Le nuove leggi

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E' legge la Class Action

Estratto dalla legge finanziaria approvata definitivamente dal Parlamento, nel testo diffuso alla stampa (e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), art 2, commi...

444. All’articolo 21-bis, comma 1, con-

vertito, del decreto legge 1o ottobre

2007, n. 159, convertito con modifica-

zioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.

222, le parole: «non impegnate» sono

sostituite dalle seguenti: «non assegna-

te a seguito di mancata ratifica degli ac-

cordi di programma».

---

445. Le disposizioni di cui ai commi da

446 a 449 istituiscono e disciplinano

l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei

consumatori, quale nuovo strumento ge-

nerale di tutela nel quadro delle misure

nazionali volte alla disciplina dei diritti

dei consumatori e degli utenti, conforme-

mente ai principi stabiliti dalla normati-

va comunitaria volti ad innalzare i livelli

di tutela.

---

446. Dopo l’articolo 140 del Codice del

consumo, di cui al decreto legislativo 6 set-

tembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Articolo 140-bis. - (Azione collettiva ri-

sarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al

comma 1 dell’articolo 139 e gli altri sog-

getti di cui al comma 2 del presente arti-

colo sono legittimati ad agire a tutela de-

gli interessi collettivi dei consumatori e

degli utenti richiedendo al tribunale del

luogo in cui ha sede l’impresa l’accerta-

mento del diritto al risarcimento del

danno e alla restituzione delle somme

spettanti ai singoli consumatori o utenti

nell’ambito di rapporti giuridici relativi

a contratti stipulati ai sensi dell’articolo

1342 del Codice civile, ovvero in conse-

guenza di atti illeciti extracontrattuali,

di pratiche commerciali scorrette o di

comportamenti anticoncorrenziali,

quando sono lesi i diritti di una pluralità

di consumatori o di utenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del

comma 1 anche associazioni e comitati

che sono adeguatamente rappresentati-

vi degli interessi collettivi fatti valere. I

consumatori o utenti che intendono av-

valersi della tutela prevista dal presente

articolo devono comunicare per iscrit-

to al proponente la propria adesione

all’azione collettiva. L’adesione può es-

sere comunicata, anche nel giudizio di

appello, fino all’udienza di precisazione

delle conclusioni. Nel giudizio promos-

so ai sensi del comma 1 è sempre ammes-

so l’intervento dei singoli consumatori

o utenti per proporre domande aventi il

medesimo oggetto. L’esercizio dell’azio-

ne collettiva di cui al comma 1 o, se suc-

cessiva, l’adesione all’azione collettiva,

produce gli effetti interruttivi della pre-

scrizione ai sensi dell’articolo 2945 del

Codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite

le parti, e assunte quando occorre som-

marie informazioni, pronuncia sull’am-

missibilità della domanda, con ordinan-

za reclamabile davanti alla Corte di ap-

pello, che pronuncia in Camera di consi-

glio. La domanda è dichiarata inammissi-

bile quando è manifestamente infonda-

ta, quando sussiste un conflitto di interes-

si, ovvero quando il giudice non ravvisa

l’esistenza di un interesse collettivo su-

scettibile di adeguata tutela ai sensi del

presente articolo. Il giudice può differire

la pronuncia sull’ammissibilità della do-

manda quando sul medesimo oggetto è

in corso un’istruttoria davanti ad un’auto-

rità indipendente. Se ritiene ammissibile

la domanda il giudice dispone, a cura di

chi ha proposto l’azione collettiva, che

venga data idonea pubblicità dei conte-

nuti dell’azione proposta e dà i provvedi-

menti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice de-

termina i criteri in base ai quali liquidare

la somma da corrispondere o da restitui-

re ai singoli consumatori o utenti che han-

no aderito all’azione collettiva o che so-

no intervenuti nel giudizio. Se possibile

allo stato degli atti, il giudice determina

la somma minima da corrispondere a cia-

scun consumatore o utente. Nei sessanta

giorni successivi alla notificazione della

sentenza, l’impresa propone il pagamen-

to di una somma, con atto sottoscritto, co-

municato a ciascun avente diritto e depo-

sitato in cancelleria. La proposta in qual-

siasi forma accettata dal consumatore o

utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio

promosso ai sensi del comma 1 fa stato

anche nei confronti dei consumatori e

utenti che hanno aderito all’azione col-

lettiva. È fatta salva l’azione individuale

dei consumatori o utenti che non aderi-

scono all’azione collettiva, o non inter-

vengono nel giudizio promosso ai sensi

del comma 1.

6. Se l’impresa non comunica la proposta

entro il termine di cui al comma 4 o non

vi è stata accettazione nel termine di ses-

santa giorni dalla comunicazione della

stessa, il presidente del tribunale compe-

tente ai sensi del comma 1 costituisce

un’unica camera di conciliazione per la

determinazione delle somme da corri-

spondere o da restituire ai consumatori

o utenti che hanno aderito all’azione col-

lettiva o sono intervenuti ai sensi del

comma 2 e che ne fanno domanda. La ca-

mera di conciliazione è composta da un

avvocato indicato dai soggetti che hanno

proposto l’azione collettiva e da un avvo-

cato indicato dall’impresa convenuta ed

è presieduta da un avvocato nominato

dal presidente del tribunale tra gli iscritti

all’albo speciale per le giurisdizioni supe-

riori. La camera di conciliazione quantifi-

ca, con verbale sottoscritto dal presiden-

te, i modi, i termini e l’ammontare da cor-

rispondere ai singoli consumatori o uten-

ti. Il verbale di conciliazione costituisce

titolo esecutivo. In alternativa, su con-

corde richiesta del promotore dell’azio-

ne collettiva e dell’impresa convenuta, il

presidente del tribunale dispone che la

composizione non contenziosa abbia

luogo presso uno degli organismi di con-

ciliazione di cui all’articolo 38 del decre-

to legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e suc-

cessive modificazioni, operante presso il

comune in cui ha sede il tribunale. Si ap-

plicano, in quanto compatibili, le disposi-

zioni degli articoli 39 e 40 del citato de-

creto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e

successive modificazioni».

---

447. Le disposizioni di cui ai commi da

445 a 449 diventano efficaci decorsi cen-

tottanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge.

---

448. All’articolo 50-bis, primo comma,

del Codice di procedura civile, dopo il

numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) nelle cause di cui all’articolo

140-bis del Codice del consumo, di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2005,

n. 206».

---

449. Al Codice del consumo, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206, la rubrica del titolo II della parte V

è sostituita dalla seguente: «Accesso al-

la giustizia».