Deontologia e aritratoTESTO PRECEDENTE
Art. 55 – Arbitrato.
L’avvocato chiamato a svolgere la
funzione di arbitro è tenuto ad improntare il
proprio comportamento a probità e
correttezza e a vigilare che il procedimento
si svolga con imparzialità e indipendenza.
I. L’avvocato non può assumere la funzioni
di arbitro quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti.
II. L’avvocato non può accettare la nomina
ad arbitro se una delle parti del
procedimento sia assistita da altro
professionista di lui socio o con lui
associato, ovvero che eserciti negli stessi
locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare
alle parti ogni circostanza di fatto e ogni
rapporto con i difensori che possano
incidere sulla sua indipendenza, al fine di
ottenere il consenso delle parti stesse
all’espletamento dell’incarico.
III. L’avvocato che sia stato richiesto di
svolgere la funzione di arbitro deve
dichiarare per iscritto, nell’accettare
l’incarico, l’inesistenza di ragioni ostative
all’assunzione della veste di arbitro o
c o m u n q u e d i r e l a z i o n i d i t i p o
professionale, commerciale, economico,
familiare o personale con una delle parti.
Diversamente, deve specificare dette
ragioni ostative, la natura e il tipo di tali
relazioni e può accettare l’incarico solo se
le parti non si oppongano entro dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione.
IV. L’avvocato che viene designato arbitro
deve comportarsi n e l corso d e l
procedimento in modo da preservare la
fiducia in lui riposta dalle parti e deve
rimanere immune da influenze e
condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza
sui fatti di cui venga a conoscenza in
ragione del procedimento arbitrale; - non
deve fornire notizie su questioni attinenti al
procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima
che questa sia formalmente comunicata a
tutte le parti.
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TESTO MODIFICATO
Art. 55 – Arbitrato.
L’avvocato chiamato a svolgere la
funzione di arbitro è tenuto ad improntare il
proprio comportamento a probità e
correttezza e a vigilare che il procedimento
si svolga con imparzialità e indipendenza.
I. L’avvocato non può assumere la
funzione di arbitro quando abbia in corso,
o abbia avuto negli ultimi due anni,
rapporti professionali con una delle parti
né, comunque, se ricorre una delle
ipotesi di cui all’art. 815, primo comma,
del codice di procedura civile.
II. L’avvocato non può accettare la nomina
ad arbitro se una delle parti del
procedimento sia assistita, o sia stata
assistita negli ultimi due anni, da altro
professionista di lui socio o con lui
associato, ovvero che eserciti negli stessi
locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare
per iscritto alle parti ogni ulteriore
circostanza di fatto e ogni rapporto con i
difensori che possano incidere sulla sua
indipendenza, al fine di ottenere il
c o n s e n s o d e l l e p a r t i s t e s s e
all’espletamento dell’incarico.
III. L’avvocato che viene designato arbitro
deve comportarsi n e l corso d e l
procedimento in modo da preservare la
fiducia in lui riposta dalle parti e deve
rimanere immune da influenze e
condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Egli inoltre:
– ha il dovere di mantenere la riservatezza
sui fatti di cui venga a conoscenza in
ragione del procedimento arbitrale; – non
deve fornire notizie su questioni attinenti al
procedimento;
– non deve rendere nota la decisione
prima che questa sia formalmente
comunicata a tutte le parti.
IV. L’avvocato che ha svolto l’incarico
di arbitro non può intrattenere rapporti
professionali con una delle parti: a) se
non siano decorsi almeno due anni
dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia
diverso da quello del procedimento
stesso. Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero
che esercitino negli stessi locali. |