Ccost, contumacia e rito soc.La norma assolutamente originale dettata dall'art. 13, 2° comma, d. lgs. n. 5/2003 regolante il processo societario contumaciale, ovvero il caso in cui il convenuto non si costituisca, con il suo effetto di originare una pacificità dei fatti allegati dall'altra parte (che non potranno essere contestati neppure in caso di costituzione tardiva del contumace al fine di originare l'onere della loro prova da parte della parte che ne ha interesse) è stata ritenuta incostituzionale per eccesso di delega (art. 76 Cost.).
L'incostituzionalità è pronunciata da Corte cost., 12 ottobre 2007, n. 340, in Foro it., 2007, anticipazione e novità, n.10, 1.
Resta tuttavia la disposizione che reca lo stesso effetto nel caso in cui un fatto resti incontestato sino al momento in cui viene notificata da una delle parti la istanza di fissazione della udienza (art. 10, comma 2-bis), imponendo di conseguenza una preclusione anche alla mera difesa della parte. |