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Giudi di Pace

Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2011

Schema di decreto legislativo recante «Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Riduzione degli uffici del giudice di pace)

1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 2

(Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace).

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalità possono essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui.

Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace»;

b) è allegata la tabella A, di cui all’allegato 1 del presente decreto.

Art. 3

(Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati)

1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l’espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.

3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.

4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo.

5. Qualora l’ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 4

(Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.

2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all’ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all’emanazione del decreto di cui all’art. 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all’ufficio competente a norma dell’art. 1, comma 2.

3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, è fissata una nuova udienza dinanzi all’ufficio competente a norma dell’art. 1, comma 2.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.