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I protocolli civili

Rassegna sistematica dei protocolli per i procedimenti civili

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli - Fondazione Carlo Maria Verardi

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RASSEGNA SISTEMATICA DEI PROTOCOLLI

PER I PROCEDIMENTI CIVILI

Gli Osservatori sulla giustizia civile rappresentano, già da qualche tempo, una realtà

affermata e diffusa in molte parti d'Italia. Negli ultimi anni, e a tutt’oggi, sono stati

costituiti Osservatori in almeno 26 diverse sedi di Tribunale (Avellino, Bari, Bologna,

Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Gorizia, Latina, Matera, Messina, Milano,

Modena, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Rovereto, Salerno,

Sassari, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Verona), ma il dato è destinato a costante

aggiornamento, tanto rapida ed inarrestabile è divenuta la diffusione degli

Osservatori.

Fondamentale per la progressione nella costituzione di sempre nuovi Osservatori si è

rivelata non solo la loro determinazione nel volere essere, superando le carenze

strutturali e le sterili contrapposizioni di categoria, una sede di elaborazione - pratica

e concreta - di comuni "regole di buona condotta", utili ad una migliore

organizzazione e quindi ad una fruizione più efficace del servizio-giustizia, ma anche

la capacità di sapersi confrontare fra loro, in una attività che è servita sia agli stessi

Osservatori quale reciproco stimolo per migliorarsi ed essere sempre più incisivi nelle

rispettive sedi, sia - al di fuori del circuito degli Osservatori già esistenti - quale

modello di ispirazione per la creazione di sempre nuovi Osservatori.

É in quest'ottica e con questo spirito che, da qualche anno, gli Osservatori si

confrontano pubblicamente in convegni (più propriamente denominati "assemblee

nazionali", a partire da quella di Firenze dello scorso anno), nei quali le elaborazioni

diventano comuni e destinate ad un'assemblea composta di rappresentanti dei molti

Osservatori che sempre vi hanno partecipato, ma anche di tutti quegli altri operatori

della giustizia che a vario titolo vi hanno aderito.

Il primo convegno nazionale si svolse a Bari nel 1997 (“Un progetto per la giustizia

civile”); seguirono poi Bologna nel 1998 (“Giudice unico e sezioni stralcio: le

riforme tra prassi e organizzazione”), di nuovo Bari nel 1999 (“Il giudice unico e la

giustizia civile: dalle riforme dei processi alla riforma dell’organizzazione”), Salerno

nel 2001 (“Quale giustizia per il giusto processo?”), Reggio Calabria nel 2002

(“Giustizia civile tra legalità ed efficienza”), Milano nel 2003 (“Il danno alla

persona”), Genova nel 2005 (“Ruolo e strategie d'impiego della magistratura

onoraria nel settore civile tra riforme processuali e ordinamentali”), Firenze nel

2006 (“Prassi e norme tra cultura e diritto”) e, oggi, Verona.

Da tre anni a questa parte, poi, gli Osservatori hanno preso a riunirsi periodicamente

in incontri collegiali, via via sempre più frequentati, cui partecipano i loro

rappresentanti insieme a quelli della Fondazione Verardi, la quale ha assunto - su

proposta degli stessi Osservatori al convegno di Reggio Calabria, città natale di Carlo

Verardi - l'incarico di coordinamento del circuito degli Osservatori.

In molte sedi di Osservatori sono stati predisposti protocolli per la gestione delle

udienze civili. Ad alcuni protocolli che si occupano della regolamentazione di prassi

nei procedimenti civili ordinari, si sono nel tempo affiancati protocolli che si

occupano di particolari tipi di procedimenti: è il caso del protocollo di Verona per i

procedimenti innanzi al Giudice di Pace, di quello di Cagliari per i procedimenti di

lavoro e previdenza, e di quelli di Milano per i procedimenti di diritto di famiglia e

per l’ascolto del minore.

Assemblea annuale degli Osservatori sulla giustizia civile - Verona, 2-3 giugno 2007

Rassegna sistematica dei protocolli per i procedimenti civili

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Anche la elaborazione dei protocolli è attività degli Osservatori in costante

aggiornamento e proliferazione, di pari passo con la continua crescita e diffusione

degli Osservatori. Dei 21 protocolli ad oggi esistenti - il primo dei quali, quello di

Salerno, data esattamente a cinque anni orsono - circa la metà è stata varata

nell'ultimo anno, dopo la fortunata assemblea annuale di Firenze.

Si tratta di un materiale già molto ampio e di grande interesse, nel quale si fondono le

esigenze comuni a tutti gli Osservatori e le particolarità che inevitabilmente

caratterizzano ciascuna realtà locale.

Al fine di consentire una congeniale visione complessiva del contenuto dei protocolli,

la Fondazione Verardi - confermando il proprio convinto impegno nell'opera di

coordinamento degli Osservatori - ha predisposto la presente rassegna sistematica dei

vari protocolli, indicizzandone i contenuti secondo uno schema che vuole cercare di

ripercorrere con una visione d'insieme i vari passaggi processuali, così come

affrontati nei singoli protocolli.

In ogni sezione le regole protocollari sono state riportate seguendo l'ordine

cronologico di loro elaborazione, dal protocollo più antico a quello più recente, con

accorpamento di quelle regole che, originariamente emanate da un Osservatorio, sono

state in seguito fatte testualmente proprie anche da altri Osservatori.

Con questo contributo, la Fondazione Verardi formula i propri migliori auguri ed

auspici per i lavori della Assemblea di Verona, nella certezza che anche questa

occasione di confronto comune saprà essere feconda e ulteriormente contagiosa per la

diffusione dell'attività e del numero degli Osservatori, nell'impegno comune per la

condivisione di regole virtuose di prassi ed organizzazione, capaci di efficacemente

favorire la affermazione sostanziale dei diritti.

Bologna, 23 maggio 2007

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

direttore della Fondazione Carlo Maria Verardi

. . .

Elenco cronologico dei protocolli esistenti:

1. Protocollo per le udienze civili

dell’Osservatorio di

Salerno

(5 giugno 2002)

2. Protocollo per il processo civile

dell’Osservatorio di

Roma

(28 ottobre 2003,

aggiornato nel 2007)

3. Protocollo per le udienze civili

dell’Osservatorio di

Firenze

(16 giugno 2004)

4. Protocollo per le udienze civili

dell’Osservatorio di

Reggio

Calabria

(1 ottobre 2004,

aggiornato nel 2006)

5. Protocollo di intesa per la gestione delle

udienze civili dell’Osservatorio di

Napoli

(14 maggio 2005)

6. Protocollo d'intesa dell'Osservatorio di Udine (settembre 2005,

aggiornato nel 2006)

7. Protocollo dei processi civili

dell’Osservatorio di

Verona

(19 dicembre 2005)

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8. Protocollo d’intesa sul processo civile di Trieste (27 dicembre 2005)

9. Protocollo per lo svolgimento delle udienze

civili dell’Osservatorio di

Messina

(11 gennaio 2006)

10. Protocollo per i processi civili

dell’Osservatorio di

Milano

(8 febbraio 2006,

aggiornato nel 2007)

11. Protocollo d'intesa dell’Osservatorio di Gorizia (14 settembre 2006)

12. Protocollo per lo svolgimento delle udienze

civili di

Latina

(3 ottobre 2006)

13. Protocollo dell’udienza civile avanti

l’Ufficio del Giudice di Pace

dell'Osservatorio di

Verona

(29 novembre 2006)

14. Protocollo delle udienze civili

dell’Osservatorio di

Cagliari

(13 gennaio 2007)

15. Protocollo per la trattazione delle cause di

lavoro e di previdenza dell’Osservatorio di

Cagliari

(13 gennaio 2007)

16. Protocollo per le udienze civili

dell’Osservatorio di

Venezia

(18 gennaio 2007)

17. Protocollo per lo svolgimento delle udienze

dell'Osservatorio di

Bolzano

(9 febbraio 2007)

18. Protocollo di intesa per la gestione delle

udienze civili dell'Osservatorio di

Modena

(19 febbraio 2007)

19. Protocollo per i procedimenti di

separazione e divorzio dell'Osservatorio di

Milano

(28 febbraio 2007)

20. Protocollo per l'ascolto del minore

dell'Osservatorio di

Milano

(28 febbraio 2007)

21. Protocollo per le udienze civili

dell'Osservatorio di

Bari

(21 marzo 2007)

Indice generale delle regole dei protocolli:

1) Contenuto dell'atto di citazione

- Fissazione del termine a comparire

- Avviso di garanzia al convenuto

- Notificazione dell’atto di citazione

pag. 6

2) Iscrizione a ruolo

- Compilazione della nota di iscrizione

- Iscrizione a ruolo con copia dell'atto di citazione

- Deposito dell'avviso di ricevimento dell'atto di citazione

- Termine per la iscrizione a ruolo da parte dell'attore

- Trasmissione del fascicolo al giudice; differimento della prima udienza

pag. 8

3) Costituzione dei convenuti

- Costituzione nei venti giorni prima dell'udienza di comparizione

- Comunicazione della costituzione

- Costituzione in udienza

- Costituzione nelle cause di opposizione ad ingiunzione

pag. 12

4) Ammissione al patrocinio a spese dello Stato

- Segnalazione nel primo atto depositato

pag. 13

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5) Fascicoli di parte e d’ufficio

- Predisposizione e tenuta dei fascicoli di parte; produzione dei documenti

- Ritiro dei fascicoli di parte

- Predisposizione e tenuta dei fascicoli d'ufficio

- Distinzione dei fascicoli d’ufficio di diversi procedimenti

- Consultazione del fascicolo d'ufficio

- Consultazione dei fascicoli d'ufficio in udienza

- Copie di atti e documenti dal fascicolo d'ufficio

pag. 14

6) Copia di atti e documenti per le controparti pag. 17

7) Comunicazioni tra le parti e tra queste e la cancelleria

- Indicazione dei dati per le comunicazioni

- Comunicazione integrale dei provvedimenti

pag. 18

8) Svolgimento delle udienze

- Affissione del ruolo e degli avvisi di cancelleria nell’aula d’udienza

- Consultazione del ruolo in udienza

- Numero massimo di cause per udienza

- Numero di udienze per giudice

- Orario delle udienze

- Fasce orarie per le udienze

- Variazione del luogo di svolgimento delle udienze

- Udienze straordinarie e pomeridiane

- Riservatezza delle udienze

- Partecipazione delle parti alle udienze

- Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza; sostituzione del

giudice o dei difensori

- Puntualità delle udienze

- Redazione dei verbali di udienza

- Assistenza in udienza da parte del personale di cancelleria

- Deduzioni scritte allegate al verbale di udienza

- Precisazione delle conclusioni

- Traduzione dei provvedimenti nei processi bilingui

pag. 20

9) Prime udienze, in generale

- Prime udienze nelle cause contumaciali; dichiarazione della

contumacia

- Prime udienze nelle cause di opposizione ad ingiunzione

- Chiamata in causa di terzo

- Chiamata in causa di terzo nelle cause di opposizione ad ingiunzione

- Domanda di convenuto nei confronti di altro convenuto (c.d. "domanda

trasversale")

- Istanze ex artt. 186 bis e ter c.p.c. (ante il c.d. "rito competitivo")

pag. 39

10) Udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (ante il c.d. "rito competitivo)

- Memorie ex art. 183 c.p.c. (ante c.d. "rito competitivo")

- Memorie ex art. 184 c.p.c. (ante c.d. "rito competitivo")

pag. 42

11) Udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. (nel c.d. "rito

competitivo")

- Memorie ex art. 183 c.p.c. (nel c.d. "rito competitivo")

pag. 45

12) Rinnovazione del tentativo di conciliazione, ex art. 185 c.p.c. pag. 51

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13) Redazione e deposito degli atti difensivi

- Intestazione degli atti difensivi

- Contenuto degli atti difensivi

- Tipicità del contenuto delle memorie autorizzate

- Termini per memorie autorizzate e altri adempimenti

pag. 50

14) Discussione e decisione sulle domande istruttorie pag. 52

15) Intimazione dei testimoni pag. 53

16) Assunzione della prova testimoniale pag. 55

17) Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio pag. 58

18) Rinvii delle udienze

- Rinvii ordinari

- Rinvii su richiesta di una sola parte

- Rinvii per espletamento prove

- Rinvii per trattative

- Rinvii d'ufficio o per impedimento del giudice

- Attività dei giudici onorari

- Rinvii per impedimento del difensore

- Rinvii per impedimento delle parti o dei testi

- Rinvii per mancata comparizione; provvedimenti di cancellazione per

mancata comparizione

pag. 69

19) Emissione e redazione dei provvedimenti

- Redazione e sottoscrizione dei provvedimenti

- Emissione dei provvedimenti in udienza

- Provvedimenti su istanze depositate fuori udienza

pag. 76

20) La decisione della causa

- Deposito della nota spese

- Redazione di provvedimenti di condanna al pagamento

- Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

- Stesura informatica della sentenza

- Liquidazione delle spese di lite

- Fissazione di udienza per la rinuncia agli atti

- Transazione di cause già trattenute in decisione

pag. 77

21) Segnalazioni di cortesia da parte dei difensori pag. 80

22) Segnalazioni di cortesia nei confronti dei cittadini pag. 82

23) Utilizzo degli strumenti informatici

- Scritti difensivi su supporto informatico

- Polisweb

- Servizio "sentenze on line"

- Servizio di prenotazione via internet delle notifiche

pag. 82

24) Comunicazione delle sentenze di impugnazione pag. 83

25) Riferimenti giurisprudenziali e di dottrina pag. 85

26) Modalità di ricevimento degli avvocati pag. 85

27) Modalità di accesso alla cancelleria pag. 86

28) Attività dei praticanti avvocati pag. 86

29) Comunicazione del protocollo ai difensori non appartenenti al Foro pag. 87

30) Riunioni organizzative

- Riunioni organizzative di sezione

pag. 87

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- Riunioni organizzative di Tribunale

- Riunioni volte a favorire l’uniformità interpretativa

31) Procedimenti cautelari

- Procedimento cautelare in genere

- Procedimento possessorio

- Accertamento tecnico preventivo e c.t.u. preventiva

- Revoca, modifica e reclamo

pag. 88

32) Procedimenti di esecuzione

- Esecuzioni mobiliari

- Esecuzioni mobiliari presso terzi

- Esecuzioni immobiliari

pag. 90

33) Procedimenti di diritto di famiglia

- Riservatezza delle udienze

- Definizione delle "spese straordinarie" nei casi di obbligo al pagamento

dell'assegno per il contributo nel mantenimento dei figli minori

- Documentazione da allegare ai ricorsi per separazione e divorzio

- Decreto di fissazione della udienza presidenziale

- Costituzione della parte resistente

- Svolgimento della udienza presidenziale

- Verbale della udienza presidenziale

- Audizione di minori

- Udienze per l'audizione degli interdicendi

pag. 90

34) Procedimenti di lavoro

- Iscrizione a ruolo

- Comparizione delle parti alla prima udienza

- Udienza nelle cause di previdenza

pag. 95

35) Procedimenti innanzi al Giudice di Pace

- Prima udienza

- Svolgimento della prima udienza

- Rinvii

- Udienze di trattazione

- Assenza, sostituzione o impedimento dell'udienza

- Verbale d'udienza

- Istruttoria

- Costituzione, fascicolo di parte, documenti, atti

- Provvedimenti del giudice

pag. 96

Contenuto dell'atto di citazione

Fissazione del termine a comparire

Si raccomanda all'avvocato la fissazione in atto di citazione, in favore del convenuto,

di un termine a comparire non inferiore a 90 giorni dalla consegna dell'atto stesso

all'ufficiale giudiziario.

(protocollo dei processi civili di Verona)

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Avviso di garanzia al convenuto

Inserimento in atto di citazione di una chiarificazione in chiave garantistica del

contenuto dell’invito rivolto al convenuto, ex art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.,

finalizzata ad evidenziare al convenuto medesimo, a fronte della modifica introdotta

all'art. 167 c.p.c. dal decreto competitività, la necessità di rivolgersi sollecitamente ad

un avvocato per la predisposizione della difesa, mediante la seguente o analoga

formula: "si invita il convenuto a rivolgersi tempestivamente ad un difensore per

consentirgli di costituirsi in giudizio mediante il deposito di atto scritto entro il

termine di venti giorni prima dell’udienza suindicata, con l’avvertimento che il

mancato rispetto di quel termine comporta gravi limitazioni al diritto di difesa e le

decadenze di cui all’art. 167, 2 e 3 comma, c.p.c.".

(protocollo dei processi civili di Verona)

Gli avvocati inseriranno, in atto di citazione, oltre all’avvertimento di legge ai sensi

dell’art. 163, 3° comma, n. 7 c.p.c., anche un avvertimento che, per il carattere grafico

e per la chiarezza delle parole utilizzate, renda evidente al/i convenuto/i la necessità

di rivolgersi al più presto ad un avvocato per la predisposizione della difesa e lo

informi della possibilità, ricorrendone le condizioni, di presentare all’apposito ufficio

sito nel Palazzo di Giustizia domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Gli avvocati inseriranno, in atto di citazione, oltre all’avvertimento di legge ai sensi

dell’art. 163, 3° comma, n. 7 c.p.c., anche un avvertimento che renda evidente al/i

convenuto/i la necessità di rivolgersi tempestivamente ad un avvocato per la

predisposizione della difesa e lo informi della possibilità, ricorrendone le condizioni,

di presentare all’apposito ufficio sito nel Palazzo di Giustizia domanda di ammissione

al patrocinio a spese dello Stato.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Al fine di garantire una effettiva difesa è auspicabile che gli avvocati inseriscano

nell’atto introduttivo del giudizio un avvertimento di garanzia che, per il contenuto

grafico e per la chiarezza delle parole utilizzate, renda evidente al destinatario

dell’atto medesimo la necessità di rivolgersi sollecitamente ad un avvocato per la

predisposizione della difesa e lo informi della possibilità, ricorrendone le condizioni,

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ad esempio: Tizio è invitato a

rivolgersi tempestivamente ad un legale giacché in caso contrario potrà incorrere in

gravi limitazioni della sua difesa).

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Gli avvocati inseriranno in atto di citazione oltre a quanto indicato nell'art. 163, 3°

comma, n. 7, c.p.c. anche un avvertimento che per il carattere grafico e per la

chiarezza delle parole utilizzate, renda evidente a parte convenuta la necessità di

rivolgersi al più presto ad un avvocato per la predisposizione della difesa, mediante la

seguente o analoga formula: "si invita il convenuto (nome e cognome) a rivolgersi

senza ritardo ad un difensore per consentirgli di costituirsi in giudizio mediante il

deposito di un atto scritto entro il termine di venti giorni prima dell'udienza

suindicata, con l'avvertimento che il mancato rispetto di quel termine comporta gravi

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limitazioni al diritto di difesa e le decadenze di cui all'art. 167, 2° e 3° comma,

c.p.c.".

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Nella parte finale dell'atto di citazione, in un riquadro graficamente evidenziato, è

opportuno inserire il seguente avvertimento: "Si avverte il sig. ... della necessità di

rivolgersi quanto prima ad un avvocato qualora non voglia precludersi eventuali

attività difensive che vanno svolte nel predetto termine di venti giorni prima

dell'udienza fissata. Per chi versa in particolari condizioni di bisogno la legge

garantisce una difesa gratuita".

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

Per favorire la tempestività della costituzione del convenuto si invitano i difensori

degli attori a inserire nella vocatio in ius una formula che chiarisca, in termini di

linguaggio comune, l’opportunità per la parte citata di affidare il più presto possibile

l’incarico di difesa.

(protocollo per i processi civili di Milano, addendum 2007)

Notificazione dell’atto di citazione

Si raccomanda agli ufficiali giudiziari l'inoltro non urgente del plico entro il quinto

giorno lavorativo dal ricevimento dello stesso da parte dell'avvocato.

(protocollo dei processi civili di Verona)

. . .

Iscrizione a ruolo

Compilazione della nota di iscrizione

I difensori si impegnano a porre particolare cura nel completare la nota di iscrizione a

ruolo della causa, corredandola di tutti i dati anagrafici (data e luogo di nascita,

residenza e codice fiscale) relativi alla parte assistita e, ove possibile, alle controparti,

nonché ad indicare, comunque, tali dati negli atti difensivi di costituzione in giudizio

e negli scritti conclusionali.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Si raccomanda agli avvocati la compilazione completa e corretta della nota di

iscrizione a ruolo (con indicazione della data di consegna dell’atto all’ufficiale

giudiziario, in mancanza di prova di avvenuta notifica al destinatario).

(protocollo dei processi civili di Verona)

All’atto della iscrizione a ruolo, in particolare ove effettuata tramite “codice a barre”,

i difensori presteranno particolare attenzione nell’indicare correttamente il codice

fiscale, l’indirizzo delle parti e soprattutto l’oggetto della causa con la relativa

codificazione. Si segnala la grande importanza di tali indicazioni, sia a fini statistici

sia ai fini della assegnazione della causa, senza intoppi, alla sezione “competente”

secondo le tabelle di organizzazione dell’ufficio: una indicazione scorretta comporta

inutili dilazioni, che si risolvono in ritardi nella fissazione della prima udienza.

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Il controllo della corretta indicazione dell’oggetto della causa verrà effettuato

dall’Ufficio in ogni fase del procedimento di assegnazione del procedimento ed in

particolare in sede di decreto di fissazione dell’udienza ex art. 168 bis c.p.c.

Ove il difensore del convenuto o dell’intervenuto riscontri una evidente erroneità

dell’oggetto della causa indicato al momento della iscrizione a ruolo rispetto a quanto

esposto in citazione, la questione sarà discussa congiuntamente dalle parti in prima

udienza e l’eventuale diversa indicazione condivisa sarà segnalata alla cancelleria.

(protocollo per i processi civili di Milano)

All’atto della iscrizione a ruolo, in particolare ove effettuata tramite “codice a barre”,

i difensori presteranno attenzione in generale nel compilare con esattezza l’atto da

depositare ed in particolare nell’indicare correttamente il codice fiscale, l’indirizzo

delle parti e soprattutto l’oggetto della causa con la relativa codificazione.

Si segnala la grande importanza di tali indicazioni, sia a fini statistici sia ai fini della

assegnazione della causa alla sezione “competente” secondo le tabelle di

organizzazione dell’ufficio: una indicazione scorretta comporta inutili dilazioni, che

si risolvono in ritardi nella fissazione della prima udienza.

Il controllo della corretta indicazione dell’oggetto della causa verrà effettuato

dall’Ufficio in ogni fase di assegnazione del procedimento.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

All’atto della iscrizione a ruolo, i difensori presteranno attenzione nell’indicare

correttamente il codice fiscale, l’indirizzo delle parti e soprattutto l’oggetto della

causa con la relativa codificazione e in generale nella esatta compilazione dell’atto da

depositare nonché le cause che presentano identità di questione di fatto e di diritto in

vista della loro possibile riunione ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c.

Il controllo della corretta indicazione dell’oggetto della causa verrà effettuato

dall’Ufficio in ogni fase del procedimento.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

All'atto della iscrizione a ruolo i difensori presteranno particolare attenzione

nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto

l'oggetto della causa con la relativa codificazione.

Il controllo della corretta indicazione dell'oggetto della causa verrà effettuato sia dalla

cancelleria che dal giudice in ogni fase di assegnazione della causa medesima.

Ove il difensore del convenuto o dell'intervenuto dovesse riscontrare una evidente

erroneità dell'oggetto della causa indicato al momento della iscrizione a ruolo rispetto

a quanto esposto in citazione, la questione sarà discussa congiuntamente dalle parti e

dal giudice in prima udienza.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Gli avvocati cureranno la compilazione completa e corretta della nota d’iscrizione a

ruolo.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

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All’atto della iscrizione a ruolo, in particolare in relazione alla gestione

informatizzata e mediante “codici a barre” del fascicolo da parte della cancelleria, i

difensori presteranno attenzione nell’indicare correttamente l’oggetto della causa.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Iscrizione a ruolo con copia dell'atto di citazione

Si raccomanda alla cancelleria l'iscrizione a ruolo del fascicolo anche solo con la

velina dell’atto di citazione.

(protocollo dei processi civili di Verona)

La cancelleria provvederà all'iscrizione a ruolo del fascicolo anche solo con la velina

dell’atto di citazione.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Deposito dell'avviso di ricevimento dell'atto di citazione

Si raccomanda agli avvocati il deposito della cartolina di ricevimento della notifica

della citazione, ove non disponibile all’atto dell’iscrizione, alla prima udienza davanti

al magistrato (nuovo art. 183 c.p.c.).

(protocollo dei processi civili di Verona)

Gli avvocati depositeranno la cartolina di ricevimento della notifica dell’atto di

citazione, ove non disponibile all’atto dell’iscrizione, alla prima udienza davanti al

magistrato (nuovo art. 183 c.p.c.).

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Termine per la iscrizione a ruolo da parte dell'attore

Ai fini dell’individuazione del termine per la costituzione dell’attore previsto dall’art.

165 c.p.c. si avrà riguardo al momento di perfezionamento della notificazione per il

convenuto e non al momento di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Trasmissione del fascicolo al giudice; differimento della prima udienza

La facoltà di differimento ex art. 168 bis ult. co. c.p.c. sarà esercitata al fine di

organizzare udienze omogenee per tipo di controversia, ove siano prevedibili attività

e/o sviluppi processuali omogenei; di smistare i fascicoli in modo razionale dal punto

di vista quantitativo; di fissare ad orari precisi le cause ove siano prevedibili

incombenti specifici che richiedano una precisa programmazione dei tempi: istanze ex

artt. 648, 649, 186 ter, 186 bis c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Le cancellerie provvederanno a trasmettere il fascicolo di ufficio al giudice istruttore

immediatamente dopo la sua designazione, al fine di consentirgli un tempestivo

esame dello stesso, anche al fine dell'efficace utilizzazione dello strumento del

differimento dell'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 168 bis, 5° c., c.p.c.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

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Si raccomanda alla cancelleria la trasmissione del fascicolo:

1) al Presidente del Tribunale, per la sollecita assegnazione alla sezione, entro 10

giorni dall'iscrizione a ruolo;

2) al Presidente di Sezione, per la sollecita assegnazione al giudice istruttore, entro

15-16 giorni dall’iscrizione a ruolo (così da assicurare una permanenza del fascicolo

non superiore a sei-sette giorni sia presso il Presidente del Tribunale sia presso i

Presidenti di Sezione);

3) al magistrato designato, per l’esame del fascicolo, entro 20-22 giorni

dall’iscrizione a ruolo;

e) al giudice istruttore designato l’esercizio della facoltà di differimento ex art. 168

bis, quinto comma, c.p.c., entro 5-7 giorni dal ricevimento del fascicolo.

Differimento ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c.:

a) utilizzazione sistematica da parte del magistrato del differimento di cui all'articolo

168 bis, comma quinto, c.p.c., sia per la fissazione della udienza di prima

comparizione e trattazione (nuovo articolo 183 c.p.c.), sia per la semplice rifissazione

dell’orario della trattazione con conferma della data di citazione. A tal fine, si

raccomanda:

1) il preventivo inserimento sistematico in tutti i fascicoli da parte della cancelleria

del modulo per il differimento;

2) la compilazione integrale del modulo di differimento da parte del magistrato,

indicando il n. di R.G., le parti, la nuova data e/o il nuovo orario;

3) la trasmissione in cancelleria da parte del magistrato dei fascicoli differiti, separati

dagli altri ed opportunamente evidenziati;

b) termine del differimento ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c. Si raccomanda:

1) l’osservanza da parte del magistrato del termine massimo di differimento (45

giorni) previsto dall'articolo 168 bis, quinto comma, c.p.c., ferma restando la piena

discrezionalità del magistrato nello stabilire un differimento dell'udienza anche

estremamente breve (1-2 giorni);

2) la sollecita comunicazione via telefax da parte della cancelleria del differimento

disposto dal giudice ex articolo 168 bis, quinto comma, c.p.c., entro 30-35 giorni

dall’iscrizione della causa a ruolo.

Si raccomanda alla cancelleria di comunicare tempestivamente ai difensori il

provvedimento di differimento ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c. (o la fascia oraria)

entro 3 giorni dal deposito del provvedimento da parte del giudice.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Nel caso di spostamento dell’udienza di prima comparizione rispetto a quella indicata

in atto di citazione, si auspica che il relativo provvedimento precisi se lo spostamento

è disposto ai sensi del 4° o del 5° comma dell’art. 168 bis c.p.c. e che tale

precisazione sia inserita tra le informazioni accessibili tramite sportello informatico.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Nel caso di spostamento dell’udienza di prima comparizione rispetto a quella indicata

in atto di citazione, si raccomanda al giudice che il relativo provvedimento precisi se

il differimento è disposto ai sensi del IV o V comma dell’art. 168 bis c.p.c.

ricordando alle cancellerie che, in tale ultimo caso, è fatto obbligo per legge darne

comunicazione ai difensori.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

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La cancelleria curerà l'immediata trasmissione del fascicolo al Presidente del

Tribunale, per la sollecita assegnazione alla sezione, ed al Presidente di Sezione, per

la sollecita assegnazione al giudice istruttore, ed infine al magistrato designato, per

l’esame del fascicolo ed i provvedimenti di cui all'art. 168 bis, 5° co., c.p.c.

Il giudice disporrà il differimento della prima udienza ai sensi dell’art. 168 bis,

5° comma, c.p.c., nei limiti del possibile ad horas - tenendo conto della verosimile

durata di ciascuno degli incombenti e assicurando in ogni caso ad ogni causa un

adeguato spazio di interlocuzione con i difensori - permettendo così un'efficiente

organizzazione del calendario del giudice pur rimanendo entro il giorno fissato

dall'attore.

La cancelleria curerà la sollecita comunicazione via telefax o per posta elettronica alle

parti costituite del differimento disposto dal giudice ex articolo 168 bis, 5° comma,

c.p.c., e trasmetterà al magistrato i fascicoli delle nuove cause con anticipo di due

settimane sull'udienza fissata, al fine di permettere una buona conoscenza degli

argomenti da trattare.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza come suggerito dalle regole di questo

protocollo è opportuno che il giudice utilizzi l'art. 168 bis, comma 5, c.p.c. per evitare

che nella stessa data venga fissato un numero eccessivo di cause.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

. . .

Costituzione dei convenuti

Costituzione nei venti giorni prima dell'udienza di comparizione

Al fine di meglio garantire l’effettivo contraddittorio tra le parti e la possibilità di

difesa e di replica alla prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., i termini per la

costituzione del convenuto previsti dall’art. 166 c.p.c. di almeno 20 giorni prima

dell’udienza saranno rispettati anche nelle ipotesi in cui non debbano proporsi da

parte del convenuto domande riconvenzionali, chiamate di terzo o eccezioni in senso

stretto.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Per consentire la completa trattazione orale della causa come previsto dai commi 4 e

5 dell'art. 183 c.p.c. è opportuno che i convenuti si costituiscano in ogni caso nel

termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

Si auspica che la costituzione del convenuto avvenga tempestivamente, nei venti

giorni antecedenti l’udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c., in

modo da consentire una effettiva trattazione della causa in tale udienza e da evitare

ogni questione in tema di decadenza relativa alle eccezioni non rilevabili d’ufficio

(cfr. nuovo testo art. 167 c.p.c.).

(protocollo per i processi civili di Milano, addendum 2007)

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Comunicazione della costituzione

Si raccomanda agli avvocati di comunicare alla controparte la propria costituzione in

giudizio.

(protocollo dei processi civili di Verona)

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

I difensori comunicheranno tempestivamente, e comunque non appena possibile, alla

controparte la propria costituzione in giudizio.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Costituzione in udienza

In caso di costituzione in udienza, il difensore avrà cura di lasciare depositato il

fascicolo di parte e di verificare presso la cancelleria, la settimana successiva

all’udienza ed utilizzando Polis Web Internet o il punto informativo dell’ufficio, che

l’indicazione del difensore della parte convenuta (o intervenuta o chiamata) sia stata

correttamente inserita nel registro informatico.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Nella ipotesi di costituzione il giorno dell’udienza, il difensore avrà cura di effettuare

il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima della effettiva trattazione.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Costituzione nelle cause di opposizione ad ingiunzione

Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il difensore dell’opposto avrà cura di

depositare contestualmente alla costituzione anche il proprio fascicolo della fase

monitoria.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

. . .

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Segnalazione nel primo atto depositato

Ciascun avvocato, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello

Stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ne darà

atto nel primo atto difensivo, produrrà in giudizio copia del provvedimento di

ammissione e fornirà ogni altro eventuale elemento utile al fine di eventuali

successive verifiche.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Ciascun avvocato, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello

Stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, produrrà in

giudizio copia del provvedimento di ammissione, nonchè ogni altro elemento utile al

fine di eventuali successive verifiche.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

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Fascicoli di parte e d’ufficio

Predisposizione e tenuta dei fascicoli di parte; produzione dei documenti

I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto

previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti

correttamente affoliati, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro

dell'indice del fascicolo.

In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando

specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento, e contestualmente si

provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto

previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, con

distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell’indice del fascicolo.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta

dei fascicoli di parte, e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto

prodotto sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Si raccomanda agli avvocati di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli

singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all’atto cui

vengono allegati e aggiornando di volta in volta l’indice originario.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Si raccomanda agli avvocati di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una

facile estrazione dei documenti.

(protocollo dei processi civili di Verona)

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Gli avvocati provvederanno a numerare progressivamente non solo i documenti

depositati con i primi atti del giudizio, ma anche quelli successivi, ricollegandosi alla

numerazione di quelli già in atti. Inoltre, provvederanno a depositare copia dei

documenti prodotti in corso di giudizio per ciascuna delle parti costituite.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

In caso di produzione di documenti in udienza, il difensore ne depositerà copia per

tutti i difensori costituiti in giudizio.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

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In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando

specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

La cancelleria verificherà la regolare formazione del fascicolo, la presenza delle

produzioni e delle copie degli atti e attesterà il regolare deposito alla presenza dei

difensori.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Si raccomanda agli avvocati di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto

previsto dall’art. 74 disp. att. c.p.c. e di produrre i documenti numerandoli e

descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce

all’atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l’indice originario (a tale

proposito appare auspicabile l’adozione di accorgimenti per consentire

l’individuazione di ogni singolo documento quali, ad esempio, supporti per la

segnalazione a margine sporgenti).

In caso di documenti allegati alle memorie, si raccomanda agli avvocati di curare

l’inserimento all’interno del fascicolo dedicato provvedendo all’aggiornamento

dell’indice.

Si raccomanda inoltre agli avvocati di rispettare numerazione progressiva e

indicazione specifica dei documenti anche in caso di produzione a verbale.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Il fascicolo di parte verrà formato in modo tale da consentire una agevole

consultazione ed estrazione dei documenti, evitando perciò graffature fisse.

I documenti prodotti dovranno essere numerati progressivamente e descritti

singolarmente in calce all’atto cui sono allegati e contestualmente al deposito verrà

aggiornato l’indice originario; i criteri di cui sopra verranno rispettati anche in caso di

produzione di documenti in udienza.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Ritiro dei fascicoli di parte

Si raccomanda agli avvocati di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della

causa.

(protocollo dei processi civili di Verona)

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Nel caso di ritiro del fascicolo di parte, gli avvocati avranno cura, all’atto del

rideposito, di ordinarlo in ogni sua parte.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Predisposizione e tenuta dei fascicoli d'ufficio

Gli atti del fascicolo d'ufficio dovranno essere a loro volta numerati progressivamente

in relazione alla data di produzione.

Nell'indice del fascicolo di ufficio, redatto sulla copertina interna dello stesso ai sensi

dell'art. 36 disp. att. c.p.c., sarà riportata, tra l'altro, l'annotazione della costituzione di

ciascuna parte e della eventuale restituzione in cancelleria dei fascicoli di parte ritirati

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dai difensori, anche qualora ciò avvenga al momento del deposito delle comparse

conclusionali.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Gli atti del fascicolo d’ufficio saranno numerati progressivamente man mano che

vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere. Difensori e giudici

avranno cura di non manomettere tale ordine durante la consultazione del fascicolo.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Gli atti del fascicolo d’ufficio saranno inseriti nel fascicolo progressivamente man

mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere.

Difensori e giudici avranno cura di non modificare tale ordine durante la

consultazione del fascicolo.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Si raccomanda alle cancellerie di curare che il frontespizio dei fascicoli nonché le

indicazioni a computer concernenti il nome dell’avvocato, l’indirizzo ed i suoi

recapiti telefonici e fax, siano completi e costantemente aggiornati.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Distinzione dei fascicoli d’ufficio di diversi procedimenti

I fascicoli delle cause c.d. di vecchio rito e quelli delle cause c.d. di nuovo rito

avranno colorazioni diverse.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

Consultazione del fascicolo d'ufficio

Gli avvocati, per quanto possibile, avranno cura di non richiedere di consultare il

fascicolo d’ufficio o di estrarre copia di atti o di documenti del processo nella

settimana antecedente alla celebrazione dell’udienza.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori dalla

cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti

nel fascicolo d’ufficio, se non previa espressa autorizzazione del cancelliere.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Gli avvocati, per quanto possibile, avranno cura di non richiedere di consultare il

fascicolo d’ufficio o di estrarre copie di atti o di documenti del processo nei tre giorni

antecedenti alla celebrazione dell’udienza.

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Le cancellerie e i giudici (in particolare i presidenti di sezione competenti alle

assegnazioni) cureranno che i fascicoli di parte siano disponibili per la consultazione

dei difensori nella fase processuale antecedente alla prima udienza, in modo che non

siano ridotti i termini previsti dal legislatore per la predisposizione delle difese.

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Onde evitare che il mancato inserimento del dato nel sistema informatico comporti la

mancata conoscenza in tempo utile del provvedimento del giudice, si auspica

comunque la previsione da parte delle Cancellerie di un termine entro il quale, in

mancanza della comparsa di indicazioni presso il punto informatico, sia comunque

possibile per i difensori la consultazione del fascicolo o dei registri cartacei.

(protocollo per i processi civili di Milano, addendum 2007)

Consultazione dei fascicoli d'ufficio in udienza

La consultazione del fascicolo avviene in aula di udienza ovvero, previa espressa

autorizzazione del giudice, nella sala avvocati adiacente alle aule civili ovvero negli

attigui scrittoi.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Copie di atti e documenti dal fascicolo d'ufficio

La parte che ottiene il fascicolo in visione potrà all’occorrenza estrarre copie uso

studio a sua cura con la fotocopiatrice dell’Ordine.

(protocollo d'intesa di Gorizia)

. . .

Copia di atti e documenti per le controparti

Gli avvocati che depositino documenti in corso di giudizio provvederanno a

depositare copia di detti documenti per ciascuna delle parti costituite del giudizio.

(protocollo d'intesa di Udine)

Si raccomanda agli avvocati, ove sia richiesto e sia possibile, di mettere a

disposizione della controparte copia dei documenti depositati.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Si raccomanda agli avvocati di depositare per le controparti una copia dei documenti

prodotti su qualsiasi supporto diverso dal cartaceo (floppy, cd-rom, etc.).

(protocollo dei processi civili di Verona)

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Il difensore curerà il deposito della copia di cortesia di atti e documenti per tutti i

difensori costituiti in giudizio, anche se non si tratta di controparti.

Al momento del deposito in cancelleria di atti e documenti il difensore curerà che le

copie per controparte e quelle di cortesia siano inserite nei fascicoli di ogni parte

costituita.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Il difensore curerà il deposito della copia degli atti per tutti i difensori costituiti in

giudizio, anche se non si tratta di controparti.

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In caso di produzione di documenti, il difensore ne depositerà copia per tutti i

difensori costituiti in giudizio, salvo che l’adempimento non sia eccessivamente

gravoso.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Ogni difensore potrà trasmettere ai difensori di controparte ulteriore copia degli atti e

documenti anche via fax o via e-mail.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

All’atto della costituzione in cancelleria gli avvocati depositeranno, a disposizione

della controparte, copia dei documenti allegati all’atto di costituzione o alle

successive memorie sino ad un massimo di trenta fogli.

Qualora la costituzione o la produzione documentale avvenga in udienza, gli avvocati

saranno tenuti a mettere a disposizione della controparte le copie di tutti i documenti

depositati.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

. . .

Comunicazioni tra le parti e tra queste e la cancelleria

Indicazione dei dati per le comunicazioni

Gli avvocati ed i c.t.u. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire

un’agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta

elettronica).

(protocollo per il processo civile di Roma)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Il giudice autorizzerà ex art. 151 c.p.c. la comunicazione delle ordinanze anche in

modo diverso da quanto previsto dagli artt. 134 e 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., ad

esempio, mediante fax o posta elettronica; i difensori si impegnano a comunicare con

lo stesso mezzo l’avvenuta ricezione dell’atto.

Nell’assumere la riserva il giudice darà atto del preventivo consenso dei difensori a

tali forme di comunicazioni.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

Quando le ordinanze vengono comunicate mediante fax o posta elettronica, in caso di

contrasto prevale il testo del provvedimento depositato in cancelleria.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio

numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali

desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento, e provvederanno a

comunicare tempestivamente ogni variazione dei suddetti dati.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

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In tutti i casi in cui appaia opportuno, il giudice autorizzerà comunque, anche ai sensi

dell'art. 151 c.p.c., la comunicazione dei provvedimenti mediante fax o posta

elettronica.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

In tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i difensori

si impegnano a comunicare con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione dell'atto entro tre

giorni.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

I difensori, nell’atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio

numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica presso i quali

desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento.

I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di

indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all’inizio della causa.

Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e

dell’indirizzo di posta elettronica.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

I difensori presteranno altresì la massima attenzione affinché nessun atto con le

vecchie indicazioni venga depositato successivamente al mutamento della

domiciliazione.

Nel caso di nomina di un collegio di difesa, verrà prestata particolare attenzione

affinché sia individuato con chiarezza il difensore presso il quale è eletto domicilio.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Avvocati e consulenti sono invitati a fornire al giudice ed alla cancelleria tutti i dati

utili per consentire un agevole comunicazione tra tutti i soggetti del processo (numeri

di telefono e fax, indirizzi di posta elettronica).

(protocollo per le udienze civili di Messina)

In tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i difensori

si impegnano a confermare, con lo stesso mezzo ed entro tre giorni, l’avvenuta

ricezione dell’atto all’indirizzo e-mail od al numero di fax che dovranno essere

indicati con adeguata evidenza nella comunicazione della cancelleria.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Gli avvocati che abbiano indicato nei propri scritti difensivi il numero di fax presso

cui ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria avranno cura di garantire che

l’apparecchio telefax ricevente sia acceso e regolarmente funzionante durante l’orario

di apertura del proprio studio professionale e nella mattinata della giornata di sabato.

(protocollo d'intesa di Udine, versione aggiornata 2006)

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Il difensore avrà cura di indicare nell’atto introduttivo o nella memoria di costituzione

il numero di telefono nonché il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica

presso i quali potranno essere effettuate le comunicazioni nel corso del procedimento.

Il difensore avrà cura, altresì, di aggiornare i propri timbri in caso di modificazioni in

corso di causa dell’indirizzo dello studio, del numero di telefono, di telefax e

dell’indirizzo di posta elettronica, segnalando tempestivamente alla cancelleria tali

variazioni.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Comunicazione integrale dei provvedimenti

Si raccomanda alle cancellerie di comunicare il provvedimento integrale e non solo il

dispositivo specialmente in quei procedimenti nei quali dalla comunicazione decorre

il termine per l’impugnazione.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

. . .

Svolgimento delle udienze

Affissione del ruolo e degli avvisi di cancelleria nell’aula d’udienza

Il ruolo dell’udienza sarà affisso alla porta del locale in cui questa si tiene,

possibilmente qualche giorno prima.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene

l'orario di trattazione delle singole cause.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Copia del ruolo di udienza con eventuali annotazioni utili e tutti gli avvisi di natura

organizzativa sono affissi all'ingresso dell'aula nonché - almeno 48 ore prima - in

apposite bacheche e comunicati all'ufficio informazioni per il pubblico.

Nelle stesse bacheche e presso l'ufficio informazioni verrà reso disponibile un avviso

quotidiano con l'indicazione delle udienze giornaliere, dei magistrati che le terranno e

dell'aula in cui si svolgeranno.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Copia del ruolo di udienza con eventuali annotazioni utili e tutti gli avvisi di natura

organizzativa sono affissi all'ingresso dell'aula.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria, versione aggiornata 2006)

Prima dell’inizio dell’udienza di prova, verrà affisso sulla porta del locale in cui

questa si tiene l’orario di trattazione già predeterminato delle singole cause.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Consultazione del ruolo in udienza

Il ruolo istruttorio non può essere consultato durante lo svolgimento dell’udienza,

salvo casi eccezionali.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

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Numero massimo di cause per udienza

Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto

dall'art. 168 bis, 5° co., c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire

un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Nella trattazione delle cause in ciascuna udienza si prevederà comunque, per quanto

possibile, la priorità per le cause di maggiore vetustà.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tale da consentire

un’adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Per garantire la effettiva trattazione delle singole cause e ove possibile l’adozione di

provvedimenti in udienza, limitando il numero delle riserve, verrà fissata per ciascuna

udienza un numero contenuto di cause.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di Latina)

Numero di udienze per giudice

Considerate anche le risorse di cancelleria effettivamente disponibili e l'esigenza di

consentire l'assistenza in udienza, il giudice fissa solo eccezionalmente udienze

ulteriori rispetto a quelle già previste dal calendario dell'ufficio, comunque in misura

non superiore a due al mese.

Il predetto limite non riguarda le comparizioni urgenti nei procedimenti esecutivi o

cautelari o possessori (fase sommaria) o camerali a trattazione monocratica.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Orario delle udienze

Ogni causa, salvo le cause per le quali la trattazione non sia necessaria o sia di rapido

esaurimento, sarà fissata ad un orario preciso, con programmazione, da parte del

giudice e dei difensori, del tempo verosimilmente necessario per lo svolgimento

dell’attività prevista.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Si raccomanda che negli atti difensivi che richiedono la fissazione dell’udienza ad

opera della parte l’orario d’udienza sia indicato nelle ore 9 e ss.

Si raccomanda che per ciascuna causa, o gruppo di cause, sia fissato un orario di

trattazione.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Si raccomanda che negli atti difensivi che richiedono la fissazione dell’udienza ad

opera della parte l’orario d’udienza sia indicato nelle ore 9 e ss.; verrà in tal senso

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curata un'armonizzazione dell'orario di prima udienza ad opera di ciascuna sezione in

attesa di chiarimenti da parte della Corte d'Appello sul calendario giudiziario.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Fasce orarie per le udienze

Dividere l'udienza in due fasce, e dedicare la prima ai differimenti ed alla trattazione

delle cause che non richiedano lunghe discussioni e destinare la seconda fascia (che

avrà inizio almeno un'ora dopo l'ora di apertura) all'interrogatorio delle parti,

all'assunzione di prove testimoniali, alla discussione delle cause da riservare per la

decisione.

(protocollo per le udienze civili di Salerno)

L'udienza mattutina è divisa in fasce orarie di durata non superiore a sessanta minuti.

Al momento del rinvio di una causa all'udienza successiva andrà valutata la

verosimile durata degli adempimenti programmati in modo da fissare all'interno di

ogni fascia un numero tale di cause da consentire la compiuta trattazione delle stesse

senza superare i limiti di tempo prefissati.

Le cause rinviate ai sensi dell'art. 181 c.p.c. e dell'art. 309 c.p.c. vanno fissate

nell'ultima fascia.

Le cause rinviate per l'escussione dei testimoni vanno fissate per ultime e

preferibilmente con la precisa indicazione dell'orario di inizio della prova.

(protocollo per il processo civile di Roma)

Le cause per le quali la trattazione non sia necessaria o sia di rapido esaurimento

potranno essere fissate ad un medesimo orario entro fasce temporali comunque non

superiori a un’ora (ad esempio, cause provenienti da rinvii ex art. 181 o 309 c.p.c.,

cause provenienti da trattative, cause ex art. 180 c.p.c. nei soli casi in cui sia

prevedibile la mera verifica della regolarità del contraddittorio, cause fissate per la

precisazione delle conclusioni).

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

L’udienza è divisa in 2 fasce orarie: 9,00-10,30 e 10,30 in poi.

La 1ª fascia è destinata agli adempimenti previsti dall’art. 180 di c.d. vecchio rito e

dall’art. 183 di nuovo rito - solo dopo l’ora contumaciale, se una delle parti non è

presente - nonché dagli artt. 183 - in caso di mancata comparizione personale - e 184

- ove meramente scritti - di c.d. vecchio rito e, ancora, ad altre attività di durata

prevedibilmente contenuta (ad es. giuramento c.t.u., concessione termini etc.).

La seconda fascia è destinata all'espletamento dell’interrogatorio libero delle parti e

delle prove orali, alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ai chiarimenti dei c.t.u., ad

altre attività di durata difficilmente prevedibile.

Diversi orari possono essere volta a volta concordati tra giudice e parti, anche al fine

di assicurare la riservatezza di audizioni vertenti su fatti personali.

I fascicoli saranno ordinati secondo le fasce orarie di chiamata. Con l’ordinanza che

dispone il rinvio il giudice indicherà la fascia oraria ovvero l’ora di chiamata, che sarà

annotata sulla copertina del fascicolo.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

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Le fasce orarie iniziali dell'udienza - e precisamente quelle comprese nei primi

novanta minuti dall'orario tabellare di inizio dell'udienza stessa - saranno riservate

alla trattazione delle cause fissate per la prima comparizione delle parti ai sensi

dell'art. 180 c.p.c., nonché delle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve

durata (es.: udienze di precisazione delle conclusioni; udienze fissate ai sensi dell'art.

183, 5° co., c.p.c.; udienze di discussione orale in cause semplici o ripetitive, ecc.).

Le fasce orarie finali - e precisamente quelle successive ai primi novanta minuti

dall'orario tabellare di inizio dell'udienza - saranno riservate alla trattazione delle

cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di

durata non prevedibile (es.: prove per testi; audizione delle parti; procedimenti

cautelari e possessori, ecc.).

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

I magistrati si impegnano a non fissare cause diverse da quelle chiamate per la prima

comparizione delle parti il lunedì tra le ore 9.00 e le ore 10.00.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Si raccomanda che l’udienza venga tendenzialmente divisa in due fasce orarie: la

prima dedicata a cause con incombenti di minor durata (trattazione in senso stretto),

la seconda dedicata a cause che richiedano incombenti di maggior durata (istruttoria e

provvedimenti cautelari).

(protocollo dei processi civili di Verona)

L'udienza civile è ordinata per tre fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei:

Prima fascia dalle ore 9,30 alle ore 10,30 (salva anticipazione alle 9,00 per specifici

incombenti): adempimenti prevedibilmente di breve durata, nel rispetto della

distinzione tra udienze di prima comparizione ed udienze di trattazione come da

calendario, quali quelli previsti dall'art. 180 e dagli artt. 183 e 184 c.p.c., se limitati

alla mera concessione di termini; precisazione delle conclusioni; concessione di

termine per memorie, etc.;

Seconda fascia dalle ore 10,30 alle ore 12,00: adempimenti di durata non breve o che

richiedono maggiore riservatezza, quali le discussioni orali, di merito ed istruttorie in

precedenza fissate, comparizioni personali delle parti, giuramento e chiarimenti del

consulente, procedimenti cautelari; nella medesima fascia potranno essere trattate

altresì le cause originariamente fissate nella prima fascia della stessa udienza ma per

le quali si sono poste questioni non previste che meritano approfondimento;

Terza fascia dalle ore 12,00 in poi: adempimenti di non breve durata specificamente

fissati dal giudice, ivi inclusa la lettura dei dispositivi e delle motivazioni ex art. 281

sexies c.p.c.

Al momento del rinvio il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata

all'udienza successiva e la cancelleria ne curerà l'annotazione nei registri informatici.

Resta salva la facoltà del singolo giudice di fissare, all'interno delle suddette fasce,

orari più specifici (ad horas) per singole cause o gruppi di cause, indicando nel

verbale precedente l'orario, nonché udienze monotematiche per adempimenti specifici

(trattazione, prove, ecc.).

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Le prove vengono fissate ad horas all'interno delle fasce orarie suddette,

preferibilmente nella seconda e terza fascia ma in ogni caso organizzando l'udienza in

modo da evitare sovrapposizioni tra l'assunzione delle prove ed altri adempimenti.

Si procede per chiamata di ciascuna singola causa secondo l'ordine riportato

nell'elenco affisso all'ingresso dell'aula. Nella prima fascia, qualora le parti non

rispondano alla prima chiamata, si provvederà ad una seconda chiamata.

Al momento di disporre il rinvio, gli avvocati indicano, ove possibile, al giudice la

prevedibile durata degli adempimenti che si dovranno tenere nell'udienza successiva,

al fine di consentire il corretto inquadramento nella relativa fascia d'udienza.

I verbali verranno chiusi, anche con l'eventuale assunzione dei provvedimenti ex artt.

181 o 309 c.p.c., a conclusione della singola fascia oraria di riferimento della causa,

salvo che su richiesta delle parti non ne sia consentita dal giudice la chiamata in

fascia oraria successiva, compatibilmente con l'andamento e l'organizzazione

dell'udienza.

Per garantire l'effettiva trattazione delle singole cause e ove possibile l'adozione di

provvedimenti in udienza, limitando il numero delle riserve, verranno fissate per

ciascuna udienza un numero contenuto di cause, soprattutto nella seconda e terza

fascia.

I procedimenti cautelari e possessori ove non possano essere trattati in udienze

monotematiche saranno chiamati nella seconda o terza fascia.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Presso il Tribunale le fasce orarie iniziali dell’udienza – indicativamente sino alle ore

10,30/11,00 – saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le

quali sono prevedibili adempimenti di breve durata (ad esempio: udienze di prima

comparizione delle parti ai sensi dell’art. 180 c.p.c. preriforma; udienze di

precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause di particolare

semplicità).

Presso il Tribunale le fasce orarie successive saranno riservate alla trattazione delle

cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di

durata non prevedibile (ad esempio: prove per testi, audizione delle parti, discussione

di procedimenti cautelari e possessori).

Presso la Corte le fasce orarie per gli adempimenti di prima comparizione e di

trattazione saranno determinate in relazione ai gruppi di cause assegnati a ciascun

relatore, mentre le fasce orarie finali (tendenzialmente dopo le ore 12) saranno

riservate alla assunzione dei mezzi di prova.

(protocollo per i processi civili di Milano)

I magistrati si impegnano a non fissare cause diverse da quelle chiamate per la prima

comparizione delle parti o da quelle – promosse prima del 1 marzo 2006 – in cui

siano previsti incombenti di minor durata (trattazione in senso stretto), tra le ore 9.00

e le ore 10.30 dello stesso giorno.

(protocollo d'intesa di Gorizia)

L’udienza civile è ordinata per due fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei.

Prima fascia dalle ore 9,30 alle ore 11,00: adempimenti di breve durata, nel rispetto

della distinzione tra udienze di prima comparizione ed udienze di trattazione come da

calendario, quali quelli previsti dagli art. 183 con novellato e 184 c.p.c., in ogni caso

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ove l’attività sia limitata alla mera concessione di termini; precisazione delle

conclusioni; concessioni di termini per memorie; ammissione mezzi di prova etc.

Seconda fascia dalle ore 11,00 alle ore 13,00: adempimenti di durata non breve o che

richiedono maggiore riservatezza, quali le discussioni orali, di merito ed istruttorie in

precedenza fissate, comparizione personali delle parti, giuramenti e chiarimenti del

consulente, procedimenti cautelari; nella medesima fascia della stessa udienza ma per

le quali si sono poste questioni non previste che meritano approfondimento.

Al momento del rinvio il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata

all’udienza successiva e la cancelleria ne curerà l’annotazione nei registri informatici.

La cancelleria curerà altresì che i fascicoli siano ordinati nell’aula di udienza per

essere distribuiti secondo la fascia oraria di chiamata.

Resta salva la facoltà del singolo giudice di fissare, all’interno delle suddette fasce,

orari più specifici (ad horas) per singole cause o gruppi di cause, indicando nel

verbale precedente l’orario.

Le prove vengono fissate ad horas all’interno della seconda fascia in modo da evitare

sovrapposizioni tra l’assunzione delle prove ed altri adempimenti (gli avvocati nella

intimazione ai testimoni indicheranno l’orario fissato dal magistrato per la loro

audizione).

I verbali verranno chiusi, anche con l’eventuale assunzione dei provvedimenti ex art.

181 o 309 c.p.c., a conclusione della singola fascia oraria di riferimento della causa,

salvo che su richiesta di tutte le parti non ne sia consentita dal giudice la chiamata in

fascia oraria successiva.

I procedimenti cautelari e possessori saranno chiamati nella seconda fascia,

possibilmente ad horas per evitare sovrapposizioni.

Anche per le procedure esecutive immobiliari sono previste per le udienze due fasce

orarie:

Prima fascia dalle ore 9,00 alle ore 10,30: comparizioni parti, incarichi ai consulenti,

fissazione vendite.

Seconda fascia dalle ore 10,30 alle ore 12,00: opposizioni, possibilmente fissate ad

horas.

Terza fascia dalle ore 12,00 alle ore 14,00: svolgimento delle vendite.

Se nessuno compare, per la eventuale assunzione dei provvedimenti di cui all’art. 631

c.p.c., si procederà a nuova chiamata a conclusione della singola fascia di riferimento.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di Latina)

Le udienze saranno organizzate per fasce orarie e per ciascuna causa, o gruppo di

cause, verrà fissato un orario di trattazione.

Le fasce orarie iniziali dell’udienza di trattazione – indicativamente sino alle ore

10,30 – saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali

sono prevedibili adempimenti di breve durata (ad esempio: udienze di prima

comparizione delle parti ai sensi dell’art. 180 c.p.c. preriforma; udienze di

precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause di particolare

semplicità).

Il conferimento dell’incarico ai c.t.u. e, nelle udienze di prova, l’assunzione dei

diversi mezzi istruttori saranno fissati ad orari predeterminati.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

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Le udienze saranno organizzate per fasce orarie e per ciascuna causa, o gruppo di

cause, verrà fissato un orario di trattazione.

I giudici e gli avvocati concordano sull’esigenza di riservare, tendenzialmente, le

fasce orarie iniziali alla trattazione della controversie di speciale complessità ed

all’espletamento delle prove e di non procrastinare di norma oltre le ore tredici il

predetto incombente.

Concordano altresì di riservare tendenzialmente la fascia oraria finale (dalle ore 13 in

avanti) alla trattazione delle cause di minore complessità, alla comparizione delle

parti ed all’espletamento del tentativo di conciliazione nonché alla discussione delle

controversie.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Si raccomanda che:

a) vengano stabilite diverse fasce orarie a seconda del tipo di incombente;

b) l’udienza venga tendenzialmente divisa in due fasce orarie: la prima dedicata a

cause con incombenti di minor durata; la seconda dedicata a cause che richiedano

incombenti di maggior durata (istruttoria e provvedimenti cautelari);

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Per i giorni di udienza destinati alla celebrazione delle udienze di prima comparizione

e trattazione della causa, il giudice provvederà a raggruppare le pratiche omogenee a

seconda del tipo di trattazione prevista (udienze di conferimento incarico ai

consulenti, udienze di prevista minor durata di cd. trattazione in senso stretto, udienze

di comparizione parti ex art. 183 c.p.c.).

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Le fasce orarie iniziali dell’udienza saranno tendenzialmente riservate alla prima

comparizione delle parti e trattazione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., nonché delle cause

per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.: udienze di precisazione

delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause semplici o ripetitive,

discussione sui mezzi di prova già proposti, adempimenti ex art. 309 c.p.c., ecc.).

Le fasce orarie successive o finali dell’udienza saranno tendenzialmente riservate alla

trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o

comunque di durata non prevedibile (es.: prove per testi; audizione delle parti;

procedimenti cautelari e possessori, ecc.). Per detti incombenti, o comunque quando

la complessità della trattazione o la presumibile durata dello svolgimento lo consigli,

sarà altresì possibile individuare apposite udienze.

Analogamente si procederà, eventualmente previa rifissazione di udienza per la

effettiva comparizione delle parti, qualora, tenuto conto della natura della

controversia e sentiti i difensori, sia necessario od opportuno interrogare liberamente

le parti, tentare la conciliazione, procedere all’audizione dei minori, in ogni caso

assicurando che l’udienza sia svolta secondo quanto previsto dall’artt. 84 disp. att.

c.p.c.: “le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche”.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Le aule d´udienza sono aperte alle ore 9.00. Per quell'ora, nell'aula devono essere

presenti i fascicoli d'ufficio, onde consentirne la consultazione da parte degli

avvocati, prima dell'inizio dell'udienza, alla presenza del cancelliere.

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Le udienze hanno inizio alle ore 9.30.

Ove possibile, l'udienza è divisa in due fasce orarie, la seconda delle quali destinata

alle attività che richiedono tempi lunghi di trattazione.

(protocollo per le udienze civili di Bari)

Variazione del luogo di svolgimento delle udienze

Ove l’udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria avrà

premura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della

stanza del giudice ed anche sulla porta della cancelleria.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Qualora l’udienza dovesse tenersi in luogo diverso da quello abituale (stanza del

giudice, aule udienze camera di consiglio, etc.) la cancelleria avrà cura di darne

tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della stanza del giudice,

dell’abituale aula d’udienza ed anche sulla porta della cancelleria.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Udienze straordinarie e pomeridiane

Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare

complessità, ovvero per l'audizione delle parti e dei testi, ove se ne ravvisi la

opportunità, potranno essere fissate udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da

quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato (e quindi anche in

orario pomeridiano), compatibilmente con gli impegni dei difensori.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per i processi civili di Milano)

Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare

complessità, ovvero per l’audizione delle parti e dei testi, potranno essere fissate, ove

se ne ravvisi la opportunità, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli

stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato compatibilmente con gli

impegni dei difensori.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Si raccomanda che venga concordata tra le parti e il giudice la fissazione di eventuali

udienze pomeridiane.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, il giudice può fissare

un'udienza straordinaria in cui concentra i procedimenti per i quali è previsto

l'intervento di soggetti "esterni" al processo (testi, consulenti d'ufficio e/o di parte,

parti).

(protocollo per le udienze civili di Bari)

Giudice e procuratori costituiti potranno concordare la fissazione di un'udienza

pomeridiana ad orario prestabilito per adempimenti di particolare durata e/o

complessità.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

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Riservatezza delle udienze

Deve essere realmente applicata la disposizione dell’art. 84 disp. att. c.p.c. (“le

udienze del giudice istruttore non sono pubbliche”) onde consentire un ordinato

svolgimento dell’udienza ed evitare che parti e testimoni siano costretti a riferire fatti

personali dinanzi a terzi estranei al processo.

(protocollo per il processo civile di Roma)

I difensori eviteranno di trattenersi nell'aula di udienza, nel corso delle udienze

istruttorie, se non per il tempo in cui avviene la trattazione delle cause in cui essi sono

costituiti.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Nel corso dell'udienza, i difensori eviteranno di avanzare richieste o di esporre

questioni ai giudici, di qualunque tipo, in relazione a procedimenti diversi da quelli in

corso di trattazione (ivi inclusa la richiesta di consultazione del ruolo di udienza o di

singoli fascicoli processuali).

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per le udienze civili di Bari)

E' richiamata l’importanza del precetto di cui all’art. 97 disp. att. c.p.c. circa il divieto

per il giudice di ricevere private informazioni sulle cause pendenti innanzi a sé.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Il giudice, in ciò coadiuvato dai difensori, regola l´andamento dell'udienza istruttoria

in modo da evitare che le parti e i testimoni debbano riferire fatti personali dinanzi a

terzi estranei.

I procedimenti camerali innanzi al collegio si svolgono in modo da assicurare la

riservatezza delle parti.

I difensori evitano di trattenersi nell'aula dell'udienza istruttoria oltre il tempo della

trattazione della causa in cui essi sono costituiti.

Quando sono presenti nell'aula di udienza, i difensori hanno cura di evitare il

funzionamento del telefono cellulare.

(protocollo per le udienze civili di Bari)

Partecipazione delle parti alle udienze

Gli avvocati e i magistrati richiamano l'importanza della osservanza del contenuto

dell'art. 84 disp. att. c.p.c., con particolare riferimento al precetto per le parti di

assistere all'udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del

difensore, l'autorizzazione ad interloquire.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale

delle parti all’udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

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Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza; sostituzione del giudice o dei

difensori

L’avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si deve

adoperare per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e

degli adempimenti da compiersi nel corso dell’udienza.

(protocollo per il processo civile di Roma)

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Il giudice, venuto a conoscenza della sua impossibilità di tenere l'udienza, si

adopererà per organizzare al meglio la propria sostituzione.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva

conoscenza della causa, in modo che:

- sia assicurata la effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il

giudizio;

- sia effettivamente privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e

sostanziali sollevate dalle parti.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva

conoscenza della causa, in modo che il giudice possa esercitare fruttuosamente i

poteri di cui all'articolo 183, 3° co., c.p.c.;

In caso di impedimento a comparire personalmente all'udienza, il difensore costituito

avrà cura di garantire la presenza di un sostituto processuale, regolarmente nominato

ai sensi dell'art. 9 della legge professionale (r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578,

convertito con modificazioni in legge 22 gennaio 1934 n. 36), ovvero di un collega

munito di regolare delega (anche eventualmente inviata a mezzo telefax, su carta

intestata, in caso di impedimenti improvvisi), nonché delle conoscenze e dei poteri

necessari per un effettiva trattazione della causa.

Si provvederà comunque alla identificazione del sostituto o del delegato.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Al fine del più efficace e sollecito svolgimento delle udienze nel contraddittorio delle

parti con il magistrato, il giudice e gli avvocati avranno cura di conoscere con la

migliore precisione il contenuto degli atti di causa.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

(protocollo d’intesa sul processo civile di Trieste)

Nel caso in cui non possa essere presente in udienza, l’avvocato si adopererà per farsi

sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e al quale siano state

fornite precise indicazioni sugli adempimenti da compiersi nel corso dell’udienza.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

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Rassegna sistematica dei protocolli per i procedimenti civili

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Si raccomanda che gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza,

assicurino la sostituzione con un collega a conoscenza della causa.

(protocollo dei processi civili di Verona)

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Rientra negli ordinari compiti della difesa professionale che l’avvocato, nel caso in

cui non possa essere presente in udienza, sia sostituito da un collega a conoscenza

degli atti di causa e al quale siano state fornite precise indicazioni sugli adempimenti

da compiersi nell’udienza.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Nel caso di impedimento del giudice a tenere l'udienza, l'individuazione del giudice

onorario che lo sostituirà deve essere fatta, quando possibile, con adeguato anticipo

per consentire a quest'ultimo di conoscere sia pure sommariamente gli atti di causa ed

adottare gli opportuni provvedimenti. In ogni caso, il giudice onorario, per quel che

concerne gli eventuali rinvii, dovrà rispettare l'agenda e le indicazioni del titolare del

ruolo.

Le prove e le cause fissate ad horas inizieranno all'orario fissato con un breve

margine di tolleranza non superiore a 15 minuti, anche in assenza di uno dei

procuratori.

L'avvocato costituito che non possa essere presente in udienza, si deve adoperare

affinché il collega che lo sostituisce sia a conoscenza degli atti di causa e degli

adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza cui deve essere in grado di

partecipare utilmente senza chiedere un rinvio per il sol fatto di essere sostituto del

dominus della causa.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

I giudici e i difensori avranno cura di giungere all’udienza con una effettiva

conoscenza della causa.

La conoscenza della causa sarà assicurata anche dal sostituto processuale del

difensore.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Nel caso di impedimento del giudice a tenere l’udienza, l’individuazione del giudice

che lo sostituirà deve essere fatta, salvo che l’impedimento non si sia verificato nella

imminenza della udienza, con adeguato anticipo per consentire a quest’ultimo di

conoscere sia pure sommariamente gli atti di causa ed adottare gli opportuni

provvedimenti.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di Latina)

Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l’udienza già fissata, organizzerà la propria

sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa ovvero differirà

l’udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da

parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con

audizione di testi o giuramento c.t.u.) ai difensori, anche a mezzo telefono,

comunicazione per fax o per posta elettronica.

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Si provvederà inoltre a prestabilire un sistema di turnazione per la sostituzione dei

giudici da parte dei g.o.t.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

La conoscenza della causa sarà assicurata anche dai sostituti del difensore, vieppiù

nei casi in cui all’udienza precedente vi sia stato un interpello specifico da parte del

giudice.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

I giudici e i difensori, anche quali sostituti, avranno cura di giungere all'udienza con

una conoscenza della causa adeguata agli incombenti previsti, in modo che:

a) sia assicurata l’effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il

giudizio;

b) il giudice possa esercitare fruttuosamente i poteri di cui all'articolo 185 c.p.c.;

c) sia effettivamente privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e

sostanziali sollevate dalle parti.

Gli avvocati costituiti, in caso d’impossibilità a presenziare in udienza, assicurano la

sostituzione con un collega a conoscenza degli adempimenti da compiersi nel corso

dell'udienza. Per la prima udienza di comparizione e di trattazione nonché per le

udienze di assunzione delle prove, la nomina a sostituto dovrà essere conferita per

iscritto, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, ord. forense, ed il sostituto nominato dovrà

essere a conoscenza della causa in modo da consentirne l’adeguata trattazione.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

L´avvocato costituito deve assicurare la propria presenza in udienza dinanzi al

giudice al momento della chiamata della causa patrocinata. In caso di impedimento,

egli si adopera per farsi sostituire da un collega a conoscenza dei fatti di causa e degli

adempimenti da compiersi, in modo da essere in grado di interloquire con le

controparti e con il giudice.

(protocollo per le udienze civili di Bari)

Salvo i casi di eventi imprevedibili verificatisi a brevissima distanza dal giorno

stabilito per la celebrazione dell'udienza, occorre evitare che avvocati, parti testimoni

e consulenti tecnici compaiano dinanzi al sostituto del giudice titolare della causa del

tutto inutilmente o soltanto per ricevere la comunicazione della data dell'udienza

successiva.

Il giudice, pertanto, dovrà organizzare la propria sostituzione con un collega che sia

in grado di adottare i necessari provvedimenti sulle istanze formulate dalle parti.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

Puntualità delle udienze

Dare inizio alle udienze all'orario stabilito.

(protocollo per le udienze civili di Salerno)

Le prove e le cause fissate “ad horas” inizieranno all'orario fissato con un breve

margine di tolleranza non superiore a 15 minuti, anche in assenza di uno dei

procuratori.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria, versione aggiornata 2006)

(protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di Latina)

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Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato

per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento (salvi,

naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della

trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti).

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

In caso di mancata presenza di una delle parti all'orario fissato per la trattazione di

una causa (o comunque al momento, successivo, in cui la causa viene effettivamente

chiamata), la causa stessa verrà comunque trattata, salvo casi eccezionali in cui, con il

consenso di tutte le parti presenti, la trattazione verrà differita alla fine dell'udienza.

La mancata presenza delle parti all'orario fissato comporterà, in ogni caso, il

differimento della trattazione della causa alla fine dell'udienza.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Qualora la concomitanza di orario delle udienze fissate nella giornata impedisse loro

di essere puntualmente presenti a una udienza, gli avvocati daranno di ciò tempestivo

avviso al giudice e al collega di controparte, indicando la presumibile durata

dell’impedimento.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la

trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato, avvertirà

l’altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare un nuovo

orario.

In caso di mancata presenza di uno dei difensori all’orario fissato per la trattazione

della causa, l’altro o gli altri difensori cercheranno di contattare il difensore assente

per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.

In caso di mancata presenza di alcune delle parti all’orario fissato, il giudice terrà

conto sia delle necessità legate all’ordinato svolgimento dell’udienza, sia della

disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell’orario o della data, sia

dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere

comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Ove, nel corso dell’udienza, si verifichi un significativo slittamento dell’orario

indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od

a motivi contingenti, è auspicabile che il giudice ne dia tempestiva comunicazione

agli avvocati ed alle parti in attesa.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Ove, nel corso dell’udienza, si verifichi un significativo slittamento dell’orario

indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od

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a motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed

alle parti in attesa.

Ove, nel corso dell’udienza, i difensori si presentino in ritardo rispetto all’orario

prefissato, in quanto trattenuti dinanzi ad altro giudice per il protrarsi di altra udienza,

il giudice ne terrà conto e consentirà lo spostamento ad ora successiva, quando sia

possibile, altrimenti al termine dell’udienza.

In tale ultima ipotesi, nel caso di indisponibilità della controparte o dei testi citati a

trattenersi fino alla fine dell’udienza, il giudice sposterà la prova ad altra udienza.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

In caso di mancata presenza – senza giustificazione – di alcune delle parti all’orario

fissato, il giudice terrà conto sia delle necessità legate all’ordinato svolgimento

dell’udienza, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento

dell’orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di

decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un

rinvio di orario o di data.

Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la

trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato, avvertirà

l’altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare un nuovo

orario.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

In caso di slittamento dell’orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi

della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, il giudice si impegna a

comunicare ai difensori delle cause immediatamente successive la durata

dell’eventuale slittamento ovvero a concordare l’eventuale differimento della

trattazione della causa.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Si raccomanda che sia il giudice sia i difensori pongano la massima cura nel rispetto

dell’orario fissato per l’inizio dell’udienza e per la trattazione di ciascun

procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati

dall’imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti, e che, in

caso di mancata comparizione di alcune delle parti costituite all’orario fissato, il

giudice tenga conto sia delle necessità legate all’ordinato svolgimento dell’udienza,

sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell’orario o della

data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere

comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato

per l'inizio dell'udienza. In particolare le udienze fissate ad horas per incombenti di

non breve durata (ex art. 183 c.p.c., udienze prove, conferimenti di incarico al

consulente d’ufficio, ecc.) inizieranno all'orario stabilito con un breve margine di

tolleranza non superiore a quindici minuti anche in assenza di uno dei procuratori,

previa telefonata di cortesia da parte dell’avvocato presente.

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Per le udienze di trattazione in senso stretto, la puntualità si riterrà rispettata ove la

trattazione della causa possa essere effettuata entro un’ora dall’orario stabilito.

Ove nel corso dell'udienza si preveda un significativo ritardo dell'orario di chiamata

delle cause successive dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi

contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in

attesa, comunicando il presumibile nuovo orario di chiamata della causa.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Ove nel corso dell’udienza si verifichi un significativo slittamento dell’orario indicato

per la trattazione della causa, dovuto a motivi contingenti od al prolungamento degli

incombenti precedenti, il giudice ne informerà gli avvocati e le parti in attesa.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Redazione dei verbali di udienza

Il giudice, in caso di impossibilità di tenere l'udienza con la collaborazione del

personale amministrativo preposto alla verbalizzazione con strumenti informatici,

redige egli stesso il verbale ovvero autorizza, sull'accordo delle parti ma in ogni caso

sotto la sua direzione, che a ciò provveda uno degli avvocati.

(protocollo per il processo civile di Roma)

La verbalizzazione delle attività di udienza si svolgerà preferibilmente con l’uso degli

strumenti informatici e particolarmente per l’assunzione delle prove. La

verbalizzazione avverrà comunque sotto la direzione del giudice.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

La trattazione dei procedimenti sarà orale, e la verbalizzazione avverrà

preferibilmente con strumenti informatici ovvero con l'utilizzazione di modulistica

uniforme, sotto la direzione del giudice, e ad opera di un cancelliere, ove possibile. In

caso di indisponibilità del servizio di verbalizzazione da parte della cancelleria, se ne

darà atto nel verbale.

Non sarà consentita la redazione del verbale da parte dei difensori, se non sotto

dettatura del giudice ovvero sotto il suo diretto ed immediato controllo, e comunque

alla contestuale presenza di tutte le parti costituite e comparse all'udienza.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Il verbale è redatto direttamente dal giudice o dagli avvocati sotto la direzione del

giudice.

(protocollo dei processi civili di Verona)

La verbalizzazione può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle parti.

(protocollo dei processi civili di Verona)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Nella stesura del verbale è incentivato, per gli adempimenti standard, l'uso di moduli

in parte prestampati ovvero di strumenti informatici.

La stesura del verbale è sintetica e riporta quanto avvenuto e dichiarato nel corso

della trattazione orale.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

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Il redattore del verbale di prima udienza curerà che nell’intestazione vengano indicati

tutti gli elementi necessari per identificare la causa, anche tenendo conto della

funzione del verbale nel caso di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

Ove possibile, la cancelleria provvederà ad inserire nel fascicolo il foglio del verbale

di prima udienza con l’intestazione già formulata, utilizzando il sistema informatico.

Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di

verbalizzazione delle udienze sia tradizionale sia mediante strumenti informatici, il

giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su accordo delle

parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei

difensori.

(protocollo per i processi civili di Milano)

L’attore curerà che nell’intestazione del verbale della prima udienza vengano indicati

tutti gli elementi necessari per identificare la causa.

Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di

verbalizzazione delle udienze sia tradizionale sia mediante strumenti informatici, il

giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su accordo delle

parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei

difensori, preferibilmente utilizzando lo strumento informatico o, in mancanza,

garantendo la leggibilità dello scritto.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Sarà cura delle parti e del giudice verificare che nell’intestazione del verbale della

prima udienza vengano indicati tutti gli elementi necessari per identificare la causa.

Il giudice procede alla verbalizzazione di persona ovvero autorizza, su accordo delle

parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei

difensori, preferibilmente utilizzando lo strumento informatico o, in mancanza,

garantendo la leggibilità dello scritto.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Il verbale di udienza sarà scritto in modo leggibile.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Il verbale d’udienza verrà redatto dal giudice, ovvero - per le verbalizzazioni delle

richieste degli avvocati - direttamente dagli stessi.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

La trattazione dei procedimenti sarà orale, e la verbalizzazione avverrà,

nell’impossibilità di tenere udienza con la collaborazione del personale

amministrativo, sotto la direzione del giudice, dallo stesso personalmente ovvero da

parte di uno dei difensori o loro delegati presenti.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Assistenza in udienza da parte del personale di cancelleria

È assicurata l'assistenza all'udienza, quantomeno nella prima fascia, previo a tal fine il

riassetto delle cancellerie e dei calendari di udienza, cui dovrà provvedersi

modulando il rapporto quantitativo del personale di cancelleria, per ciascuna delle

varie qualifiche, in termini realmente compatibili con il complessivo carico di lavoro.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

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L'assistenza in udienza da parte del personale di cancelleria è assicurata a partire dalle

ore 9.00 e sino alle ore 12,00; riprende quindi alle ore 13. Il martedì ed il giovedì,

dalle ore 14.00 alle ore 17.00, è assicurata per l´intera durata dell´udienza.

(protocollo per le udienze civili di Bari)

Deduzioni scritte allegate al verbale di udienza

Qualora siano depositate memorie non attinenti nel loro contenuto a quanto ivi

previsto, le spese relative saranno considerate non ripetibili ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

I difensori eviteranno di chiedere l'allegazione al verbale di deduzioni scritte

predisposte anteriormente all'udienza, salvo casi eccezionali.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Previa comunicazione alla controparte, sono ammesse note a verbale predisposte in

via anticipata dalle parti, purché presentino lunghezza limitata (massimo due pagine),

contenuto non esclusivamente ripetitivo di argomentazioni già svolte, forma decorosa

(non sono ammessi fax).

(protocollo dei processi civili di Verona)

Gli avvocati che hanno necessità di illustrare in modo analitico le loro deduzioni

chiederanno preferibilmente termine per scambio di memorie da depositare in

cancelleria.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

I difensori avranno cura di limitare le richieste di allegazione al verbale di deduzioni

scritte ai casi di effettiva necessità.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Il giudice avrà cura di accertare e garantire il pieno contraddittorio qualora siano

presentate note a verbale che saranno ammesse solo qualora presentino le seguenti

caratteristiche:

a) lunghezza limitata (massimo due pagine);

b) stretta pertinenza all’incombente;

c) contenuto non esclusivamente ripetitivo di argomentazioni già svolte;

d) forma decorosa (ad esempio evitando produzioni in carta telefax termotecnica).

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Sarà ammessa eccezionalmente l’allegazione da parte degli avvocati di note al verbale

d’udienza, laddove abbiano lunghezza massima di due facciate e formato uso bollo e

forma decorosa. L’avvocato predisporrà copia per le controparti.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

I difensori eviteranno di chiedere l’allegazione al verbale di deduzioni scritte

predisposte anteriormente all’udienza, salvo casi eccezionali o laddove ciò appaia

opportuno, in ogni caso assicurando che le deduzioni allegate siano sintetiche e

contenute entro limiti ragionevoli; in tal caso i fogli di deduzione scritta saranno

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allegati al verbale previa autorizzazione del giudice e sentite le altre parti presenti,

onde consentire il rispetto del contraddittorio.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Precisazione delle conclusioni

I difensori preciseranno le conclusioni su foglio dattiloscritto da allegare al verbale di

udienza, salve le integrazioni che si rendano necessarie alla luce delle conclusioni

avversarie.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Gli avvocati preciseranno le conclusioni con separato foglio, preferibilmente

dattiloscritto, riportandole analiticamente, salvo integrazioni rese necessarie dalle

conclusioni della controparte.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

All'udienza di precisazione delle conclusioni, si auspica l'allegazione al verbale di

scritti, possibilmente in duplice copia, contenenti esclusivamente la precisazione delle

conclusioni; le medesime conclusioni potranno anche essere riportate su supporto

informatico da allegare alla produzione.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, gli avvocati preciseranno le

conclusioni per esteso o con preciso riferimento all’atto, o agli atti, nel quale o nei

quali le conclusioni sono espresse e avranno cura di trasmettere al giudice le

conclusioni precisate, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica che, per ciascun

magistrato, è composto da nome.cognome@giustizia.it.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Nell’udienza di p.c., le conclusioni devono essere riportate per esteso (non è

sufficiente il richiamo agli atti difensivi), e comprendere i dati anagrafici-fiscali delle

parti e gli eventuali dati catastali.

(protocollo dei processi civili di Verona)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Gli avvocati preciseranno le conclusioni con apposito foglio e avranno cura di

trasmettere al giudice le conclusioni precisate via e-mail all’indirizzo di posta

elettronica che, per ciascun magistrato, è composto da nome.cognome@giustizia.it.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Nelle cause di particolare complessità i procuratori possono precisare le rispettive

conclusioni in modo analitico, benché sintetico. Sono autorizzati a tal fine a

predisporre un breve scritto difensivo che verrà allegato al verbale di udienza.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

All’udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori presenteranno fogli separati

(predisposti in duplice copia e contenenti esclusivamente le conclusioni definitive) in

modo che gli stessi possano essere allegati al verbale; le medesime conclusioni

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potranno anche essere riportate su supporto informatico da allegare alla produzione o

trasmesse a mezzo e-mail alla casella del giudice.

(protocollo per i processi civili di Milano)

All’udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori potranno presentare fogli

separati (predisposti anche in copia e contenenti esclusivamente le conclusioni

definitive) in modo che gli stessi siano allegati al verbale; le medesime conclusioni

saranno preferibilmente anche riportate su supporto informatico da allegare al

verbale.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

All’udienza di precisazione delle conclusioni i difensori avranno cura di riportare per

esteso, oppure per relationem mediante il richiamo a specifici atti, nel verbale tutte le

proprie conclusioni, sia di merito che istruttorie.

In alternativa il giudice autorizzerà i difensori a depositare in udienza un foglio di

riepilogo delle conclusioni precisate, da allegare al verbale.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

All’udienza di precisazione delle conclusioni gli avvocati formuleranno le

conclusioni per esteso, preferibilmente su foglio separato.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

All’udienza di precisazione delle conclusioni i fogli di deduzione scritta, purchè

contenenti le sole definitive conclusioni di parte, saranno in ogni caso accettati ed

allegati al verbale.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Gli avvocati precisano le conclusioni con separato foglio, preferibilmente

dattiloscritto, riportandole analiticamente, salve le integrazioni che si rendono

necessarie in conseguenza delle conclusioni della controparte.

(protocollo per le udienze civili di Bari)

È utile che ciascuna parte, anche nel caso in cui non voglia introdurre alcun

adeguamento delle proprie iniziali istanze, rassegni comunque le conclusioni finali su

un foglio separato redatto in duplice copia: una da allegare al verbale e l'altra da

consegnare al giudice.

L'inclusione nel corpo della sentenza della copia consegnata al giudice è da preferirsi

all'utilizzazione di una mera clausola di stile che rimandi alla lettura di altri atti

processuali.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

Traduzione dei provvedimenti nei processi bilingui

Nei processi bilingui i procuratori che nomineranno un sostituto per la partecipazione

alle udienze avranno cura, se del caso, di autorizzarlo per iscritto a rinunciare alla

traduzione dell’emanando provvedimento del giudice.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

. . .

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Prime udienze, in generale

Prime udienze nelle cause contumaciali; dichiarazione della contumacia

Nelle cause contumaciali, il giudice potrà fissare dopo l’udienza ex art. 180 c.p.c.,

non solo l’udienza per gli incombenti ex art. 183 c.p.c., ma programmare, per detta

udienza, anche le attività di cui all’art. 184 c.p.c., la precisazione delle conclusioni e

la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., avendo cura di rispettare l’intervallo

di almeno venti giorni per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio ex

art. 180 c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Alla prima udienza di comparizione si eviterà la dichiarazione espressa di contumacia

della parte assente, prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

I magistrati si impegnano a non dichiarare la contumacia delle parti non ancora

costituitesi prima delle ore 10.00 del giorno fissato per le prime comparizioni, ovvero

quando un avvocato preannunci entro detto orario la sua costituzione, che dovrà

comunque avvenire prima possibile.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia

della parte assente prima del decorso di un’ora dall’inizio dell’udienza.

(protocollo per i processi civili di Milano)

In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia

della parte assente prima del decorso di un’ora dall’orario fissato per l’inizio

dell’udienza.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Si raccomanda che in caso di udienza di prima comparizione venga evitata la

dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un’ora

dall’inizio dell’udienza.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Prime udienze nelle cause di opposizione ad ingiunzione

All’udienza ex art. 180 c.p.c. potranno essere decise le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.

nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo e le istanze ex artt. 186 bis e ter c.p.c.,

nel rispetto del principio del contraddittorio.

Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l’istanza ex art. 648 c.p.c. sarà decisa

all’udienza ex art. 180 c.p.c. se il convenuto opposto si sia costituito in giudizio entro

venti giorni prima dell’udienza indicata nell’ atto di opposizione a decreto ingiuntivo

o entro venti giorni prima dell’udienza fissata ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c.;

qualora ciò non avvenga (costituzione all’udienza ex art. 180 c.p.c. o pochi giorni

antecedenti) e l’attore opponente chieda un differimento dell’udienza ex art. 180

c.p.c., l’istanza di cui all’art. 648 c.p.c. sarà decisa ad una udienza ravvicinata, sempre

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ex art. 180 c.p.c., ovvero all’udienza stabilita ai sensi dell’art. 183 c.p.c., a seconda

delle esigenze della causa e dell’agenda del giudice.

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo il termine per le eccezioni non rilevabili

d’ufficio sarà assegnato all’opponente, convenuto in senso sostanziale.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l’istanza ex art. 648 c.p.c. sarà decisa

all’udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c. se il convenuto opposto si sia

costituito entro 20 giorni prima dell’udienza indicata in citazione o ex art. 168 bis u.

co. c.p.c.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l’istanza ex art. 648 c.p.c. sarà decisa

all’udienza ex art. 180 c.p.c. di c.d. vecchio rito ovvero ex art. 183 c.p.c. di nuovo rito

se il convenuto opposto si sia costituito in giudizio entro venti giorni prima

dell’udienza indicata nell’ atto di opposizione a decreto ingiuntivo o entro venti giorni

prima dell’udienza fissata ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c.; qualora ciò non

avvenga e l’attore opponente chieda un differimento dell’udienza, l’istanza di cui all’

art. 648 c.p.c. sarà decisa ad una udienza ravvicinata all’uopo fissata.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, promosse dopo l’1 marzo 2006,

l’istanza ex art. 648 c.p.c. sarà decisa all’udienza di prima comparizione e trattazione

ex art. 183 c.p.c., in caso di tempestiva costituzione, almeno venti giorni, o, in caso di

abbreviazione dei termini, dieci giorni prima dell’udienza, da parte opposta; nel caso

invece di costituzione tardiva, e, in ogni caso, qualora entrambe le parti lo richiedano,

sarà decisa previa assegnazione dei termini previsti dall’art. 183, VI co., c.p.c., con

ordinanza riservata o in una udienza fissata scaduti tali termini.

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Chiamata in causa di terzo

Se il convenuto ometta di citare il terzo entro il sessantunesimo giorno anteriore

all’udienza di comparizione spostata dal giudice su richiesta del convenuto, sarà

considerato decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il terzo, senza possibilità di

applicazione, prima della scadenza dei sessanta giorni, della richiesta di proroga ex

art. 154 c.p.c.; se invece vi provveda e si rilevi un vizio della notificazione troveranno

applicazione l’art. 160 c.p.c. e l’art. 291 c.p.c.; se vi provveda, ma non rispetti il

termine a comparire, troverà applicazione l’art. 164 c.p.c.

La richiesta di chiamata del terzo da parte dell’attore dovrà essere presentata a pena di

decadenza a seconda del momento in cui sorga il relativo interesse e dunque:

a) all’udienza ex art. 180 c.p.c., se l’esigenza è sorta dalla proposizione della

domanda riconvenzionale o comunque dall’esame della comparsa di risposta in caso

di costituzione tempestiva venti giorni prima dell’udienza ex art. 180 c.p.c.;

b) all’udienza ex art. 183 c.p.c., se l’esigenza è sorta dopo lo svolgimento

dell’udienza ex art. 180 c.p.c., ossia se il convenuto si è costituito in tale udienza o

l’esigenza è sorta a causa della proposizione di eccezioni non rilevabili d’ufficio nel

termine indicato dall’art. 180 c.p.c.

Nel caso di chiamata del terzo da parte del terzo:

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a) al terzo chiamato si applicano con riferimento all’udienza per il quale è stato citato,

le disposizioni degli articoli 166 e 167 c.p.c. ed egli avrà pertanto diritto di proporre

eccezioni non rilevabili d’ufficio fino a venti giorni prima dell’udienza successiva;

b) per le parti originarie resteranno invece ferme le decadenze connesse alla fase per

loro già svolta, salvo l’esercizio dei diritti di difesa rispetto al rapporto con il terzo;

c) gli stessi principi si applicheranno per i casi di "chiamate a catena", con formazione

progressiva delle preclusioni;

d) le attività processuali di cui all’art. 183 c.p.c. saranno svolte solo a completa

integrazione del contraddittorio.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

L’eventuale richiesta di chiamata di terzo da parte del convenuto dovrà essere

evidenziata e redatta, in forma di istanza al giudice, anche su foglio separato.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Chiamata in causa di terzo nelle cause di opposizione ad ingiunzione

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente dovrà chiedere

l’autorizzazione al giudice per chiamare in causa il terzo e il giudice potrà autorizzare

detta chiamata anche prima dell’udienza ex art. 180 c.p.c.

Qualora l’opponente abbia citato direttamente il terzo per l’udienza ex art. 180 c.p.c.,

il giudice valuterà, in tale udienza, se sussistano i presupposti per l’autorizzazione che

potrà rilasciare ex post con effetti sananti.

La decadenza dalla facoltà di chiamare in causa un terzo avrà valore esclusivamente

endoprocessuale, pertanto la causa separatamente proposta contro il terzo potrà essere

riunita alla causa in cui si è verificata la decadenza dalla chiamata.

Il giudice valuterà ovviamente la ricorrenza dei motivi di connessione e l’opportunità

della riunione.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente potrà chiamare in causa

il terzo direttamente, senza richiedere al giudice il differimento dell’udienza.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Domanda di convenuto nei confronti di altro convenuto (c.d. "domanda

trasversale")

La domanda del convenuto contro altro convenuto (c.d. domanda trasversale) dovrà

essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente

depositata entro venti giorni prima dell’udienza ex art. 180 c.p.c.

La domanda trasversale non renderà necessario lo spostamento dell’udienza ex art.

180 c.p.c. e il convenuto destinatario della domanda potrà svolgere le sue difese e

proporre domande riconvenzionali all’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.

Qualora il convenuto destinatario della domanda trasversale rimanga contumace, il

giudice, all’udienza ex art. 180 c.p.c., su istanza di parte, fisserà un termine per la

notifica della domanda al contumace medesimo.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

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Istanze ex artt. 186 bis e ter c.p.c. (ante il c.d. "rito competitivo")

Le istanze ex artt. 186 bis e ter c.p.c. verranno decise all’udienza di trattazione ex art.

183 c.p.c. o nelle successive.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

. . .

Udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (ante il c.d. "rito competitivo)

L’udienza di cui all'art. 183 c.p.c. dovrà costituire un momento processuale utile e

non limitato alla dispensa di termini per memorie scritte. A tal fine sarà preferibile un

rinvio più lungo purché siano garantiti l’effettiva conoscenza della controversia e

l’effettivo svolgimento delle attività processuali previste.

All’udienza ex art. 183 c.p.c. saranno svolte le attività previste dalla norma, calibrate

in modo flessibile a seconda della natura della controversia.

L’udienza ex art. 183 c.p.c. in ogni caso costituirà un momento di colloquio

processuale tra il giudice e i difensori al fine di: a) delimitare il thema decidendum e il

thema probandum; b) rendere noti ai difensori gli orientamenti in diritto del giudice e

della sezione a cui appartiene; c) programmare le attività processuali future, se

possibile anche con il calendario di tutte le fasi processuali e non solo

dell’adempimento immediatamente successivo.

All’udienza ex art. 183 c.p.c. l’interrogatorio libero avrà ad oggetto le circostanze

rilevanti e sarà volto alla verifica delle aree di non contestazione. Nel verbale sarà

specificato quando le dichiarazioni della parte siano date in risposta a specifiche

domande del giudice, anche su sollecitazione dei difensori, ovvero rese

spontaneamente.

Il tentativo di conciliazione sarà svolto dal giudice in modo effettivo, senza limitarsi a

stimolare la transazione tra le parti e alla passiva registrazione del fallimento o del

successo dei loro tentativi. Il giudice prospetterà, ove possibile, l’area di

controvertibilità delle questioni, aiutando le parti a valutare l’alea del processo

rispetto al thema probandum e formulerà una proposta conciliativa, con indicazione,

in linea di massima, dei punti essenziali nel verbale di udienza.

Nelle cause ove appaia superfluo l’interrogatorio libero perché vertenti su questioni di

puro diritto e laddove la conciliazione si prospetti del tutto impossibile, i difensori

avviseranno il giudice della mancata comparizione delle parti sin dall’udienza ex art.

180 c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

L'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. costituirà un momento di effettivo

colloquio e collaborazione processuale tra il giudice e i difensori, al fine di delimitare

il thema decidendum e il thema probandum.

La verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti avverrà in modo da fare emergere se

le stesse siano state rese a domanda del giudice o spontaneamente dalla parte, nonché

i punti di convergenza e di divergenza delle avverse prospettazioni.

All'esito dell'interrogatorio delle parti, ed allo scopo di sollecitare chiarimenti ai sensi

dell'art. 183, 3° co., c.p.c., il giudice avrà cura di indicare le eventuali questioni

rilevabili d'ufficio, anche con riferimento all'interpretazione delle norme operata dalla

giurisprudenza nazionale, locale e dell'ufficio.

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Il tentativo di conciliazione sarà effettuato dal giudice prospettando alle parti l'area di

controvertibilità delle questioni, l'alea del processo rispetto al thema probandum e i

costi dello stesso.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

L’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c. costituirà un momento di effettivo

colloquio e collaborazione processuale tra il giudice e i difensori, al fine di delimitare

il thema decidendum e il thema probandum, curando altresì l’emersione delle

questioni rilevabili d’ufficio di cui appare opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza od in apposita udienza successiva, si procederà

nell’interrogatorio libero delle parti e, ove possibile, al tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione sarà effettuato dal giudice prospettando alle parti l’area di

controvertibilità delle questioni, l’alea del processo rispetto al thema probandum e i

costi dello stesso.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Memorie ex art. 183 c.p.c. (ante c.d. "rito competitivo")

I termini per il deposito delle memorie previste dall’art. 183 ult. co. c.p.c. saranno

chiesti dai difensori solo ed esclusivamente quando tali atti si rendano necessari in

relazione alle esigenze di precisazione o modifica delle domande, delle eccezioni e

delle conclusioni già proposte previste dall’art. 183 c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

I difensori chiederanno la concessione dei termini di cui all'articolo 183, 5° co., c.p.c.

solo in caso di effettiva necessità o opportunità di precisazione e/o modifica di

domande, eccezioni e conclusioni, ed eviteranno il deposito di memorie aventi

contenuto estraneo alla previsione della norma.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

I termini per il deposito di memorie ex art. 183 u. co. c.p.c. saranno richiesti dai

difensori solo quando si rendano effettivamente necessari in relazione alle esigenze

previste dall’art. 183 c.p.c.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Nelle cause sottratte all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 80/2005 e

succ. modd., i difensori chiederanno la concessione dei termini di cui all’articolo 183,

5° co., c.p.c. solo in caso di effettiva necessità o opportunità di precisazione e/o

modifica di domande, eccezioni e conclusioni, ed eviteranno il deposito di memorie

aventi contenuto estraneo alla previsione della norma.

Qualora esigenze di speditezza lo consiglino, avuto riguardo alle esigenze

organizzative del ruolo di ciascun giudice ed osservata l’esigenza di evitare

sovrapposizioni nella delimitazione del thema decidendum rispetto alla proposizione

di prove e produzione di documenti, sarà possibile la concessione consecutiva dei

termini di cui all’art. 183, 5° co., c.p.c. e dei termini di cui all’art. 184 c.p.c.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

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Memorie ex art. 184 c.p.c. (ante c.d. "rito competitivo")

Il giudice, su istanza concorde delle parti, potrà concedere sin dall’udienza di

trattazione i termini per il deposito di memorie e repliche ex art. 183 ult. co. c.p.c. e

quelli per il deposito di memorie e repliche ex art. 184 c.p.c.

La scadenza dei termini per il deposito di memorie e repliche ex art. 184 c.p.c. dovrà

comunque essere fissata con congruo spazio di tempo antecedente all’udienza

stabilita per la discussione sull’ammissione dei mezzi di prova.

Il fascicolo d’ufficio, prima di essere trasmesso al giudice, sarà a disposizione dei

difensori fino a 4-5 giorni prima dell’udienza per estrarre le copie dei documenti

prodotti dall’avversario.

I termini per le memorie istruttorie possibilmente saranno scaglionati nel tempo onde

evitare la concentrazione temporale degli incombenti relativi per la cancelleria.

Le istanze di prova saranno ricapitolate nelle memorie istruttorie senza rinvio ad altri

atti, evitando di reiterare quelle non più attuali secondo un giudizio di rilevanza che

tenga conto dell’interrogatorio libero delle parti e delle eventuali produzioni

documentali intervenute e/o delle eccezioni svolte dalle parti.

I difensori, ove possibile, indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni

capitolo di prova.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Le istanze di prova saranno ricapitolate in un unico atto senza rinvio ad altri atti o

verbali di udienza, evitando di reiterare quelle non più attuali.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

Nella fissazione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c. si avrà cura di assicurare un

congruo spazio di tempo, proporzionato alla complessità delle causa ed alla lunghezza

del rinvio, per consentire ai difensori la redazione delle memorie, nonché un congruo

spazio di tempo anteriore all'udienza, per consentire il preventivo esame delle

memorie depositate, da parte del giudice e dei difensori stessi.

Il fascicolo resterà a disposizione delle parti almeno fino a sette giorni prima

dell'udienza.

Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 184 c.p.c. sarà contenuta:

a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati (ferma

l'osservanza dei criteri di tenuta del fascicolo di parte di cui al successivo art. 31 del

presente protocollo);

b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si

intende effettivamente ottenere l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa;

c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze

istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito

all'ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

L'articolazione della prova orale sarà il più possibile chiara, accurata, sintetica e

precisa. In particolare, si eviteranno i capitoli di prova eccessivamente lunghi, il

richiamo del contenuto di precedenti atti di causa ed ogni riferimento ad elementi o

circostanze diverse dai meri fatti da provare.

Per ciascun capitolo di prova saranno specificamente indicati i testi da interrogare.

In caso di liste testimoniali sovrabbondanti, sarà esercitato dal giudice il potere di

riduzione.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

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Gli avvocati avranno cura di formulare e/o riformulare le istanze di prova nelle

memorie istruttorie senza rinvio ad altri atti.

Gli avvocati, ove possibile, indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni

capitolo di prova.

(protocollo d'intesa di Udine)

Gli avvocati avranno cura di formulare e/o di riformulare le istanze di prova nelle

memorie istruttorie ed in particolare nella memoria istruttoria di replica, senza rinvio

ad altri atti.

Gli avvocati indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di

prova.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Gli avvocati nella memoria ex art. 184 c.p.c. articoleranno i nuovi mezzi istruttori e

riassumeranno quelli già articolati nei precedenti atti e verbali di causa.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Nelle cause sottratte all’applicazione delle disposizioni di cui alla l. 80/2005 e succ.

modd., la fissazione dei termini di cui all’art. 184 c.p.c. avrà cura di assicurare un

congruo spazio di tempo, proporzionato alla complessità delle causa ed alla lunghezza

del rinvio, per consentire ai difensori la redazione delle memorie, nonché un congruo

spazio di tempo anteriore all’udienza, per consentire il preventivo esame delle

memorie depositate, da parte del giudice e dei difensori stessi.

Il fascicolo resterà a disposizione delle parti almeno fino a sette giorni prima

dell’udienza.

Nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 184 c.p.c. sarà contenuta:

a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati;

b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si

intende effettivamente ottenere l’ammissione, evitando rinvii a precedenti atti di

causa;

c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze

istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito

all’ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

. . .

Udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. (nel c.d. "rito competitivo")

Le attività di cui all'art. 183 c.p.c. si esauriscono tendenzialmente in una unica

udienza (udienza uno actu).

Oltre che nei casi espressamente regolati dalla legge (art. 183, 1 comma, c.p.c.), il

giudice in via eccezionale può compiere le attività di cui all’art. 183 c.p.c. in più

udienze. Il differimento ad altra udienza può avvenire, esemplificativamente:

a) in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il convenuto si sia costituito oltre i

termini di legge, per decidere sulle richieste preliminari (artt. 648 e 649 c.p.c.);

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b) in caso debbano essere affrontate questioni pregiudiziali o di merito che richiedono

una più approfondita trattazione, eventualmente anche con assegnazione alle parti di

termini per note scritte;

c) in caso di esercizio da parte del giudice di poteri ufficiosi di cui, ad esempio, agli

artt. art. 117, 118, 185 e 213 c.p.c.;

d) nel caso in cui il giudice ritenga opportuno disporre preliminarmente una c.t.u.

In tali casi, il giudice dispone a verbale il rinvio ad altra udienza espressamente

facendo salvi i diritti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 183, 5 comma, c.p.c. (formula

esemplificativa di rinvio: “…il G.I. rinvia la causa all’udienza del gg/mm/aa, ore xx,

salvi i diritti di cui al comma 5 dell’art. 183 c.p.c. ed impregiudicato ogni

provvedimento in ordine ai termini perentori di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c.”).

Si raccomanda al magistrato di fissare l'udienza di prima comparizione e trattazione

ex art. 183 c.p.c. a orari precisi (ovvero secondo fasce predeterminate di orari),

tenendo conto della verosimile durata di ciascuno degli incombenti, e assicurando in

ogni caso ad ogni causa un adeguato spazio di interlocuzione con i difensori.

Nel corso della fase istruttoria dell’udienza (art. 183, 6 comma, c.p.c.), il giudice può:

a) in difetto di richiesta delle parti di concessione dei termini di cui all’art. 183, 6

comma, c.p.c., decidere immediatamente ed ammettere i mezzi istruttori già richiesti;

b) su richiesta delle parti, concedere i termini perentori di cui all’art. 183, 6 comma,

c.p.c. ed assumere in riserva la decisione sull’ammissione dei mezzi istruttori allo

scadere dei termini medesimi.

Tuttavia, in caso di giustificate esigenze processuali, il giudice in via eccezionale può

disporre il rinvio, temporalmente contenuto, ad altra udienza per la discussione sulle

richieste istruttorie e l’auspicabile ammissione immediata dei mezzi istruttori:

1) con provvedimento emesso in udienza, successivamente alla concessione dei

termini perentori di cui all’art. 183, 6 comma, c.p.c.;

2) con provvedimento espressamente motivato, a scioglimento della riserva assunta

ex art. 183, 6 comma, c.p.c.

(protocollo dei processi civili di Verona)

All’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. di c.d. nuovo rito, ove il convenuto si

costituisca all’udienza, sarà concesso un rinvio per esame della costituzione all’attore

che lo richieda.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria, versione aggiornata 2006)

Nel caso in cui le parti non chiedano i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c., la

discussione sui mezzi di prova potrà svolgersi nel corso dell’udienza di prima

comparizione e all’esito della stessa il giudice potrà provvedere sull’ammissione delle

prove con ordinanza a verbale, fissando la successiva udienza per l’assunzione delle

prove stesse.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

E’ auspicabile che le attività di cui all’art. 183 c.p.c. si esauriscano ad un’unica

udienza.

Il giudice potrà fissare una nuova udienza di trattazione, facendo salvi i diritti di

prima udienza e disponendo un rinvio nel termine più breve possibile oltre che nei

casi previsti dall’art. 183, I e II comma, c.p.c. sia nelle seguenti ipotesi:

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a) nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il convenuto si sia

costituito oltre i termini di legge e si debba provvedere alla decisione sulle questioni

preliminari di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.;

b) qualora il giudice debba pronunciarsi su questioni pregiudiziali o di merito e

ritenga di concedere alle parti termini per note scritte;

c) qualora il giudice ritenga di esercitare poteri officiosi come, ad esempio, quelli di

cui agli artt. 117, 118 e 213 c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Le attività di cui all’art. 183 c.p.c. si esauriscono tendenzialmente in un’unica

udienza. Il rinvio della prima udienza sarà disposto con l'ordinanza solo in caso di

effettiva necessità, come per esempio per necessità di rinnovo notifica o rinnovazione

della citazione, regolarizzazione di difetto di rappresentanza, assistenza o

autorizzazione, integrazione del contraddittorio, chiamata in causa (laddove la

richiesta del convenuto fosse sfuggita al controllo precedente la prima udienza),

riunione di cause e simili, oppure quando i procuratori delle parti congiuntamente

prospettino ipotesi di accordo stragiudiziale con conseguente abbandono della lite.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

E' opportuno - in funzione della piena attuazione dell'art. 183 c.p.c. - che nel corso

dell'udienza di trattazione il giudice ed i difensori conducano un esame approfondito

dei fatti dedotti e di tutte le questioni rilevabili d'ufficio e sollevate dalle parti anche

al fine di verificare se in relazione a tali questioni esistano orientamenti della

giurisprudenza di legittimità, di merito o dell'ufficio adito nonché di verificare

l'opportunità di convocare le parti anche per esperire un tentativo di conciliazione.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

Nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale il giudice terrà conto delle

esigenze difensive dell’attore, non solo, come previsto dal nuovo testo dell’art. 183

c.p.c., consentendo all’attore in prima udienza la formulazione a verbale di eccezioni

e domande riconvenzionali dipendenti dalla riconvenzionale proposta dal convenuto,

ma anche, ove sia opportuno in relazione alla natura della causa ed alla ampiezza

delle difese del convenuto, differendo ad altra udienza gli adempimenti ex art. 183

c.p.c., in prosecuzione della prima udienza, ovvero specificando che la prima

memoria ex art. 183 c.p.c. potrà contenere l’illustrazione delle domande ed eccezioni

“consequenziali” già proposte dall’attore a verbale nonché comunque delle difese

dell’attore rispetto alla riconvenzionale.

(protocollo per i processi civili di Milano, addendum 2007)

Memorie ex art. 183 c.p.c. (nel c.d. "rito competitivo")

Le parti, concordemente tra loro e previa indicazione a verbale, hanno facoltà di

suddividere ciascuno dei due termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c. (termine non

superiore a giorni 30 per memorie su questioni relative al thema decidendum e al

thema probandum e termine non superiore a giorni trenta per memorie di replica) in

due distinte frazioni temporali per un totale di quattro frazioni complessive,

finalizzate: la prima al deposito di memoria sulle questioni relative al thema

decidendum; la seconda al deposito di memoria sulle questioni relative al thema

probandum; la terza al deposito di memoria di replica sulle questioni relative al thema

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decidendum; la quarta al deposito di memoria di replica alle questioni relative al

thema probandum.

Rimane fermo che le preclusioni previste dall’art. 183, 6 comma, c.p.c. con riguardo

al thema decidendum e al thema probandum, maturano solo allo spirare della seconda

e della quarta frazione temporale.

In caso di concorde esercizio delle parti della sopra descritta facoltà di frazionamento

dei termini, le quattro memorie che ciascuna parte potrà depositare in cancelleria

dovranno essere denominate come segue:

“memoria ex art. 183 c.p.c.” (la prima, sulle questioni relative al thema decidendum);

“memoria integrativa ex art. 183 c.p.c.” (la seconda, sulle questioni relative al thema

probandum);

“memoria di replica ex art. 183 c.p.c.” (la terza, di replica alle questioni relative al

thema decidendum);

“memoria integrativa di replica ex art. 183 c.p.c.” (la quarta, di replica alle questioni

relative al thema probandum).

Si raccomanda che, nella stesura degli atti di causa, gli avvocati indichino i testi con

specifico riferimento ai capitoli sui quali si chiede che ogni teste sia sentito.

(protocollo dei processi civili di Verona)

I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova.

La eventuale riduzione della lista testimoniale andrà effettuata capitolo per capitolo

su indicazione del giudice o, in mancanza, a scelta della parte.

I difensori eviteranno che l’indicazione dei capitoli di prova faccia generico

riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della

formula “vero che”.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Gli avvocati avranno cura di formulare e/o riformulare le istanze di prova nelle

memorie istruttorie senza rinvio ad altri atti.

Gli avvocati, ove possibile, indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni

capitolo di prova.

(protocollo d'intesa di Gorizia)

I termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. dovranno essere chiesti

tassativamente alla prima udienza di trattazione, dopo la verifica della regolare

costituzione del contraddittorio tra le parti, anche nella ipotesi in cui l’udienza stessa

dovesse essere rinviata per un qualunque motivo.

Nel caso di richiesta dei termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. il giudice con

l’ordinanza di cui allo stesso art. 183 sesto comma c.p.c., fisserà un’udienza per la

discussione sull’ammissione dei mezzi di prova.

Nel caso di riduzione della lista testimoniale ad opera del giudice, che sarà effettuata

capitolo per capitolo, la parte indicherà il nominativo dei testi da escutere nel numero

ridotto.

I difensori eviteranno che l’indicazione dei capitoli di prova faccia riferimento alla

narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula “vero che”.

Il giudice stabilirà il numero dei testi da sentire per ciascuna udienza e la parte a cura

della quale dovrà provvedersi alla citazione dei testi.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

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I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

La eventuale riduzione della lista testimoniale andrà effettuata capitolo per capitolo

su indicazione del giudice o, in mancanza, a scelta della parte.

I difensori cureranno che le deduzioni probatorie siano circostanziate e specifiche,

evitando, in particolare, che l’indicazione dei capitoli di prova faccia generico

riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della

formula “vero che”, specie ove la stessa contenga al suo interno la formulazione di

valutazioni oltre che di fatti.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Nel caso di concessione dei termini di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c. è auspicabile

che il giudice fissi altra udienza per la discussione circa l’ammissione dei mezzi di

prova e le questioni di merito alla quale si auspica che le parti ed il giudice giungano

con piena cognizione della causa.

Quando il giudice, che si sia riservato all’esito della prima udienza, scioglierà la

riserva con concessione dei termini di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c., avrà cura di

precisare nel provvedimento che la comunicazione dello stesso dovrà essere effettuata

dalla cancelleria contestualmente ai procuratori delle parti. A sua volta la cancelleria

dovrà porre particolare cura nel comunicare contestualmente, via fax, il

provvedimento a tutti i procuratori delle parti.

Nel dedurre le prove le parti avranno cura di:

a) riportare in ordine, nella memoria, l’indicazione dei mezzi di prova già dedotti

nelle precedenti scritture (citazione o comparsa di risposta) e riprodurre il testo dei

capitoli di prova orale;

b) indicare i testi per ciascun capitolo;

c) quando non sia palese, illustrare succintamente la rilevanza/necessità del singolo

capitolo di prova orale o del mezzo dedotto.

Sarà cortesia dei difensori, scaduto il termine, avvisare le controparti a mezzo fax se

non si è depositata la memoria a prova diretta o quella a prova contraria.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Contestualmente all’assegnazione dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., il giudice

fisserà udienza successiva alla scadenza dei suddetti termini, salvo che nelle cause

contumaciali, al fine di consentire alle parti una presa di posizione sulle ultime

memorie scambiate e di permettere al giudice l'organizzazione del suo lavoro.

Nelle memorie istruttorie sarà contenuta:

a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati;

b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si

intende effettivamente ottenere l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa,

articolando i nuovi mezzi istruttori e riassumeranno quelli già articolati nei precedenti

atti e verbali di causa, evitando di reiterare quelle non più attuali secondo un giudizio

di rilevanza che tenga conto dell'interrogatorio libero delle parti e delle eventuali

produzioni documentali intervenute e/o delle eccezioni svolte dalle parti;

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c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze

istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito

all'ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

L'articolazione della prova orale sarà il più possibile chiara, accurata, sintetica e

precisa. In particolare, si eviteranno i capitoli di prova eccessivamente lunghi, il

richiamo del contenuto di precedenti atti di causa ed ogni riferimento ad elementi o

circostanze diverse dai meri fatti da provare.

Per ciascun capitolo di prova saranno indicati i testi da interrogare.

In caso di richiesta di interpello formale, i capitoli formulati ai fini di tale mezzo di

prova saranno separati e dovranno avere carattere confessorio.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

In esito alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, ove

non sia sorta l’esigenza di disporre la prosecuzione della stessa in relazione

all’adozione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 183, co. 1°, c.p.c. o per la

trattazione di altra questione preliminare o pregiudiziale, ovvero in esito all’udienza

fissata per l’interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione, il giudice,

se richiesto, concede i termini di cui al comma 6° del citato art. 183 c.p.c.,

riservandosi di provvedere sulle istanze istruttorie delle parti, in relazione alla

necessità di assicurare un effettivo contraddittorio sulle eventuali richieste di prova

contraria, alla successiva udienza.

Resta ferma l’esigenza che il contenuto delle memorie sia chiaramente distinto nelle

sue parti assertive, rispetto alle parti contenenti istanze di prova e, quanto alle prime,

ad esse si ricorra solo in caso di effettiva necessità od opportunità di precisazione e/o

modifica di domande.

La redazione delle parti di memorie contenenti istanze istruttorie sarà improntata ai

seguenti principi:

a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati;

b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si

intende effettivamente ottenere l’ammissione, evitando rinvii a precedenti atti di

causa;

c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze

istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito

all’ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

La richiesta di uno o più termini tra quelli di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. deve

essere formulata dai procuratori delle parti qualora ne abbiano effettiva esigenza

dovendo svolgere le attività ivi previste.

É opportuno che la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

contenga la completa indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende

effettivamente ottenere l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

I difensori cureranno di denominare con precisione le varie memorie difensive che

vengono via via depositate nei termini ex art. 183 c.p.c., onde consentire la più rapida

consultazione del fascicolo.

(protocollo per i processi civili di Milano, addendum 2007)

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Rinnovazione del tentativo di conciliazione, ex art. 185 c.p.c.

Successivamente alla fase di trattazione, dopo il deposito delle memorie ex art. 184

c.p.c. o dopo lo svolgimento dell’istruttoria, ove appaia opportuno, il tentativo di

conciliazione sarà reiterato ex art. 185 c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Il tentativo di conciliazione sarà reiterato, ove opportuno, dopo l'istruzione probatoria.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Il tentativo di conciliazione potrà essere reiterato, ove opportuno o richiesto da tutte le

parti, nell’intero corso del giudizio.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

. . .

Redazione e deposito degli atti difensivi

Intestazione degli atti difensivi

Si raccomanda agli avvocati di inserire nell’intestazione di tutti gli atti depositati (ivi

inclusi gli atti di citazione testi) il numero di ruolo generale adeguatamente

evidenziato.

(protocollo dei processi civili di Verona)

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Contenuto degli atti difensivi

Si invitano i difensori a redigere atti difensivi sintetici ed essenziali nell’argomentare

e ad evitare il deposito di atti meramente ripetitivi di difese già svolte.

(protocollo per i processi civili di Milano, addendum 2007)

Tipicità del contenuto delle memorie autorizzate

Ove siano depositate memorie aventi contenuto estraneo alla previsione della norma,

le relative spese e competenze potranno essere considerate non ripetibili ai sensi

dell'art. 91 c.p.c.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Termini per memorie autorizzate e altri adempimenti

I magistrati avranno cura di indicare nei propri provvedimenti la data entro la quale le

parti debbono compiere attività processuale concessa o disposta, non limitandosi a

concedere a tal fine un termine calcolato con riferimento a periodo di tempo (ad es.:

entro trenta giorni, dieci giorni prima), salvo nei casi in cui i termini siano prefissati

dalla legge.

I magistrati nell’indicare nei propri provvedimenti la data entro la quale le parti

debbono compiere attività processuale concessa o disposta avranno cura, per quanto

possibile, di non fissare date corrispondenti a giorni prefestivi (per esempio 14

agosto, 24 dicembre, 31 dicembre) e di diversificare i giorni di scadenza.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

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Il giudice curerà di coordinarsi con la cancelleria al fine di assicurare l’assegnazione

di termini in corrispondenze di scadenze diverse per le singole cause nella prospettiva

di ridurre il numero degli accessi in cancelleria alle medesime date.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Discussione e decisione sulle domande istruttorie

Il giudice in linea di massima adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza,

previa discussione orale del thema probandum.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Anche l’assunzione di riserva sarà preceduta, ove opportuno, da una trattazione orale

delle questioni da provare.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

In caso di riduzione della lista testimoniale il giudice specificherà che il numero dei

testimoni limitato (a due, a tre, etc.) si riferisce a ciascun capitolo a scelta della parte.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

(protocollo d’intesa sul processo civile di Trieste)

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Il giudice in linea di massima adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

In caso di ammissione della prova testimoniale con numero limitato dei testimoni da

assumere, il giudice specificherà che il numero dei testimoni limitato (a due, a tre,

ecc...) si riferisce a ciascun capitolo a scelta della parte.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Si raccomanda che, nel caso di udienze istruttorie, il giudice indichi il numero di testi

che saranno sentiti, esercitando eventualmente il potere di riduzione della lista testi

previsto dall'art. 245 c.p.c. e garantendo nei limiti del possibile un tempo adeguato

per l'assunzione di tutti i testi indicati nel suo provvedimento.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Nel caso in cui le parti non chiedano i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c.

(nel testo risultante dalla legge n. 80/2005) la discussione sui mezzi di prova potrà

svolgersi nel corso dell’udienza di prima comparizione e all’esito della stessa il

giudice potrà provvedere sull’ammissione delle prove con ordinanza a verbale,

fissando la successiva udienza per l’assunzione delle prove.

Nel caso di richiesta dei termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo

risultante dalla legge n. 80/2005) il giudice, ove lo ritenga opportuno, con l’ordinanza

di cui allo stesso art. 183 sesto comma c.p.c., potrà fissare un’udienza per la

discussione sull’ammissione dei mezzi di prova.

(protocollo per i processi civili di Milano)

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Il giudice, qualora abbia provveduto all’atto dell’ammissione della prova per testi alla

riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, si impegna a rivalutare all’esito

della prova stessa avuto riguardo alle acquisizioni processuali – e comunque prima

della fissazione dell’udienza di discussione finale ovvero nell’ambito di questa –

l’opportunità di un’eventuale revoca del provvedimento di riduzione, specie se

investito di specifica richiesta della parte.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Nell’ammettere le prove il giudice, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio, avrà

cura di:

a) fissare l’udienza di ammissione prove in orario e con margini di tempo tali da

consentire adeguata trattazione/discussione, nonché assicurare la riservatezza;

b) sull’ammissione delle prove, avendo già preso precedentemente conoscenza della

causa e del contenuto delle memorie, provvedere preferibilmente in udienza senza

ulteriormente riservarsi compatibilmente con la natura della causa e la complessità

dell’articolato probatorio;

c) emendare i capitoli di prova, o riservarsi di farlo in sede di assunzione, qualora gli

stessi, pur ammissibili, contengano espressioni costituenti giudizi o valutazioni;

d) qualora il giudice, nell’ordinanza ammissiva delle prove, dovesse ridurre le liste

testimoniali sovrabbondanti ex art. 245 c.p.c. e fermo il disposto dell’art. 257, II

comma, c.p.c., avrà cura di precisare che la riduzione della lista andrà riferita a

ciascun capitolo ammesso e di garantire che le parti siano poste in grado di provare le

circostanze di cui a ciascun capitolo ammesso;

e) riservare all’udienza di assunzione un tempo presumibilmente sufficiente ad

esaurire la prova o, in caso di attività istruttoria particolarmente complessa,

programmare – previo confronto con i difensori – l’assunzione in più udienze.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

I giudici concentreranno l’attività istruttoria nell’arco di poche udienze il più

possibile ravvicinate nel tempo.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

I giudici debbono privilegiare la decisione in udienza sulle istanze formulate dalle

parti e ciò vale anche per il caso in cui vengano concessi i termini o alcuni dei termini

di cui all'art. 183 c.p.c., potendosi - contemporaneamente alla concessione degli stessi

- stabilire la data della successiva udienza e dovendo il giudice, in quest'ultimo caso,

prendere conoscenza delle memorie depositate dalle parti prima di tale nuova

udienza.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

. . .

Intimazione dei testimoni

E' opportuno che gli avvocati provvedano alla citazione dei testi e delle parti da

interrogare circa trenta giorni prima dell’udienza fissata per l'espletamento della

prova.

(protocollo per il processo civile di Roma)

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I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna

udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere

in grado di documentare l'esito della notifica della citazione.

Nella citazione, avranno cura di indicare l'orario fissato per l'escussione del teste

citato.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Al fine di consentire ai testimoni, terzi estranei al processo pendente, e alle parti non

costituite di essere avvisati con congruo anticipo dello svolgimento dell’incombente

che li riguarda, gli avvocati avranno cura di richiedere la citazione dei testimoni, o la

notificazione dell’ordinanza ammissiva alle parti da interrogare, con congruo e ampio

anticipo rispetto alla data di udienza fissata per l’espletamento della prova.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Si raccomanda che gli avvocati provvedano alla citazione dei testi in modo che questi

ultimi vengano a conoscenza della data di udienza con congruo anticipo.

Si raccomanda che gli avvocati provvedano alla citazione dei testi avvalendosi del

modello allegato al presente protocollo.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Gli avvocati citeranno i testimoni indicando anche l'orario fissato dal giudice per la

loro audizione.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l’audizione per ciascuna

udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell’udienza stessa, in modo da essere

in grado di documentare l’esito della notifica della citazione o di comunicare

tempestivamente al giudice l’eventuale impossibilità del teste a presentarsi in

udienza.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Nella citazione i difensori avranno cura di indicare sia l’orario fissato per l’escussione

di ciascun teste, sia la persona (con il relativo numero di telefono) che il teste deve

contattare per avvertire della sua eventuale impossibilità a comparire.

(protocollo per i processi civili di Milano)

I difensori provvederanno a citare i testi di cui è fissata l’audizione per ciascuna

udienza, nel numero stabilito dal giudice, con congruo anticipo rispetto alla data

dell’udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l’esito della notifica

della citazione o di comunicare tempestivamente al giudice l’eventuale impossibilità

del teste a presentarsi in udienza.

I difensori avranno cura di indicare nella citazione sia l’orario fissato per l’escussione

dei testi, sia l’avvertimento al teste dell’opportunità di comunicare la sua eventuale

impossibilità a comparire al difensore (del quale sarà indicato il numero di telefono)

che ha provveduto alla citazione.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

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Nella citazione i difensori avranno cura, tra l’altro, di indicare l’orario fissato per

l’escussione di ciascun teste, il piano ed il numero della stanza del giudice incaricato

per l’assunzione della prova nonché di menzionare specificamente tutti gli altri

elementi di cui all’art. 103 disp. att. c.p.c.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

L’intimazione del testimone dovrà indicare anche l’indirizzo per esteso (via, numero

civico, città) dell’ufficio giudiziario presso il quale si svolgerà l’udienza, nonché il

nome e cognome del magistrato avanti il quale si dovrà comparire.

Onde ridurre il carico di lavoro degli ufficiali giudiziari si raccomanda al difensore di

utilizzare il servizio postale per l’intimazione dei testimoni, secondo le modalità

previste dall’art. 250, III e IV comma, c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Gli avvocati provvederanno alla citazione dei testi con congruo anticipo con la

notifica di un atto che contenga - in forma chiara e semplice - l’avvertimento che il

giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, potrà condannare

la persona citata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore ad € 100,00 e non

superiore ad € 1.000,00 e disporre l’accompagnamento coattivo del teste, ai sensi del

novellato art. 103, disp. att. c.p.c.

Gli avvocati, nella convocazione dei testi o delle parti, avranno cura di indicare il

nominativo del giudice davanti al quale dovranno comparire nonché di specificare, in

maniera quanto più possibile completa, l’ubicazione dell’aula o dello studio del

giudice ove avrà luogo l’udienza.

Se previsto nell’ordinanza, previo accordo con controparte, i difensori citeranno i testi

ad orari scaglionati.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l’audizione per ciascuna

udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell’udienza stessa, in modo da essere

in grado di documentare l’esito della notifica della citazione.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Gli avvocati hanno cura di riportare nella citazione dei testi l'orario fissato per

l'assunzione della prova testimoniale.

(protocollo per le udienze civili di Bari)

. . .

Assunzione della prova testimoniale

Il giudice deve svolgere in modo effettivo il ruolo inderogabilmente attribuitogli dalla

legge di guida e direzione del processo anche nella fase dell’assunzione delle prove.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Salvo che vi ostino ragioni connesse alla natura della causa, la prova per testimoni

potrà essere frazionata se non tutti i testimoni siano presenti all’udienza inizialmente

stabilita.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

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L'assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica

udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell'ammissione della prova sarà

fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa, con indicazione delle

udienze e degli orari in cui ciascuno dei testi ammessi sarà sentito.

I testi saranno interrogati personalmente dal giudice sui fatti dedotti nei capitoli di

prova ammessi, senza la preventiva lettura dell'intero capitolo di prova.

Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà

cura di riportare esaustivamente e dettagliatamente il contenuto di ciascuna

dichiarazione, e di dare atto, ove opportuno, dei comportamenti e degli atteggiamenti

del teste.

L'assunzione per prova delegata dei testimoni sarà disposta solo qualora essi si

trovino nell'impossibilità di presentarsi avanti al giudice competente o ne siano

esentati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

I provvedimenti di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. (decadenza

dall’assunzione della prova) saranno sempre adottati di ufficio.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

In caso di mancata comparizione dei testi regolarmente citati, il giudice irrogherà una

sanzione pecuniaria e, salvo casi eccezionali, ne disporrà l'accompagnamento

coattivo, ai sensi dell'art. 255 c.p.c.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per i processi civili di Milano)

Si raccomanda che il giudice disponga l’accompagnamento coattivo del teste dopo la

sua mancata comparizione ad almeno due udienze senza giustificato motivo.

(protocollo dei processi civili di Verona)

E' assicurata la riservatezza della prova testimoniale.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

L’assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un’unica

udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell’ammissione della prova sarà

fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa (all’interno di un arco

temporale complessivo di un mese), con indicazione delle udienze e degli orari in cui

ciascuno dei testi ammessi sarà sentito.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l’udienza di

prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a

presentarsi, avvertirà l’altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per

concordare una nuova udienza di prova.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

I difensori si atterranno scrupolosamente alla disposizione di cui all’art. 84 disp. att.

c.p.c., così da evitare la presenza di terzi estranei al processo durante l’assunzione

della prova.

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Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest’ultimo avrà

cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e

dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

I difensori avranno cura di avvertire preventivamente il giudice e il collega di

controparte sia dell’eventuale loro impedimento a comparire all’orario fissato per la

prova sia dell’impedimento di taluno dei testi; avvertiranno inoltre di eventuali ritardi

sempre che l’impedimento o il ritardo non sia ascrivibile a causa del tutto

imprevedibile e non rimediabile immediatamente.

Nel caso di mancata comparizione del difensore all’udienza fissata per la prova, la

eventuale decadenza dalla prova dovuta a mancanza di giustificazione sarà

pronunciata alla successiva udienza, dopo che il difensore avrà motivato le ragioni

della sua mancata comparizione.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

I difensori avranno cura di preavvisare il giudice e le controparti ove siano in anticipo

a conoscenza che taluno dei testi o l’interpellando non compariranno all’udienza

fissata per la loro audizione.

Nell’assumere la prova orale il giudice, ai fini di un più ordinato svolgimento della

prova stessa, salva ogni facoltà di cui all’art. 253 c.p.c., avrà cura di:

a) seguire il più possibile i capitoli di prova;

b) verbalizzare per prima cosa la risposta del teste o dell’interpellato come viene data

con le eventuali aggiunte e precisazioni che il teste o l’interpellato facessero

spontaneamente;

c) dare modo ai procuratori delle parti, rivolgendosi al giudice, di contestare al teste le

incongruenze o contraddizioni o il contrasto con circostanze altrimenti risultanti agli

atti, dandone atto a verbale;

d) disporre l’accompagnamento coattivo quando il teste non abbia giustificato la

mancata comparizione per almeno due udienze e non siano presumibili cause

giustificative;

e) alternare l’audizione di un teste di una parte con uno dell’altra parte, salva

l’opportunità di assumere prioritariamente taluni testi.

In ordine all’assunzione della prova orale i procuratori delle parti eviteranno di

intervenire durante l’escussione interrompendo il teste o la verbalizzazione della

risposta, ma proporranno le domande a chiarimenti o segnaleranno le eventuali

incongruenze nella deposizione o in ordine alla verbalizzazione, dopo che questa è

stata effettuata sul singolo capitolo.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

L’assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un’unica

udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell’ammissione della prova sarà

fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa, ovvero limitando

numericamente il numero dei testi da escutere per ciascuna delle parti.

I provvedimenti di cui agli artt. 208 c.p.c e 104 disp. att. c.p.c. saranno sempre

adottati di ufficio ed in caso di mancata comparizione dei testi regolarmente citati, il

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giudice disporrà l’applicazione di una sanzione pecuniaria e, salvo casi eccezionali,

ne disporrà l’accompagnamento coattivo, ai sensi dell’art. 255 c.p.c., salvo

comprovato impedimento.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

. . .

Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio

Gli avvocati devono congiuntamente avvisare il c.t.u. della sopravvenuta inutilità

della sua presenza in udienza qualora fosse intervenuta la definizione stragiudiziale

della lite.

(protocollo per il processo civile di Roma)

In sede di convocazione del c.t.u. quest’ultimo deve essere invitato a comunicare

senza ritardo alle parti ed al giudice il suo eventuale impedimento a comparire

all’udienza nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della

nuova udienza.

(protocollo per il processo civile di Roma)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

La c.t.u. potrà essere disposta sin dall’udienza ex art. 180 c.p.c. o dall’udienza ex art.

183 c.p.c. se la causa lo richieda (ad esempio, cause di risarcimento dei danni o in

tema di obbligazioni pecuniarie con contestazione solo del quantum, cause in materia

di anatocismo bancario, etc.) salva la preventiva definizione del thema decidendum e

fermo il rispetto delle regole sull’onere della prova.

Nell’ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la

discussione con i difensori delle parti circa il suo contenuto e/o circa la sua

integrazione;

b) specificherà che il c.t.u., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei

termini ex art. 184 c.p.c., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti non prodotti

senza il consenso delle parti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare

l’acquisizione in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. o art. 2711 c.c. e salvo che si

tratti di documenti che non costituiscano prova dei fatti storici principali;

c) incaricherà il c.t.u. di conciliare la lite;

d) disciplinerà il sub-procedimento di c.t.u. prevedendo che il consulente, raccolte le

osservazioni dei c.t.p., anche in forma scritta, comunichi a questi la relazione finale

dando loro termine di circa 20 giorni per far pervenire al c.t.u. le ulteriori

osservazioni a tale relazione; che il c.t.u. darà quindi conto di tali osservazioni con

un’integrazione della relazione finale;

e) nel caso di provvedimento emesso in sede di riserva, disporrà che l’ordinanza sia

comunicata al c.t.u. e alle parti per intero;

f) disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in

forma cartacea che su floppy disk;

g) disporrà che il c.t.u. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di

compenso e di rimborso delle spese (con copia per le parti costituite), con

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l’avvertenza che entro i 15 giorni successivi i difensori potranno presentare eventuali

rilievi; il giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine.

La fissazione dell’udienza successiva a quella di conferimento dell’incarico al c.t.u.

terrà conto del tempo necessario alle parti e al giudice per esaminare la relazione

(indicativamente due mesi dopo la data prevista per il deposito della relazione di

c.t.u.).

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Con l’ordinanza con cui viene fissata l’udienza per il giuramento del c.t.u. il giudice

inviterà quest’ultimo a prendere nota di eventuale rinvio d’ufficio dell’udienza ed a

comparire per il giuramento all’udienza di rinvio senza ulteriore avviso.

Con l’ordinanza di conferimento dell’incarico al c.t.u. il giudice disporrà che questi

depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su cd

o floppy disk; inviterà inoltre il c.t.u. ad indicare nel verbale della stessa udienza la

data di inizio delle operazioni peritali ovvero a comunicarla alle parti con congruo

anticipo.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

Nell'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio, il giudice

provvederà a formulare, almeno in maniera sommaria, i quesiti da sottoporre al

consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti, e con lo stesso

consulente, circa il contenuto definitivo e/o circa la integrazione dei quesiti

inizialmente proposti.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

(protocollo per le udienze civili di Bari)

Nel caso in cui il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio sia

emesso a scioglimento di una riserva, si disporrà che il testo integrale dell'ordinanza

sia notificato al consulente e comunicato alle parti.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

(protocollo per le udienze civili di Bari)

Al momento del conferimento dell'incarico al consulente, eventualmente attraverso la

predisposizione di un modulo uniforme:

a) verrà espressamente specificato che il consulente, qualora siano già scaduti i

termini di cui all'art. 184 c.p.c., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti non

prodotti ritualmente, fatte salve le eccezioni derivanti dall'applicazione degli artt. 198,

210 e 213 c.p.c. ovvero 2711 c.c., e salvo che si tratti di documenti che siano

consensualmente ritenuti non costituenti prova dei fatti storici principali;

b) si darà incarico al consulente di esperire un tentativo di conciliazione della lite;

c) si disciplinerà il sub-procedimento di consulenza, prevedendo che il consulente di

ufficio, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunichi a questi la

relazione finale, fissando loro un termine di almeno 15 giorni per far pervenire

osservazioni, e dando quindi conto di tali osservazioni, con un'integrazione ulteriore

della relazione, nella quale apporterà le eventuali necessarie modifiche alle

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conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il

suo convincimento;

d) si disporrà che il consulente depositi la relazione finale e le eventuali integrazioni,

unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su supporto informatico;

e) nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, verrà dato termine anteriore alla successiva

udienza per il deposito di eventuali osservazioni alla relazione del c.t.u.;

f) sarà fissata la data di inizio delle operazioni;

g) si disporrà che il consulente depositi, unitamente alla relazione finale (ovvero alle

integrazioni della stessa), anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese,

con l'avvertenza che i difensori potranno presentare eventuali rilievi in merito a detta

richiesta e che il giudice, salvi i casi di consulenze di carattere semplice e ripetitivo,

provvederà alla liquidazione non prima dell'udienza successiva, ovvero dopo il

deposito delle osservazioni delle parti, se anteriore all'udienza;

h) si avviserà il consulente tecnico che si terrà conto degli eventuali ritardi nel

deposito della relazione, ai fini della liquidazione del compenso finale, fatte salve le

eventuali proroghe del termine inizialmente fissato che siano state richieste prima

della scadenza di detto termine, sulla base di giustificati motivi, e siano state concesse

dal giudice.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

La fissazione dell'udienza successiva al conferimento dell'incarico al consulente

tecnico di ufficio avverrà in modo da consentire alle parti il preventivo esame della

relazione, e gli avvocati eviteranno di chiedere rinvii al solo scopo di esaminare la

relazione stessa.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per le udienze civili di Bari)

Nell’ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la

discussione con i difensori delle parti circa il suo contenuto e/o circa la sua

integrazione;

b) raccomanderà al consulente il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio e

del divieto di ricevere o consultare altri documenti rispetto a quelli presenti nel

fascicolo di parte;

c) avvertirà il consulente che, nel rispetto del principio del contraddittorio, dovrà

consentire ai consulenti di parte, oltre che alle parti e ai loro difensori, di intervenire a

tutte le attività di accertamento o di acquisizione, da lui compiute, dei dati utili per

rispondere ai quesiti propostigli e dovrà mettere a loro disposizione tutta la

documentazione che verrà allo stesso fine utilizzata;

d) inviterà il consulente a trasmettere ai consulenti di parte una bozza preventiva della

sua relazione, dando un breve, ma congruo termine per eventuali osservazioni, delle

quali dovrà tenere conto ed alle quali dovrà rispondere nella sua relazione;

e) disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in

forma cartacea che su supporto magnetico (floppy disk – cd-rom).

Il magistrato nell’udienza di conferimento dell’incarico al c.t.u. avrà cura di indicare

gli incombenti previsti per l’udienza successiva.

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Gli avvocati ed i c.t.u. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire

un’agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta

elettronica).

(protocollo d'intesa di Udine)

In sede di convocazione del c.t.u., quest’ultimo deve essere invitato a comunicare

senza ritardo alle parti ed al giudice il suo eventuale impedimento a comparire

all’udienza nonchè a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della

nuova udienza.

Gli avvocati devono avvisare congiuntamente e per iscritto il nominato c.t.u., in

qualsivoglia procedimento civile di cognizione, cautelare e/o di esecuzione, della

sopravvenuta inutilità della sua presenza in udienza, o dell’ulteriore svolgimento della

attività da parte del c.t.u. medesimo, qualora fosse intervenuta la definizione

stragiudiziale della lite.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Il giudice presterà opportuna attenzione nel motivare il provvedimento di liquidazione

del compenso al c.t.u.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Si raccomanda al giudice:

a) nell’ordinanza che ammette la c.t.u., di formulare il quesito ed indicare i riferimenti

identificativi conosciuti del consulente non iscritto all’albo;

b) all’udienza di conferimento dell’incarico o in sede di formulazione del quesito:

1) di invitare il c.t.u. a trasmettere una prima bozza dell’elaborato (prima del suo

deposito) ai c.t.p., assegnando loro un termine per osservazioni, per poi prendere

posizione su di esse nella stesura definitiva dell’elaborato peritale;

2) di invitare il c.t.u. a depositare tante copie della relazione e dei relativi allegati

(anche su supporto magnetico) quante sono le parti costituite;

3) di concedere al c.t.u. un termine per il deposito dell’elaborato che scada almeno 30

giorni prima dell’udienza di rinvio;

4) di concedere alle parti un termine per il deposito di note finali sulla c.t.u. fino a 10

giorni prima l’udienza di rinvio;

5) di evidenziare al c.t.u. la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito

dell’elaborato e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine (riduzione

dell’onorario a norma dell’art. 52 del d.p.r. n. 115/02).

(protocollo dei processi civili di Verona)

Qualora disponga c.t.u. nell’udienza fissata per il conferimento dell’incarico, il

giudice:

a) consentirà breve discussione orale con i difensori delle parti circa il contenuto e/o

circa la integrazione dei quesiti,

b) raccomanderà al consulente il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio e

del divieto di ricevere e consultare altri documenti diversi da quelli presenti nel

fascicolo di parte;

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c) avvertirà il consulente che, nel rispetto del principio del contraddittorio, dovrà

consentire ai consulenti di parte, oltre che alle parti e ai loro difensori, di intervenire a

tutte le attività di accertamento o di loro acquisizione, da lui compiute, dei dati utili

per rispondere ai quesiti propostigli e dovrà mettere a loro disposizione tutta la

documentazione che verrà allo stesso fine utilizzata;

d) inviterà il consulente a trasmettere ai consulenti di parte una bozza preventiva della

sua relazione, dando loro un congruo termine per eventuali osservazioni scritte, delle

quali dovrà tenere conto ed alle quali dovrà dare risposta nella sua relazione.

Il magistrato nell’udienza di conferimento dell’incarico al c.t.u. indicherà gli

incombenti per l’udienza successiva (precisazione delle conclusioni o eventuali

adempimenti istruttori residui).

Gli avvocati ed i c.t.u. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire una

agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta

elettronica anche dei c.t.p.).

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Il consulente tecnico d'ufficio sarà invitato a comunicare alle parti ed al giudice senza

ritardo la sua eventuale impossibilità a comparire alla udienza fissata per il

giuramento o per eventuali chiarimenti.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

(protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di Latina)

Il consulente tecnico d'ufficio sarà invitato a predisporre una copia della consulenza

per ciascuno dei difensori costituiti ed ad avvisare, anche solo telefonicamente, le

parti dell'avvenuto deposito.

Se gli avvocati hanno fornito un recapito di posta elettronica o questo risulta

dall'intestazione dei loro atti, il consulente tecnico d'ufficio inoltra per tale mezzo la

copia della consulenza.

La liquidazione avverrà tendenzialmente ad attività esaurita comprensiva della

risposta agli eventuali rilievi delle parti.

Eventuali trattative di bonario componimento non potranno in nessun caso

comportare la sospensione delle operazioni di consulenza, se non su espressa

autorizzazione del giudice e per il tempo da questo specificamente indicato.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Ove richieda l’ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di quesito. I

difensori delle altre parti, nelle loro memorie istruttorie, formuleranno proposte di

modifica e/o integrazione del quesito proposto dal richiedente la c.t.u.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Nel caso di ammissione di c.t.u. il giudice verificherà che il consulente sia iscritto

all’albo dei c.t.u. del Tribunale di Milano; in caso negativo, fermo quanto previsto

dall’art. 22 disp. att. c.p.c., fornirà a verbale i dati anagrafici completi, comprensivi

del codice fiscale del consulente, ai fini dell’inserimento dei dati stessi nella tabella

c.t.u. del sistema informatico.

Nell’ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

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- provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la

discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l’integrazione degli stessi;

- specificherà che il c.t.u., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei

termini per produzioni, non potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori rispetto

a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l’acquisizione

in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. ovvero ex art. 2711 c.c., e salvo norme

particolari (ad esempio: perizia contabile ex art. 198 c.p.c., disciplina in materia

brevettuale).

- incaricherà il c.t.u. di svolgere il tentativo di bonario componimento della

controversia;

- disciplinerà il sub-procedimento di c.t.u., prevedendo che il consulente raccolga le

osservazioni dei c.t.p., anche in forma scritta, e tenga conto dei loro rilievi e

considerazioni nella redazione della relazione finale;

- disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti

costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale, ovvero trasmetta alle parti in

allegato ad e mail il testo della relazione;

- disporrà che il c.t.u. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di

compenso e di rimborso delle spese (con copia per le parti costituite), con

l’avvertenza che entro i 15 giorni successivi i difensori potranno presentare eventuali

rilievi; il giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine;

- nel caso di provvedimento ammissivo di c.t.u. emesso fuori udienza, disporrà che

l’ordinanza sia comunicata al c.t.u. e alle parti per intero.

Compatibilmente con la natura fiduciaria dell’incarico, nell’operare la scelta del c.t.u.

il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi e della eventuale

indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di uno specifico

professionista, soprattutto per indagini peritali di particolare specializzazione o non

espressamente indicate negli albi.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Nell’ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice potrà disciplinare, su accordo delle

parti, il subprocedimento di c.t.u. prevedendo che il consulente, raccolte le

osservazioni dei c.t.p. e/o dei difensori, anche in forma scritta, comunichi a questi la

relazione finale dando loro termine di circa 20 giorni per far pervenire al c.t.u. le

ulteriori osservazioni a tale relazione e che il c.t.u. darà quindi conto di tali

osservazioni con un’integrazione della relazione finale.

Su istanza delle parti, all’udienza successiva al deposito della c.t.u., sarà concesso un

solo rinvio per esame (anche se la c.t.u. è stata tempestivamente depositata), con

eventuale termine per note (che verrà indicato dalle parti con richiesta motivata

inserita nel verbale di udienza).

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria, versione aggiornata 2006)

Nell’ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la

discussione con i difensori delle parti circa il suo contenuto e/o circa la sua

integrazione.

b) raccomanderà al consulente il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio e

del divieto di ricevere e consultare altri documenti rispetto a quelli presenti nel

fascicolo di parti;

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c) avvertirà il consulente che, nel rispetto del principio del contraddittorio, dovrà

consentire ai consulenti di parte, oltre che alle parti e ai loro difensori, di intervenire a

tutte le attività di accertamento o di acquisizione, da lui compiute, dei dati utili per

rispondere ai quesiti propostigli e dovrà mettere a loro disposizione tutta la

documentazione che verrà allo stesso fine utilizzata;

d) disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in

forma cartacea, sia su floppy disk ad uso del magistrato;

e) assegnerà alle parti un termine, di almeno dieci giorni precedente la successiva

udienza, per il deposito di eventuali note di osservazioni alla relazione del consulente.

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Il consulente tecnico d’ufficio sarà invitato a predisporre una copia della consulenza

per ciascuno dei difensori costituiti.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di Latina)

Nell’ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

- provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la

discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l’integrazione degli stessi

secondo le proposte preventivamente formulate;

- specificherà che il c.t.u., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei

termini per produzioni, non potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori rispetto

a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l’acquisizione

in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. e salvo norme particolari;

- inviterà il c.t.u. a trasmettere una prima bozza dell’elaborato (prima del suo

deposito) ai c.t.p., assegnando loro un termine per osservazioni, per poi prendere

posizione su di esse nella stesura definitiva dell’elaborato peritale; concederà al c.t.u.

un termine per il deposito dell’elaborato che scada almeno trenta giorni prima

dell’udienza di rinvio nonché alle parti un termine per il deposito di note finali sulla

c.t.u. fino a dieci giorni prima dell’udienza di rinvio;

- disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti

costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale;

- evidenzierà al c.t.u. la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito

dell’elaborato e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine (possibile

riduzione dell’onorario a norma dell’art. 52 del d.p.r. n. 115/02), disponendo che il

c.t.u. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso

delle spese (con copia per le parti costituite), con l’avvertenza che entro i 15 giorni

successivi i difensori potranno presentare eventuali rilievi; il giudice provvederà alla

liquidazione solo dopo la scadenza del termine;

- nel caso di provvedimento ammissivo di c.t.u. emesso fuori udienza, disporrà che

l’ordinanza sia comunicata al c.t.u. e alle parti per intero.

Compatibilmente con la natura fiduciaria dell’incarico, nell’operare la scelta del c.t.u.

il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Ove richieda l’ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di quesito. I

difensori delle altre parti, nelle loro memorie difensive ovvero in udienza,

formuleranno proposte di modifica e/o integrazione del quesito proposto dal

richiedente la c.t.u.

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Nel caso di ammissione di c.t.u., il giudice verificherà che il consulente sia iscritto

all’albo dei c.t.u. del Tribunale di Cagliari; in caso negativo, fermo quanto previsto

dall’art. 22 disp. att. c.p.c., fornirà a verbale i dati anagrafici completi, comprensivi

del codice fiscale del consulente, ai fini dell’inserimento dei dati stessi nella tabella

c.t.u. del sistema informatico.

Nell’ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

- provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la

discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l’integrazione degli stessi;

- specificherà che il c.t.u. non potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori

rispetto a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare

l’acquisizione in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. ovvero ex art. 2711 c.c.;

- autorizzerà, se del caso, il consulente a raccogliere le osservazioni dei c.t.p., anche

in forma scritta, ed a tener conto dei loro rilievi e considerazioni nella redazione della

relazione finale;

- _disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti

costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale, ovvero trasmetta alle parti in

allegato ad e-mail il testo della relazione.

Compatibilmente con la natura fiduciaria dell’incarico, nell’operare la scelta del c.t.u.

il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi e della eventuale

indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di uno specifico

professionista, soprattutto per indagini peritali di particolare specializzazione o non

espressamente indicate negli albi.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Già nella richiesta di c.t.u. il difensore formulerà una proposta di quesito.

Qualora non vi sia contestazione sui fatti ricostruiti dalle parti o quando si riveli

opportuno, eventualmente anche a fini conciliativi, il giudice disporrà la c.t.u. sin

dalla prima udienza e fisserà per la comparizione del consulente tecnico nominato e

per il giuramento l’udienza immediatamente successiva.

Nel caso la c.t.u. sia disposta con provvedimento emesso a scioglimento di riserva, il

giudice disporrà che l’ordinanza sia comunicata al consulente tecnico ed alle parti in

forma integrale a mezzo fax.

Compatibilmente con la natura fiduciaria dell’incarico, nella scelta del consulente

tecnico il giudice terrà conto della opportunità di rotazione degli incarichi e di

eventuali indicazioni congiunte delle parti; del pari eviterà la nomina di consulenti

che abbiano stabili e continuativi rapporti di consulenza o professionali con una delle

parti in causa.

Per le c.t.u. di carattere ripetitivo si auspica che i giudici, previa intesa, adottino un

quesito standard unico nell’ambito del tribunale e/o delle singole sezioni, salvo gli

eventuali adattamenti richiesti dalle peculiarità del caso concreto.

E’ auspicabile, al fine di consentire alle parti ed al consulente tecnico di poter

interloquire sulla definitiva formulazione del quesito nel corso dell’udienza di

conferimento dell’incarico, che il giudice formuli il quesito stesso già in sede di

ordinanza ammissiva della c.t.u. e di nomina del professionista; solo in casi

eccezionali, o per motivate ragioni di urgenza, il giuramento potrà essere differito al

deposito della relazione.

Nel conferire l’incarico il giudice:

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a) raccomanderà al consulente tecnico di rispettare il termine fissato per il deposito

della relazione e, in caso di impedimento, di chiedere tempestivamente proroga

avvisando le parti, avvertendolo che eventuali ritardi non giustificati potranno

condizionare il conferimento di incarichi futuri e, comunque, determineranno la

riduzione del compenso a norma di legge;

b) fisserà un termine entro il quale il consulente tecnico avrà cura di far pervenire

l’elaborato peritale, nella stesura definitiva, ai consulenti tecnici di parte ed ai

difensori delle parti;

c) fisserà un successivo termine entro il quale le parti potranno far pervenire al

consulente tecnico eventuali osservazioni al suo elaborato peritale che dovranno

essere comunicate, per conoscenza, anche alle controparti;

d) fisserà un ulteriore termine per il consulente tecnico per il deposito dell’elaborato

peritale in cancelleria con allegate le eventuali osservazioni dei consulenti di parte

corredate in calce con le sue controdeduzioni e con la formulazione definitiva delle

sue conclusioni;

e) disporrà che il fondo spese venga versato al consulente tecnico dalla parte onerata

al più tardi entro la data di inizio delle operazioni peritali. Il fondo spese per il

consulente tecnico sarà il più possibile adeguato al presumibile compenso finale e

omogeneo per le varie tipologie di c.t.u.;

f) preciserà che il consulente tecnico non potrà ricevere dalle parti documenti non

prodotti in causa nel termine di legge, la cui acquisizione sarà possibile solo previo

accordo dei difensori delle parti;

g) preciserà che il consulente tecnico, a ciò preventivamente autorizzato dal giudice

istruttore, potrà acquisire anche presso la P.A. le informazioni necessarie

all’espletamento dell’incarico, nonché domandare chiarimenti alle parti ed assumere

informazioni da terzi ai sensi dell’art. 194 c.p.c.

I procuratori delle parti avranno cura di:

a) anticipare al consulente tecnico l’avvenuta nomina ferma restando la

comunicazione ufficiale da parte della cancelleria. Il giudice, qualora il difensore

abbia manifestato la disponibilità a provvedervi, potrà incaricare la parte di

comunicare i provvedimenti di nomina del consulente tecnico d’ufficio via telefax o

con raccomandata con avviso di ricevimento;

b) comunicare al consulente tecnico ed alle controparti la nomina del consulente di

parte fatta successivamente all’udienza ma nel termine all’uopo assegnato dal

giudice.

Il consulente tecnico avrà cura di:

a) preavvisare il giudice e le parti in caso di suo impedimento a comparire all’udienza

fissata per il giuramento segnalando altresì eventuali cause di incompatibilità;

b) concordare per quanto possibile la data delle operazioni peritali con le parti e i

consulenti di queste;

c) avvisare le parti del deposito della relazione;

d) depositare tante copie cartacee della relazione e degli allegati quante sono le parti

costituite;

e) depositare la nota spese all’atto del deposito della relazione peritale, avendo cura di

specificare: il valore di causa e le vacazioni; le norme della tariffa utilizzate per la

redazione della parcella; le eventuali ragioni di complessità dell’incarico.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

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Al momento del conferimento dell'incarico al consulente, eventualmente attraverso la

predisposizione di un modulo uniforme (cfr. facsimile), il giudice:

a) darà incarico al consulente di esperire un tentativo di conciliazione della lite;

b) disciplinerà il sub-procedimento di consulenza, prevedendo che il consulente

d'ufficio, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunichi a questi la

relazione finale, fissando loro un termine di almeno quindici giorni per far pervenire

osservazioni e dando quindi conto di tali osservazioni, con un'integrazione della

relazione, nella quale apporterà le eventuali modifiche alla conclusioni già rese,

ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il suo convincimento;

c) assegnerà alle parti un termine successivo al deposito dell’elaborato peritale e

anteriore all’udienza di rinvio, perché presentino le relazioni dei propri consulenti di

parte;

d) disporrà che il consulente depositi la relazione finale e le eventuali integrazioni,

unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su supporto informatico;

e) avviserà il consulente tecnico che terrà conto degli eventuali ritardi nel deposito

della relazione, ai fini della liquidazione del compenso finale, fatte salve le eventuali

proroghe del termine inizialmente fissato che siano richieste prima della scadenza di

detto termine, sulla base di giustificati motivi, e siano state concesse;

f) qualora ritenuto necessario od utile, autorizzerà il consulente d’ufficio ad avvalersi

di esperti ausiliari, sotto la propria direzione e responsabilità.

Facsimile di modulo uniforme per il consulente tecnico:

1) Il consulente è espressamente autorizzato a procedere da sé solo alle operazioni

peritali, a servirsi del mezzo proprio, a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere

informazioni da terzi e ad eseguire piante, calchi e rilievi.

2) Qualora domandi chiarimenti alle parti presenti alle operazioni ed utilizzi tali

chiarimenti nelle indagini a lui affidate, il consulente ne farà menzione nella relazione

scritta e vi inserirà la precisa indicazione della persona che ha reso le dichiarazioni e

delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali i chiarimenti sono stati forniti.

3) Il consulente è incaricato di esperire un tentativo di conciliazione della lite, con

redazione, in caso positivo, del verbale di conciliazione.

4) Qualora assuma informazioni da terzi ed utilizzi tali informazioni nelle indagini a

lui affidate, il consulente ne indicherà la fonte nella relazione scritta.

5) Il consulente, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunicherà a questi

la relazione finale, fissando loro un termine di almeno 15 giorni per far pervenire

osservazioni, e dando quindi conto di tali osservazioni, con un'integrazione ulteriore

della relazione, nella quale apporterà le eventuali necessarie modifiche alle

conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il

suo convincimento.

6) Alla relazione scritta, oltre alla documentazione del caso, il consulente allegherà

anche le eventuali memorie tecniche a lui presentate dai consulenti di parte. Qualora

nel corso delle operazioni, o all’esito delle stesse, il consulente d’ufficio e quelli di

parte concordino su valutazioni o giudizi tecnici, il consulente curerà di documentare

ciò in un apposito verbale sottoscritto anche dai consulenti di parte da allegare alla

relazione finale.

7) L’eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per la relazione scritta dovrà

indicare le specifiche ragioni ed essere depositata in cancelleria, anche via e-mail,

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prima della scadenza del termine medesimo. Non sono ricevibili richieste indirizzate

a mezzo posta direttamente al giudice.

8) Il mancato rispetto del termine originariamente stabilito o di quello

successivamente prorogato determinerà il mancato riconoscimento delle vacazioni per

il periodo successivo alla scadenza e, negli altri casi, la riduzione degli onorari di un

quarto, ex art. 52 (L), 2° comma, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-Testo A).

9) Nel formulare l’istanza di liquidazione del compenso e di rimborso delle spese, il

consulente si atterrà esclusivamente alla normativa di cui agli artt. da 50 (L) a 56 (L)

del citato d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 e, quanto alla misura degli onorari, al d.m.

del 30 maggio 2002 e tabelle allegate (in G.U. n. 182 del 5 agosto 2002).

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Al momento del conferimento dell’incarico al consulente, eventualmente attraverso la

predisposizione di un modulo uniforme, si delineerà in modo definitivo il quesito o i

quesiti sottoposti, l’ambito degli accertamenti esperibili e la possibilità o meno di

acquisire informazioni, consultare atti o documenti.

Sentite le parti ed avuto riguardo alla natura della controversia ed all’oggetto

dell’incarico peritale, il giudice potrà altresì prevedere:

a) l’incarico al consulente di esperire un tentativo di conciliazione della lite;

b) la disciplina del sub-procedimento di consulenza, prevedendo che il consulente di

ufficio, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunichi a questi la

relazione finale, fissando loro un termine di almeno 15 giorni per far pervenire

osservazioni, e dando quindi conto di tali osservazioni, con un’integrazione ulteriore

della relazione, nella quale apporterà le eventuali necessarie modifiche alle

conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il

suo convincimento;

c) che il consulente depositi la relazione finale e le eventuali integrazioni, unitamente

alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su supporto informatico.

La fissazione dell’udienza successiva al conferimento dell’incarico al consulente

tecnico di ufficio avverrà in modo da consentire alle parti il preventivo esame della

relazione, e gli avvocati eviteranno di chiedere rinvii al solo scopo di esaminare la

relazione stessa, se questa sia stata tempestivamente depositata.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

È utile che alla relazione peritale depositata in cancelleria su supporto cartaceo il

c.t.u. alleghi la medesima relazione in forma di file elettronico registrato su idoneo

supporto (floppy disk oppure cd oppure dvd oppure pen-drive).

Al termine dell'udienza di conferimento dell'incarico al c.t.u., il giudice concede alle

parti un termine di trenta giorni, decorrente da quello stabilito per il deposito della

relazione da parte del c.t.u., per l'eventuale deposito di note tecniche e rinvia la causa

ad una data successiva alla scadenza di quest'ultimo termine.

All'udienza così rinviata il giudice, ove ritenuto necessario, formula i quesiti a

chiarimento, disponendone la comunicazione a mezzo fax al c.t.u., cui concede

termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per il deposito della

relazione integrativa.

Il giudice - qualora ritenga validi i motivi posti a fondamento della richiesta -

concede una proroga al c.t.u., adotta i conseguenti provvedimenti di modifica sia del

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termine per il deposito delle note tecniche di parte sia della data dell'udienza di rinvio

e ne dispone la comunicazione.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

. . .

Rinvii delle udienze

Rinvii ordinari

Allo scopo di realizzare il principio costituzionalmente garantito della ragionevole

durata dei processi evitare lunghi intervalli da un'udienza a quella successiva,

ricordando che soltanto la concessione determini ex art. 183, V comma c.p.c. o

l'espletamento di una consulenza tecnica possono giustificare la fissazione

dell'udienza successiva a quattro-cinque mesi.

(protocollo per le udienze civili di Salerno)

Al momento del rinvio di una causa ad un’udienza successiva deve essere prevista la

verosimile durata dei programmati adempimenti in modo da fissare ogni volta

all’interno di ciascuna fascia un numero di cause che potrà essere compiutamente

trattato senza superare i limiti di tempo prefissati.

(protocollo per il processo civile di Roma)

Al fine di garantire il sollecito e ordinato svolgimento dei singoli procedimenti e di

contenere la lunghezza dei rinvii istruttori, si auspica che i presidenti di sezione

esercitino i loro poteri di vigilanza e gestione sui ruoli dei singoli magistrati in modo

da assicurare, per quanto possibile, la loro omogeneità ed il conseguente

contenimento dei rinvii delle udienze istruttorie, nei casi ordinari, entro limiti

temporali non superiori a tre o quattro mesi.

Gli organismi rappresentativi dell'avvocatura si impegnano a segnalare ai presidenti

di sezione gli eventuali casi di squilibri nei ruoli dei singoli magistrati che

determinino una eccessiva lunghezza dei rinvii istruttori.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione, si terrà

comunque conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

La lunghezza dei rinvii in fase istruttoria verrà contenuta nei limiti minimi consentiti

dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

I magistrati si impegnano a non fissare cause diverse da quelle chiamate per la prima

comparizione delle parti il lunedì tra le ore 9.00 e le ore 10.00.

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I rinvii delle cause verranno fatti ad ora fissa ed in modo da evitare, in linea di

principio e salvo che per le cause per le quali non siano previsti incombenti

particolari, sovrapposizioni di orario. Verrà prestata ogni cura per il rispetto

dell’orario delle udienze fissate per incombenti istruttori ed in particolare per la

assunzione di testimoni.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Si raccomanda che:

a) il giudice, nel fissare la data di prosecuzione delle cause, disponga rinvii delle

udienze il più possibile contenuti nel tempo, compatibilmente con il proprio ruolo

d’udienza;

b) il giudice fissi comunque i rinvii d’udienza a distanza tale da consentire l’efficiente

gestione amministrativa del fascicolo (almeno 15 giorni);

c) se per motivi d’urgenza è necessario un rinvio più breve, il giudice evidenzi il

fascicolo alla cancelleria;

d) i giudici che fanno capo alla stessa cancelleria si coordinino al fine di assicurare,

ove possibile, l’assegnazione di termini in corrispondenza di scadenze diverse, nella

prospettiva di ridurre il numero degli accessi in cancelleria alle medesime date;

e) in caso di rinvio con assegnazione di termini, il giudice fissi l’udienza:

- almeno 10 giorni dopo la scadenza dell’ultimo termine, al fine di consentire il

tempestivo inserimento degli atti a cura della cancelleria;

- a distanza il più possibile contenuta rispetto alla scadenza dell’ultimo dei termini

concessi.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Si raccomanda che nella determinazione dell’orario dell’udienza di rinvio il giudice

tenga conto della sua prevedibile durata anche sulla base delle indicazioni degli

avvocati.

(protocollo dei processi civili di Verona)

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

I rinvii delle cause verranno fatti a ora fissa in modo da evitare, in linea di principio e

salvo che per le cause per le quali non siano previsti incombenti particolari e di

maggior durata, sovrapposizioni di orario. Verrà prestata ogni cura al rispetto

dell’orario delle udienze fissate per incombenti istruttori e in particolare per

l’assunzione di testimoni e giuramenti di c.t.u.

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Si raccomanda che il giudice, nel fissare la data di prosecuzione delle cause, disponga

rinvii delle udienze il più possibile contenuti nel tempo, compatibilmente con il

proprio ruolo d’udienza, salvo diversa concorde richiesta motivata delle parti.

Se per motivi d’urgenza è necessario un rinvio più breve, il giudice evidenzi il

fascicolo alla cancelleria.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

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Il giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili futuri

impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocate e di segnalate gravi

necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Il giudice, con il provvedimento con cui dispone un'attività da svolgere in udienza,

fissa, per quanto possibile, un orario preciso per l'inizio della stessa.

(protocollo per le udienze civili di Bari)

Rinvii su richiesta di una sola parte

Nel caso di richiesta di rinvio formulata da una sola parte il richiedente si farà carico

di inviare copia dell’istanza alle controparti, e queste sono tenute a far conoscere la

rispettiva presa di posizione tempestivamente al richiedente e al giudice.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Rinvii per espletamento prove

Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l’udienza di

prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a

presentarsi, avvertirà l’altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per

concordare una nuova udienza di prova.

Nel caso di impossibilità a recarsi dal giudice, i difensori potranno presentare una

richiesta congiunta per la fissazione di un nuovo orario o di una nuova udienza.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Rinvii per trattative

Potranno essere concessi rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative,

salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante

comparizione delle parti ex art. 117 c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Ove possibile, si ricorrerà alla sospensione volontaria del processo prevista dall'art.

296 c.p.c. In caso contrario, saranno espletati gli adempimenti processuali non

impediti dalla pendenza delle trattative (es. fissazione dei termini di cui agli artt. 183,

5° co., o 184 c.p.c., ovvero fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni,

ove non siano possibili o prevedibili ulteriori richieste istruttorie).

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell'udienza, che comunque non saranno

concessi, se non su richiesta congiunta di tutte le parti, e per specifici motivi

documentati.

In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto

congiuntamente dalle parti.

Nel caso in cui richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di

trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di

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precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità

del rinvio.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

La richiesta di rinvio per trattative di bonario componimento viene tendenzialmente

concessa per non più di una udienza, salvo che non vengano allegati adeguati e

concreti motivi. In tal caso verrà fissata una comparizione delle parti per la

conciliazione.

Su richiesta delle parti la causa può essere sospesa facoltativamente per serie

trattative di bonario componimento ex art. 296 c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Nel caso di rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, si darà atto

nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

I difensori provvederanno a formulare tempestiva congiunta richiesta di rinvio,

qualora pendano trattative di componimento, la cui serietà potrà essere verificata dal

giudice in qualunque momento, anche disponendo la comparizione personale delle

parti, non essendo ipotizzabili ritardi irragionevoli nella definizione del

procedimento.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Rinvii d'ufficio o per impedimento del giudice

Evitare di comunicare i rinvii di ufficio la mattina stessa dell'udienza. Spesso tali

rinvii sono determinati da motivi già noti molti giorni prima (applicazione a udienze

penali, fruizione di congedi ordinari, partecipazione ad incontri di studio ecc.) che

potrebbero essere comunicati con avvisi affissi alle porte delle singole cancellerie

appena noti e quindi con anticipo di alcuni giorni rispetto alla data dell'udienza onde

evitare l'inutile comparizione delle parti e, soprattutto, l'inutile citazione dei testi, che

per comparire affrontano a volte anche onerosi e dispendiosi viaggi, senza

dimenticare che essi sono cittadini chiamati a compiere un dovere civico.

(protocollo per le udienze civili di Salerno)

Quando si renda necessario il rinvio dell’udienza anche per impedimento del sostituto

del giudice, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo

telefono, comunicazione fax o posta elettronica.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

(protocollo per i processi civili di Milano)

Qualora l'udienza debba essere rinviata, il rinvio d’ufficio deve essere comunicato

con congruo preavviso e contenuto, possibilmente, in un periodo non superiore a tre

mesi. Si raccomanda agli avvocati di comparire all’udienza di rinvio senza necessità

di avviso individuale.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

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Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se

l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione

di cause in tale data provvedendo, ove sia necessario, al differimento delle eventuali

prime comparizioni, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168

bis, 5° co., c.p.c.

Nel caso in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data non sia

prevedibile anticipatamente:

a) ove la natura ed il numero dei procedimenti fissati nell'udienza non tenuta lo

consenta, essi verranno trattati dal medesimo giudice nella prima udienza utile

successiva;

b) ove la natura ed il numero dei procedimenti fissati nell'udienza non tenuta non

consenta il differimento alla prima udienza utile, si cercherà di garantire la trattazione

dei procedimenti fissati, da parte di un giudice onorario, ovvero da parte di un altro

magistrato togato della medesima sezione, i quali assicureranno l'espletamento delle

incombenze non rinviabili (es. prove per testi; giuramento dei consulenti tecnici;

provvedimenti urgenti; fissazione di adempimenti "di routine");

c) ove non sia possibile neanche la sostituzione, si cercherà di garantire la trattazione

dei procedimenti fissati per l'udienza non tenuta in una udienza straordinaria, ovvero

in una successiva udienza ordinaria, da tenersi comunque in tempi ravvicinati; in tal

caso, i procuratori di tutte le parti costituite avranno cura di recarsi in cancelleria per

prendere visione della data di rinvio, il giorno stesso dell'udienza (ovvero nei giorni

immediatamente successivi), onde evitare la necessità della effettuazione delle

comunicazioni da parte della stessa cancelleria.

In tutti i casi in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data

determini un rinvio dell'udienza stessa, e sia noto con qualche giorno di anticipo, il

giudice interessato cercherà di fare in modo che ne venga data tempestiva

comunicazione ai difensori delle parti, anche attraverso mezzi telefonici e/o

telematici, specie per le cause in cui risultino convocati testi, parti o ausiliari di

giustizia. I difensori provvederanno ad avvisare questi ultimi del rinvio.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Si raccomanda che il giudice, in caso di impossibilità a tenere l’udienza già fissata, si

impegni ad organizzare la propria sostituzione con un collega che sia in grado di

conoscere gli atti di causa ovvero differisca l’udienza con congruo anticipo,

assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare

riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento c.t.u.).

(protocollo dei processi civili di Verona)

Nel caso di impedimento, il giudice farà avvisare le parti, tramite la cancelleria, della

mancata celebrazione dell’udienza con ogni possibile anticipo.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

In caso di rinvio d'ufficio si provvederà a fissare una udienza straordinaria entro uno

spazio temporale non superiore a tre mesi. Ove possibile il giudice curerà di darne

apposita comunicazione con avviso da affiggere alla porta della cancelleria almeno 48

ore prima; lo stesso avviso verrà prontamente trasmesso all'ufficio informazioni.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

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Quando si renda necessario il rinvio dell’udienza, per impedimento del giudice e

anche del suo sostituto, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori,

anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica, e si cercherà

di garantire la trattazione dei procedimenti fissati per l’udienza non tenuta in una

udienza straordinaria, da fissarsi comunque in tempi ravvicinati e contenuti nell’arco

temporale massimo di tre mesi dalla data originariamente fissata.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Qualora l’udienza debba essere rinviata d’ufficio, la comunicazione deve avvenire,

quando possibile, con un preavviso di almeno tre giorni liberi.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di Latina)

Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l’udienza già fissata, differirà l’udienza

con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della

cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di

testi o di ingiunzione al c.t.u.) ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione

per fax o per posta elettronica.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Si raccomanda che il giudice, in caso di impossibilità a tenere l’udienza già fissata,

organizzi la propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti

di causa ovvero differisca l’udienza con congruo anticipo, assicurandone la

tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi

di udienza istruttorie con audizione di testi o giuramento del consulente tecnico).

Si raccomanda che, quando si renda necessario il rinvio dell’udienza, per

impedimento del giudice e anche del suo sostituto, venga dato tempestivo avviso

dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per

posta elettronica.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, differirà l'udienza con

congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della

cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione testi o

giuramento consulente).

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se

l’impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione

di cause in tale data o, comunque, provvederà ad organizzare la propria sostituzione

in modo da assicurare l’effettivo svolgimento dell’udienza dinnanzi a sostituto a

conoscenza degli atti di causa.

Qualora la sostituzione nelle forme di cui sopra non sia possibile, o qualora

l’impedimento sia imprevedibile e di natura eccezionale, il giudice disporrà il rinvio

dell’udienza, da adottarsi con le più celeri modalità e con la contestuale indicazione

dei motivi e della data di rinvio delle udienze non tenute; in ogni caso, se non

altrimenti notiziati, i procuratori di tutte le parti costituite avranno cura di recarsi in

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cancelleria per prendere visione della data di rinvio, onde evitare la necessità della

effettuazione delle comunicazioni da parte della stessa cancelleria.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

I rinvii di ufficio sono affissi, con congruo anticipo, alla porta della cancelleria del

giudice e contenuti, ove possibile, entro i tre mesi. Del rinvio d'ufficio è fatto avviso

anche all'Ordine degli Avvocati al fine di permetterne la più ampia diffusione.

I provvedimenti di rinvio che il sostituto d'udienza dispone sono contenuti entro il

massimo di tre mesi.

(protocollo per le udienze civili di Bari)

Qualora, per l'imprevedibilità dell'assenza o per l'opportunità che l'attività istruttoria

sia svolta dal giudice titolare della causa, l'udienza debba essere rinviata, il rinvio

deve essere possibilmente non superiore a tre mesi e tempestivamente comunicato

alle parti costituite ed ai consulenti tecnici con autorizzazione alla notifica dell'avviso

con il mezzo più celere.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

Attività dei giudici onorari

L'attività del sostituto d'udienza (giudice onorario di Tribunale) deve svolgersi nel

rispetto di quanto previsto dagli artt. 43 ss. dell'ordinamento giudiziario, nonché delle

circolari del C.S.M. in materia.

(protocollo per le udienze civili di Bari)

Rinvii per impedimento del difensore

La causa potrà essere rinviata, con consenso della controparte, in caso di legittimo ed

assoluto impedimento dell'avvocato.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Rinvii per impedimento delle parti o dei testi

Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l’udienza di

prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a

presentarsi, avvertirà l’altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per

concordare una nuova udienza di prova.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Rinvii per mancata comparizione; provvedimenti di cancellazione per mancata

comparizione

Emettere i provvedimenti di cancellazione delle cause per la mancata comparizione

delle parti soltanto al termine dell'udienza.

(protocollo per le udienze civili di Salerno)

I rinvii dei procedimenti ai sensi dell’art. 181 e dell’art. 309 c.p.c. saranno

preferibilmente concentrati in un’unica udienza (mensile o bimestrale) per favorire la

gestione informatica del ruolo da parte della cancelleria.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

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I provvedimenti di cancellazione delle cause dal ruolo per la mancata comparizione

delle parti, di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., sono adottati al termine dell'udienza.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

(protocollo per le udienze civili di Bari)

In caso di mancata presenza di entrambe le parti all'orario fissato per una udienza di

trattazione o di prima comparizione, il provvedimento di rinvio o di cancellazione

della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., sarà adottato:

a) dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa;

b) in ogni caso - e quindi indipendentemente dal tempo decorso dall'orario fissato per

la trattazione della causa stessa - al termine dell'udienza.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Si raccomanda che i provvedimenti ex art. 309 vengono adottati dal giudice al termine

dell’udienza.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt.

181, 309, 348 c.p.c., sarà adottato dopo il decorso di un’ora dall’orario fissato per la

trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso - e quindi indipendentemente dal

tempo decorso dall’orario fissato per la trattazione della causa stessa - al termine

dell’udienza.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Si raccomanda che il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal

ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c., venga adottato alla fine dell’udienza e

comunque non prima di un’ora dall’orario fissato per la trattazione.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

. . .

Emissione e redazione dei provvedimenti

Redazione e sottoscrizione dei provvedimenti

Si raccomanda al giudice di firmare i provvedimenti in modo leggibile ovvero con

l’indicazione del proprio nominativo.

(protocollo dei processi civili di Verona)

I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso

dell’apposizione di timbro con l’indicazione del nominativo del giudice.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

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Si raccomanda al giudice di redigere e sottoscrivere i propri provvedimenti in modo

leggibile ovvero apponendo la sottoscrizione unitamente con l’indicazione del proprio

nominativo.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Il giudice firmerà i propri provvedimenti in modo leggibile, avendo cura di indicare

sempre anche il proprio nominativo a mezzo di timbro o in formato “stampatello”.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Emissione dei provvedimenti in udienza

Viene privilegiata l'adozione dei provvedimenti in udienza.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Provvedimenti su istanze depositate fuori udienza

Si raccomanda agli avvocati di verificare personalmente, mediante accesso in

cancelleria, l'emissione del decreto pronunciato dal giudice su istanza depositata fuori

udienza, atteso che detti decreti non vengono comunicati alle parti.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Sarà cura degli avvocati verificare l’emissione di provvedimento emesso a seguito di

istanza depositata fuori udienza, atteso che detti provvedimenti non vengono

comunicati alle parti.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

. . .

La decisione della causa

Deposito della nota spese

Entro i termini previsti per le conclusionali e le repliche il difensore depositerà la nota

spese, in particolare nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Ogni parte deve sempre depositare la nota spese analiticamente redatta e con la chiara

indicazione dello scaglione di valore applicato.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

Redazione di provvedimenti di condanna al pagamento

Il giudice, nella redazione della sentenza e degli altri provvedimenti costituenti titolo

esecutivo, avrà cura di riportare i dati anagrafici completi delle parti.

Nei provvedimenti costituenti (anche potenzialmente) titolo esecutivo per il

pagamento di somme di denaro, inoltre, il giudice avrà cura di specificare sempre,

distintamente, l'importo della sorta capitale, degli interessi e della rivalutazione, se

liquidati; nel caso in cui interessi e rivalutazione non siano liquidati, il giudice avrà

cura di specificare espressamente la data di decorrenza ed il tasso degli interessi,

l'importo sul quale essi vanno calcolati, nonché i parametri di riferimento per il

calcolo della rivalutazione; in caso di interessi riconosciuti su una somma da

rivalutarsi progressivamente, sarà specificato il termine periodico di rivalutazione.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

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Il giudice avrà cura di specificare distintamente con la maggior chiarezza possibile,

nei provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro

(soprattutto in materia familiare), la data di decorrenza di capitale, interessi e

rivalutazione con indicazione, per quest’ultima, dei relativi parametri. In relazione a

ciò, i legali avranno cura di indicare nella nota spese il valore della causa, lo

scaglione tariffario, i fattori moltiplicativi riportando analiticamente spese,

anticipazioni, diritti ed onorari.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

A seconda della natura e della difficoltà delle questioni da decidere il giudice

emetterà la sentenza nelle forme semplificate previste dall’art. 281 sexies c.p.c. da

considerarsi come modalità preferenziale per la decisione delle cause contumaciali,

delle questioni preliminari di rito, delle cause in diritto di natura seriale.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

A seconda della natura e della difficoltà della causa, il giudice emetterà la sentenza

nelle forme di cui all’art. 281 sexies c.p.c. da considerarsi come modalità

preferenziale per la decisione delle cause contumaciali, delle questioni preliminari di

rito, delle cause di natura seriale e di quelle di più semplice soluzione.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Viene privilegiata la pronuncia di sentenze ex art. 281 sexies c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere ai sensi

dell’art. 281 sexies c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà

consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza

successiva al termine di deposito all’uopo concesso.

Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza,

deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere ai sensi

dell’art. 281 sexies c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà

consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza

successiva al termine di deposito all’uopo concesso.

Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza,

deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Il giudice segnalerà alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell’art. 281 sexies

c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà rinviare la discussione

ad udienza successiva.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Qualora ordini la trattazione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il giudice potrà

facoltizzare le parti al deposito di note illustrative entro un termine che vorrà indicare.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

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Stesura informatica della sentenza

Si auspica che il giudice provveda alla stesura della sentenza a mezzo di strumenti

informatici e preferibilmente a mezzo Polis, per consentire alla cancelleria la

pubblicazione in automatico e agli avvocati la consultazione tramite Polis Web.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Il giudice provvederà alla stesura della sentenza a mezzo di strumenti informatici.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Liquidazione delle spese di lite

Il giudice darà conto nella motivazione della sentenza delle ragioni in base a cui è

disposta la compensazione integrale o parziale delle spese di lite.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

(protocollo d'intesa di Udine)

I giudici terranno debitamente conto nella liquidazione delle spese di lite di quelle

relative al compenso del consulente di parte, purché i difensori documentino il

relativo esborso.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

Nella liquidazione delle spese processuali saranno indicati distintamente l'importo

riconosciuto per spese vive, quello riconosciuto per diritti ed onorari e quello

riconosciuto per spese generali.

In caso di distrazione delle spese di giudizio sarà indicato espressamente il nome del

procuratore distrattario.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Il giudice terrà debitamente conto, nella liquidazione delle spese di lite, del compenso

del consulente di parte purchè il difensore documenti il relativo esborso.

Il giudice darà conto nella motivazione della sentenza delle ragioni in base alle quali è

disposta la compensazione integrale o parziale delle spese di lite.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Il giudice avrà cura di specificare distintamente con la maggior chiarezza possibile le

spese di lite liquidate distinguendo le singole voci.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Nella redazione delle note spese gli avvocati indicheranno il valore della causa e la

percentuale di importanza e difficoltà applicata e riporteranno in modo chiaro i totali

delle voci dei diritti, degli onorari e delle spese imponibili e non.

Il provvedimento di liquidazione sarà, quantomeno nelle sentenze, redatto secondo la

seguente formula: “… spese del giudizio che si liquidano per diritti in € …, per

onorari in € …, per 12,50% di spese generali ex art. 14 tariffa forense in € …, per

spese imponibili in € ….. e per anticipazioni non imponibili in € …, così

complessivamente in € …, oltre I.V.A. e C.A.P. sulle poste a ciò soggette, come per

legge”.

Nei procedimenti in cui vi è stato provvedimento di rimessione in istruttoria gli

avvocati redigeranno nuova nota spese complessiva, comprendente l’attività oggetto

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della precedente fase processuale.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

La norma che impone di motivare adeguatamente (anche se sinteticamente) la

decisione di compensare le spese di lite va sempre scrupolosamente rispettata con

specifico riferimento alla causa decisa ed evitando l'adozione di generiche formule di

stile.

(protocollo per il processo civile di Roma, versione aggiornata 2007)

Nella liquidazione degli onorari non si terrà conto degli atti meramente ripetitivi.

(protocollo per i processi civili di Milano, addendum 2007)

Fissazione di udienza per la rinuncia agli atti

Per la rinuncia agli atti del giudizio gli avvocati possono depositare istanza congiunta

di anticipazione di udienza, indicando al giudice eventuali necessità delle parti sui

giorni e gli orari della comparizione. Nei casi urgenti e quando le parti sono presenti

il giudice può fissare la comparizione nello stesso giorno del deposito della istanza di

anticipazione di udienza.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

(protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di Latina)

Transazione di cause già trattenute in decisione

Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle

memorie di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno presentare congiuntamente

istanza al giudice perché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di

consentirne la cancellazione dal ruolo o l’estinzione.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

(protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di Latina)

Se la transazione della vertenza è raggiunta prima della scadenza del termine per il

deposito di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno depositare

istanza al giudice affinché rimetta la causa a ruolo al fine di consentire l’estinzione

del giudizio.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

. . .

Segnalazioni di cortesia da parte dei difensori

I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente al giudice l’avvenuta

transazione stragiudiziale della controversia.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

(protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di Latina)

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I difensori consegneranno al giudice copia della giurisprudenza di merito citata negli

scritti difensivi o nella discussione orale.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente agli ausiliari

da questi nominati):

a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;

b) le cause rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma

effettivamente trattate;

c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

In caso di proposizione di istanze cautelari od anticipatorie anteriormente alla data

della prima udienza, ovvero in caso di richiesta di chiamata in causa del terzo da parte

del convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., i difensori avranno cura di segnalare al

giudice, attraverso la cancelleria, l'opportunità di un tempestivo esame del fascicolo.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Gli avvocati avranno cura di indicare al giudice e alle altre parti ove siano reperibili i

precedenti giurisprudenziali, in particolare di merito, e/o gli interventi di dottrina ai

quali facciano riferimento negli atti di causa o in sede di esposizione orale.

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

Si raccomanda che gli avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato

svolgimento dell’udienza con i contenuti prefissati (ad esempio per accordi transattivi

o perdita di capacità delle parti), comunichino tali impedimenti al giudice e alle

controparti con congruo preavviso.

(protocollo dei processi civili di Verona)

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

I difensori comunicano tempestivamente e formalmente al giudice l'avvenuta

transazione della lite, possibilmente in forma congiunta.

La comunicazione verrà estesa, a cura delle stesse parti, anche al consulente tecnico

d'ufficio cui sia stata già comunicata l'ordinanza d'incarico.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al c.t.u.):

- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;

- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;

- le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate

ma effettivamente trattate.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

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I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale

delle parti all’udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al consulente

da questi nominato):

a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;

b) le cause rinviate ai sensi dell’art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma

effettivamente trattate;

c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa o che

determini un imprevisto ampliamento dei tempi di trattazione della stessa rispetto a

quanto preventivato al momento del rinvio alla successiva udienza.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Quando le parti conciliano la controversia, ne danno comunicazione scritta al giudice,

con congruo anticipo, prima dell'udienza successiva.

(protocollo per le udienze civili di Bari)

. . .

Segnalazioni di cortesia nei confronti dei cittadini

Tutti gli operatori del diritto faranno quanto possibile per aiutare gli utenti a

raggiungere gli uffici cui sono diretti.

(protocollo per i processi civili di Milano)

. . .

Utilizzo degli strumenti informatici

Scritti difensivi su supporto informatico

Premesso che in caso di contrasto prevale il testo scritto, gli avvocati produrranno

unitamente all’ultimo atto difensivo un cd o floppy disk con tutti gli atti di parte del

processo, compreso il foglio contenente la precisazione delle conclusioni e le

eventuali integrazioni.

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

I difensori allegheranno agli scritti processuali anche la loro riproduzione su supporto

informatico.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Al momento della precisazione delle conclusioni, si raccomanda agli avvocati di

depositare un floppy disk contenente le conclusioni precisate e i dati anagrafici-fiscali

delle parti ovvero di trasmettere conclusioni e dati via e-mail all’indirizzo e secondo

le modalità indicati dal giudice.

(protocollo dei processi civili di Verona)

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Si auspica che avvocati e consulenti depositino in cancelleria, oltre agli atti difensivi

ed alle relazioni, anche un floppy disk contenenti i testi degli scritti. In caso di

contrasto prevarrà il testo stampato.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Ove specificamente richiesto dal giudice, i difensori allegheranno agli scritti

processuali anche la loro riproduzione su supporto informatico, preferibilmente non

riscrivibile.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Su richiesta del giudice potranno essere fornite in supporto informatico anche le copie

degli atti delle parti.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

I difensori, unitamente al deposito della comparsa conclusionale, avranno cura di

depositare altresì copia informatica contenente per esteso le conclusioni già prese

nonché l’eventuale copia degli atti che il giudice potrà invitare a produrre al fine di

agevolare la ricostruzione in sentenza dei fatti, dello svolgimento del processo e delle

conclusioni delle parti.

Il giudice potrà consentire, in alternativa al deposito del supporto informatico, l’invio

della copia informatica dell’atto all’indirizzo di posta elettronica dal medesimo

indicato.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

Fermo quanto previsto dalle norme di rito, gli avvocati si impegnano all’invio per email

delle conclusioni precisate all'udienza ed in atti di causa, e ove richiesto,

all’allegazione degli atti con supporto informatico, ed il personale di cancelleria si

impegna alle comunicazioni tramite e-mail, salvo quanto previsto nel presente

protocollo per i provvedimenti decisori nei procedimenti d’urgenza-cautelaripossessori.

L’avvocato destinatario è tenuto a dare immediata conferma della ricezione delle

informazioni pervenute via e-mail.

L’indirizzo telematico dei magistrati e funzionari di cancelleria è costituito da:

nome.cognome@giustizia.it.

All’atto del deposito delle comparse conclusionali, i difensori invieranno le

conclusioni già precisate all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal giudice.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

I difensori allegheranno alla comparsa conclusionale la riproduzione su supporto

informatico, contenente le conclusioni definitivamente precisate, ovvero invieranno il

relativo file informatico alla casella di posta elettronica del giudice.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

Con il deposito degli scritti conclusivi, l'avvocato allega una copia di tutti i propri

scritti difensivi su supporto informatico (floppy disk o cd-rom). In caso di contrasto

tra il testo scritto e quello apposto sul supporto digitale, prevale il primo.

(protocollo per le udienze civili di Bari)

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Polisweb

L’utilizzo diffuso delle nuove tecnologie da parte di tutti i soggetti coinvolti nel

processo civile - avvocati, giudici, personale di cancelleria - costituisce valido

supporto al processo civile.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Oltre a quanto previsto per l’utilizzo di Polis nella stesura delle sentenze, si auspica

un ampio ricorso a Polisweb tramite smart card da studio, quale sistema che consente

di ottenere immediate risposte sui dati di registro.

La conseguente riduzione dell’accesso di utenti consentirà alle cancellerie di porre

maggiore cura nella qualità e completezza dei dati da inserire nei registri informatici.

Per garantire l’aggiornamento in ordine all’effettivo stato del fascicolo d’ufficio, si

auspica che i giudici comunichino alla cancelleria, a mezzo di appositi moduli, il

motivo della mancata restituzione del fascicolo d’ufficio dopo l’udienza (riserva,

trattenuto in decisione senza assegnazione di termini, altro).

(protocollo per i processi civili di Milano)

L’inserimento dei dati nel sistema informatico sarà curato con la massima

tempestività possibile dalle cancellerie, in modo che la consultazione del punto

informatico dia risultati utili per i difensori.

(protocollo per i processi civili di Milano, addendum 2007)

Servizio "sentenze on line"

Si segnala ai difensori che con l’iscrizione al “servizio sentenze on line” gestito dal

Consiglio dell’Ordine otterranno molto rapidamente notizia della pubblicazione delle

sentenze che li riguardano: il servizio è attivo sia per le sentenze emesse dal

Tribunale, sia per quelle della Corte.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Servizio di prenotazione via internet delle notifiche

Si auspica l’utilizzo del sistema di prenotazione delle notifiche via Internet (U.O.G.L.

Ufficiali Giudiziari On Line), al fine di ridurre i tempi di attesa presso l’U.N.E.P.

(protocollo per i processi civili di Milano)

. . .

Comunicazione delle sentenze di impugnazione

I difensori si impegnano a consegnare al giudice del primo grado copia semplice della

sentenza emessa dal giudice di appello e dalla Corte di Cassazione.

(protocollo per le udienze civili di Firenze)

(protocollo per le udienze civili di Reggio Calabria)

(protocollo d'intesa di Udine)

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Si auspica che i difensori consegnino al giudice di primo grado la copia dei

provvedimenti, sia di conferma che di riforma, che definiscono il procedimento di

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impugnazione, almeno sino all'attivazione di un meccanismo automatico di

trasmissione interna in via amministrativa.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Si raccomanda agli avvocati di trasmettere al giudice, ove possibile, copia delle

sentenze di impugnazione relative ai suoi provvedimenti.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Gli avvocati recapiteranno al giudice del primo grado copia semplice della sentenza

che venga emessa dal giudice di appello e dalla Corte di Cassazione nei successivi

gradi del giudizio.

(protocollo d'intesa sul processo civile di Trieste)

I difensori provvederanno a comunicare a ciascun giudice l'esito delle impugnazioni

proposte contro le sentenze emesse dallo stesso giudice, consegnandogli copia della

sentenza di grado superiore di conferma o di riforma, e ciò almeno sino

all’attivazione di un automatismo generale di trasmissione interna di tali atti in via

amministrativa.

(protocollo per i processi civili di Milano)

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Si auspica l’attivazione di un meccanismo automatico di trasmissione interna, in via

amministrativa, delle decisioni rese in sede di appello, sia di conferma che di riforma

delle sentenze adottate dai giudici del Tribunale.

Sino all’attivazione di tale meccanismo, si auspica che i difensori facciano pervenire

alla cancelleria – che ne curerà l’inoltro a ciascun giudice che abbia adottato decisioni

in primo grado gravate - copia delle sentenze rese in sede di appello, sia di conferma

che di riforma delle sentenze adottate dai giudici del Tribunale.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

. . .

Riferimenti giurisprudenziali e di dottrina

Gli avvocati avranno cura di indicare al giudice e alle altre parti ove siano reperibili i

precedenti giurisprudenziali, in particolare di merito, e/o gli interventi di dottrina, ai

quali facciano riferimento, negli atti di causa o in sede di esposizione orale.

(protocollo d'intesa di Gorizia)

. . .

Modalità di ricevimento degli avvocati

Ciascun giudice garantirà e renderà note modalità di ricevimento degli avvocati per

l'esposizione di questioni urgenti o comunque diverse dalle problematiche processuali

o sostanziali da trattarsi in udienza.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

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Ciascun giudice avrà cura di rendere note modalità di ricevimento di avvocati e c.t.u.

per le comunicazioni e per l’esposizione di questioni urgenti.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Ciascun giudice renderà note modalità di ricevimento di avvocati e c.t.u. per le

comunicazioni e per l’esposizione di questioni urgenti.

(protocollo delle udienze civili di Cagliari)

Si invitano i magistrati a precisare con quali modalità e tempi siano disponibili ad

incontrare i difensori fornendo elenco aggiornato con l’esatta indicazione

dell’indirizzo, numero telefonico, e-mail di tutti gli uffici giudiziari, nonché (per

coloro che daranno la loro disponibilità) dei giorni di ricevimento dei giudici (da

fissarsi nel pomeriggio).

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

. . .

Modalità di accesso alla cancelleria

Allo scopo di limitare i tempi di attesa per accedere alle cancellerie l’Ordine degli

Avvocati si impegna affinché i suoi iscritti forniscano all’atto delle richieste o

deposito tutti gli elementi identificativi utili alla celere individuazione del

procedimento.

L'Ordine degli Avvocati si munirà di armadio con cassetti chiusi a chiave, nella

disponibilità dello studio o del legale. Le cancellerie potranno autonomamente

inserire nelle cassette gli atti che i legali possono ritirare nelle cancellerie senza

alcuna formalità: a titolo di esempio, copie conformi all'originale o con il rilascio

della formula esecutiva, memorie di scambio, copie di perizie ed avvisi vari.

Per decongestionare l’afflusso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione, in

via sperimentale si creerà una corsia preferenziale per gli avvocati/notai che

costituendo un’utenza specializzata richiede una minor assistenza. La corsia

preferenziale si realizzerà attraverso l’apertura giornaliera dalle 9 alle 10 nelle

giornate di lunedì e venerdì e pertanto detta utenza sarà invitata ad utilizzare tale

modalità di accesso alla cancelleria per evitare la promiscuità con il pubblico.

(protocollo d'intesa di Gorizia)

. . .

Attività dei praticanti avvocati

Il praticante avvocato può fare copia dei verbali e dei provvedimenti solo richiedendo

il fascicolo al cancelliere nei tempi e modi concordati con la cancelleria.

Il praticante avvocato può trattare la causa solo se abilitato al patrocinio e non può

prendere il fascicolo o portarlo fuori dall’aula di udienza senza autorizzazione del

giudice.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

. . .

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Comunicazione del protocollo ai difensori non appartenenti al Foro

Nel caso in cui siano stati nominati difensori non appartenenti al foro di Cagliari il

domiciliatario o codifensore curerà la tempestiva trasmissione al dominus del presente

protocollo.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

. . .

Riunioni organizzative

Riunioni organizzative di sezione

Saranno organizzate, con cadenza almeno mensile, riunioni fra i magistrati delle

singole sezioni, ovvero di più sezioni con competenze sulle medesime materie, anche

ai sensi dell'art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario, per la valutazione delle

esigenze organizzative e il confronto in relazione agli orientamenti giurisprudenziali.

Sarà data adeguata pubblicità delle eventuali prassi uniformi applicative ed

organizzative concordate dai magistrati delle singole sezioni, ferma restando,

naturalmente, l'autonomia di ogni magistrato in relazione ai singoli procedimenti.

Gli organismi e le associazioni rappresentative dell'avvocatura potranno segnalare

questioni organizzative ed eventuali contrasti giurisprudenziali, chiedendone

l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni di cui al primo comma.

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Si auspica che all’inizio di ciascun anno solare presso ogni sezione si tenga una

riunione organizzativa nella quale si verifichino i tempi massimi di rinvio

tendenzialmente prevedibili per ciascun incombente per il ruolo di ciascun giudice,

valutando le soluzioni più opportune per rendere omogenea la durata dei

procedimenti nella sezione: il Presidente renderà pubbliche le indicazioni mediante

affissione in cancelleria.

(protocollo per i processi civili di Milano)

Riunioni organizzative di Tribunale

Saranno organizzate, con cadenza periodica, riunioni tra i magistrati addetti all'intero

settore civile concernenti questioni organizzative, orientamenti giurisprudenziali e

questioni tabellari.

Si provvederà, tra l'altro, ove possibile, alla redazione di una modulistica comune,

preferibilmente su supporto informatico, per i provvedimenti di routine (decreti

ingiuntivi, nomina e affidamento dell'incarico al consulente tecnico di ufficio, verbale

di conciliazione, ecc.).

(protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili di Napoli)

Riunioni volte a favorire l’uniformità interpretativa

Saranno organizzate, con cadenza periodica, riunioni fra i magistrati delle singole

sezioni o addetti all’intero settore civile, per la valutazione delle esigenze

organizzative e il confronto in relazione agli orientamenti giurisprudenziali ed alle

novità normative.

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Sarà data adeguata pubblicità delle eventuali prassi uniformi applicative ed

organizzative concordate dai magistrati delle singole sezioni, ferma restando

l’autonomia di ogni magistrato in relazione ai singoli procedimenti.

Gli organismi e le associazioni dell’avvocatura potranno, eventualmente attraverso i

loro rappresentanti nell’Osservatorio, segnalare questioni organizzative ed eventuali

contrasti giurisprudenziali, chiedendone l’inserimento nell’ordine del giorno delle

riunioni di cui al primo comma.

(protocollo per la gestione delle udienze civili di Modena)

. . .

Procedimenti cautelari

Procedimento cautelare in genere

Si raccomanda al giudice di specificare nel provvedimento di fissazione dell’udienza

cautelare quali siano gli incombenti della prima udienza (ad esempio precisando se

saranno sentiti sommari informatori) e di assegnare un termine ordinatorio al

resistente per la costituzione prima dell’udienza.

Si raccomanda alla cancelleria di comunicare il provvedimento cautelare o

possessorio per intero tramite ufficiale giudiziario, con segnalazione a quest’ultimo

dell’urgenza.

L’ufficiale giudiziario provvede alla comunicazione possibilmente entro tre giorni dal

ricevimento della richiesta.

Anche in caso di provvedimento cautelare adottato in relazione a cause compromesse

in arbitrato irrituale (art. 669 quinquies c.p.c.) non è necessaria l’instaurazione di un

procedimento giurisdizionale per la conferma del provvedimento: si applica il quinto

comma dell’art. 669 octies c.p.c.

L’idoneità alla stabilizzazione prevista dall’art. 669 octies c.p.c. viene riconosciuta a

tutti i provvedimenti ex art. 700 c.p.c.

Il giudice, in caso di provvedimenti idonei alla stabilizzazione, provvede alla

liquidazione delle spese del procedimento cautelare anche in caso di accoglimento, in

considerazione della potenziale definitività del provvedimento.

Il fatto che il giudice abbia ritenuto il provvedimento cautelare idoneo alla

stabilizzazione risulterà espressamente dal provvedimento stesso o potrà desumersi

dalla liquidazione delle spese di procedimento.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Nel decreto di fissazione dell’udienza cautelare, è preferibile che il giudice precisi se

nella medesima udienza vi sarà audizione di sommari informatori.

Salvi gli obblighi di verifica a carico dei difensori, la cancelleria, compatibilmente

con le incombenze ed il carico di lavoro dell’ufficio, avrà cura di comunicare ai

difensori, anche telefonicamente, l’avvenuta emissione del decreto di fissazione

dell’udienza cautelare.

Nei procedimenti cautelari, il giudice avrà cura di assegnare un termine ordinatorio

alla parte resistente per la costituzione in giudizio prima dell’udienza, al fine di una

più sollecita trattazione della causa.

In ogni caso, per quanto possibile, la parte resistente avrà cura di costituirsi entro un

termine che consenta al giudice ed alla controparte lo studio degli atti di causa.

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Data l’urgenza e la peculiarità di questi giudizi ed i ristretti termini per l’esercizio del

diritto della difesa, è auspicabile che il difensore comunichi quanto prima ai colleghi

l’avvenuta costituzione in giudizio.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

I provvedimenti di urgenza-cautelari-possessori saranno comunicati in forma

integrale a mezzo di biglietto di cancelleria e non per posta elettronica, con

l’apposizione della firma per il ritiro del provvedimento; la cancelleria avrà cura di

comunicare alle parti mediante e-mail l’avvenuto deposito del provvedimento.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Procedimento possessorio

E' opportuno che gli avvocati depositino l’istanza di prosecuzione del giudizio di

merito prevista dall’art. 703, comma 4, c.p.c., con il richiamo del provvedimento

possessorio e del numero di R.G. del fascicolo.

Il giudice provvede con decreto che viene comunicato dalla cancelleria.

Nel provvedimento adottato al termine della fase sommaria il giudice provvede alla

liquidazione delle spese del procedimento possessorio, in considerazione della

potenziale definitività del provvedimento.

In caso di proposizione di domanda risarcitoria (che ovviamente non viene istruita

nella fase sommaria) e di mancata proposizione dell’istanza di prosecuzione del

giudizio, la domanda stessa si intende rinunciata (ferma restando la proponibilità in

diverso giudizio).

(protocollo dei processi civili di Verona)

Accertamento tecnico preventivo e c.t.u. preventiva

Sia in caso di c.t.u. che in caso di a.t.p. è opportuno garantire la partecipazione nella

fase sommaria di tutte le parti del successivo giudizio di merito.

In entrambi i procedimenti, si raccomanda al giudice di assicurare il contraddittorio

tra il c.t.u. e i c.t.p. attraverso la concessione di termini per osservazioni prima del

deposito della relazione definitiva del c.t.u., secondo le modalità fissate nel

protocollo, nella parte relativa al giudizio di cognizione.

Il giudice, sia in caso di c.t.u. che in caso di a.t.p., provvede a fissare una udienza

successiva al deposito dell’elaborato peritale per l’esperimento del tentativo di

conciliazione e la chiusura del procedimento.

(protocollo dei processi civili di Verona)

Revoca, modifica e reclamo

Le circostanze sopravvenute o di cui sia sopravvenuta la conoscenza fino alla

definizione del procedimento di reclamo (astrattamente idonee a fondare una istanza

di revoca o modifica) devono essere fatte valere dinanzi al giudice del reclamo.

(protocollo dei processi civili di Verona)

. . .

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Procedimenti di esecuzione

Esecuzioni mobiliari

Le procedure esecutive mobiliari (ex pretorili) vengono trattate in autonome udienze

nelle quali si procede per chiamata secondo l’ordine di ruolo. Al termine della prima

chiamata sono nuovamente chiamate le procedure ove nessuno è comparso per

l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 631 c.p.c.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

Esecuzioni mobiliari presso terzi

Nelle udienze fissate per la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. gli avvocati

avranno cura di invitare i debitori ed i terzi nella giornata del giovedì secondo il

seguente schema:

- il concessionario per la riscossione dei tributi per la provincia di Bolzano dalle ore

9.00 alle 9.30;

- l’INPS e gli altri istituti di credito per le ore 10.00;

- i diversi creditori procedenti il cui cognome, o in caso di pluralità di creditori il cui

primo in lista, abbia l’iniziale compresa tra le lettere A e G per le ore 10.30;

- i diversi creditori procedenti il cui cognome, o in caso di pluralità di creditori il cui

primo in lista, abbia iniziale compresa tra le lettere H e Q per le ore 11.00;

- i diversi creditori procedenti il cui cognome, o in caso di pluralità di creditori il cui

primo in lista, abbia iniziale compresa tra le lettere R e Z per le ore 11.30.

(protocollo per lo svolgimento delle udienze di Bolzano)

Esecuzioni immobiliari

Per evitare inutili remissioni sul ruolo, nelle procedure esecutive immobiliari i

difensori delle parti procedenti, utilizzando un apposito modulo di verbale

parzialmente prestampato, verificano in udienza la regolare comunicazione degli

avvisi ai debitori esecutati e le notificazioni ai comproprietari degli immobili

pignorati e ai creditori iscritti e non intervenuti.

Sono stabilite udienze esclusivamente destinate allo svolgimento delle vendite.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

. . .

Procedimenti di diritto di famiglia

Riservatezza delle udienze

Nello svolgimento delle udienze per le cause di famiglia, stato e capacità delle

persone è assicurata la massima riservatezza. Tali cause devono essere trattate, salvo

casi eccezionali, in udienze monotematiche.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

(protocollo per lo svolgimento delle udienze civili di Latina)

Definizione delle "spese straordinarie" nei casi di obbligo al pagamento

dell'assegno per il contributo nel mantenimento dei figli minori

È auspicabile che i difensori delle parti - alla luce della novella di cui alla legge n.

54/06 - non si limitino ad utilizzare il termine "spese straordinarie" e provvedano

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invece ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese - rispetto al

contributo fisso mensile - che i coniugi dovranno corrispondere pro quota in

proporzione ai rispettivi redditi (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal

servizio sanitario nazionale, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali

scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, ecc).

E’ altresì auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e

specificato che, nel caso di spese mediche urgenti, esse non necessitano di essere

previamente concordate.

E’ auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti commi siano osservate sia dai

difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di

separazione consensuale e di divorzio congiunto, sia dal Presidente nell’emanazione

dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c.

(protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio di Milano)

Documentazione da allegare ai ricorsi per separazione e divorzio

Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, a seguito delle modifiche

introdotte dalla legge n. 80/06, il difensore avrà cura di produrre ogni utile

documentazione che attesti che l’ultimo domicilio comune dei coniugi è nel

circondario ovvero: per la separazione di regola sarà sufficiente lo stato di famiglia e

di residenza comune, in mancanza potranno essere prodotti ulteriori documenti quali

ad esempio il contratto di locazione cointestato ad entrambi i coniugi; per il

divorzio in assenza di tempestivo rilascio del certificato storico di residenza da parte

dell’Ufficio dell’Anagrafe potrà ritenersi sufficiente la produzione del verbale di

separazione che indica il domicilio comune.

Ai fini della prova dei redditi: il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni

complete dei redditi (modello 730 o Unico) della parte assistita relative agli ultimi tre

anni e non limitarsi invece alla produzione del solo Cud. E’ inoltre auspicabile, ai fini

dell’assunzione dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c., che il difensore produca, sin dal

ricorso introduttivo del giudizio, ogni altra documentazione necessaria a documentare

la situazione economica della parte assistita (ad es. buste paga, contratti di locazione,

richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.).

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è

inoltre auspicabile che i difensori provvedano a produrre e/o integrare tutta la

documentazione necessaria nei termini fissati nel decreto di fissazione di udienza

presidenziale

(protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio di Milano)

Gli avvocati forniranno all’atto dell’iscrizione dei divorzi e separazione i dati

rilevanti per la scheda Istat attraverso la compilazione del modulo disponibile in

cancelleria.

(protocollo d'intesa di Gorizia)

Decreto di fissazione della udienza presidenziale

E’ auspicabile che nel decreto di fissazione per la personale comparizione dei coniugi

sia data ogni opportuna informazione sulla localizzazione della stanza del giudice in

cui sarà tenuta l’udienza presidenziale.

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E’ altresì auspicabile un avvertimento che renda evidente alla parte convenuta la

necessità di rivolgersi ad un avvocato per la predisposizione della difesa.

(protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio di Milano)

Costituzione della parte resistente

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo, è

auspicabile che il difensore adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione di

udienza depositando nei termini ivi indicati memoria difensiva e ogni opportuna

documentazione a sostegno delle domande svolte per consentire al Presidente di

assumere, con cognizione di causa, i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c.

nell'interesse dei figli e dei coniugi.

(protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio di Milano)

Svolgimento della udienza presidenziale

E' auspicabile che l'audizione dei coniugi (nelle cause di separazione e di divorzio)

venga scaglionata nell'arco della mattinata, onde evitare ad essi lunghe attese, che non

predispongono ad un sereno incontro innanzi al Presidente del Tribunale per il

tentativo di conciliazione. E' anche opportuno distinguere le udienze presidenziali di

separazione e divorzio consensuali da quelle dedicate alle separazioni e divorzi

contenziosi.

(protocollo per le udienze civili di Salerno)

Per la prima comparizione dei coniugi ai fini del tentativo di conciliazione nei

giudizio di separazione e divorzio verranno fissate udienze ad horas adeguatamente

distribuite al fine di evitare sovrapposizioni, assicurando la privacy tanto con

riferimento al ruolo affisso che riporterà unicamente il numero del ruolo generale ed

il nominativo degli avvocati tanto con riferimento ai locali di attesa per i coniugi.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tali da consentire

un’adeguata trattazione, effettiva e decorosa per ciascuna di esse.

Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione

Prima dell’inizio dell’udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene

l’orario di trattazione delle singole cause.

E’ auspicabile che le parti siano interrogate liberamente dal Presidente, prima l’una e

poi l’altra. Successivamente sarà data parola ai difensori: questi dovranno attenersi

alle regole di rispetto e cortesia reciproca, che il Presidente farà rispettare, evitando

interruzioni e/o sovrapposizioni e astenendosi dal rivolgersi direttamente all’altra

parte.

Qualora i difensori abbiamo provveduto al deposito del solo Cud o le dichiarazioni

dei redditi siano comunque insufficienti a rappresentare la situazione economica di

ciascuno dei coniugi, il Presidente potrà richiedere la produzione di documenti

ulteriori (quali attestazioni di veridicità, come ad esempio il certificato Isee -

Indicatore della Situazione Economica Equivalente - redatto dall'Inps, che certifica il

reale tenore di vita). E’ auspicabile che il Presidente raccolga a verbale le

dichiarazioni orali rese dalle parti inerenti i chiarimenti richiesti.

(protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio di Milano)

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Verbale della udienza presidenziale

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza è auspicabile che i difensori

compaiono in udienza muniti della modulistica predisposta dalla sezione nona del

Tribunale di Milano per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi.

Nei casi di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione

delle udienze sia tradizionale sia mediante mezzi informatici, il giudice procederà alla

verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su accordo delle parti e sotto la sua

direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori.

(protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio di Milano)

Audizione di minori

Si raccomanda che le udienze con minori vengano fissate possibilmente al

pomeriggio.

(protocollo per le udienze civili di Venezia)

L’ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi

(separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso

di procedimenti consensuali, l’ascolto potrà essere disposto soltanto quando

particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.

In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano

essere presi provvedimenti che riguardino l’affidamento, le modalità di visita e tutte

le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza riguardi

esclusivamente gli aspetti economici.

L’ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze

del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all’interesse del

minore.

Qualora debba essere disposta l’audizione del minore inferiore di anni dodici, il

giudice potrà in ogni momento avvalersi della competenza di un esperto, nominato

ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di una c.t.u., per la valutazione della “capacità di

discernimento” o della difficoltà o del pregiudizio che l’espletamento dell’ascolto

potrebbe arrecare al minore.

L’ascolto del minore dovrà essere disposto al fine di prevenire eventuali inasprimenti

del conflitto e, in ogni caso, ad udienza fissa, da stabilirsi di preferenza fuori

dell’orario scolastico, in ambiente adeguato ed a porte chiuse.

Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti)

dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare

priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi sia con riferimento al luogo

ove l’audizione verrà effettuata, che dovrà garantire la massima riservatezza e

tranquillità al minore.

E’ auspicabile che l’ascolto, con riferimento anche all’età del minore, venga

effettuato dal giudice titolare della procedura unitamente al giudice onorario ove

previsto, ovvero, in mancanza, con la nomina di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. esperto

in scienze psicologiche o pedagogiche.

E’ auspicabile che l’audizione si svolga presso l’Ufficio Giudiziario competente in

una apposita stanza idonea ad accogliere un minore.

L’incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di

leggere e sottoscrivere il verbale.

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L’audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del giudice titolare della

procedura, dell’eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o

del curatore del minore.

Al fine di evitare condizionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei

difensori. Le parti ed i loro difensori presteranno quindi consenso ad allontanarsi

dall’aula per non assistere all’incombente.

In ogni caso, prima dell’audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i

temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di

una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un’assistenza affettiva e

psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del minore, dovrà

comunque essere valutata dal giudice.

Qualora venga disposta l’audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati

separatamente, salvo l’opportunità di ascoltarli insieme.

Prima dell’audizione, il minore dovrà essere adeguatamente informato dal giudice del

suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello

stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non

necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o

richiesto.

Prima dell’audizione del minore, il giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le

indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell’ascolto.

In ogni caso, l’avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà

avere contatti con il medesimo.

L’avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei

confronti del minore evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà,

invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore qualsiasi atto

processuale.

E’ auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di c.t.u., anche

detto incombente avvenga, così come per l’ascolto avanti al giudice, senza la

presenza delle parti e dei difensori e potrà essere richiesto che l’incombente venga

videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare

complessità del caso, venga realizzato con modalità di audizione in forma protetta

Prima dell’audizione, i consulenti di parte potranno sottoporre al c.t.u. i temi e gli

argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

(protocollo per l'ascolto del minore di Milano)

Udienze per l'audizione degli interdicendi

Prevedere e stabilire udienze straordinarie e particolari orari per l'esame di persone

interdicende, per evitare il non edificante spettacolo di persone affette da gravi morbi

psichici che sostano nei corridoi, ed il comprensibile disagio dei familiari che li

accompagnano.

(protocollo per le udienze civili di Salerno)

L'esame degli interdicendi e dei minori avviene tenendo conto delle peculiari

condizioni di costoro, agevolando per quanto possibile l'accesso alle aule ovvero a

locali di attesa, in giorni ed orari di minore afflusso del pubblico, in ogni caso a porte

chiuse.

(protocollo per le udienze civili di Messina)

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Procedimenti di lavoro

Iscrizione a ruolo

I difensori si impegnano a segnalare, preferibilmente attraverso l’apposizione di un

post-it sul frontespizio del fascicolo processuale – documentate ragioni di speciale

urgenza, tali da comportare – nonostante il carico dell’Ufficio – la fissazione

anticipata della data della prima udienza

I giudici si impegnano a rispettare nella fissazione della udienza di discussione di cui

all’art. 420 c.p.c. il termine ordinatorio di cinque giorni fissato dalla legge.

Il personale di cancelleria si impegna a garantire nella fase di iscrizione della

controversia e di assegnazione informatica del correlativo fascicolo processuale al

giudice naturale la scrupolosa osservanza dei criteri automatici di distribuzione

tabellare.

Si impegna altresì, nella cause di opposizione a decreto ingiuntivo, ad informare, su

specifica richiesta, il difensore della parte opposta della avvenuta proposizione della

opposizione e degli estremi identificativi della medesima.

Il personale di cancelleria si impegna inoltre, nei casi di concessione della provvisoria

esecuzione al decreto ingiuntivo e di richiesta di sospensione della provvisoria

esecuzione della cartella esattoriale (e ciò fermo l’onere di espressa segnalazione), a

porre in essere i correlativi adempimenti con assoluta precedenza rispetto alla restante

attività.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Comparizione delle parti alla prima udienza

I difensori si impegnano, per quanto possibile, a far comparire personalmente le parti

alla prima udienza di cui all’art. 420 c.p.c. al fine di consentire l’esperimento del

libero interrogatorio in contraddittorio sui fatti di causa ed il tentativo di

conciliazione, attesa la funzione nevralgica rivestita da tali atti nell’ambito del

processo. I difensori si impegnano altresì, nel caso di impedimento dei propri assistiti,

ad avvertire tempestivamente il giudice e la controparte, cosicché, in difetto di tale

avvertimento, la mancata comparizione non giustificata potrà costituire oggetto di

valutazione ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

Udienza nelle cause di previdenza

Il giudice si impegna a valutare, specie a seguito della specifica richiesta d'urgenza

formulata dal difensore, l’esistenza delle ragioni d’urgenza segnalate dalla parte

ricorrente ai fini della fissazione della prima udienza.

Si impegna altresì ad utilizzare la prima fascia oraria dell’udienza per le ingiunzioni

ai consulenti tecnici e di riservare invece la fascia oraria ricompresa tra le ore 11 e le

ore 13 all’audizione delle parti e dei testi all’uopo citati ad ora fissa.

Il difensore della parte ricorrente si impegna ad indicare nel corpo del ricorso, ove

possibile, gli estremi identificativi della pratica amministrativa assegnati dall’ente

previdenziale.

I difensori della parte ricorrente, nelle cause aventi ad oggetto il riconoscimento di

provvidenze in favore degli invalidi civili, si impegnano a depositare in cancelleria,

entro dieci giorni prima dell’udienza di discussione, la copia notificata del ricorso

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introduttivo alla controparte al fine di consentire un controllo preventivo sulla

regolare instaurazione del contraddittorio ed un ordinato svolgimento dell’udienza.

I difensori, considerata la notevole entità degli adempimenti e delle controversie che

di norma caratterizzano lo svolgimento dell’udienza di previdenza, si impegnano a

segnalare al giudice l’avvenuta verbalizzazione.

(protocollo per la trattazione delle cause di lavoro di Cagliari)

. . .

Procedimenti innanzi al Giudice di Pace

Prima udienza

L’assegnazione delle cause ai giudici e la fissazione dell’udienza di comparizione

sono effettuati e mezzo sistema informatico. Le citazioni dovranno, comunque,

indicare come prima udienza il lunedì ore 9. Il nome del giudice assegnatario e la data

di effettiva udienza sono resi noti settimanalmente mediante esposizione ai relativi

albi. Tali dati sono peraltro rilevabili dai difensori dal giorno successivo a quello della

iscrizione a ruolo mediante consultazione dell’apposito P.C. a disposizione presso la

cancelleria civile; si auspica che in un immediato futuro tale consultazione possa

avvenire anche in rete.

Le udienze tabellarmente previste per ogni giudice sono due alla settimana di cui una

finalizzata principalmente alla prima udienza.

(protocollo dell’udienza civile avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Verona)

Svolgimento della prima udienza

Si raccomanda che la trattazione delle cause di prima udienza venga effettuata nella

prima parte dell’udienza stessa secondo orari predeterminati o a blocchi di non più di

mezz’ora. Nel fissare l’orario il giudice terrà comunque presente la necessità che per

ogni causa vi sia il tempo sufficiente per l’esposizione delle rispettive posizioni, la

formulazione delle domande ed eccezioni nonché l’adozione dei relativi

provvedimenti.

Si suggerisce pertanto di suddividere l’udienza in due parti, di cui la prima destinata

alle cause di prima udienza, e la seconda per altri adempimenti (udienze di trattazione

successive alla prima, comparizione delle parti, giuramento c.t.u., etc.), onde evitare

sovrapposizioni.

Non è realistico ipotizzare una comparizione generalizzata delle parti alla prima

udienza. Essa potrà avvenire pertanto in una successiva udienza da fissarsi entro

breve termine e solo qualora la natura della causa lo consigli secondo il prudente

apprezzamento del giudice, sentiti i difensori delle parti.

(protocollo dell’udienza civile avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Verona)

Rinvii

Tenuto conto che la costituzione del convenuto avviene normalmente in sede di prima

udienza, l’attività di cui all’art. 320 c.p.c. può svolgersi in più udienze, oltre che nei

casi previsti dalla legge (art. 320 cpv. c.p.c.), esemplificativamente nei seguenti casi:

a) qualora venga disposta la comparizione delle parti;

b) in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, per decidere in ordine alla richiesta di

autorizzazione alla esecuzione provvisoria;

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c) in caso di proposizione di domande riconvenzionali;

d) in caso di proposizione di eccezioni preliminari di procedura o di merito che

richiedano un esame più approfondito.

In tali casi il giudice nel disporre il rinvio farà salvi i diritti di cui alla prima udienza

con espressa formulazione (ad es.: “salvi i diritti di cui all’art. 320 e 183 c.p.c. e

impregiudicato ogni provvedimento").

Potrà essere autorizzata la presentazione di memorie e di memorie di replica con

eventuale assegnazione di termini interlocutori per lo scambio delle stesse tra le parti.

Nelle memorie dovranno comunque essere precisati i mezzi istruttori di cui si chiede

l’ammissione, onde evitare un successivo rinvio.

Il rinvio non può essere inferiore a 15 giorni per esigenze di gestione del fascicolo di

causa da parte della cancelleria. Qualora siano autorizzate memorie con termini

intermedi, il giudice fisserà l’udienza almeno 15 giorni dopo la scadenza dell’ultimo

termine.

Qualora il convenuto chieda di costituirsi personalmente all’infuori dei casi previsti

dalla legge (art. 82 c.p.c.), il giudice lo inviterà a munirsi di difensore, rinviando la

causa ad altra udienza a breve termine, per lo meno 30 gg.

(protocollo dell’udienza civile avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Verona)

Udienze di trattazione

Nella organizzazione dell’udienza sono opportuni i seguenti accorgimenti:

a) le attività di ammissione di mezzi istruttori, conclusioni, giuramento di consulenti

etc. si svolgeranno (a seconda delle disponibilità del ruolo di udienza), nella seconda

parte dell’udienza esaminata al punto precedente, o in altra udienza specificamente

destinata a tali attività; il tutto ipotizzando di chiamare le cause a blocchi ogni 30

minuti o seguendo orari predeterminati per ogni causa, tenuto sempre conto della

verosimile durata di ciascuno degli adempimenti e garantendo comunque un adeguato

spazio temporale di interlocuzione con i difensori;

b) i provvedimenti di cui all’art. 309 c.p.c. verranno adottati dal giudice al termine

dell’udienza;

c) il giudice nel provvedimento di ammissione delle prove orali, nel caso di liste

testimoniali non esauribili in unica udienza, indicherà il numero di testimoni che

verranno escussi all’udienza fissata, garantendo un tempo adeguato per la loro

audizione.

(protocollo dell’udienza civile avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Verona)

Assenza, sostituzione o impedimento dell'udienza

Si raccomanda che gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza,

assicurino la sostituzione da parte di un collega a conoscenza della causa.

E' assolutamente opportuno che gli avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative

al prefissato svolgimento dell’udienza (es. accordi transattivi o perdita di capacità

delle parti), comunichino tali situazioni al giudice e alle controparti, non appena

possibile e, comunque, con congruo preavviso.

(protocollo dell’udienza civile avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Verona)

Verbale d'udienza

Il verbale d'udienza sarà redatto direttamente dal giudice o dagli avvocati sotto la

direzione del giudice; la verbalizzazione potrà essere sintetica, ma dovrà contenere

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tutte le istanze della parti; le note a verbale potranno essere predisposte in via

anticipata dalle parti, purché presentino lunghezza limitata, contenuto non

esclusivamente ripetitivo di argomentazioni già svolte, forma decorosa (ad esempio

non è ammessa la mera allegazione di fax contenente le istruzioni d’udienza).

Sono ammesse note a verbale nell’udienza di p.c., raccomandando, ove possibile e nel

rispetto del mandato defensionale, la comunicazione delle stesse alle controparti. Le

conclusioni, in ogni caso, devono essere riportate per esteso (non è sufficiente il

richiamo agli atti difensivi) e comprendere i dati anagrafico-fiscali delle parti, ove

non inseriti negli atti introduttivi.

In caso di adempimenti a carico della cancelleria, (ad esempio comunicazioni al

c.t.u.) gli stessi andranno opportunamente evidenziati. Viene chiesta la collaborazione

degli avvocati e dei praticanti per sollevare, ove possibile, la cancelleria dagli

incombenti di avviso ai c.t.u. dell’udienza di convocazione per il giuramento.

(protocollo dell’udienza civile avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Verona)

Istruttoria

Premesso che a norma dell’art. 22 disp. att. c.p.c. i giudici devono affidare

normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del Tribunale di

Verona, si raccomanda al giudice, all’udienza di conferimento dell’incarico o in sede

di formulazione del quesito:

I) di invitare il c.t.u. a trasmettere una prima bozza dell’elaborato (prima del suo

deposito) ai c.t.p., assegnando loro un congruo termine per osservazioni, per poi

prendere posizione su di esse nella stesura definitiva dell’elaborato peritale;

II) di invitare il c.t.u. a depositare tante copie della relazione e dei relativi allegati

(anche su supporto magnetico) quante sono le parti costituite;

III) di assegnare al c.t.u. termine per il deposito dell’elaborato che scada almeno 30

giorni prima dell’udienza di rinvio;

IV) di evidenziare al c.t.u. la necessità del rispetto del termine concesso per il

deposito dell’elaborato e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine

(riduzione dell’onorario a norma dell’art. 52 del d.p.r. n. 115/02).

(protocollo dell’udienza civile avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Verona)

Costituzione, fascicolo di parte, documenti, atti

Si raccomanda agli avvocati:

a) di inserire all’atto della iscrizione a ruolo o nel primo scritto difensivo (per quanto

attiene le parti convenute o resistenti) il codice fiscale e/o la partita IVA del (dei)

cliente(i);

b) di comunicare alla controparte la propria costituzione in giudizio e, ove sia

richiesto e sia possibile, di mettere a disposizione della controparte copia dei

documenti depositati;

c) di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica

numerazione progressiva, indicandoli in calce all’atto cui vengono allegati e

aggiornando di volta in volta l’indice originario;

d) di rispettare numerazione progressiva e indicazione specifica dei documenti anche

in caso di produzione a verbale;

e) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei

documenti;

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f) di depositare per le controparti una copia dei documenti prodotti su qualsiasi

supporto diverso dal cartaceo (floppy, cd-rom, etc.);

g) di inserire nell’intestazione di tutti gli atti depositati (ivi inclusi gli atti di citazione

testi) il numero di Ruolo Generale adeguatamente evidenziato;

h) nelle cause relative ad incidenti stradale, qualora non vi sia rapporto della autorità

di P.S., di allegare copia della planimetria o fotografie del luogo dell’incidente, ove

possibile;

i) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.

(protocollo dell’udienza civile avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Verona)

Provvedimenti del giudice

Si raccomanda:

a) al giudice di firmare i provvedimenti in modo leggibile ovvero con l’indicazione

del proprio nominativo;

b) agli avvocati di trasmettere al giudice, ove possibile, copia delle sentenze di

cassazione relative ai suoi provvedimenti;

c) agli avvocati di verificare personalmente, mediante accesso in cancelleria,

l’emissione del provvedimento pronunciato dal giudice su istanza depositata fuori

udienza, atteso che detti provvedimenti non vengono comunicati alle parti.

(protocollo dell’udienza civile avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Verona)