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Testimonianza scritta

Ministero della Giustizia - Decreto 17 febbraio 2010

Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione

Pubblicato in GU n. 49 dell’1 marzo 2010

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 46, ottavo comma, e 52, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l’art. 257-bis del codice di procedura civile, recante la disciplina della testimonianza scritta nel processo civile;

Visto l’art. 103-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, secondo cui la testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati il modello di testimonianza scritta e le istruzioni per la sua compilazione di cui agli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto e i relativi allegati verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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ISTRUZIONI

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AVVERTENZE GENERALI

Prima di procedere alla compilazione del modulo di testimonianza scritta il testimone è tenuto a

leggere per intero le presenti istruzioni.

Le caselle del modulo vanno compilate a penna o a macchina, e non è consentito l’uso di matite

o altri strumenti di scrittura che possono essere cancellati.

Le dichiarazioni e le risposte devono essere leggibili.

Sotto ogni dichiarazione o risposta data il testimone deve apporre la propria firma nell’apposito

spazio a ciò dedicato.

La firma deve essere apposta alla presenza di un segretario comunale o di un cancelliere di un

ufficio giudiziario.

Ogni foglio deve essere autenticato da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio

giudiziario.

L’autentica delle firme è in ogni caso gratuita ed esente dall’imposta di bollo o da ogni altro

diritto (art. 103-bis, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).

Il testimone, dopo aver compilato e sottoscritto il modulo secondo le presenti istruzioni dovrà

spedirlo con lettera raccomandata o consegnarlo personalmente alla cancelleria dell’ufficio

giudiziario indicato a pagina n. 1 del modulo, entro il termine indicato nella medesima pagina.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA SPEDIZIONE O CONSEGNA DELLE RISPOSTE

Il testimone che non spedisce o consegna le risposte scritte entro il termine stabilito può essere

condannato al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di

euro 1.000,00 (articoli 257 bis, sesto comma, e 255, primo comma, del codice di procedura civile).

CONSEGUENZE DELLA SPEDIZIONE O CONSEGNA DI RISPOSTE FALSE O RETICENTI

Il testimone che compila il modulo con risposte false o omette volontariamente di rispondere in

modo completo alle domande formulate commette un reato.

Ai sensi dell’articolo 372 del codice penale «chiunque, deponendo come testimone innanzi

all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa

intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DEL MODULO DI TESTIMONIANZA SCRITTA

Istruzioni per le dichiarazioni contenute nei punti da 1 a 8

Le caselle dal n. 1 al n. 5 devono essere compilate in ogni caso.

Le informazioni contenute nelle caselle dal n. 1 al n. 5 sono indispensabili per consentire la

identificazione dell’autore delle dichiarazioni e devono essere in ogni caso fornite dal testimone.

La compilazione delle caselle nn. 6, 7 ed 8 è facoltativa, ma è opportuno compilarle, ove possibile,

per facilitare le comunicazioni con l’ufficio giudiziario che ha disposto la testimonianza.

Istruzioni per le dichiarazioni contenute nei punti 9 e 10

Il testimone deve barrare le caselle n. 9 e n. 10 ed apporre la propria firma nello spazio dedicato

sotto ciascuna di esse solo dopo aver letto le presenti istruzioni.

Con la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella casella n. 9 il testimone dichiara di aver

integralmente letto le presenti istruzioni e di aver compreso di essere obbligato a riferire la verità

e di conoscere le conseguenze penali nel caso di testimonianza falsa o reticente.

Con la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella casella n. 10 il testimone deve impegnarsi

a riferire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a sua conoscenza, consapevole delle

conseguenze indicate nel foglio n. 1 delle presenti istruzioni.

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 11

La dichiarazione contenuta nella casella n. 11 deve essere compilata esclusivamente dal

testimone che ha l’obbligo di astenersi o che intende esercitare la facoltà di astenersi dal

rispondere.

CHI HA L’OBBLIGO DI ASTENERSI:

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di

astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che la legge stabilisce che

devono rimanere segreti, salvi i casi in cui la legge stessa prevede l'obbligo di riferirne all'autorità

giudiziaria.

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di

astenersi dal deporre su fatti che in forza di una specifica disposizione di legge sono coperti dal

segreto di Stato.

CHI HA FACOLTÀ DI ASTENERSI:

Hanno facoltà di astenersi dal rispondere:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico

italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FOGLI 2 E 3

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione

sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal

deporre determinata dal segreto professionale;

e) i giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale.

SU QUALI DOMANDE IL TESTIMONE HA LA FACOLTÀ DI ASTENERSI:

I soggetti indicati nei punti a), b), c) e d) hanno la facoltà di astenersi dal deporre soltanto su

quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, ma devono

comunque rispondere alle domande nei casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità

giudiziaria per denunciare notizie di reato o per farne oggetto di referto.

I soggetti indicati al punto e) possono astenersi dal deporre solo relativamente ai nomi delle

persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro

professione.

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 12

La dichiarazione contenuta nella casella n. 12 deve essere compilata dal testimone soltanto se è

legato da un rapporto di parentela o di affinità con una delle parti indicate nel foglio n. 1.

Per rapporto di parentela si intende il vincolo tra persone che discendono da uno stesso comune

antenato.

Nella dichiarazione vanno indicati soltanto i rapporti di parentela fino al sesto grado.

Per rapporto di affinità si intende il vincolo con i parenti del proprio coniuge.

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 13

La dichiarazione contenuta nella casella n. 13 deve essere compilata dal testimone soltanto se

intrattiene un rapporto di lavoro con una delle parti indicate nel foglio n. 1.

Devono essere indicati eventuali rapporti di lavoro subordinato, a qualsiasi titolo, sia a tempo

pieno che parziale, sia a tempo indeterminato che determinato, a progetto, nonché rapporti di

collaborazione continuata e coordinata.

Il testimone, in particolare, deve indicare:

1) la parte o le parti con cui intrattiene il rapporto di lavoro:

2) il tipo di rapporto di lavoro;

3) le mansioni svolte;

4) la data di inizio e di eventuale fine del rapporto di lavoro.

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 14

La dichiarazione contenuta nella casella n. 14 deve essere compilata dal testimone soltanto se

intrattiene un rapporto di carattere personale con una delle parti indicate nel foglio n. 1.

Devono essere indicati eventuali rapporti di tipo personale solo se comportano una

frequentazione stabile, abituale o ricorrente, quali, in particolare, i rapporti di convivenza o di

coabitazione.

Istruzioni per la dichiarazione contenuta nel punto 15

La dichiarazione contenuta nella casella n. 15 deve essere compilata dal testimone soltanto se

ha un interesse personale collegato direttamente all’oggetto della causa.

L’interesse deve essere personale (cioè proprio del testimone e non di altri suoi congiunti o

conoscenti) e concreto (cioè non meramente generico ed eventuale).

In caso di dubbio il testimone è comunque obbligato a rendere la dichiarazione, che sarà poi

valutata dall’ufficio giudiziario.

Dalla dichiarazione non derivano, in ogni caso, conseguenze di carattere pregiudizievole per il

testimone.

Per ciascuna domanda il testimone deve fornire una risposta separata.

La risposta deve essere il più possibile specifica e deve avere ad oggetto solamente i fatti indicati

nella domanda.

Nella risposta devono essere esposti solamente fatti storici e non devono essere riferite opinioni o

valutazioni, proprie o altrui, sui medesimi fatti.

Il testimone deve specificare se ha avuto conoscenza diretta e personale dei fatti o se li ha appresi

da altri soggetti. In tal caso deve indicare, ove possibile, le generalità dei soggetti dai quali ha

appreso i fatti indicati nella risposta.

Se il testimone non comprende il significato della domanda è tenuto specificarlo utilizzando lo

spazio dedicato alla risposta.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FOGLI 4 E SEGUENTI

Per ciascuna domanda il testimone deve fornire una risposta separata.

La risposta deve essere il piu' possibile specifica e deve avere ad oggetto solo i fatti indicati in domanda.

Nella risposta devono essere esposti solamente fatti storici e non devono essere riferite opinioni o valutazioni, proprie o altrui, sui medesimi fatti.

Il testimone deve specificare se ha avuto conoscenza diretta e personale dei fatti o se li ha appresi da altri soggetti. In tal caso deve indicare, ove possibile, la generalita' dei soggetti dai quali ha appreso i fatti indicati in risposta.

Se il testimone non comprende il significato della domanda e' tenuto a specificarlo utilizzando lo spazio dedicato alla risposta.