La ricerca

Il punto sull'art. 709 ter. by Sara Maffei
Competenza giudice di pace by Roberto Napoleoni
Condotta di parte e conc. by Andrea Mengali
Misure coercitive by Sara Maffei
L'appello delle ordinanze by Francesca Sirianni
Efficacia soggettiva tit. es. by Marco Cattani
Documenti in appello. by Andrea Mengali
La precisazione delle concl. by Francesco Campione
Falso giuramento by Elena Grigo\'
Consulenza preventiva by Alessandro Pierucci
Nuovo art. 260 n. 5 cpc by Marco Cattani
L'attivita' del C.t.u. by Enrico Bernini
Azione di classi e terzo by Pietro Ortolani
Trust e fallimento by Elena Grigò
Omologa conciliazione by Stefano Pulidori
Ricusazione e a. irrituale by Pietro Ortolani
I protocolli civili by Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
Requiem del proc societario by Claudio Cecchella
Revocatoria riformata by Claudio Cecchella
Eccezione di giudicato by Claudio Zanda
Proc. di famiglia e reclamo by Maria Marcheschi
Ordinanza a chiusura istruzion by Stefano Pulidori
Riassunzione riformata by Marco Cattani
Il nuovo processo sommario by Andrea Mengali
Art. 420bis cpc by Enrico Bernini
La riforma dei riti by Claudio Cecchella
Interrogatorio libero by Andrea Mengali
Imp. lodo arb irrituale by Angelo Santi
Tent. obb. conciliazione by Daniele Pasini
Arb irrituale e contradditt. by Enrico Bernini
Traslatio iudicii by Marco Cattani
Impugn atti fallimentari by Francesca Sirianni
Ordinanza 186-quater by Stefano Polidori
Intervento cred. proc es by Elena Occhipinti
Terzo e provv amm by Claudio Zanda
Sospensione esecuzione by Giuseppe Mazzotta
Pregiudiz. amministrativa by Alessandro Pierucci
Interesse legittimo e giurisd by Alessandro Pierucci
Responsabilità del giudice by Claudio Cecchella
Quesito in Cassazione- appunti by Claudio Cecchella
Diritto fallimentare tedesco by Francesca Sirianni
La contumacia by Enrico Bernini
I soggetti fallibili by Francesca Sirianni
Dec. ing. su atp o consulenza by Rossella Sangineti
Giudicato penale e civile by Eleonora Antonuccio

I soggetti fallibili

Il presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento dopo la recente riforma

Quali sono i problemi interpretativi proposti dal decreto legislativo del 9 gennaio 2006 n. 5 e dal successivo decreto legislativo del 12 settembre 2007 n. 169? Esiste ancora una nozione di piccolo imprenditore? E' ridotto - sulla base della evoluzione legislativa - l’ambito dei soggetti esonerati dalle procedure concorsuali? Quali sono i criteri della esenzione ?

a cura di Francesca Sirianni

Dottoranda di ricerca all'Università di Roma - Tor Vergata

INTRODUZIONE

Il d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007 rappresenta l’ultimo atto del triennio riformatore che ha interessato la legge fallimentare del 1942 e consiste, più precisamente, in un intervento integrativo e correttivo della “riforma organica” della disciplina delle procedure concorsuali realizzata nei due anni precedenti ad opera della l. 14 maggio 2005, n. 80 e del d.lgs. di attuazione del 9 gennaio 2006 n. 5.

L’intervento correttivo si era reso necessario in particolare quanto alla precisazione dei criteri d’individuazione del presupposto soggettivo per l’assoggettabilità a procedura concorsuale dell’imprenditore (individuale e collettivo), vista la situazione d’incertezza in cui la prima riforma aveva lasciato gli operatori pratici. Questa aveva infatti individuato, al 2° comma dell’art. 1 l. fall., due parametri quantitativi al raggiungimento dei quali si faceva ingresso nell’area della fallibilità: gli “investimenti” ed i “ricavi lordi”.

I problemi suscitati derivavano anzitutto dalla atecnicità del linguaggio usato, che ha reso in concreto molto difficile il compito di individuare la fonte documentale in cui andare a ricercare quei parametri, e dalla formulazione negativa della norma, che ha generato infinite discussioni sulla spettanza del relativo onere probatorio.

E poi, ma di questo ci si è accorti solo in un secondo momento guardando le statistiche , la riforma aveva avuto l’effetto di ridurre eccessivamente (anche per le aspettative del legislatore delegante) l’area della fallibilità e quindi il numero dei fallimenti dichiarati nel biennio di applicazione della nuova legge; cosa che, se da un lato può aver indotto qualche ignaro ottimista a guardare con rinnovata ammirazione alle rinate capacità dell’imprenditoria italiana, ha però nella realtà spesso «impedito di assoggettare alla procedura fallimentare ed alle conseguenti sanzioni penali imprenditori di rilevanti dimensioni in grado di raggiungere elevati livelli di indebitamento, danneggiando, in tal modo, sia i numerosi creditori insoddisfatti, che il sistema economico in generale» .

Nelle pagine che seguono si darà conto, più in dettaglio, dei problemi che la giurisprudenza si è trovata davanti nell’interpretare l’art. 1 l. fall. e si esporrà la soluzione che ad essi ha dato l’ultima riforma, cercando altresì di capire se essa abbia risposto ai criteri dettati dal legislatore delegante e se possa davvero considerarsi definitiva.

LE NORME

R.d. 16 marzo 1942, n. 267 – Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 1 – Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.

D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 – Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

Art. 1 – Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.

Codice Civile.

Art. 2083 – Piccoli imprenditori.

L’IMPRENDITORE FALLIBILE NELLA RIFORMA DEL 2006

Il d.lgs. 5/2006 aveva lasciato sostanzialmente immutato il 1° c. art. 1 l. fall., lasciando esclusi dall’ambito delle procedure concorsuali tanto l’imprenditore agricolo quanto il piccolo imprenditore.

La vera novità era, invece, costituita dal 2° comma, che da un lato eliminava la presunzione assoluta di fallibilità delle società commerciali e dall’altro introduceva, a delimitare la nozione di piccolo imprenditore, due parametri quantitativi che dovevano ricorrere contemporaneamente: gli investimenti effettuati nell’impresa ed i ricavi lordi da essa ottenuti.

A questi si deve aggiungere il limite imposto dall’art. 15, secondo cui non si faceva luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti non pagati era inferiore a 25.000 euro.

In particolare, l’introduzione di specifici parametri che individuassero l’imprenditore “non piccolo” aveva indotto la dottrina a considerare non più applicabile la nozione di piccolo imprenditore tradizionalmente fornita dall’art. 2083 del Codice civile e sempre ritenuta valida anche ai fini fallimentari. Per la verità c’era chi, anche dopo la riforma, continuava a sostenere l’applicabilità di tale definizione, dovendosi considerare quello dell’art. 1 c. 2° l. fall. come un parametro soglia al di sopra del quale l’art. 2083 non fosse mai invocabile, ma al di sotto del quale, invece, esso conservava piena operatività . Numerose sono state le critiche a questa impostazione, la quale finisce, nei suoi risvolti concreti, per creare delle sacche di imprenditori che né sono «non piccoli», perché non superano il limite del 2°c., né sono da considerare piccoli, poiché non rispettano il criterio della prevalenza del lavoro ex art. 2083 cod. civ. ; e finisce per creare un nucleo di imprenditori piccoli ex art. 2083 cod. civ. ma grandi ex art. 1 c. 2° l. fall. .

Quindi ai fini dell’esenzione dal fallimento non è più necessaria la prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia ma il semplice mancato raggiungimento delle soglie previste.

Venendo ai criteri di individuazione dell’imprenditore esente dall’applicazione dello speciale regime concorsuale, sarà bene esaminarli brevemente, per capire poi quali sono i problemi a cui hanno dato adito.

Gli «investimenti nell’azienda» (lett. a) art. 1 c. 2°), per poter escludere l’imprenditore dalla fallibilità, devono impegnare un capitale non superiore a 300.000 euro.

Nulla si dice, anzitutto, quanto al periodo al quale questi investimenti vanno riferiti e nel quale vanno indagati. Se, cioè, essi vadano riscontrati lungo tutto l’arco della vita dell’impresa o piuttosto, in estensione analogica del requisito di cui alla lett. b), soltanto nell’ultimo triennio (o dall’inizio dell’attività se essa è più giovane) .

Ma i problemi più grossi nascono quando si va ad interpretare il significato stesso di “investimenti nell’azienda”, visto che la dizione usata dal legislatore è più propria del lessico comune che di quello commerciale. E cioè: la nozione va riferita alle attività patrimoniali in genere, a prescindere, cioè, dalle modalità del loro finanziamento (deve tenersi conto anche degli apporti di terzi e dei crediti?) o al patrimonio netto (con esclusione, quindi dei debiti)? E la nozione di “capitale” va riferita al capitale fisso o al capitale circolante ?

Pressoché analoghi problemi si pongono riguardo al parametro dei «ricavi lordi» (lett. b)), che per poter esimere dal fallimento non devono essere superiori a 200.000 euro all’anno.

Il legislatore ha qui indicato il periodo di riferimento del computo, gli ultimi tre anni - da leggersi tre “esercizi” anteriori alla data dell’istanza di fallimento - o tutto l’intervallo dalla nascita dell’impresa se essa è più recente. Resta però, anche in questo caso, l’imprecisione lessicale del riformatore, che rende difficile l’individuazione delle voci che debbono riempire il parametro . In particolare, si devono considerare solo i ricavi realizzati mediante trasferimento del prodotto o servizio finale a terzi, o anche qualunque altra componente positiva purché generata dall’attività d’impresa? E, quanto all’aggettivo “lordi”, vanno considerati nel computo costi ulteriori rispetto a quelli dell’art. 2425 bis cod. civ. ?

Sia per gli investimenti che per i ricavi lordi si pone, infine, il problema degli strumenti accertativi degli stessi, soprattutto per quelle imprese che non sono tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio. Si è ricorsi, in questi casi, allo strumento previsto dall’art. 15 c. 4°: la situazione patrimoniale, economica e finanziaria che il debitore deve depositare in vista dell’udienza prefallimentare. Fermo restando che si tratta pur sempre di un documento redatto sulla base della documentazione in possesso del solo debitore.

Venendo all’ultimo aspetto dell’intervento riformatore sull’art. 1, è da notare che la formulazione negativa del requisito di esenzione ha prodotto penetranti riflessi sull’onere della prova: il requisito esentativo è un fatto impeditivo del fallimento, cioè un’eccezione, che come tale dev’essere allegata e provata dall’imprenditore (anche per il principio di vicinanza alla fonte della prova).

Le opinioni in merito non sono state, però, unanimi, essendosi diffuso anche un secondo orientamento che considerava il requisito come fatto costitutivo, con relativo onere probatorio a carico del creditore o del Pubblico Ministero .

Questi erano i principali quesiti all’indomani della riforma; di essi si è dovuta far carico la giurisprudenza soprattutto di merito, non essendoci ancora stato tempo per il progredire delle questioni fino alla Cassazione o alla Corte Costituzionale .

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

ÿ Ai fini della determinazione del capitale investito ai sensi dell’art. 1 l. fall. deve tenersi conto anche di quello immesso da terzi nonché dei crediti. Il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1 l. fall. costituisce condizione sufficiente affinché il debitore vada considerato come piccolo imprenditore.

Trib. Mantova, 19 settembre 2006, su www.ilcaso.it.

ÿ Non è fallibile l’imprenditore che abbia investito nell’azienda (negli ultimi tre anni) un capitale (medio) inferiore alla soglia prevista dall’art. 1 l. fall., anche quando in passato abbia effettuato investimenti ingenti e la sua esposizione debitoria permanga gravissima.

Trib. Piacenza, 22 gennaio 2007, in Fall., 2007, 591.

ÿ Ai fini dell’accertamento del requisito di cui all’art. 1 lett. a) l. fall., per capitale investito deve intendersi ogni investimento effettuato con riferimento al tempo del suo impiego e non solo a quella parte residua esistente al momento della conclamata insolvenza. Per l’individuazione del capitale investito si deve fare riferimento all’attivo di bilancio, costituito dalla sommatoria delle attività concorrenti (capitale circolante) e cioè da rimanenze, crediti, liquidità ed attività fisse (il c.d. capitale fisso, composto a sua volta da immobilizzazioni materiali ed immateriali).

App. Brescia 21 febbraio 2007, n. 76, in www.ilcaso.it.

ÿ Al fine di stabilire se un’impresa sia assoggettabile al fallimento, l’accertamento del capitale investito può essere svolto avendo riguardo all’ultimo bilancio depositato, ancorché questo sia anteriore agli ultimi tre anni (sempre che non sia riferito ad un periodo eccessivamente risalente), in quanto i valori espressi nelle componenti attive indicate nello stato patrimoniale sono destinati, almeno in via tendenziale, a rimanere immobilizzati nell’azienda e a non trasformarsi in flussi finanziari; pertanto, è possibile ritenere operante una presunzione di permanenza degli investimenti nell’azienda.

Trib. Milano 15 marzo 2007, in Fall., 2007, 591.

ÿ In difetto di specifica indicazione normativa dell’arco temporale rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito degli investimenti previsto dall’art. 1 l.f. nel testo novellato dal d.lgs. 5/06, debbono prendersi in considerazione, nel caso di società commerciale, gli ultimi tre esercizi dovendosi fare ricorso, in via analogica, al criterio stabilito nella medesima norma a proposito dei ricavi e fissato altresì nell’art. 14 l.f., avendo riguardo alla data di deposito del ricorso di fallimento.

Trib. Mantova 30 agosto 2007, in www.ilcaso.it.

ÿ Il momento di decorrenza dell’ultimo triennio (di realizzazione dei ricavi lordi), rilevante ai fini dell’art. 1 l. fall., va individuato nella presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

App. Torino 16 maggio 2007, in Fall., 2007, 843.

ÿ Un imprenditore non può essere qualificato «piccolo» ed è, quindi, assoggettabile a fallimento, qualora l’ammontare medio dei ricavi dell’ultimo triennio non sia inferiore ad euro 200.000,00.

Trib. Palmi 5 marzo 2007, in Fall., 2007, 727.

ÿ La qualifica di imprenditore non piccolo, per le società commerciali, deve presumersi in quanto connotazione della tipologia societaria. L’eventuale mancato superamento dei limiti previsti dall’art. 1 l. fall. deve essere allegato e provato dalla parte interessata. Se la società debitrice non compare e omette di adempiere all’obbligo di deposito dello stato patrimoniale aggiornato, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l. fall., la mancata attivazione riveste il senso della rinuncia tacita a far valere l’eccezione.

Trib. Torino 11 gennaio 2007, in Fall., 2007, 319 ss.

ÿ Al fine di stabilire se un’impresa sia assoggettabile al fallimento, si deve avere riguardo esclusivamente ai limiti dimensionali previsti dall’art. 1 l. fall., con la conseguenza che il mancato raggiungimento dei predetti limiti, preclude l’apertura della procedura, senza che occorra indagare ulteriormente se costui sia da considerare piccolo alla stregua dei crediti previsti dall’art. 2083 c.c.

Trib. Mantova 1 febbraio 2007, in Fall., 2007, 591.

ÿ Con la disposizione dettata dall’art. 1 l. fall. il legislatore ha inteso compiere un espresso rinvio al piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c. (utilizzando un criterio qualitativo), cosicché la mera circostanza di essere al di sotto dei limiti di investimento o di ricavi non determina un automatico riconoscimento di tale figura giuridica ai fini fallimentari. Pertanto, l’imprenditore, pur piccolo, in base ai criteri codicistici, è comunque soggetto al fallimento, allorché abbia superato i parametri di cui al secondo comma del citato art. 1.

Trib. Firenze 31 gennaio 2007, in Fall., 2007, 591.

ÿ Il creditore, che agisce in giudizio per sentire dichiarare il fallimento del suo debitore, può limitarsi a dedurre la qualità imprenditoriale dello stesso ed è quest’ultimo che può invocare la qualità di piccolo imprenditore, con la possibilità del ricorrente, ove sia accertata tale qualità, di fornire a sua volta la prova del superamento dei limiti indicati nell’art. 1 l. fall. Pertanto, ove il debitore sia piccolo imprenditore, ma abbia superato detti limiti, è assoggettabile al fallimento.

Trib. Firenze 31 gennaio 2007, in Fall., 2007, 591.

LA RIFORMA 2007: INTRODUZIONE

Il decreto correttivo 169/2007 è stato adottato in base all’art. 1, c. 5 bis, l. 80/2005. Il comma 5 bis è stato aggiunto dalla l. 228/2006, la quale ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 173/2006.

Il legislatore ha espresso chiaramente, tra i principi della (seconda) delega, anzitutto la necessità di eliminare gli eccessi della riduzione dell’area della fallibilità venutasi a creare con la riforma del 2006. Questo effetto della prima novella aveva infatti prodotto conseguenze non calcolate e confliggenti con l’anima stessa della prima riforma: rendeva impossibile, in quanto li escludeva dal fallimento, l’accesso al concordato preventivo e alla esdebitazione agli imprenditori medio - piccoli, cioè proprio a coloro alle cui esigenze i due istituti sembrano rispondere maggiormente.

Il legislatore delegato ha accolto puntualmente tale suggerimento, apportando all’art. 1 l. fall. una serie di modifiche che possiamo schematizzare come segue:

- eliminazione della nozione di “piccolo imprenditore” (1° c.);

- soppressione dell’alternatività nella ricorrenza dei parametri per l’esclusione dal fallimento e previsione di una necessaria compresenza degli stessi;

- sostituzione del parametro di cui alla lettera a), 2° c., - investimenti - con quello dell’attivo patrimoniale;

- introduzione di un arco temporale delimitato in riferimento al quale verificare il superamento della soglia di attivo patrimoniale;

- precisazione dello stesso riferimento temporale anche per il parametro (che resta immutato) di cui alla lett. b) – ricavi lordi;

- introduzione di un nuovo ed ulteriore parametro quantitativo di esclusione dalla fallibilità, l’indebitamento complessivo (2° c., lett. c)).

IL NUOVO PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA FALLIBILITÁ

La riforma ha, innanzitutto, espunto dal 1° c. art. 1 il riferimento all’esclusione da fallimento e concordato preventivo dei “piccoli imprenditori” . E ciò al fine dichiarato di lasciarsi alle spalle i contrasti sorti in dottrina e in giurisprudenza relativamente alla individuazione del significato da dare alle stessa nozione di “piccolo imprenditore” non fallibile.

Recita, più in dettaglio, la Relazione illustrativa: «per delimitare l’area dei soggetti esonerati da fallimento, non viene più utilizzata la nozione di piccolo imprenditore commerciale, ma vengono indicati direttamente una serie di requisiti dimensionali massimi che gli imprenditori commerciali (resta quindi fermo l’esonero dalle procedure concorsuali di tutti gli imprenditori agricoli, piccoli e medio grandi) devono possedere congiuntamente per non essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. In questo modo, si superano i contrasti interpretativi sorti in ordine all’individuazione dei criteri di qualificazione delle nozioni di piccolo imprenditore (art. 2083 del cod. civ.), da una parte, e di imprenditore non piccolo (art. 1 l.f.) dall’altra: concetti entrambi contemplati dall’art. 1 della legge fallimentare, come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006». La sostanza, però, è da ritenersi immutata: l’eliminazione dell’espressione non comporta infatti il venir meno di una categoria di imprenditori commerciali “piccoli” esclusi dal fallimento , ma comporta semplicemente che i caratteri di tale “piccolezza” non dovranno più essere indagati alla luce dell’art. 2083 cod. civ. ma solo ed esclusivamente alla luce dei parametri indicati dal successivo 2° comma dello stesso art. 1 l. fall., restando invece la nozione dell’art. 2083 utilizzabile in campi diversi dal diritto fallimentare.

Il primo dei nuovi parametri, indicato dalla lett. a) del 1° c., è costituito da un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro: si sostituisce dunque l’incerto requisito degli “investimenti”- che tanti problemi ha provocato nella pratica per la sua genericità – con quello più specifico dell’ “attivo patrimoniale”. Cosa che facilita notevolmente l’operatore pratico nel rinvenire le voci utili all’interno dell’art. 2424 cod. civ. (che disciplina il contenuto dello stato patrimoniale): immobilizzazioni, attivo circolante e crediti verso i soci per i versamenti ancora dovuti.

Il legislatore accoglie, così, quella giurisprudenza che nel frattempo aveva costruito la nozione di investimenti proprio facendo riferimento all’attivo di bilancio, costituito dalla sommatoria delle attività concorrenti (capitale circolante) e cioè da rimanenze, crediti, liquidità ed attività fisse (il c.d. capitale fisso, composto a sua volta da immobilizzazioni materiali ed immateriali).

Sempre in relazione alla lett. a), il legislatore inserisce il riferimento temporale nel quale gli organi della procedura dovranno indagare il raggiungimento della soglia: l’attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro da prendere in considerazione è soltanto quello relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento .

L’arco temporale di riferimento viene, così, esplicitamente fatto coincidere con quello prescritto dalla lett. b) per il parametro dei ricavi lordi, eliminando ogni possibilità di prassi applicative difformi. La modifica appare, inoltre, coerente con l’art. 14 in tema di documentazione che il debitore deve produrre: l’imprenditore, istante per il proprio fallimento, deve depositare nella cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai tre esercizi precedenti.

Non subisce, invece, precisazioni terminologiche di sorta il criterio dei ricavi lordi (2°c. lett. b)), che è da ritenersi, quindi, ancora riferito ai ricavi comprensivi di imposte e spese «in qualunque modo risulti (sic!) ».

Esso, però, viene reso più rigido: l’ammontare rimane di 200.000 euro, ma scompare il riferimento alla “media” degli ultimi tre anni, di modo che le somme andranno adesso calcolate anno per anno (cioè in riferimento a ciascuno degli ultimi tre esercizi, o al minor numero di essi quando l’impresa sia più giovane).

L’imprenditore dunque, per sottrarsi a fallimento, non dovrà in nessuno dei singoli esercizi aver superato la soglia dei 300.000 euro di attivo patrimoniale né quella di 200.000 euro di ricavi lordi.

L’ultima novità è rappresentata dall’inserimento, nella lett. c), di un terzo parametro: un ammontare di debiti non superiore a 500.000 euro. La Relazione illustrativa non ci aiuta a ricostruire la ratio del nuovo istituto, soprattutto alla luce del limite similare già contenuto nell’art. 15, ult. c., cioè il limite dei crediti scaduti al momento della domanda (che, originariamente fissato in 25.000 euro, viene innalzato a 30.000 dal decreto correttivo). Per i primi commentatori della riforma l’innesto dell’ulteriore parametro soddisferebbe la necessità di colpire gli imprenditori che, pur essendo di dimensioni limitate, abbiano però prodotto un dissesto socialmente rilevante, il quale viene appunto individuato in 500.000 euro . Ed allora l’unico rapporto ipotizzabile tra le due norme sta nel considerare l’art. 15, ult. c., come riferito ai soli debiti scaduti risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, e la lett. c. dell’art. 1 come riferita invece anche ai debiti non scaduti .

È da ricordare, infine, che i nuovi requisiti debbono essere presenti tutti e tre in capo all’imprenditore per poterlo escludere da fallimento, non essendo sufficiente, come nel precedente regime, che essi siano presenti alternativamente. Cosa che ben attua l’obiettivo indicato dalla seconda legge delega, di restringere l’ambito dell’esenzione da fallimento rispetto alla prima riforma.

L’ONERE PROBATORIO

La regola della ripartizione dell’onere della prova è definitivamente chiarita dalla nuova formulazione del 2° comma, primo periodo: «non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori (…), i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti». Si superano, così, le dispute in sede interpretativa (supra ricordate) a cui la formulazione negativa della norma aveva dato vita, perché adesso si dice esplicitamente che l’onere di provare i requisiti di non fallibilità spetta al debitore. I requisiti di non fallibilità sono quindi intesi come fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento.

In questo modo il legislatore dà vita ad una regola generale di fallibilità dell’imprenditore commerciale (individuale e collettivo) , superabile mediante prova contraria da parte del debitore che dimostri il possesso congiunto dei tre requisiti. Accoglie, così, la soluzione interpretativa quasi unanimemente prevalsa in dottrina e in giurisprudenza e semplifica gli oneri istruttori dei tribunali fallimentari, perché qualora gli strumenti probatori acquisiti non siano sufficienti a dimostrare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità, l’imprenditore resterà assoggettato alla procedura fallimentare. Così si evita di premiare con l’esenzione quegli imprenditori che in sede di istruttoria prefallimentare scelgono di non difendersi o che, soprattutto, non depositino i documenti contabili necessari per rilevare i dati relativi ai parametri dimensionali dell’impresa.

APPROFONDIMENTI DOTTRINALI

BONFATTI-CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2007

CARATOZZOLO, La nozione di “investimenti nell’azienda” e di “ricavi lordi” nell’art. 1 della nuova legge fallimentare, in Fall., 2007, 5 ss.

CECCHELLA, Il diritto fallimentare riformato, Milano, 2007.

FABIANI, Il decreto correttivo della riforma fallimentare, in Foro It., 9, 2007, 225 ss.

FABIANI, L’impresa «fallibile», in Fall., 2007, 322 ss.

FAUCEGLIA, Sull’estensione dei soggetti esonerati, in Fall., 2005, 990 ss.

FAUCEGLIA, Condizioni soggettive ed oggettive di fallibilità: la nuova nozione di piccolo imprenditore. La piccola società commerciale. La crisi e l’insolvenza, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2006, 1039 ss.

FORTUNATO, Rilievi sulle principali novità della riforma del fallimento, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2006, 1027 ss.

GROSSI, La riforma della legge fallimentare: commento e formule della nuova disciplina delle procedure concorsuali e dell’amministrazione controllata, Milano, 2006.

LO CASCIO, L’intervento correttivo ed integrativo del decreto legislativo 5/2006, in Fall., 2007, 865 ss.

MARASÁ, Prime notazioni sui presupposti soggettivi del fallimento nel nuovo art. 1, L. fall., in Riv. dir. civ., 2006, 581 ss.

NIGRO-SANDULLI, La riforma della legge fallimentare, Torino, 2006.

SANTANGELI (a cura di), Il nuovo fallimento (le nuove leggi civili), Milano, 2006.

TIZZANO, I caratteri dell’impresa «non piccola» nella nuova legge fallimentare, in Fall., 2007, 379 ss.

VERNA, Gli imprenditori assoggettabili a fallimento secondo la nuova legge fallimentare: profili aziendalistici, in Dir. fall., 2006, I, 729 ss.

CONCLUSIONI

Cercando di trarre le somme da quanto esposto, dobbiamo preliminarmente capire se l’intento dichiarato dal legislatore delegante di voler ridurre l’ambito di esenzione dalla fallibilità rispetto alla prima riforma (che lo aveva eccessivamente ampliato) sia stato o no rispettato dal Governo.

Sembrerebbe di si, soprattutto grazie alla previsione del cumulo dei tre requisiti in capo all’imprenditore: egli per essere esente non deve aver avuto un attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro né aver realizzato ricavi lordi superiori a 200.000 euro, e il suo indebitamento complessivo non dev’essere superiore a 500.000 euro. E a rafforzare il tutto c’è la previsione che il superamento dei primi due parametri dev’essere investigato singolarmente in ciascuno dei tre esercizi precedenti il deposito dell’istanza di fallimento; in altre parole, basta che l’imprenditore abbia superato uno dei due limiti in uno solo dei tre anni perché divenga assoggettabile a fallimento. La delega può dirsi dunque, sul punto, pienamente rispettata, avendo il legislatore ridotto la zona di esenzione da fallimento rispetto alla riforma 2006, che con la previsione dell’alternatività dei parametri e l’assenza di un termine nel quale indagarli aveva esteso potenzialmente a dismisura il novero dei soggetti non fallibili.

Da ritenersi soddisfatte sono anche le istanze, provenienti dagli operatori pratici, di precisazione del requisito degli “investimenti”, sostituito con la più specifica nozione di “patrimonio netto”.

Mentre inascoltate sono rimaste quelle relative al parametro dei ricavi lordi. Esso dovrà, dunque, secondo l’interpretazione dominante, ritenersi comprensivo non solo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, ma anche di tutti gli altri ricavi e proventi riconducibili all’attività d’impresa.

Quanto, poi, una riforma del genere sia in grado di incidere effettivamente su una realtà economica come quella italiana che è fatta soprattutto di piccole (e spesso piccolissime) imprese, è tutto da vedere. Infatti è facile prevedere che l’imprenditore italiano medio difficilmente potrà superare i parametri di cui all’art. 1 l. fall., tantomeno congiuntamente, restando così sempre escluso dalla fallibilità. E, conseguentemente, resterà escluso dal beneficio del concordato preventivo (che con la varietà di contenuti che può assumere sarebbe strumento davvero positivo per il piccolo imprenditore) e da quello dell’esdebitazione.

Insomma, il legislatore delegato, incaricato di mettere dei tappi nei buchi lasciati aperti dalla precedente riforma, c’è riuscito in pieno. Ma solo di questo si tratta, di tappi appunto, avendo egli perso una ulteriore buona occasione per ripensare in maniera più organica e coerente istituti rispondenti ad esigenze ulteriori rispetto a quelle superficialmente percepibili.