Separazione breveCamera dei Deputati, Commissione Giustizia, prposta di legge 23 febbraio 12012
Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.
Testo approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati
Art. 1.
1. Alla lettera b) del numero 2, del comma 1 dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti:
« Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenne, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale ».
Art. 2.
1. All'articolo 191 del codice civile č aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati». |