Semplificazione ritiDal tavolo del Ministro, lo schema del decreto legislativo sulla riforma dei riti, ad una prima lettura la sensazione e' che si sia dato vita a trentacinque riti nuovi, si cui si impegnano i singoli articoli, ognuno dedicato ad un rito diverso, buona lettura...
#####----#####
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo
per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Visto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati espressi
in data ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica
espressi in data ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
;
Su proposta del Ministro della giustizia;
EMANA
Il seguente decreto legislativo
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II, capo I, titolo
IV del libro secondo del codice di procedura civile.
b) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III
bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.
c) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I
e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile.
Art. 2.
(Disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito del lavoro)
1. Nei procedimenti disciplinati dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente
richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421,
terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e
sesto comma, 433, 438, secondo comma e 439 del codice di procedura civile.
2. L’ordinanza prevista dall’articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile
può essere concessa su istanza di ciascuna parte.
3. L’articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna
delle parti.
4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall’articolo 421, secondo
comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei
limiti previsti dal codice civile.
5. Per quanto non disciplinato dal rito del lavoro si applicano le disposizioni del rito
ordinario di cognizione.
Art. 3.
(Disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di
cognizione)
1. Nei procedimenti disciplinati dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo
dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile.
2. Per quanto non disciplinato dal rito sommario di cognizione si applicano le disposizioni
del rito ordinario di cognizione.
Art. 4.
(Mutamento del rito)
1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal
presente decreto il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
2. L’ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d’ufficio,
non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede
l’applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del
codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere
all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie
e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta
davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente
decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme
del rito seguito prima del mutamento.
CAPO II
DEI PROCEDIMENTI REGOLATI DAL RITO DEL LAVORO
Art. 5.
(Del procedimento in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione)
1. Le controversie previste dall’articolo 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689 sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente
stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite
da altre disposizioni di legge, l’opposizione si propone davanti al giudice
di pace.
4. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata
applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna
e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria;
h) di antiriciclaggio.
5. L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore
nel massimo a euro 15.493;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata
una sanzione superiore a euro 15.493;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella
pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se l’interessato
risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del
servizio postale.
7. Il ricorso deve contenere l’indicazione del difensore, ovvero la dichiarazione
di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede
il giudice adito, ovvero l’indicazione del numero di fax o l’indirizzo di
posta elettronica presso cui il ricorrente dichiara di voler ricevere le comunicazioni
e le notificazioni. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni
e le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito
in cancelleria. Al ricorso è allegato il provvedimento impugnato.
8. L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato. Il giudice, se richiesto, sentite le parti, può disporre diversamente
con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate
ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
9. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione
può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza.
La sospensione diviene inefficace se non è confermata, con l’ordinanza
di cui al comma 8, entro la prima udienza successiva.
10. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di
procedura civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza
fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento,
nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso
e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’autorità
che ha emesso l’ordinanza. La prova scritta della conoscenza
del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.
11. Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso
l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L’autorità che ha
emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente
delegati. Nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di cui
all’articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto
può farsi rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari
appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi
della sanzione, ai sensi dell’articolo 208 del medesimo decreto.
12. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara
inammissibile con sentenza;
b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre
alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile
il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che
l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata
dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso l’ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 10.
13. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti
della responsabilità dell’opponente.
14. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in
tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità
della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso
non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al
giudice di pace non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice
di procedura civile.
15. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo
e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Art. 6.
(Del procedimento in materia di opposizione al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada)
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di
violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono regolate dal rito del lavoro, ove
non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è
stata commessa la violazione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla
data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di
accertamento e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso
ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva nei procedimenti di cui al presente articolo
spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da
funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti
delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono
state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni,
delle province e dei comuni.
6. Il ricorso deve contenere l’indicazione del difensore, ovvero la dichiarazione
di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il
giudice adito, ovvero l’indicazione del numero di fax o l’indirizzo di posta
elettronica presso cui il ricorrente dichiara di voler ricevere le comunicazioni
e le notificazioni. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni
e le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito
in cancelleria. Al ricorso è allegato il provvedimento impugnato.
7. L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il giudice, se richiesto, sentite le parti, può disporre diversamente
con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate
ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
8. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile la sospensione
può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La
sospensione diviene inefficace se non è confermata, con l’ordinanza di
cui al comma 7, entro la prima udienza successiva.
9. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura
civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza
fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento,
nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed
il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente ed ai
soggetti di cui al comma 5. La prova scritta della conoscenza del ricorso
e del decreto equivale alla notifica degli stessi.
10. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
La parte resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente
delegati.
11. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso
con sentenza;
b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti
di cui al comma 9.
12. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti
della responsabilità dell’opponente. Non si applica l’articolo 113, secondo
comma, del codice di procedura civile.
13. Con la sentenza che rigetta il ricorso, il giudice determina l’importo della
sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale
stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma
deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della
sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui
appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa
determinate.
14. Quando rigetta il ricorso, il giudice non può escludere l’applicazione
delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
15. La sentenza che definisce il giudizio è trasmessa, a cura della cancelleria
del giudice, all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore,
entro trenta giorni dal deposito.
16. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e
la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Art. 7.
(Del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa in materia di
stupefacenti)
1. Le controversie previste dall’articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall’articolo
5 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne,
il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato
il provvedimento impugnato.
Art. 8.
(Del procedimento in materia di opposizione ai provvedimenti di recupero
di aiuti di Stato)
1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le controversie in
materia di recupero degli aiuti di Stato previste dall’articolo 1 del decreto-
legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dall’articolo
1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate dalle disposizioni
contenute nell’articolo 5 del presente decreto, in quanto compatibili,
ad eccezione dei commi 3, 4, 5, 11 e 15.
2. Nei procedimenti di cui al presente articolo il giudice, su richiesta di
parte, può concedere la sospensione dell’efficacia del titolo amministrativo
o giudiziale di pagamento, conseguente a una decisione di recupero,
se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero
evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione
dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
3. Quando accoglie l’istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimità
della decisione di recupero, il giudice provvede all’immediato rinvio
pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea,
con richiesta di trattazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 104-ter
del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L
176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata
già deferita la questione di validità dell’atto comunitario contestato.
L’istanza di sospensione non può in ogni caso essere accolta per motivi
attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte
istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile,
non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero
ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l’impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero
ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l’abbia richiesta
e la sospensione non sia stata concessa.
4. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia, quando accoglie l’istanza di sospensione il giudice fissa la data
dell’udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa
nei successivi sessanta giorni.
5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto
dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione trimestrale,
rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte di appello per le
determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni
di vigilanza sono svolte direttamente dal presidente del tribunale.
Art. 9.
(Del procedimento in materia di applicazione delle disposizioni del codice
in materia di protezione dei dati personali)
1. Le controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del
trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
4. L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato. Il giudice, se richiesto, sentite le parti, può disporre diversamente
con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate
ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
5. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione
può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La
sospensione diviene inefficace se non è confermata, con l’ordinanza di
cui al comma 4, entro la prima udienza successiva.
6. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal
ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente
le spese di giudizio.
7. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere
le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E).
Art. 10.
(Delle controversie agrarie)
1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione
dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Le cause previste dal comma 1 sono di competenza delle sezioni specializzate
agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia
nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per
territorio.
4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali
di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto
dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario
dell'ispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale,
nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è
libera di adire l'autorità giudiziaria competente.
8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice,
alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto
stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta
giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione
del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni
del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi
di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a
tutti gli effetti la morosità.
9. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice
di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario
di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento
suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità
economica dell'azienda o per l'allevamento di animali
10. Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante
la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.
Art. 11.
(Del procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro
dei protesti)
1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione avverso il rigetto delle
istanze previste dall’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 o avverso
la mancata decisione sulle stesse sono regolate dal rito del lavoro,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
CAPO III
DEI PROCEDIMENTI REGOLATI DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Art. 12.
(Del procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato)
1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e
l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile contro
il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per
prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato
ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura
civile il presidente del collegio designa il giudice istruttore.
4. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
5. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali
adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova
udienza collegiale di trattazione in via di urgenza.
6. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
Art. 13.
(Del procedimento per l’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia)
1. Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 sono regolate dal rito sommario di cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato
che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati
dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale
è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati
dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente
il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Quando ricorrono gravi motivi, il presidente, su istanza di parte, può sospendere
l’efficacia esecutiva del decreto con ordinanza non impugnabile.
5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene,
gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
Art. 14.
(Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul
territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea)
1. Le controversie previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto
dal presente articolo.
2. È competente il tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il
ricorrente.
Art. 15.
(Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari)
1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di allontanamento
dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica
sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30, nonché per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo,
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto
dal presente articolo.
2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede
l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla notifica del
provvedimento impugnato. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.
4. Il ricorso introduttivo del giudizio può essere presentato anche a mezzo del servizio
postale, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione
della normativa vigente, ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica
o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e
le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità
consolare.
5. Contestualmente alla presentazione del ricorso può essere richiesta la sospensione
dell’efficacia esecutiva del provvedimento di allontanamento. La proposizione
dell’istanza sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, salvo che il
provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale
ovvero sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
6. Il giudice decide sull’istanza di sospensione prima della scadenza del termine
entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
7. In caso di rigetto del ricorso lo straniero deve lasciare immediatamente il territorio
nazionale.
Art. 16.
(Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri
dell'Unione europea)
1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione pronunciato
ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto
l'espulsione.
3. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica
del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso introduttivo del giudizio può essere presentato anche a mezzo del servizio
postale, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in appli-cazione
della normativa vigente, ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica
o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sotto-scrizione e l'inoltro
all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai fun-zionari della rappresentanza
e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi
all’autorità consolare.
5. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato
a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque
giorni prima della medesima udienza.
7. L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla
prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari
appositamente delegati.
8. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
9. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
10. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
Art. 17.
(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)
1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti
dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto
di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento
impugnato. Sull’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale
per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica,
del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione
territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca
o la cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, è competente
il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto
di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto.
3. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento e allo stesso è allegata copia del provvedimento impugnato.
Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il termine previsto dal periodo
che precede è ridotto alla metà.
4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato,
tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo
20, comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) avverso provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione
sussidiaria;
c) avverso provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell’ipotesi
prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, ovvero che ha dichiarato l’istanza manifestamente infondata
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis) del medesimo decreto legislativo.
5. Nelle ipotesi previste dal comma 4, lettere a), b) e c), se ricorrono gravi e fondati
motivi il ricorrente può richiedere, con il ricorso introduttivo, la sospensione dell’efficacia
del provvedimento. Il giudice decide su tale istanza entro cinque giorni
dal deposito del ricorso, con ordinanza non impugnabile pronunciata anche
contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal comma
4, lettera a) il ricorrente permane nel centro in cui si trova fino all’accoglimento
dell’istanza di sospensione. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b) e
c), in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione, al ricorrente è rilasciato
un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza
ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati, a cura della cancelleria,
all’interessato e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale
ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al
pubblico ministero.
7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in
giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato
dalla Commissione che ha adottato l’atto impugnato. Si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l’atto impugnato può depositare tutti gli atti e
la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria e il giudice può
procedere anche d’ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della
controversia.
9. L’ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente
lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria,
viene pronunciata entro tre mesi dalla data di deposito del ricorso ed è comunicata
alle parti a cura della cancelleria.
10. Il termine per la proposizione dell’appello previsto dall’articolo 702-quater del
codice di procedura civile è ridotto a dieci giorni ed il giudizio di appello viene
definito entro tre mesi dalla prima udienza.
11. Avverso il provvedimento pronunciato dalla corte di appello può essere proposto
ricorso per cassazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La Corte di cassazione si pronuncia in camera
di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile.
Art. 18.
(Del procedimento per l’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio)
1. Le controversie previste dall’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180 sono
regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. È competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il
pubblico ministero.
3. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura
civile il presidente del tribunale designa il giudice istruttore.
4. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell’articolo 5, comma secondo, della
legge 13 maggio 1978, n. 180 deve essere proposto, a pena di inammissibilità,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 3, secondo comma,
della medesima legge.
5. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e
farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in
atto separato. Il ricorso può essere presentato a mezzo del servizio postale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento
sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il
trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.
7. Il tribunale può assumere informazioni e disporre l’assunzione di prove d’ufficio.
8. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali
adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova
udienza collegiale di trattazione in via di urgenza.
9. Il procedimento è esente dal contributo unificato e la decisione non è soggetta a
registrazione.
Art. 19.
(Del procedimento per le azioni popolari e per le controversie in materia di eleggibilità,
decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali)
1. Le controversie previste dall’articolo 82, primo e secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall’articolo
7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste
dall’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e quelle previste dall’articolo
70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni
comunali sono di competenza del tribunale civile della circoscrizione territoriale
in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative
consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del
tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo
della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne
le elezioni regionali sono di competenza del tribunale civile del capoluogo
della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico
ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere
proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione
della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa,
quando è necessaria.
5. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura
civile il presidente del tribunale fissa l’udienza di discussione della causa in via
di urgenza e designa il giudice istruttore.
6. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
7. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali
adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova
udienza collegiale di trattazione in via di urgenza.
8. L’ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a
cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al
presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda
alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell’ente.
9. Contro l’ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da
qualsiasi cittadino elettore dell’ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto
interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso
l'azione d’ineleggibilità.
10. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza
di appello.
11. L’appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza, ovvero, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato,
entro venti giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza
medesima nell'albo dell’ente.
12. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore
generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro
venti giorni dalla sua comunicazione.
13. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo,
fissa in via di urgenza l’udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento
sono ridotti alla metà.
14. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce
ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
15. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco,
al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione,
che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione
è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
16. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
17. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa
di cancelleria.
Art. 20.
(Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento
europeo)
2. Le controversie previste dall’articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono regolate
dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
3. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale
che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.
4. Il giudizio è regolato dalle norme che disciplinano il primo grado e vi interviene il
pubblico ministero.
5. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24
gennaio 1979, n. 18.
6. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile
il presidente della corte di appello fissa l’udienza di discussione della causa in via
di urgenza e designa il relatore.
7. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
8. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali adempimenti
e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova udienza
collegiale di trattazione in via di urgenza.
9. L’ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione,
è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente
dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale
presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro venti
giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo,
fissa in via di urgenza l’udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento
sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura
del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.
12. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di
cancelleria.
Art. 21.
(Del procedimento per l’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale
in tema di elettorato attivo)
1. Le controversie previste dall’articolo 42 del decreto del presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove
non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente la corte di appello. Il giudizio è regolato dalle norme che disciplinano
il primo grado e vi interviene il pubblico ministero.
3. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla notificazione
di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente è lo stesso cittadino che aveva
reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione
o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti
gli altri casi il ricorso è proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso
il tribunale competente per territorio, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati
per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11 del decreto del presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
4. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura
civile il presidente della corte di appello fissa l’udienza di discussione della causa
in via di urgenza e designa il relatore.
5. Il ricorso è notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o
ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.
6. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali
adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova
udienza collegiale di trattazione in via di urgenza.
7. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento
sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
Il presidente della Corte di cassazione fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione
della causa.
8. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
9. Il provvedimento che definisce il giudizio è comunicato immediatamente dalla
cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco
che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
10. I ricorsi previsti dal presente articolo non hanno effetto sospensivo dell’efficacia
esecutiva dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.
11. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa
di cancelleria.
Art. 22.
(Del procedimento per la riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni
telefoniche)
1. Le controversie previste dall’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n.
259, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2006, n. 281, sono
regolate dal rito sommario di cognizione.
Art. 23.
(Del procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai)
1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e
quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste
dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate
dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione
amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi
dell'articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è competente
la corte di appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più
vicina.
3. Il giudizio è regolato dalle norme che disciplinano il primo grado e vi interviene
il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata
o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la
misura cautelare va proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione
del provvedimento impugnato.
5. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura
civile il presidente della corte di appello designa il relatore.
6. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali
adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova
udienza collegiale di trattazione.
7. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento
disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3)
e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
8. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le
parti.
9. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l’efficacia esecutiva.
Art. 24.
(Del procedimento di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine
dei giornalisti)
1. Le controversie previste dall’articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, sono
regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto
in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti
presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello il collegio è integrato da un
giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio
dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione
del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista,
alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento impugnato.
5. Con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura
civile il presidente del tribunale designa il giudice istruttore.
6. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali
adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova
udienza collegiale di trattazione.
7. L’ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione
impugnata ed è notificata a cura della cancelleria al pubblico ministero
e alle parti.
Art. 25.
(Dei procedimenti in materia di discriminazione)
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all’articolo 44 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67 e
quelle di cui all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente stabilito
dalle disposizioni del presente articolo.
2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere
statistico, idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della
discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche,
ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata.
5. Con l’ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto
al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del
comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando,
anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento
idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione,
il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel
provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi
di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito
l’ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l’atto o il
comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione
giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto
leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione
del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano
di tiratura nazionale. Dell’ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall’articolo
44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 e dall’articolo 55-quinquies,
comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 26.
(Del procedimento di opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione
del debitore protestato)
1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione al provvedimento di diniego di
riabilitazione di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108
ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo
sono soggette al rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. È competente la corte di appello e il giudizio è regolato dalle norme che disciplinano
il primo grado.
3. Il ricorso va proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione
del provvedimento di diniego di riabilitazione ovvero entro dieci giorni dalla
pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell’articolo 17,
comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
4. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali
adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova
udienza collegiale di trattazione.
5. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel Bollettino dei protesti
cambiari.
Art. 27.
(Del procedimento di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti
dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare)
1. Le controversie previste dall’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente
ha la residenza.
3. L’ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza
del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
altra tassa.
CAPO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI REGOLATI DAL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE
Art. 28.
(Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi
dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 sono regolate dal rito ordinario
di cognizione ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Per le cause previste dal presente articolo è competente il tribunale, in composizione
collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore.
3. L’atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa
il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare
mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza
passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso
il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato
l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo.
Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili
conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano
le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Art. 29.
(Del procedimento in materia di opposizione a procedura coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici)
1. Le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle
entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’articolo 3 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
sono regolate dal rito ordinario di cognizione, salvo quanto previsto dai commi
2, 3 e 4.
2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento
opposto.
3. Il giudice, se richiesto, può sospendere con ordinanza motivata l’efficacia esecutiva
dell’ingiunzione quando l’opposizione è proposta entro trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento opposto.
Art. 30.
(Delle controversie in materia di opposizione alla stima
nelle espropriazioni per pubblica utilità)
1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui all’articolo 54
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327 sono regolate dal rito ordinario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
3. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni,
decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale,
se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.
4. L'atto di citazione è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione
e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario
del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore
è il promotore dell'espropriazione. L'atto di citazione è notificato anche al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento
dell'indennità.
Art. 31.
(Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.)
1. Le controversie aventi ad oggetto l’attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri
di giurisdizione volontaria di cui all’articolo 67 della legge 31 maggio
1995, n. 218 sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. È competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.
Art. 32.
(Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici.)
1. L’appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all'articolo 32 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 è regolato dal rito ordinario di cognizione, ove
non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti
pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici
per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati
dai commissari regionali delle restanti regioni.
3. L’appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento impugnato.
4. L’appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie può essere proposto soltanto
dopo la decisione definitiva e unitamente all’impugnazione di questa.
5. L’atto di citazione è notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla
domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico
ministero.
6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato
la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella
causa.
7. La sentenza che definisce il giudizio è comunicata, a cura della cancelleria, al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
CAPO QUINTO
DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 33.
(Modificazioni e abrogazioni)
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo
quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-
ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione
dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione
è regolata dall’art. 5 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
b) all’articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati;
2. All’articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole:
«in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata
legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga a
quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo xx/xx/
xxxx, n. xxx».
3. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, il
comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Contro il decreto può essere
proposta opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689».
4. All’articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le parole: « di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689».
5. All’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il comma
3 è sostituito dal seguente: « 3. Il ricorso sospende i termini di cui agli
articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo
5, comma 6, del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx ed i termini di
legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali
».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 204-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 204-bis. (Ricorso in sede giurisdizionale).
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo
203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo
196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione
davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione
è regolata dall’art. 6 del decreto legislativo xx/xx/xxxx,
n. xxx»;
b) l’articolo 205 è sostituito dal seguente:
«Art. 205. (Opposizione all’ordinanza-ingiunzione).
1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’art. 5 del decreto legislativo xx/xx/xxxx,
n. xxx».
7. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Avverso il decreto
con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente
formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento
della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi
all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al periodo
che precede sono disciplinate dall’articolo 7 del decreto legislativo
xx/xx/xxxx, n. xxx». Copia del decreto è contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8».
8. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n.
101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili concernenti
gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione
europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati
dall’articolo 8 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.
9. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai provvedimenti
del Garante in materia di protezione dei dati personali
o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti:
«nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie
di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 9 del decreto
legislativo xx/xx/xxxx n. xxx»;
c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.
10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320 sono abrogati.
11. L’articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 è abrogato.
12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sono abrogati.
13. L’articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 è abrogato;
14. All’articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955 n. 77, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: «Le controversie di cui periodo che
precede sono disciplinate dall’articolo 11 del decreto legislativo
xx/xx/xxxx, n. xxx».
15. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione delle
spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio
cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione
della procura, se non intende seguire il procedimento di cui
agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede
ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo xx/xx/xxxx,
n. xxx»;
b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
16. All’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito al seguente: «Avverso il decreto di pagamento
emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode
e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione
e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali,
compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
Al procedimento di opposizione si applica l’articolo 13
del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
17. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: « 1. Avverso il provvedimento
di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è
ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie
previste dal presente articolo sono disciplinate dall’articolo
14 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx»;
b) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Avverso
il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica
sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i
motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso all’autorità
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui periodo
che precede sono disciplinate dall’articolo 15 del decreto legislativo
xx/xx/xxxx n. xxx»;
c) all’articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole «ai commi 1 e 2»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma
1»;
d) all’articolo 22, al comma 4, le parole «o su motivi imperativi di
pubblica sicurezza» sono soppresse;
e) all’articolo 22, il comma 5 è abrogato.
18. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 13, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis.
Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente
e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento
con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera.
L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento
dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione
sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera
di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte
di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da
un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha
adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini,
la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in
uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo
14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo
in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non
è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione,
il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto
di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento
dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre
dal momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.»;
b) all’articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Avverso
il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all’autorità
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente
comma sono disciplinate dall’articolo 16 del decreto legislativo
xx/xx/xxxx, n. xxx.»;
c) l’articolo 13-bis è abrogato;
d) all’articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'udienza
per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero
è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di
fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso
al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un
interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può
stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito
della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di
cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso
il provvedimento di espulsione.».
19. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Avverso la decisione della
Commissione territoriale e la decisione della Commissione
nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato
o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è
ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Il
ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto
il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le controversie di cui al
comma 1 sono disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo
xx/xx/xxxx, n. xxx.»;
c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.
20. All’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chi è sottoposto a
trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,
può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato
dal giudice tutelare.»;
b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni,
decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3,» sono abrogate;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Al procedimento previsto
dal presente articolo si applica l’articolo 18 del decreto
legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
d) i commi dal quarto all’ottavo sono abrogati.
21. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 82, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni
adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale
possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune,
o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all’autorità
giudiziaria ordinaria.»;
b) all’articolo 82, il secondo comma le parole «Il termine di trenta giorni,
stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre
dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.» sono abrogate;
c) all’articolo 82, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l’articolo 19 del
decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
d) all’articolo 82, i commi dal quarto all’ultimo sono abrogati;
e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.
22. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il primo comma è abrogato;
b) all’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni
popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 e dall’articolo 70 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 a qualsiasi elettore del Comune per
quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino
elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali.
Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale,
si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al
sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.
Alle controversie previste dal presente comma si applica l’articolo
19 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
c) all’articolo 7, il quarto comma è abrogato.
23. All’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 19, il primo comma è abrogato;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le
impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dall’articolo
70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono consentite
a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo
di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti
con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente
comma si applica l’articolo 19 del decreto legislativo xx/xx/xxxx,
n. xxx»;
c) il terzo comma è abrogato.
24. All’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare all'amministratore
ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente
della provincia.» sono abrogate;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle controversie previste
dal presente articolo si applica l’articolo 19 del decreto legislativo
xx/xx/xxxx, n. xxx»;
c) il comma 4 è abrogato.
25. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi
relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla
presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento
europeo spettante all'Italia, si applica l’articolo 20 del decreto legislativo
xx/xx/xxxx, n. xxx»;
b) all’articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul quale il
presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in
via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso
deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a
norma dell'articolo 24 della presente legge.» sono abrogate;
c) all’articolo 44, i commi dal terzo all’ultimo sono abrogati;
d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.
26. Al decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente: «Contro le
decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti
all’autorità giudiziaria ordinaria»;
b) all’articolo 42, il terzo comma, è sostituito dal seguente: « Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l’articolo 21 del
decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
c) gli articoli dal 43 al 46 sono abrogati.
27. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito con
modificazioni nella legge 20 novembre 2006, n. 281, il comma 2, ultimo periodo,
è sostituito dal seguente: «Si applica l’articolo 22 del decreto legislativo
xx/xx/xxxx, n. xxx».
28. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 158, comma 1, le parole «, con reclamo alla corte di appello
del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di
trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte
interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito »
sono abrogate;
b) all’articolo 158, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l’articolo 23 del decreto
legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
c) all’articolo 158, al comma 3 le parole « nei termini di cui al comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti dall’articolo
23 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;
e) l’articolo 158-novies è sostituito dal seguente: «158-novies. 1. I
provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte
di appello sono reclamabili nei modi previsti dall’articolo 23 del decreto
legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
f) all’articolo 158-decies, il comma 3 è abrogato.
29. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 63, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni
indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate
dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.»;
b) all’articolo 63, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le controversie
previste dal presente articolo sono disciplinate dall’articolo
24 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx»;
c) all’articolo 63, il terzo comma è abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.
30. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il
comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce
una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,
è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare
la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
degli effetti della discriminazione»;
b) all’articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l’articolo 25 del decreto
legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
c) all’articolo 44, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Chiunque
elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal
presente articolo è punito ai sensi dell’articolo 388, primo comma,
del codice penale»;
d) all’articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che
accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i
predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate» sono soppresse;
e) all’articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.
31. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili
avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati
dall’articolo 25 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx. In caso di
accertamento di atti o comportamenti discriminatori , come definiti
dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’articolo 44,
comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) all’articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.
32. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili
avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati
dall’articolo 25 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx. In caso di
accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti
dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’articolo 44,
comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) all’articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.
33. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili
avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati
dall’articolo 25 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
b) all’articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.
34. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 55-quinquies, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In
caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 55-ter, è possibile ricorrere
all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione
del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti
della discriminazione»;
b) all’articolo 55-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo
25 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
c) all’articolo 55-quinquies, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9.
Chiunque non ottempera o elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi
dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle
controversie previste dal presente articolo è punito con l’ammenda
fino a 50.000 euro o l’arresto fino a tre anni»;
d) all’articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
e) l’articolo 55-sexies è abrogato.
35. All’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente «Avverso il diniego di riabilitazione
il debitore può proporre opposizione. Il relativo procedimento
è disciplinato dall’articolo 26 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n.
xxx»;
b) al comma 4 la parola: «reclamabile» è sostituita dalla seguente «opponibile
»;
c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione» sono
abrogate;
d) il comma 5 è abrogato.
36. All’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è
sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché
contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto
all'unità familiare, l'interessato può adire l’autorità giudiziaria ordinaria.
I procedimenti previsti dal periodo che precede sono disciplinati dall’articolo
27 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx».
37. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le controversie
di cui al primo comma sono disciplinate dall’articolo 28
del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;
b) all’articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al primo
comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite dalle seguenti:
«la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere
proposta»;
c) gli articoli 2 e 3 e l’articolo 6, secondo comma, sono abrogati.
38. L’articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639 è sostituito dal seguente: «Avverso l’ingiunzione
prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria
ordinaria. Il procedimento è regolato dall’articolo 29 del decreto
legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx».
39. All’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 327, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta giorni dalla
comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario
espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia
interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei
procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità,
la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque
può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo
30 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;
b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.
40. All’articolo 67 della legge 31 maggio 1995 n. 218 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole «alla corte di appello del luogo di attuazione»
sono sostituite dalle seguenti: «all’autorità giudiziaria ordinaria»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui
al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 31 del decreto legislativo
xx/xx/xxxx, n. xxx».
41. All’articolo 32 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma le parole «il reclamo alle Corti di appello, aventi
giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o
la loro maggior parte» sono sostituite dalle seguenti: «reclamo dinanzi
all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal
presente comma sono disciplinate dall’articolo 32 del decreto legislativo
xx/xx/xxxx, n. xxx»;
b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.
42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli dal 2 all’8.
Art. 34.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 35.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi
alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
|