E' legge la Class ActionEstratto dalla legge finanziaria approvata definitivamente dal Parlamento, nel testo diffuso alla stampa (e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), art 2, commi...
444. All’articolo 21-bis, comma 1, con-
vertito, del decreto legge 1o ottobre
2007, n. 159, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, le parole: «non impegnate» sono
sostituite dalle seguenti: «non assegna-
te a seguito di mancata ratifica degli ac-
cordi di programma».
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445. Le disposizioni di cui ai commi da
446 a 449 istituiscono e disciplinano
l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei
consumatori, quale nuovo strumento ge-
nerale di tutela nel quadro delle misure
nazionali volte alla disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti, conforme-
mente ai principi stabiliti dalla normati-
va comunitaria volti ad innalzare i livelli
di tutela.
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446. Dopo l’articolo 140 del Codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Articolo 140-bis. - (Azione collettiva ri-
sarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al
comma 1 dell’articolo 139 e gli altri sog-
getti di cui al comma 2 del presente arti-
colo sono legittimati ad agire a tutela de-
gli interessi collettivi dei consumatori e
degli utenti richiedendo al tribunale del
luogo in cui ha sede l’impresa l’accerta-
mento del diritto al risarcimento del
danno e alla restituzione delle somme
spettanti ai singoli consumatori o utenti
nell’ambito di rapporti giuridici relativi
a contratti stipulati ai sensi dell’articolo
1342 del Codice civile, ovvero in conse-
guenza di atti illeciti extracontrattuali,
di pratiche commerciali scorrette o di
comportamenti anticoncorrenziali,
quando sono lesi i diritti di una pluralità
di consumatori o di utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del
comma 1 anche associazioni e comitati
che sono adeguatamente rappresentati-
vi degli interessi collettivi fatti valere. I
consumatori o utenti che intendono av-
valersi della tutela prevista dal presente
articolo devono comunicare per iscrit-
to al proponente la propria adesione
all’azione collettiva. L’adesione può es-
sere comunicata, anche nel giudizio di
appello, fino all’udienza di precisazione
delle conclusioni. Nel giudizio promos-
so ai sensi del comma 1 è sempre ammes-
so l’intervento dei singoli consumatori
o utenti per proporre domande aventi il
medesimo oggetto. L’esercizio dell’azio-
ne collettiva di cui al comma 1 o, se suc-
cessiva, l’adesione all’azione collettiva,
produce gli effetti interruttivi della pre-
scrizione ai sensi dell’articolo 2945 del
Codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite
le parti, e assunte quando occorre som-
marie informazioni, pronuncia sull’am-
missibilità della domanda, con ordinan-
za reclamabile davanti alla Corte di ap-
pello, che pronuncia in Camera di consi-
glio. La domanda è dichiarata inammissi-
bile quando è manifestamente infonda-
ta, quando sussiste un conflitto di interes-
si, ovvero quando il giudice non ravvisa
l’esistenza di un interesse collettivo su-
scettibile di adeguata tutela ai sensi del
presente articolo. Il giudice può differire
la pronuncia sull’ammissibilità della do-
manda quando sul medesimo oggetto è
in corso un’istruttoria davanti ad un’auto-
rità indipendente. Se ritiene ammissibile
la domanda il giudice dispone, a cura di
chi ha proposto l’azione collettiva, che
venga data idonea pubblicità dei conte-
nuti dell’azione proposta e dà i provvedi-
menti per la prosecuzione del giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice de-
termina i criteri in base ai quali liquidare
la somma da corrispondere o da restitui-
re ai singoli consumatori o utenti che han-
no aderito all’azione collettiva o che so-
no intervenuti nel giudizio. Se possibile
allo stato degli atti, il giudice determina
la somma minima da corrispondere a cia-
scun consumatore o utente. Nei sessanta
giorni successivi alla notificazione della
sentenza, l’impresa propone il pagamen-
to di una somma, con atto sottoscritto, co-
municato a ciascun avente diritto e depo-
sitato in cancelleria. La proposta in qual-
siasi forma accettata dal consumatore o
utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio
promosso ai sensi del comma 1 fa stato
anche nei confronti dei consumatori e
utenti che hanno aderito all’azione col-
lettiva. È fatta salva l’azione individuale
dei consumatori o utenti che non aderi-
scono all’azione collettiva, o non inter-
vengono nel giudizio promosso ai sensi
del comma 1.
6. Se l’impresa non comunica la proposta
entro il termine di cui al comma 4 o non
vi è stata accettazione nel termine di ses-
santa giorni dalla comunicazione della
stessa, il presidente del tribunale compe-
tente ai sensi del comma 1 costituisce
un’unica camera di conciliazione per la
determinazione delle somme da corri-
spondere o da restituire ai consumatori
o utenti che hanno aderito all’azione col-
lettiva o sono intervenuti ai sensi del
comma 2 e che ne fanno domanda. La ca-
mera di conciliazione è composta da un
avvocato indicato dai soggetti che hanno
proposto l’azione collettiva e da un avvo-
cato indicato dall’impresa convenuta ed
è presieduta da un avvocato nominato
dal presidente del tribunale tra gli iscritti
all’albo speciale per le giurisdizioni supe-
riori. La camera di conciliazione quantifi-
ca, con verbale sottoscritto dal presiden-
te, i modi, i termini e l’ammontare da cor-
rispondere ai singoli consumatori o uten-
ti. Il verbale di conciliazione costituisce
titolo esecutivo. In alternativa, su con-
corde richiesta del promotore dell’azio-
ne collettiva e dell’impresa convenuta, il
presidente del tribunale dispone che la
composizione non contenziosa abbia
luogo presso uno degli organismi di con-
ciliazione di cui all’articolo 38 del decre-
to legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e suc-
cessive modificazioni, operante presso il
comune in cui ha sede il tribunale. Si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni degli articoli 39 e 40 del citato de-
creto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e
successive modificazioni».
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447. Le disposizioni di cui ai commi da
445 a 449 diventano efficaci decorsi cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge.
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448. All’articolo 50-bis, primo comma,
del Codice di procedura civile, dopo il
numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) nelle cause di cui all’articolo
140-bis del Codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206».
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449. Al Codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, la rubrica del titolo II della parte V
è sostituita dalla seguente: «Accesso al-
la giustizia».
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