Associazioni specialistiche CNF, regolamento 11.04.2013 n° 1
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 2.
Istituzione e aggiornamento dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative
1. È istituito l’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiorente rappresentative.
2. L’elenco è tenuto dal Consiglio nazionale forense, che ne cura l’aggiornamento costante.
3. L’elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.
Art. 3.
Requisiti di iscrizione nell’elenco e criteri per il riconoscimento delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative
1. Sono riconosciute come maggiormente rappresentative dal Consiglio nazionale forense e iscritte nell’elenco di cui all’art. 2, le associazioni che:
a) hanno uno statuto che preveda espressamente tra gli scopi dell’associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento nella materia di competenza;
b) hanno un numero di iscritti significativo su base nazionale, tenuto conto del settore di interesse e sono presenti con una sede operativa in almeno la metà dei distretti di corte d’appello;
c) hanno una sede nazionale ed un organismo che coordina le attività delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale;
d) hanno un ordinamento interno a base democratica;
e) assicurano l’offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate, dimostrando di aver organizzato, nell’anno precedente la richiesta di riconoscimento, significativa attività formativa nel settore di interesse;
f) non hanno scopo di lucro e assicurano la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione.
Art. 4.
Modalità di richiesta di inserimento nell’elenco
1. Le associazioni forensi specialistiche che intendano ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2 devono:
a) inviare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del Consiglio nazionale forense oppure tramite posta elettronica certificata all’apposita casella di posta elettronica indicata dal sito istituzionale del Consiglio nazionale forense;
b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento.
Art. 5.
Procedimento di iscrizione nell’elenco
1. Il Consiglio nazionale forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. Nell’ambito del procedimento, il Consiglio nazionale forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, e può richiedere integrazioni in via istruttoria, anche convocando i rappresentanti dell’associazione richiedente.
3. Con il provvedimento motivato di cui al comma 1, il Consiglio nazionale forense delibera:
a) la iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiorente rappresentative,
oppure
b) il rigetto della domanda.
4. Le associazioni forensi specialistiche le cui domande sono state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto.
5. Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l’associazione iscritta nell’elenco ha l’onere di dimostrare la persistenza dei requisiti di cui all’art. 3, sulla scorta di idonea documentazione. Il Consiglio nazionale forense delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.
6. Per quanto non espressamente previsto si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
Art. 6.
Vigilanza e revoca dell’iscrizione nell’elenco
1. Il Consiglio nazionale forense esercita la vigilanza sulla permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sulle attività formative; a tal fine può richiedere in qualsiasi momento informazioni e disporre controlli ispettivi.
2. Il Consiglio nazionale forense può, previa audizione dei rappresentanti dell’associazione e con provvedimento motivato, revocare la iscrizione nell’elenco qualora l’associazione forense specialistica perda uno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto al comma 5 dell’art. 5 del presente regolamento.
3. L’associazione forense specialistica alla quale viene revocata l’iscrizione nell’elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell’apposita pagina. |