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Dec. ing. su atp o consulenza

Decreto ingiuntivo fondato su un accertamento tecnico preventivo alla luce della legge 80 del 2005

Le innovazioni apportate dalla riforma del 2005 in materia: gli artt. 696 e 696-bis. Possibilità di effettuare mediante A.T.P. anche “valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”, anticipando così ciò che prima poteva essere acquisito solo all’esito dell’istruzione nel giudizio di merito. I riflessi e le nuove prospettive.

a cura di Rossella Sangineti

LA QUESTIONE

Può un accertamento tecnico preventivo fondare un ricorso per decreto ingiuntivo? Può, quindi, l’ A.T.P. costituire valida prova scritta ex art. 633 c.p.c.? Quali effetti scaturiscono dal combinato disposto degli artt. 696 e 696-bis c.p.c. ?

INTRODUZIONE

Una delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro, è il dare prova scritta del diritto fatto valere.

La questione da risolvere è se l’accertamento tecnico preventivo costituisca o meno valida prova scritta.

La riflessione scaturisce da una sentenza del Tribunale di Pisa che ha respinto un ricorso per decreto ingiuntivo in riferimento ai caratteri della provvisorietà e della strumentalità dell’A.T.P., che “non consentono di qualificare liquido l’eventuale credito dei ricorrenti” , escludendo, così, che esso possa costituire prova scritta.

Ante riforma

Prima della riforma del 2005, in sede di ATP era consentita solo la verifica dello “stato dei luoghi” o “della qualità o condizioni delle cose ”, e l’ATP era considerato come mera fotografia dei luoghi o dei beni sottoposti a verifica; non era permesso, quindi, al consulente compiere valutazioni diverse dalla semplice descrizione dell’oggetto. Ma l’affermazione secondo cui il c.t. doveva limitarsi a “fotografare” l’oggetto, secondo parte della dottrina , non andava, comunque, presa alla lettera, in quanto per l’ATP è necessario fare subito ciò che in seguito rischia di non potersi fare più, in quanto, se si tratta solo di valutazioni che solo in quel momento possono essere fatte, si devono compiere tutte quelle attività istruttorie che non potranno essere fatte in seguito.

Post riforma

La Legge 80/2005 ha modificato l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo novellando l’art. 696 c.p.c. e introducendo l’art. 696-bis concernente la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

Quanto all’art. 696 c.p.c., è stato inserito, oltre ad un inciso finale nel comma 1, con cui è stata estesa la possibilità di richiedere l’accertamento tecnico anche sulla persone del ricorrente e del soggetto nei cui confronti l’istanza è proposta (ove consenziente), un nuovo comma 2, che prevede la possibilità di effettuare, attraverso A.T.P., anche “valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”, superando così un’interpretazione eccessivamente letterale che limitava l’indagine del consulente in sede di accertamento tecnico d’urgenza ad una mera descrizione della realtà fattuale .

LE NORME

Codice di procedura civile

Art. 633 – Del procedimento d’ingiunzione: Condizioni di ammissibilità

Art. 634 – Prova scritta

Art. 669-novies – Dei procedimenti cautelari in genere: Inefficacia del provvedimento cautelare

Art. 669-quaterdecies – Ambito di applicazione

Art. 693 – Dei procedimenti di istruzione preventiva: Istanza

Art. 696 – Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Art. 696-bis – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Art. 698 – Assunzione ed efficacia delle prove preventive

Altri riferimenti

Legge 14 maggio n. 80 del 2005 – Modifiche al codice di procedura civile

LA FATTISPECIE

Con l’estensione dell’A.T.P. anche alle valutazioni, il legislatore ha quindi introdotto un nuovo istituto, l’accertamento tecnico preventivo valutativo, recependo le aperture della Corte di Cassazione e discostandosi dall’orientamento prevalso, invece, nella giurisprudenza costituzionale.

Il legislatore del 2005 ha perciò codificato il principio estendendo la verifica ricognitiva anche alla valutazione delle cause ed all’entità dei danni. Il risultato ottenuto potrà così essere impiegato nel giudizio di merito o consentire la richiesta di provvedimenti sommari .

Quanto alle condizioni, relativamente all’art. 696, come in precedenza, è prevista l’urgenza (di far verificare) essendo probabile la modifica prima della prova nel merito.

Condizione di ammissibilità: la prova scritta

Tornando all’art. 633, si è detto che, affinché il giudice pronunci ingiunzione di pagamento, è necessario che venga data prova scritta del diritto fatto valere.

L’art. 634 relativo alla prova scritta fornisce all’interprete una serie di indicazioni, dove però non si fa alcun riferimento all’ATP.

Tale elenco non è tassativo; infatti, “se del diritto fatto valere si dà prova scritta” non significa che il giudice utilizzi una prova tipica, altrimenti saremmo nel processo a cognizione piena; qui, invece, si intende un qualunque documento, anche non autenticato dal notaio, o che non sia un atto pubblico, poiché è sufficiente una prova atipica, in quanto siamo nell’ambito del processo sommario.

Secondo il costante e acquisito orientamento di dottrina e giurisprudenza , la prova scritta è costituita da qualsiasi documento “meritevole di fede quanto alla sua autenticità, anche se sfornito dell’efficacia probatoria assoluta, e anche se proveniente da terzi” .

In questo caso il diritto fatto valere è il diritto al risarcimento dei danni. Dal momento che la riforma del 2005 ha esteso l’accertamento anche alla valutazione delle cause e dei danni relativi all’oggetto della verifica, “qualora l’accertamento si conduca sino alla determinazione del danno non è da escludere che le risultanze della consulenza preventiva d’urgenza possano essere allegate ad un ricorso per ingiunzione di pagamento, quale prova scritta della esistenza di un diritto e che, quindi, la parte possa giovarsi dei benefici del procedimento monitorio” .

Giudizio di ammissibilità e rilevanza

Altra considerazione è che i mezzi di istruzione preventiva non differiscono dagli ordinari strumenti probatori. L’art. 698 c.p.c. prevede, infatti, che gli stessi vengano sottoposti all’ordinario controllo, da parte del giudice di merito, sull’ammissibilità e rilevanza.

Una volta ottenuta l’istruzione preventiva, è necessario, dunque, che il mezzo probatorio acquisito, in questo caso la relazione di consulenza tecnica preventiva, prima di produrre tale atto all’interno del processo di merito, venga sottoposto, come ogni altra prova del processo civile, al giudizio di ammissibilità e rilevanza.

Viene così a cadere la tesi di chi ha sostenuto la diversità tra il risultato dell’istruzione preventiva e la prova anche a causa della necessità del provvedimento di ammissione del giudice della causa di merito per ammettere in giudizio i risultati dell’istruzione preventiva .

Contraddittorio

Inoltre, qualsiasi accertamento preventivo deve essere compiuto nel pieno rispetto del contraddittorio, essendo, in caso contrario, viziato da nullità assoluta . Infatti, con il decreto ammissivo dell’istruzione preventiva, il giudice deve anche fissare l’udienza di comparizione delle parti. Per cui neppure la mancanza di contraddittorio può essere addotta come elemento di diversità tra risultato dell’istruzione preventiva e quella probatoria.

Provvisorietà e strumentalità

A sostegno della impossibilità per l’ A.T.P. di fondare un ricorso per decreto ingiuntivo sono stati posti la provvisorietà e strumentalità, concetti che caratterizzano i provvedimenti cautelari.

Provvisorietà significa che la misura cautelare è inidonea a dettare la disciplina definitiva del rapporto giuridico controverso, l'incontrovertibilità, infatti, può essere assicurata solo dalla tutela giurisdizionale definitiva. Tale misura è destinata ad essere assorbita nella sentenza che riconosce il diritto su cui era stato disposto il provvedimento. Il provvedimento cautelare non può essere ultrattivo alla sentenza: ciò vuol dire che il provvedimento cautelare non ha gli effetti della cosa giudicata, né ha alcuna attitudine ad esserlo . Non essendo previsto l’onere per la parte che ha richiesto ed ottenuto il provvedimento di instaurare il giudizio di merito entro un certo termine, la misura diventa inefficace .

Quindi, lo scopo del provvedimento cautelare sarà raggiunto nel momento in cui sarà emanato il provvedimento sul merito della controversia .

Strumentalità significa che il provvedimento nasce per assicurare gli effetti di una sentenza futura ed ha un contenuto condizionato da questa sua natura. Il provvedimento cautelare è strumentale rispetto a ciò che sancirà la sentenza nel giudizio di merito. Per questo esso è efficace sino a quando esiste un giudizio sul merito del diritto a tutela del quale è stato pronunciato. Perde efficacia nel caso in cui il giudizio di merito non sia stato iniziato oppure quando lo stesso venga ad estinzione per qualsiasi causa ; quindi, il provvedimento è diretto a garantire non l’utilità della futura regolamentazione del rapporto sostanziale, ma l’effettività della futura conoscenza dei fatti controversi da parte del giudice del merito .

Il provvedimento cautelare, dunque, non è mai fine a se stesso, ma è preordinato all’emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui esso assicura preventivamente la fruttuosità pratica .

In realtà, l’aver respinto il ricorso sulla base della provvisorietà e la strumentalità dell’istituto in questione non è una motivazione molto convincente, in quanto se da una parte è vero che, ai sensi dell’art. 669-novies, qualora il procedimento di merito non venga iniziato nel termine perentorio previsto, il provvedimento cautelare perde efficacia, è senz’altro vero che, ai sensi dell’art. 669-quaterdecies, le disposizioni del processo cautelare uniforme (ad esclusione dell’art. 669-septies relativo alla condanna alle spese) non si applicano ai provvedimenti di istruzione preventiva, cui si riconduce anche l’accertamento tecnico preventivo.

L’art. 696-bis

Ma se si considera, comunque, la strumentalità cui allude l’art. 693 c.p.c., comma 3, in cui si rileva la necessità di preannunciare nel ricorso del procedimento di istruzione preventiva la domanda o l’eccezione di merito, si deve tener presente anche il nuovo art. 696-bis, introdotto dalla riforma del 2005, relativo alla consulenza tecnica preventiva ai fini della risoluzione della lite, che fa perno su una duplice finalità: quella conciliativa e quella cognitiva, di immediato rilievo nel giudizio di merito ; la prima permette di utilizzare l’A.T.P. quale strumento di conciliazione della controversia tra le parti; la seconda riconosce alle parti il diritto di precostituire una prova prima e al di fuori del processo di merito, “a prescindere” dalla ricorrenza dei presupposti del fumus e del periculum.

Infatti, tale istituto prescinde dalle condizioni dell’art. 696, ovvero dei presupposti cautelari dell’istruzione preventiva, e, in particolare, dall’urgenza di far verificare lo stato dei luoghi o la qualità o condizioni di cose o persone, coincidente con il periculum di non potere nel futuro procedere ad un’indagine tecnica su cose o persone per il loro mutamento a causa del passare del tempo e della dilazione in cui si svolge il giudizio di merito .

La prova nell’art. 696-bis

La formazione della prova, nel caso dell’art. 696-bis c.p.c, non è vista come “strumentale” al successivo esercizio dell’azione di merito, ed allo scopo di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale attraverso il processo di merito, ma, piuttosto, quale “strumento base” dal quale poter partire per giungere ad una soluzione conciliativa della controversia tra le parti, evitando il successivo giudizio di merito.

Viene, però, meno, conseguentemente, ogni natura e funzione cautelare dell’art. 696-bis c.p.c., per cui si può sostenere che, con il nuovo intervento legislativo, l’A.T.P. è stato affrancato dalla categoria dei procedimenti speciali con finalità cautelari, senza che ciò possa determinare una deminutio dell’istituto e della sua funzione, ma, al contrario, giungendo a riconoscere al medesimo, in virtù del combinato disposto degli artt. 696 e 696-bis c.p.c, la funzione di istituto generale di formazione della prova che, anche svincolato da qualunque finalità di cautela del processo, assicura, al contempo, una prova giudiziale al processo stesso.

Viene, poi, meno ogni non più necessario giudizio di valutazione, di ammissibilità e rilevanza della prova, da parte del giudice di merito, con un automatico ingresso della prova preventiva nel relativo processo di cognizione, nelle forme del deposito di una comune prova documentale, che sarà valutata dal giudice solo nella fase della decisione.

Ciò è confermato anche dalla previsione di cui all’art. 696-bis c.p.c., nella parte in cui si legge che, nel caso di mancata conciliazione ciascuna parte possa chiedere che la relazione depositata dal perito venga acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, senza alcun necessario filtro da parte del giudice di merito, ma solo attraverso un meccanismo di introduzione della prova documentale nel processo di merito.

LA GIURISPRUDENZA

Con la sentenza n. 46 del 20.2.1997 i giudici della Corte Costituzionale escludevano che si potessero esprimere valutazioni tecniche in via preventiva, in quanto si doveva evitare l’impropria anticipazione del giudizio e mantenere le caratteristiche tecniche del procedimento limitato ad un’anticipata raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il giudizio, ma nulla di più; per cui non potevano essere espresse in sede di A.T.P. “le valutazioni tecniche che, sulla scorta degli elementi acquisiti in via d’urgenza, possono essere svolte successivamente con la consulenza nel processo di merito”.

Ancora con la sentenza n. 388 del 22.10.1999, la stessa Corte ribadiva che non si poteva anticipare il giudizio nell’istruzione preventiva che rimaneva un’indagine descrittivo-fotografica.

La Corte di Cassazione, al contrario, ha progressivamente assunto una posizione favorevole ed ha considerato di interpretare estensivamente l’istituto, assumendo lecita la valutazione tecnica su cause ed entità del danno, purché fosse salvo il contraddittorio e non tempestivamente eccepita l’estensione. La riforma del 2005 sembra aver valorizzato proprio tale tendenza estensiva.

L’ORIENTAMENTO RESTRITTIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., 20 febbraio 1997, n. 46

La q.l.c. dell'art. 696 comma 1 c.p.c. - proposta sotto il profilo che la norma, nel prevedere che chi ha urgenza di far accertare lo stato dei luoghi o la condizione di cose può chiedere un accertamento tecnico preventivo, non consentirebbe di accertare la causa e l'entità dei danni, in vista di un giudizio di risarcimento, e quindi violerebbe il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio - è inammissibile in riferimento all'art. 3 cost. (in quanto il giudice remittente assume come termine di comparazione una situazione che egli stesso considera patologica nel processo, in quanto determinata dalla violazione del limite che si vuole rimuovere) e non è fondata in riferimento all'art. 24 cost. (in quanto la norma deve essere interpretata nel senso che l'accertamento tecnico comprende tutti gli elementi conoscitivi ritenuti necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito, e include quindi ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si dovrà esprimere per determinare la causa del danno e l'entità di esso). (Giust. Civ., 1997, I, 880; Giur. Costit., 1997, 435)

Corte Cost., 22 ottobre 1999, n. 388

Non è fondata, con riferimento agli art. 24 e 11 cost. (quest'ultimo, in relazione all'art. 6 par. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955 n. 848), la q.l.c. dell'art. 696 c.p.c. (che, nel prevedere che chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione di cose, può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico, non consentirebbe di accertare in questa sede l'entità dei danni, in vista di un giudizio di risarcimento). Infatti - posto che il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito dall'art. 24 cost., implica una ragionevole durata del processo, perchè la decisione giurisdizionale alla quale è preordinata l'azione, promossa a tutela del diritto, assicuri l'efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione della giustizia; che il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti trova la concreta esplicazione nella disciplina del processo, con una molteplicità di istituti destinati a rendere effettiva questa garanzia; che nel processo civile rispondono a questa esigenza i procedimenti sommari di istruzione preventiva, diretti a raccogliere, ancor prima che sia instaurato un giudizio, gli elementi necessari per la formazione della prova, al fine di evitare che la modifica delle situazioni o gli eventi che si possono verificare impediscano, poi, la formazione e l'acquisizione della prova nel giudizio di merito; e che l'accertamento tecnico preventivo, giustificato da questa necessità cautelare, non deve necessariamente trasformarsi, perchè si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, che verrebbe così ricondotto sino ad esaurirsi nella fase del procedimento sommario - la disposizione impugnata può essere interpretata, in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico preventivo comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si dovrà esprimere per determinare la causa del danno o l'entità di esso; il che consente l'anticipata e tempestiva raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il giudizio, anche in vista della quantificazione del danno. (Giur. Costit., 1999, 2991)

L’ORIENTAMENTO ESTENSIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Cassazione civ., Sez. III, 08 agosto 2002, n. 12007

Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo - affidato nella specie dal giudice per descrivere la condizione obiettiva di un organo della persona dell'istante ed espletato dal consulente anche con accertamenti concernenti le cause della sindrome relativa a tale organo - dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento; ne deriva che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico ovvero allorchè la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento. (Mass. Giur. It., 2002)

Cassazione civ., Sez. III, 03 agosto 2000, n. 10201

Una relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito in ogni sua parte (e, dunque, anche in relazione alla causa del danno) se essa sia stata ritualmente acquisita al giudizio senza opposizione delle parti, con conseguente sanatoria della nullità in cui sia incorso il consulente per aver sconfinato dai compiti meramente descrittivi che, in quella sede, la legge gli affida. (Mass. Giur. It., 2000)

Cassazione civ., Sez. III, 17 novembre 1999, n. 12748

In sede di accertamento tecnico preventivo l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato, disposta "contra legem" dal giudice o effettuata d'iniziativa del consulente, deve considerarsi "tamquam non esset", poichè pure in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio, sicchè una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 697 c.p.c., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio ovvero allorchè la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti. (Mass. Giur. It., 1999)

Cassazione civ., Sez. II, 19 luglio 1995, n. 7863

Il giudice di merito che ha regolarmente acquisito al processo l'accertamento tecnico preventivo può trarre elementi di prova anche dalle indagini effettuate dal consulente tecnico al di fuori dei limiti dell'incarico ricevuto se queste indagini siano state compiute nel rispetto del contraddittorio. (Mass. Giur. It., 1995)

Cassazione civ., 18 agosto 1983, n. 5397

In sede di accertamento tecnico preventivo, l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato, disposta contra legem dal giudice od effettuata d'iniziativa del consulente deve considerarsi tamquam non esset poiché, pur in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio; onde una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio, per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 697 c. p. c., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti.

(Mass. Giur. It., 1983)

ALTRI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Pret. Catania, 27 giugno 1991

Qualora il ctu nominato in sede di accertamento tecnico preventivo abbia effettuato accertamenti non espressamente demandatigli, nel rispetto del principio del contraddittorio, il giudice di merito può utilizzare detti accertamenti con prudente apprezzamento discrezionale ai fini della decisione. (Arch. Civ., 1991, 1039)

Pret. Eboli, 07 febbraio 1990

In tema di procedimenti cautelari, l'accertamento tecnico preventivo acquisito agli atti del successivo giudizio di merito deve essere considerato mezzo istruttorio e probatorio oltre che ai fini dell'identificazione delle cause del danno accertato, anche ai fini della determinazione della sua entità, anche se il consulente tecnico abbia compiuto le indagini eccedendo i limiti del mandato a lui conferito, purché nel rispetto del contraddittorio. (Arch. Locazioni, 1990, 356)

LA DOTTRINA

Per ulteriori approfondimenti dottrinali

− ASPREA, Il decreto ingiuntivo, Giappichelli, 2004;

− BESSO, I procedimenti di istruzione preventiva, in Chiarloni-Consolo, I procedimenti sommari e speciali, II, Procedimenti

cautelari, UTET, 2005, p.1169 ss.;

− BESSO, La prova prima del processo, Giappichelli, Torino, 2004;

− CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, in Opere giuridiche, Morano Editore, IX;

− CECCHELLA - AMADEI - BUONCRISTIANI, Il nuovo processo ordinario e sommario di cognizione, Commento alle novità

introdotte dal c.d. “decreto competitività” e dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, Guida al diritto, Il sole 24 ore;

− CONTE, Le prove civili, Giuffrè editore, 2005, p. 610 ss.;

− CROCINI, La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., www.altalex.it ;

− FERRONI, Relazione del 31/03/2006, www.cciaa.cremona.it;

− LUISO, Diritto processuale civile, IV, I processi speciali, II edizione, 1999, Giuffrè editore;

− NARDO, La nuova funzione conciliativa dell’accertamento tecnico preventivo alla luce della recente legge n. 80/2005,

www.judicium.it ;

− NICOTINA, L’istruzione preventiva nel codice di procedura civile, Milano, Giuffrè editore, 1979;

− PLENTEDA, La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c. introdotto dal c.d. decreto

competitività), www.altalex.com.

LE CONCLUSIONI

Vagliate tutte le precedenti considerazioni, ci si chiede perché escludere, allora, la possibilità per l’A.T.P. di poter fondare un ricorso per decreto ingiuntivo.

Dunque, si può ritenere che, oltre all’acquisizione in un successivo giudizio di merito, su istanza di parte e previo vaglio di ammissibilità e rilevanza da parte del giudice, la consulenza preventiva potrebbe essere acquisita anche in un processo a cognizione sommaria.

Infatti non sembra difficile ammettere l’emissione di un’ingiunzione di pagamento o di consegna ex art. 633 c.p.c., fondato sulla consulenza preventiva, quando questa, per la compiutezza delle indagini consente sulla base di un semplice calcolo matematico al giudice di giungere alla determinazione del diritto, con l’unico limite che il giudice per accogliere la domanda non debba conoscere di ulteriori questioni di fatto, diverse da quelle esaminate dal consulente.

Ne risulta confermata una portata della consulenza, a cui la prassi si è piegata, che è quella di vera e propria prova, quando l’accertamento dei fatti rilevanti può effettuarsi soltanto mediante specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche .