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Competenza giudice di pace

LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA CIVILE

ALLA LUCE DELLA RIFORMA INTRODOTTA DALLA L. 69/2009

Disamina della competenza per valore e per materia del giudice di pace, alla luce delle riforme introdotte dalla l. 69/2009

A cura di Roberto Napoleoni

LA QUESTIONE

Si tratta in questa sede di analizzare le modifiche apportate dalla l. 18 giugno 2009 n° 69 all’ art. 7 cpc; nonché di effettuare una panoramica generale sulla competenza del giudice di pace in materia civile.

LE NORME

Art. 7 cpc (competenza del giudice di pace)

Art. 444 cpc (giudice competente nelle di controversie in materia di assistenza e previdenza)

Art. 22 bis L. 689/1981

Art. 20 D.L. 112/2008, convertito nella l. 133/2008

LA FATTISPECIE

L’art. 7 cpc disciplina la competenza per valore e materia del giudice di pace, e su questi profili verterà la nostra indagine.

Per quanto riguarda la competenza per territorio, ci limitiamo a rilevare l’applicabiltà degli artt. 18 e ss, che dettano una disciplina comune al giudice di pace ed al tribunale.

LE NOVITA’ LEGISLATIVE

Le novità hanno riguardato sia la competenza per valore che quella per materia.

Sotto il primo profilo due sono le novità:

a) il vecchio testo dell’art. 7 1° comma cpc attribuiva al giudice di pace la competenza per le cause relative: a beni mobili di valore non superiore ad € 2.582,28, quando dalla legge non attribuite alla competenza di altro giudice. La l. 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha elevato il limite ad € 5.000.

L’art. 58 comma 1 di detta legge precisa che le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Per cui chi avesse proposto, prima del 4 luglio 2009, una domanda relativa ad un bene mobile del valore, ad esempio, di € 4.000, andrà incontro ad una sentenza di incompetenza per valore del giudice adito; anche se, dopo il 4 luglio 2009, potrà riproporre utilmente la stessa domanda davanti allo stesso giudice.

b) Il vecchio testo dell’art. 7 2° comma cpc, attribuiva la competenza per le cause relative:

al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superasse € 15.493,71.

La l. 69/2009 ha elevato il limite ad € 20.000.

Anche in questo caso l’art. 58 comma 1 di detta legge precisa che le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, cioè il 4 luglio 2009.

In relazione alla competenza per materia, la l. 18/6/2009 n° 69 ha aggiunto all’art. 7 3° comma cpc, il n° 3 bis), che attribuisce la competenza per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, a partire dal 4 luglio 2009.

A tali cause non si applicheranno le norme per le controversie in materia di lavoro di cui al libro secondo, titolo IV, del codice.

E’ da tenere presente che la norma si applicherà solo nel caso in cui l’attore agisce per ottenere esclusivamente gli interessi o accessori da ritardato pagamento.

Nel caso in cui la domanda è riferita al pagamento sia delle prestazioni previdenziali o assistenziali che degli interessi, la domanda sarà ancora competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Per completezza, va accennato al nuovo ultimo comma dell’ art. 444, il quale stabilisce che “se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza”.

Fino ad oggi si riteneva in giurisprudenza la competenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro, quale luogo della sede dell’INPS.

LE NORME NON MODIFICATE

Passiamo ora in rassegna le norme non interessate dalla modifica legislativa.

L’ART. 7 CPC

L’art. 7 prevede una competenza per valore (comma 1 e 2), ed una competenza per materia (comma 3).

La competenza per valore riguarda:

1) cause relative a beni mobili (di valore non superiore ad € 5.000 in virtù della modifica).

A prescindere dall’innalzamento dei limiti, si ricorda che l’art. 7, nella sua locuzione “beni mobili”, si riferisce alle cause relative a diritti reali su beni mobili.

Davanti al giudice di pace potranno essere promosse anche cause che riguardano beni immobili, non come oggetto di diritti reali, ma come punto di riferimento di un diritto diverso: ad esempio il diritto al risarcimento del danno subito dal bene immobile, oppure l’esistenza di un diritto personale di godimento sul bene immobile.

In conclusione il giudice di pace è competente, salva la competenza per materia di altro giudice, per tutte le cause fino ad € 5.000, tranne quelle che abbiano ad oggetto un diritto reale su beni immobili.

Invece tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale. (Cass. 2143/2006).

2) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti (di valore non superiore ad € 20.000 in virtù della modifica).

La circolazione dei veicoli può avvenire tanto su strade pubbliche o di uso pubblico, quanto su strade o aree private con traffico equiparabile a quella di una strada pubblica ( Cass. 20946/2008), e può avvenire tanto su strada che su rotaie ( Cass. 7072/2006).

La disciplina dell'art. 7 c.p.c. attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo deve essere causa efficiente del secondo e non costituire, invece, mera occasione. Perciò nel concetto di danno derivante "dalla" circolazione stradale, indicato dall'art. 2054 c.c., non può essere ricompreso anche il danno prodotto "alla" circolazione del veicolo da un'insidia stradale dovuta a fattori estrinseci alla circolazione, come il fatto del terzo ( Cass. 1147/2005; Tribunale Monza, 09 maggio 2007), la presenza di ghiaccio sulla strada o altre insidie sul fondo stradale, come un palo semaforico (Trib. Savona 31/12/2005).

Può accadere inoltre che la domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale sia proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del quantum.

In questo caso è ius receptum che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione del valore della domanda - avendo riguardo alle norme che disciplinano la competenza per valore, contenute negli art. da 10 a 14 e 16, 17 c.p.c. - e non del contenuto concreto della decisione. In questo caso il valore della causa, in difetto di tempestiva contestazione, si presume rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell' art. 14 c.p.c., e quindi pari a euro 15.493,71, come previsto dall'art. 7 c.p.c.; con la conseguenza che il giudice di pace dovrà decidere secondo diritto e la sentenza emessa, indipendentemente dal quantum liquidato, per il combinato disposto degli art. 113 e 339 c.p.c. è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione (Cass. 9541/2009).

La competenza per materia. Ex art. 7 comma 3 cpc, il giudice di pace è competente per materia, e quindi indipendentemente dal valore della controversia:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi o delle siepi;

2) per le cause relative alla misure ed alle modalità d’uso dei servizi condominiali di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, rumori, calore etc…

In relazione al n° 1, va osservato che il giudice di pace è competente, senza limite di valore, per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, sempre che non sorga controversia sulla proprietà o sui confini, atteso che, in questo caso, rientrando la causa tra quelle relative a beni immobili, la competenza va determinata sulla base del valore della parte controversa dell'immobile, ai sensi dell'art. 15 c.p.c.

Così come appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta ad ottenere la recisione di una siepe esistente nella proprietà del vicino a ridosso del muro di confine per la parte in cui essa superi, in verticale, l'altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c., mentre la domanda volta alla recisione dei rami protesi in orizzontale, invadenti l'altrui proprietà (regolata dall'art. 896 c.c.), rientra nella competenza del giudice unico di tribunale (Cass. 32/2006).

In relazione al n° 2, si precisa che rientrano nella competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie nelle quali siano in discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell'esercizio delle facoltà spettanti ai condomini, con esclusione di quelle nelle quali sia contestato, in tutto o in parte, il diritto di comproprietà di uno dei condomini oppure sia radicalmente negato un diritto vantato sulla cosa comune. (Cass. 11861/2005). In particolare rientrano nella competenza del giudice di pace sia quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni, sia quelle che concernono i limiti quantitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote, mentre sono assoggettate alle ordinarie regole di competenza per valore quelle aventi ad oggetto la contestazione della titolarità del diritto di comproprietà sulle cose comuni (Cass. 3937/2008).

Mentre in relazione al n° 3, sono ricomprese tutte le controversie in materia di immissioni moleste provenienti da immobili di civile abitazione, senza limiti di valore. Ed inoltre il tenore letterale della norma consente che, unitamente alla mera cessazione delle immissioni moleste l'istante miri in quella sede al risarcimento del danno patito in via personale ex art. 2043 c.c., senza limiti di valore.

(Trib. Reggio Calabria 25 giugno 2006 n° 856e Trib. Roma 19 maggio 2004).

Al contrario la domanda giudiziale volta alla riduzione delle immissioni provenienti da opifici industriali è di competenza del tribunale, in quanto rientrano nella competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 comma 3 n. 3, c.p.c., soltanto le domande inerenti le immissioni provenienti da immobili adibiti a civile abitazione (Trib. Vicenza 8 febbraio 2007)

L’ART. 22 BIS L. 689/1981

Oltre alla competenza generale fissata dall’art. 7 cpc, l’art. 22 bis l. 689/81 prevede una competenza del giudice di pace per i giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione.

In particolare la competenza sarà generalmente del giudice di pace, tranne i seguenti casi tassativi, al ricorrere dei quali la competenza sarà del Tribunale:

1) quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) urbanistica ed edilizia;

d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

e) di igiene degli alimenti e delle bevande;

f) di società e di intermediari finanziari;

g) tributaria e valutaria.

g-bis) antiriciclaggio

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Naturalmente la norma di legge prevale su eventuali indicazioni contrarie contenute nella stessa ordinanza ingiunzione. Ove pertanto una sanzione per violazione di norme del regolamento edilizio comunale contenga l’erronea indicazione che l’opposizione è proponibile davanti al giudice di pace, l’opposizione deve comunque essere proposta davanti al tribunale, pena la declaratoria di incompetenza (Cass. 16682/2007).

Ai sensi dell'art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, la competenza per territorio di natura inderogabile del giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa si determina con riferimento al luogo in cui è commessa la violazione, che, di regola, coincide - quando non risulti diversamente - con il luogo dell'accertamento, rimanendo irrilevante quello, eventualmente diverso, in cui venga compiuta successivamente la mera verbalizzazione dell'attività di accertamento.(Cassazione civile , sez. II, 24 giugno 2009, n. 14818)

LA GIURISPRUDENZA

La domanda riconvenzionale

Nell'ipotesi in cui sussista una domanda riconvenzionale connessa e questa debba essere decisa secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione di questa sentenza è l'appello, e ciò anche nel caso in cui pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del tribunale, il giudice di pace, in luogo di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, a norma dell'art. 40 c.p.c., comma 7, abbia deciso sulla domanda principale, dichiarandosi incompetente sulla riconvenzionale.( Cass. 6935/2009)

Qualora nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice di pace, questo ultimo non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, al fine di realizzare il "simultaneus processus" ma deve rimettere soltanto quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo a sospendere questo ultimo giudizio ove ne ricorrano i presupposti. (Nella specie era stata emessa ingiunzione per circa euro 2.400 per il pagamento di merce ritirata e non pagata. Avendo l'opponente proposto domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, "inter partes", con condanna dell'opposto al risarcimento dei danni ed eccedendo tale domanda i limiti di valore della competenza del giudice adito, il giudicante ha separato la domanda riconvenzionale dall'altra, dichiarando quanto a detta domanda riconvenzionale la propria incompetenza per valore, disponendo la rimessione della stessa al giudice competente per valore con termine di mesi tre per la riassunzione e trattenuto la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo). (Tribunale Bologna, sez. II, 30 gennaio 2008).

Risarcimento danni da circolazione dei veicoli

Deve escludersi che la norma dell’art. 3 della l. n. 102/06, nel prevedere che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, abbia attribuito al tribunale la competenza su tali cause, così sottraendole alla previsione di competenza del g.d.p. per materia con limite di valore, di cui all'art. 7, comma 2, c.p.c. (Cass. 21418/2008)

Deve escludersi che l’espressione “circolazione di veicoli” contenuta nell'art. 7 comma 2 c.p.c. in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, si debba intendere nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Ne deriva che la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su strada o su area privata, come nella specie (sinistro avvenuto nell'area condominiale antistante un cancello di accesso ai boxes condominiali e consistito nell'urto di un'autovettura contro il cancello; (Cass.20946/2008).

Poiché il criterio di ripartizione della competenza tra giudice di pace, pretore e tribunale (e, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lg. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, tra quest'ultimo e giudice di pace), in ordine alle controversie attinenti al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, non è dato esclusivamente dal valore, ma è quello, promiscuo, della materia in relazione al valore, il regolamento di competenza di ufficio, ex art. 45 c.p.c., è ammissibile ove sia in contestazione la riconducibilità della controversia alla detta materia della circolazione, mentre è inammissibile se attinente al solo valore della causa, non essendo configurabile, in tale seconda ipotesi, un conflitto negativo virtuale tra detti giudici. Cassazione civile , sez. III, 12 marzo 2005, n. 5455

Deve escludersi che l'intentio legis di cui è espressione l’art. 3 della l. n. 102/06 si sia voluta indirizzare nel senso di disporre l’applicabilità delle norme del c.d. rito del lavoro anche quando le controversie richiamate dalla disposizione di legge debbano essere trattate dinanzi al giudice di pace, onde la norma in discorso si deve intendere riferita soltanto all'ipotesi di causa davanti al tribunale.Cassazione civile , sez. III, 07 agosto 2008, n. 21418

Modalità di uso di servizi condominiali

Le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi del condominio, di competenza del giudice di pace, sono sia quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni sia quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote, mentre sono assoggettate alle ordinarie regole della competenza per valore quelle aventi ad oggetto la contestazione della titolarità del diritto di comproprietà sulle cose comuni. (In applicazione del principio, in sede di regolamento, la Corte ha riconosciuto la competenza del giudice di pace nell'azione proposta da un condomino al fine di contestare la legittimità dell'individuazione assembleare del posto auto ad esso assegnato senza tenere conto dell'eccessiva difficoltà di accesso ed uscita dallo stesso).( Cass. 3937/2008 ).

Competenza in materia di opposizione ad ordinanza - ingiunzione

La competenza a decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. Cosap) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 c.p.c., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale. ( Cass. 2945/2008)

L'art. 22 bis l. 689 del 1981, nel ripartire la competenza tra giudice di pace e tribunale per le opposizioni a sanzioni amministrative, presuppone l'attribuzione dell'intera «materia» delle sanzioni amministrative alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo diversa e specifica previsione di legge; pertanto, anche per le violazioni amministrative in materia di cave l'opposizione a sanzioni amministrative va proposta al giudice ordinario.Cassazione civile , sez. un., 02 luglio 2008, n. 18040

Immissioni moleste

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 c.p.c., devono ritenersi incluse nella competenza del g.d.p. tutte le controversie in tema di immissioni moleste provenienti da immobili di civile abitazione senza limiti di valore. Inoltre, il tenore letterale della norma predetta non esclude che, unitamente alla mera cessazione delle immissioni moleste, l'istante miri in quella sede al risarcimento del danno patito in via personale ex art. 2043 c.c., senza limiti di valore. (Tribunale Reggio Calabria, sez. II, 25 giugno 2006, n. 856).

Sui contratti di locazione la competenza è del Tribunale

Secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. (v. per tutte, ex plurimis, Cass. 3, 28.5.04, n. 10300; Cass. 3, 20.2.02, n. 2471), a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 49, e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, e cioè ratione materiae.

Non vi può essere, infatti, alcun dubbio che la controversia, per cui è causa, rientri nel novero di quelle devolute alla competenza per materia del Tribunale, giacchè le questioni riguardanti la restituzione, anche in parte, del deposito cauzionale al conduttore nel quadro di un cessato rapporto di locazione immobiliare ad uso abitativo, ove fatte valere - come nel caso di specie - in via giudiziale, non possono che rientrare nel novero di quelle cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani di cui si è innanzi detto ( Cass. 2143/2006).

Distanze per il piantamento di alberi e siepi

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 n. 1), c.p.c., il giudice di pace è competente, senza limite di valore, per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, sempre che non sorga controversia sulla proprietà o sui confini, atteso che, in questo caso, rientrando la causa tra quelle relative a beni immobili, la competenza va determinata sulla base del valore della parte controversa dell'immobile, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. . Cassazione civile , sez. II, 12 gennaio 2006, n. 451

Appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta ad ottenere la recisione di una siepe di alloro esistente nella proprietà del vicino a ridosso del muro di confine per la parte in cui essa superi, in verticale, l'altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi in orizzontale, invadenti l'altrui proprietà (regolata dall'art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale .Cassazione civile , sez. II, 04 gennaio 2006, n. 32

LA DOTTRINA

I primi commenti della dottrina sono piuttosto critici sulla opportunità della riforma, non tanto per l’ampliamento della competenza del giudice di pace, quanto per la mancata adozione di misure tese a risolvere i problemi che deriveranno dal prevedibile maggio carico delle cancellerie dei giudici di pace.

In altre parole, invece di effettuare interventi strutturali per risolvere il problema della lentezza dei processi, si sottrae un numero considerevole di cause ai tribunali, riversandole però sui giudici di pace, i quali hanno già per loro conto un arretrato notevole.

Proto Pisani ha osservato (v. La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero, in Foro It. 2009, V, 222 e ss.) come la riforma sia evidentemente diretta ad alleggerire il numero delle cause sopravvenienti in tribunale, ma prescinde del tutto dalla valutazione delle conseguenze sugli uffici del giudice di pace, e soprattutto prescinde da qualsiasi ripensamento sulla professionalità del giudice di pace, e delle modalità per assicurarla.

Sul nuovo art. 7 n° 3 bis cpc

Secondo Liuzzi ( v. Le novità in tema di competenza, litispendenza, continenza e connessione, in Foro it. 2009, V, 253 e ss) il nuovo art. 7 n° 3 bis, nella parte in cui consente espressamente la proposizione della domanda rivolta ad ottenere solo gli interessi e non anche il capitale, non ha voluto consentire al creditore di proporre due domande separate, una per il capitale ed una per gli interessi.

La frazionabilità della domanda in questo senso è infatti vietata dal D.L. 25/6/2008 n° 112, convertito con modificazioni nella l. 6/8/2008 n° 133, il quale stabilisce all’art. 20 7° comma che “ nei procedimenti relativi a controversia in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 151 disp. Att. cpc. L’art. 20 8° comma poi aggiunge che “ in mancanza della riunificazione di cui al 7° comma, l’improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata d’ufficio dal giudice, anche d’ufficio”.

Il nuovo artt. 7 n° 3 bis sarà quindi applicabile nel caso in cui l’ente ha liquidato il capitale, ma non ha riconosciuto gli interessi e gli accessori.

Contra, Impagnatiello (Le novità in tema di giurisdizione e competenza, in www.judicium.it ) , il quale sostiene che la norma può trovare applicazione anche quando il credito per gli interessi viene azionato dopo la conclusione del giudizio sulla prestazione previdenziale o assistenziale. Sul punto, l’Autore sostiene inoltre che, quanto alla devoluzione al giudice di pace delle controversie in materia di interessi sui crediti previdenziali e assistenziali, la ratio della riforma è più che evidente: sgravare di queste cause, il più delle volte di valore economico irrisorio, le sezioni lavoro dei tribunali. In questa prospettiva, tuttavia, sarebbe stato indispensabile, e fors’anche più semplice e logico, modificare l’art. 444, 1° comma, c.p.c., che attribuisce le cause in materia previdenziale alla competenza per materia del tribunale: ma tale disposizione non è stata toccata e, con tecnica legislativa assai discutibile, si è intervenuti sull’art. 7 c.p.c. Inoltre, com’è stato giustamente osservato in dottrina, la norma deve fare i conti con l’art. 20, 7° e 8° comma, del d.l. 112/2008, convertito nella l. 133/2008, il quale ha previsto il simultaneus processus sulle cause per capitale e interessi in materia previdenziale, stabilendo che la riunione ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c. debba avvenire d’ufficio, a pena d’improcedibilità delle domande proposte successivamente (quindi, in teoria, anche di quelle aventi a oggetto la sorte capitale del credito). Al fine di non creare interferenze tra il citato art. 20 e il nuovo n. 3-bis dell’art. 7, 3° comma, c.p.c., sembra doveroso ritenere che tale ultima norma si riferisca ai casi in cui non sia pendente la causa sul credito principale; diversamente, infatti, opererebbe l’art. 20 d.l. 112/2008, con la conseguenza che il giudice di pace, non potendo disporre la riunione ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c. (che, va ricordato, presuppone l’identità del giudice davanti al quale pendono le cause da riunire), sarebbe tenuto a dichiarare d’ufficio l’improcedibilità della domanda. BIBLIOGRAFIA

Per ulteriori approfondimenti, vedi:

Liuzzi, “ Le novità in tema di competenza, litispendenza, continenza e connessione”, in Foro it. 2009, V, 253 e ss.

Proto Pisani, “ La riforma del processo civile:ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)”, in Foro it. 2009, V, 222

Bove, “Giurisdizione e competenza nella recente riforma del processo civile”, in www.judicium.it

Sassani e Tiscini, “Prime osservazioni sulla l. 18 giugno 2009 n° 69”, in www.judicium.it

Parrotta, “Aumenta la competenza del giudice di pace”, in Giuda al Diritto, 2009, fasc. 27, 100

Verde, “Dal metodo alla disciplina sulla competenza”, in Giuda al Diritto, 2009, fasc. 27, 85

Impagnatiello, Le novità in tema di giurisdizione e competenza, in www.judicium.it

LE CONCLUSIONI

Alcune considerazioni in merito alla portata delle novità legislative sopra citate.

Certamente l’innalzamento della competenza per valore è stato opportuno, visto che i precedenti limiti risalivano alla l. 374/1991, quando ancora vigeva la lira.

Addirittura il precedente disegno di legge Mastella, poi non andato in porto, prevedeva aumenti fino ad € 10.000, e fino ad € 50.000 per i danni da circolazione stradale.

Il dubbio riguarda semmai il fatto che, a fronte di un sicuro considerevole aumento del contenzioso davanti ai giudici di pace, non si è pensato di intervenire a potenziare gli uffici dei giudici onorari, né ad assicurare una loro maggiore professionalità.

Basti pensare che nel 1991, anno di nascita della legge istitutiva, si prevedeva un organico di 4.690 giudici di pace in 845 sedi. Ma la riforma entra in vigore solo quattro anni dopo, nel ’95, e con un organico ridotto: 2.964. Nel 2008, i giudici non togati sono ancora meno di 3mila. Con una conseguenza logica: che non ce la fanno a smaltire il carico di vertenze.

A Roma i ricorsi per le multe rappresentano la punta più alta del contenzioso, duecento al giorno. Ebbene, i giudici al lavoro sono un centinaio e i cancellieri appena 18. Fanno del loro meglio, sono animati da un grande e ammirevole senso civico, ma la loro buona volontà non basta. Risultato: 30mila sentenze non hanno ancora trovato la via della pubblicazione e sarebbero 48mila le cause in sospeso. A Milano per 128 giudici lavorano 20 cancellieri che invece dovrebbero essere 36. E i ricorsi per multe sono 500 al giorno. In pratica i tempi di attesa sono diventati lunghi né più né meno della giustizia ordinaria.