa" sono

sostituite dalle seguenti: "I comitati etici degli altri centri

italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutarela fattibilita' locale della sperimentazione e si limitano ad

accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del

comitato etico di coordinamento";

d) al comma 3, le parole da "I comitati etici dei centri

partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;

e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'

inserita la seguente: "coordinatore";

f) al comma 4, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la

seguente: "coordinatore".

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 86

Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettividovuti per le pratiche di motorizzazione

1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

il secondo periodo e' soppresso.

2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei

corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e

dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutturee dei trasporti -Dipartimento dei trasporti terrestri e per i

sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo

2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni

previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.

3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del

servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel

caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di garapubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da'

adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola anche in base ad

un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione

contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garantedella concorrenza e del mercato per l'espressione di un parerepreventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della

predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si

intende espresso in senso favorevole.

4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture

dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di

mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici

all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e

organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.

5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza

pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibilia legislazione vigente.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 87

30, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. I cittadini

Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in

materia di brevetti

1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.

dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima

professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albosecondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007,

n. 206.".

2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.

30, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui

all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita'

di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si

considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in

proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita'

competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, deldecreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai

soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere

professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla

qualifica professionale.".

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 88

Applicazione del regime ordinario di deducibilita' degli interessi

passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitricidi acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' servizi di

smaltimento e depurazione

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ", nonche' alle

societa' il cui capitale sociale" fino alla fine del periodo sono

soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la

disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo

d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presentedecreto.

3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delpresente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a

decorrere dal 2014, e' corrispondentemente incrementato lo

stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato

iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 89

Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione

europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09

1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del

presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamentodell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul

conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della

sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di

Giustizia.

2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altrepenalita' inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato

recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata

sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle

risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravicontributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 90

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le

nuove imprese

1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) avere sede

operativa in Italia;";

2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quoteod azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da

persone fisiche;";

c) al comma 5:

1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti "attuative

e";

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di

investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono

essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresadestinataria su un periodo di dodici mesi.".

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 91

Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della

residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali.

Procedura d'infrazione n. 2010/4141

1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: "2-quater. I

soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui

redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati

aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con iquali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza

in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quellaassicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo

2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possonorichiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in

conformita' ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011,

causa C-371-10, National Grid Indus BV.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanzedi natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di

attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro,

le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i

criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di

versamento.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti

effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies

dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi,

come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro

60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 92

Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguitisuccessivamente all'effettuazione dell'operazione doganale

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel rispetto del

principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27

luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato,

qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di

accessi -ispezioni -verifiche, dopo il rilascio al medesimo della

copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere

indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base

delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi aglielementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo,

l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, neltermine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta

ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale primadella notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".

2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti e le

verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganaleapprovato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del

decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degliaccertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederannoagli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predettedisposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 93

Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente

dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e' sostituito dal seguente:

"Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della

maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei

confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi

soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggioreimposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il

cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla

detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo

anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la

maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni

esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 94

Domanda di sgravio dei diritti doganali

1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di

non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati

dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905

del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454

resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione

Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 95

Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui

redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;

b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 27," inserire

le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";

c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operanosui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento"

sono inserite le seguenti: "ovvero con la minore aliquota previstaper i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2

del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";

d) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: "18-bis. Nel

decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e'

abrogato.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota partedel maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4

dell'articolo 35 del presente decreto.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 96

Residenza OICR

1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e' cosi' modificato:

a) al comma 1 la lettera c) e' cosi' sostituita. " c) gli enti

pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno peroggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale

nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio,

residenti nel territorio dello Stato";

b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano

altresi' residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le

seguenti parole "gli organismi di investimento collettivo del

risparmio istituiti in Italia e";

c) il comma 5-quinquies e' cosi' sostituito: "5-quinquies. I

redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmioistituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sedein Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio delloStato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre

1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre

1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle impostesui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestionesia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operatesui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano leritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi edaltri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute

previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo

26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della

legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 97

Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del

Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE)

n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune

misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,

alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre

2010 relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle

banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche' al

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consigliodel 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete

metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla

circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quellodell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

"Art. 8 -(Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e

monete metalliche in euro).

1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e

dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete metalliche

in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedonoaffinche' siano individuate quelle false e quelle inidonee alla

circolazione.

2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante siintendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di pagamento,

le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e

prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori economici

che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di

banconote e monete metalliche, compresi:

a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote o

monete metalliche di altre valute;

b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o trasporto di

denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio

dell'attivita' di trattamento del denaro contante;

c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che

partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al

pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote

nei limiti di dette attivita' accessorie.

3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono

svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea(ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni

relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote

denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete

metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente

alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.

1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal

Regolamento (UE) n. 1210/2010.

4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote

e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle qualihanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e

le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e

all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al

comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete

metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla

circolazione ma che non risultano sospette di falsita' e ne

corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete

metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al

Centro nazionale di analisi delle monete -CNAC, presso l'Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato.

La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano

inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e'

subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della

Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.

La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che

risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e'

subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa

europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In

relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del

Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non

adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o

sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle

non possono essere rimborsate.

6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete -CNAC" pressol'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco

pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al

Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:

-ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere

contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;

-effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)

n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete

metalliche in euro;

-effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6,

paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;

-formazione del personale in conformita' alle modalita' definitedagli Stati membri.

7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori delcontante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previstidalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16

settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e

dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle

banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti deigestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo dellaGuardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la

Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositiprotocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del

predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri adesso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto edelle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli

ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che

ritengono necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote

processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;

in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un

proprio rappresentante alla verifica.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia,

il "Centro nazionale di analisi delle monete -CNAC" e le altre

autorita' nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie

generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositiprotocolli d'intesa al fine di coordinare le attivita' di cui agliarticoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409,

come modificati e integrati dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze,

nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete

metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presentearticolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazioneoccorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle

informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere,

nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure

necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.

1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione

della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e

successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del

Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)

n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.

1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al

presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al

comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle

finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e

monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del

contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad

euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,

in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo2 luglio 2010, n. 104.

11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individuicasi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della

Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e

successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle

disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del

contante di adottare misure correttive entro un arco di tempospecificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza

contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questionedi rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote

interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del

gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione

a un'ispezione costituisce di per se' inosservanza ai sensi del

presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso

in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di

apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio' puo'comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiatureconformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale

Europea.

12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della

Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e

successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle

disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di

altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamentosono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse

possono avere per l'attivita' di vigilanza.

13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione

della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e

successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle

disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di gestori del

contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e

il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle

rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro,

informano l'autorita' di controllo competente perche' valuti

l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa

vigente.

14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca

d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigoreadottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza

del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."

b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 8-bis. -(Disposizioni concernenti la custodia delle

banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').

1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro

sospette di falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di

sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro

trasmissione all'Autorita' competente.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia

trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come

modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al

comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale

Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione

europea.

3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita'

Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma

quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in

custodia nonche' quando le verifiche cui la trasmissione e'

finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote

custodite che presentano le medesime caratteristiche di

falsificazione.

4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai commi

2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicanoalla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il

custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a ognirichiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la restituzione

agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commie 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio,

la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importoequivalente.

5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodiadelle banconote in euro sospette di falsita' e la medesima non e'

tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di

sequestro penale.

6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in

relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico eZecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quantogia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e

dall'articolo 8 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate

disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro

coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processualepenale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e

delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle

monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 8-ter. -(Segreto d'ufficio).

1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita'pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella

presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei

confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati

dalle predette autorita' soltanto per le finalita' istituzionali ad

esse assegnate dalla legge. Il segreto non puo' essere oppostoall'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano

necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazionisanzionate penalmente.".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come

modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:

"152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al

Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni

relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete

metalliche in euro sospette di falsita', secondo le disposizioniapplicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze conprovvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana.".

b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:

"153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o

delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del

contante responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa

pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzionespetta al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del

Tesoro.".

c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:

"153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicativedi cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioniin materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di

dati e informazioni.".

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazionicompetenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 98

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale

Repubblica italiana. E' fatto

osservarlo e di farlo osservare.

degliobbligo

atti normativi della

a chiunque spetti di

Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro dell'economia e

delle finanze

Passera, Ministro dello sviluppoeconomico e delle infrastrutture e

dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino