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Riforma del proc di famiglia

Trasferimento dal tribunale per i minorenni

al tribunale ordinario delle competenze sui figli naturali.

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Inizia la discussione in Commissione Giustizia del Senato di due disegni di legge (primo firmatario Avv. Filippo Berselli, Presidente della stessa Commissione Giustizia) con i quali si prevede la modifica dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al fine di attribuire al tribunale ordinario le competenze del tribunale per i minorenni in materia status e di filiazione naturale.

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Il disegno di legge 1211/S (depositato il 17novembre 2008) prevede il trasferimento delle sole procedure sull’affidamento dei figli naturali (art. 317 bis c.c.) mentre il disegno di legge 1412/S (depositato il 26 febbraio 2009) più ampio e di fatto sostitutivo del primo, prevede il trasferimento di tutte le competenze sui figli naturali e in materia di status, esclusi i procedimenti relativi alla potestà e all’adozione.

L’attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza in ordine ai procedimenti di

affidamento dei figli naturali (art. 317 bis c.c.) e alle azioni di status (riconoscimento della

paternità naturale) sottratte al tribunale ordinario, non trova nessuna giustificazione per il differente trattamento che ne discende rispetto all’affidamento dei figli legittimi e alle azioni di status filiationis di competenza del giudice ordinario.

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Riportiamo parte della relazione al disegno di legge 1214/S

“Tutti i giuristi familiaristi speravano che la legge 8 febbraio 2006, n. 54 avesse risolto

gran parte delle questioni teoriche e pratiche che lambiscono la famiglia con un sistema di

regolamentazione della competenza giurisdizionale che attirasse, davanti al tribunale

ordinario, ogni problema attinente i figli minori: legittimi e naturali.

Sino ad oggi è stato il tribunale per i minorenni a conoscere dei procedimenti relativi

all’affidamento dei figli naturali, in forza del rinvio all’articolo 317-bis del codice civile,

contenuto nell’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni

transitorie, mentre al tribunale ordinario era attribuita la competenza sulle questioni

economiche relative al loro mantenimento (articoli 148 e 261 del codice civile), nonché le

«questioni di stato» contemplate dall’articolo 263 del codice civile. Si sperava però che la

legge n. 54 del 2006 avesse definitivamente superato l’assurda dicotomia delle diverse

competenze giudiziarie, invece la Corte di cassazione (ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007 n.

8362), facendo un implicito riferimento al fatto che la norma contenuta nell’articolo 317-bis

del codice civile non era stata modificata (restando così operante l’articolo 38 delle

disposizioni attuative del codice civile e disposizioni transitorie) aveva irrimediabilmente

lasciato in vita la competenza del tribunale per i minorenni per tutte le questioni connesse

all’affidamento, trascinando nell’ambito della sua competenza anche le ipotesi regolamentate

dal novellato articolo 155, comma 2, del codice civile.

Il disegno di legge atto Senato n. 1211 provvede a eliminare la discrasia, ma occorre che lo

stesso ufficio giudiziario decida contestualmente sull’affidamento e sul mantenimento dei

figli naturali, nonché su questioni attinenti «lo status», chiarendo altresì che questa

attribuzione spetta al tribunale ordinario.

Il presente disegno di legge mira a semplificare e a rendere più celeri questi procedimenti

che, allo stato, stazionano per mesi e mesi nelle cancellerie dei tribunali per i minorenni prima

che venga fissata la prima udienza di comparizione e poi terminano dopo anni, spesso con una

giustizia tardiva che non serve più.

E’ evidente che l’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile abbia

perso ogni efficacia applicativa perché, sull’affidamento dei figli, varranno le norme dettate

dal novellato articolo 155 e seguenti del codice civile.

Ed è per tale ragione che si rende necessario uniformare davanti al tribunale ordinario

anche tutte le azioni di stato, come già è dal 1975 per l’azione inerente l’impugnazione del

riconoscimento per difetto di veridicita` – articolo 263 del codice civile – o ad esempio,

l’azione d’impugnazione del riconoscimento, da parte del riconosciuto (articolo 264 del

codice civile). Ipotesi identica alla prima col solo distinguo che, nel primo caso,

l’impugnazione può essere proposta da chi ha riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse,

nel secondo, solo dal minore di età che abbia compiuto i sedici anni, autorizzato dal giudice

con provvedimento in camera di consiglio, tramite l’altro genitore che abbia validamente

riconosciuto il figlio. Non è chi non veda l’assurdità di tale differenza e l’utilità che non solo

l’azione prevista dall’articolo 264 del codice civile venga attratta nell’alveo della

giurisdizione ordinaria (distraendola dalle previsioni dell’articolo 38 delle disposizioni

attuative del codice civile e disposizioni transitorie) ma siano del pari ad essa devolute tutte le

altre azioni che attengono lo status del minore, ossia, il riconoscimento di paternità e di

maternità (articolo 250 del codice civile); il cognome del figlio (articolo 262 del codice

civile); l’affidamento del figlio naturale e il suo inserimento nella famiglia legittima (articolo

252 del codice civile); l’esercizio della potestà dei genitori (articolo 316 del codice civile); la

dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (articolo 269 del codice civile).

Si tratta di istituti che perseguono l’interesse dei figli e, tutti, riguardano lo status.

Con questo disegno di legge non si intende affatto esautorare il tribunale per i minorenni,

giudice altamente specializzato, ma anzi a far sì che restino accorpate nella sua competenza

tutte le questioni attinenti le censure alla potestà (articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice

civile) nonché tutta la materia relativa all’adozione.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie

é sostituito dal seguente:

3

«Art. 38. – Sono di competenza del tribunale

per i minorenni i provvedimenti contemplati

dagli articoli 84, 90, 330, 332,

333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti

per i quali non sia espressamente

stabilita la competenza di una diversa autorità

giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera

di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale

per i minorenni, il reclamo si propone

davanti alla sezione di corte di appello per i

minorenni».