696bis e mediazioneTribunale di Varese
Sezione I Civile
Decreto 21 aprile 2011
(Est. Giuseppe Buffone)
Decreto
art. 694, 696-bis, comma I, c.p.c.
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Letto il ricorso depositato dall’istante in data 15 aprile 2011;
Ritenuto che il ricorso debba essere qualificato come istanza per una consulenza tecnica preventiva, visto il diretto riferimento all’art. 696-bis c.p.c., il richiamo alla finalità conciliativa e giudicato l’inciso “accertamento tecnico preventivo” come incidente letterale non usato in modo tecnico-giuridico;
Ritenuto che la consulenza tecnica preventiva, come disegnata dall’art. 696-bis c.p.c., richieda il contraddittorio delle parti e, solo all’esito, la nomina del consulente tecnico d’ufficio, anche con finalità conciliative;
Rilevato che la prevalente giurisprudenza di merito (ex multis, v. Tribunale Trento 22 maggio 2009 .Tribunale Mantova 21 maggio 2009 . Tribunale Barcellona Pozzo Di Gotto 03 marzo 2009 . Tribunale Mondovì 21 novembre 2008 . Tribunale Mantova 04 settembre 2008 . Tribunale Pavia 14 luglio 2008 . Tribunale Mantova 03 luglio 2008; Tribunale Torino 31 marzo 2008 . Tribunale Nola 19 febbraio 2008) aderisce vuoi implicitamente vuoi esplicitamente alla tesi dottrinaria che inscrive l’istituto nell’alveo delle alternaive dispute resolution, valorizzando la tensione della norma verso la composizione della lite, l’intervento di un terzo neutrale e le agevolazioni fiscali;
Ritenuto, dunque, che l’istituto non ha natura cautelare: da qui, però, la necessità di accertare se sussistano, in capo al difensore, gli obblighi di cui all’art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010, omessi nel caso di specie;
Ritenuto che consulenza tecnica preventiva (696-bis c.p.c.) e mediazione (d.lgs. 28/2010) perseguano la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva;
Ritenuto, quindi, che, in caso di CTU preventiva, non sussistano le condizioni di procedibilità di cui all’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 e il difensore non sia obbligato alla comunicazione di cui all’art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010;
Ritenuto di dovere provvedere ai sensi dell’art. 694 c.p.c., poiché richiamato dall’art. 696, comma III, c.p.c., norma cui rinvia l’art. 696-bis, comma I, c.p.c..
P.q.m.
letti ed applicati gli artt. 694, 696-bis c.p.c.
Fissa
l’udienza di comparizione delle parti in data 24 maggio 2011 ore 11.35
Dispone
che, a cura di parte ricorrente, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, sia notificato alle parti resistenti entro e non oltre il termine del 10 maggio 2011
Abilita
la parte resistente a depositare propria memoria difensiva sino alla data di udienza, invitandola a dichiarare se intende beneficiare del procedimento in vista di una possibile conciliazione.
Manda
alla cancelleria perché si comunichi alla parte ricorrente.
Quanto alla comunicazione: il difensore di parte ricorrente non ha eletto domicilio nel circondario di Varese, avendo, nel mandato alle liti, indicato l’indirizzo dello studio in Milano. L’avvocato esercente la propria professione al di fuori del circondario del tribunale ha l'obbligo di eleggere domicilio presso il luogo dove ha sede il tribunale competente per quel giudizio, e l'elezione di domicilio in un luogo diverso dal predetto va considerata tamquam non esset, con l'effetto che l'elezione di domicilio s'intende avvenuta ope legis presso la cancelleria del tribunale dove si svolge il giudizio (Cass. civ., sez. lav., 11 giugno 2008 , n. 15500), giusta l'art. 82, comma II, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, norma che va interpretata nel senso che anche la sentenza conclusiva del processo può essere notificata presso la cancelleria di detto giudice (Cass. civ., sez. I, 03 agosto 2007, n. 17055; v. anche Corte cost., ord. 19/01/2007, n.5). La norma non è stata né abrogata, né sostituita dalle modifiche che hanno abilitato alle comunicazioni via fax. La cancelleria, pertanto, è libera di comunicare il decreto presso la cancelleria del Tribunale, non ravvisandosi le ragioni giuridiche che legittimerebbero un decreto ex art. 151 c.p.c..
Varese lì 21 aprile 2011.
Il giudice designato
dr. Giuseppe Buffone |