Intervento di terzo e Cost.SENTENZA N. 331
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE - Presidente
- Giovanni Maria - FLICK - Giudice
- Francesco AMIRANTE - Giudice
- Ugo DE SIERVO - Giudice
- Paolo MADDALENA - Giudice
- Alfio FINOCCHIARO - Giudice
- Alfonso QUARANTA - Giudice
- Franco GALLO - Giudice
- Luigi MAZZELLA - Giudice
- Gaetano SILVESTRI - Giudice
- Sabino CASSESE - Giudice
- Maria Rita SAULLE - Giudice
- Giuseppe TESAURO - Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268, primo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Pordenone, nel procedimento civile vertente tra la B. s.r.l. e la A. s.a.s., con ordinanza del 27 novembre 2007 iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.
RITENUTO IN FATTO
1.- Nel corso di un giudizio in cui, tenutasi l'udienza di trattazione, nella pendenza del termine concesso per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, del codice di procedura civile, una parte aveva spiegato intervento volontario, proponendo domande risarcitorie nei confronti delle altre parti e successivamente avanzando richieste istruttorie, il Tribunale di Pordenone ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui ammette l'intervento principale o litisconsortile previsto dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ. fino al momento di precisazione delle conclusioni, anziché fino all'udienza di trattazione prevista dal medesimo art. 183. In subordine, il remittente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, per violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, primo periodo, Cost., nella parte in cui non attribuisce al giudice, in caso di intervento volontario o litisconsortile, il potere-dovere di fissare, alla prima udienza successiva all'intervento del terzo, una nuova udienza di trattazione nel corso della quale le parti possano esercitare tutti i poteri previsti dell'art. 183 cod. proc. civ..
Nelle premesse in fatto il Tribunale chiarisce che, tenutasi l'udienza di trattazione, alle parti é stato concesso, su loro richiesta, termine per le memorie previste dall'art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. nelle quali sono state ribadite «le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte», ed infine che esse hanno ricevuto comunicazione dell'intervento, dalla cancelleria, nel giorno precedente a quello di scadenza delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, citato.
Il giudice a quo motiva la rilevanza della questione osservando che le parti, avverso entrambe le quali gli intervenuti hanno proposto autonome domande, hanno chiesto (utilizzando le memorie previste dall'art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ.) la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento, nonché delle istanze istruttorie, per tardività; egli assume, pertanto, di essere tenuto a decidere sull'ammissibilità dell'intervento stesso e delle domande con esso proposte, nonché «sull'ammissibilità o meno dei mezzi istruttori richiesti dagli intervenuti, con memoria apposita depositata l'ultimo giorno utile». Ulteriore profilo di rilevanza è poi legato alla subordinata richiesta di rimessione in termini avanzata dalle parti originarie per il caso di ritenuta ammissibilità dell'intervento.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale richiama il costante orientamento della Corte di cassazione, che ammette l'intervento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verifica tesi per le parti originarie. Su tale giurisprudenza - condivisa dal giudice a quo - si sottolinea come le preclusioni cui si riferisce l'art. 268, secondo comma, non possano essere estese anche alla proposizione della domanda. Ne consegue l'impraticabilità di ogni diversa interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. volta a limitare a fasi processuali iniziali gli interventi con cui si propongono domande nuove e ad ammettere fino all'udienza di precisazione delle conclusioni il solo intervento adesivo dipendente con cui non si fanno valere nuove domande, ma solo si sostengono le ragioni dell'una o dell'altra parte. Ammettere l'intervento principale e litisconsortile fino alla fine del processo, però, comporta un notevole ampliamento del thema decidendum (rispetto a quello originariamente introdotto dalle parti) ed anche dei fatti su cui occorre decidere e della conseguente istruttoria da svolgere.
In particolare, nel giudizio a quo, gli intervenuti hanno depositato una memoria istruttoria in cui hanno chiesto l'ammissione di prova per interpello e testi, di consulenza tecnica d'ufficio e l'esibizione di documentazione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. Oltre al conseguente aggravamento dei tempi processuali, il remittente vede compromesso il diritto al contraddittorio delle parti originarie (che, nella specie, hanno richiesto la rimessione in termini), per tutelare il quale il giudice, ove richiesto, si trova costretto a far regredire il processo ad una fase anteriore, fissando nuova udienza di trattazione e concedendo altri termini ai sensi del menzionato art. 183, sesto comma. Verrebbe così ad alterarsi quel sistema scandito da rigide preclusioni e da un numero «chiuso» di udienze, voluto per attuare concretamente il principio della ragionevole durata del processo.
La norma impugnata avrebbe potuto essere giustificata nell'ambito di un processo privo di scadenze e preclusioni per le parti, quale era quello ante riforma del 1990, ma costituisce una grave disarmonia nell'attuale processo, ove quelle scadenze e preclusioni si sono fatte via via sempre più stringenti per le parti, e ove l'interveniente ha tuttavia la possibilità di introdurre un processo più ampio rispetto a quello voluto dalle parti inizialmente costituite, così costringendole a subire la conseguente dilatazione dei tempi processuali.
Ed è in tale prospettiva che, ad avviso del remittente (il quale richiama anche il principio di effettività della tutela), si configurano, da un lato, l'irragionevolezza di una disposizione di legge che snatura totalmente il nuovo processo civile consentendo, senza valida giustificazione, inutili e rilevanti complicazioni; dall'altro, la violazione del diritto delle parti originarie - e in special modo dell'attore - a vedere definita la sua domanda entro tempi ragionevoli e comunque non più ampi di quelli che richiedono le relative prospettazioni. La soluzione sembra al giudice a quo da individuare nello spostamento del termine preclusivo per l'intervento principale e litisconsortile ad un momento anteriore, e cioè l'udienza di trattazione, quando il thema decidendum non è cristallizzato ed è ancora prevista per le parti la possibilità di proporre ulteriori domande ed eccezioni, posto che chi intende intervenire potrà sempre far valere le sue ragioni in un separato giudizio.
Il Tribunale, richiamando l'ordinanza n. 215 del 2005 di questa Corte, osserva che la legittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. civ., in quella sede riconosciuta, non può far superare le discrasie di un sistema che ammette domande nuove da parte del terzo, ma non gli consente di provarle.
Dopo aver ritenuto illogico estromettere il terzo, disponendo la separazione dei giudizi allorché la causa sia matura per la decisione o comunque quando l'intervento ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, il giudice a quo si sofferma sulla funzione (definita di saracinesca) dell'udienza di trattazione.
Ciò posto in ordine alla prima questione, il remittente precisa, in punto di rilevanza della questione subordinata, che, mentre una delle parti non ha motivato la richiesta di rimessione in termini, l'attrice ha viceversa proposto domande ed avanzato richieste istruttorie. Il Tribunale osserva che, avendo l'intervento alterato l'impostazione originaria data alla causa dall'attrice, essa non ha avuto la possibilità, perché preclusa dalla fase processuale, di proporre le domande e le eccezioni conseguenti alle domande svolte dal terzo, né ha potuto precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte. A parere del Tribunale, se l'intervento è ammissibile fino al momento della precisazione delle conclusioni, ciò non deve trasformarsi per il terzo in un vero e proprio vantaggio processuale che va a danno del diritto di difesa delle parti originarie del processo. Dopo aver richiamato il decisum della sentenza n. 193 del 1983 di questa Corte - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 419 cod. proc. civ., nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuiva al giudice il potere-dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 415, quinto comma, cod. proc. civ., una nuova udienza, sia pure nel particolare ambito del processo del lavoro - il remittente auspica un'applicazione di quella ratio decidendi e individua nell'udienza di trattazione il momento processuale corrispondentemente idoneo a garantire il contraddittorio delle parti originarie nei confronti del terzo intervenuto.
Il Tribunale esclude, peraltro, di poter fissare una nuova udienza senza l'invocata addizione normativa e di poter dare all'istituto della rimessione in termini un'applicazione estensiva come strumento utilizzabile per rimediare non solo a decadenze derivanti da impedimenti di natura strettamente materiale o comunque obiettiva, ma anche per ammettere i nova giustificati da eventi o da esigenze difensive realmente sopravvenute.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni, richiamandosi sia all'ordinanza di questa Corte n. 215 del 2005, sia all'obbligo del terzo interventore di accettare il processo nello stato in cui esso si trova, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., sia, infine, al potere di estromissione di cui il giudice è titolare (e che implica la potestà di non ammettere affatto l'intervento, quando esso contrasti con la concreta attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo).
Inoltre la tesi del giudice rimettente, secondo cui la garanzia di celerità del processo imporrebbe un diverso e più rigido sistema di preclusioni, si traduce in una inammissibile richiesta di un intervento creativo da parte del Giudice delle leggi, allo scopo di modificare l'equilibrio che i1 legislatore ha inteso istituire tra le contrapposte esigenze di concentrare in un solo processo la definizione di tutte 1e problematiche derivanti da una vicenda complessa e di definire il giudizio già pendente entro termini ragionevoli.
La questione proposta in via subordinata sarebbe poi stata già risolta dalla citata ordinanza n. 215 che l'avrebbe qualificata come richiesta di una pronuncia «fortemente creativa e di sistema», poiché la pretesa di far retrocedere il processo all'udienza di trattazione, allo scopo di consentire la riapertura della fase istruttoria, incide profondamente sulla struttura del giudizio civile e comporta un intervento sostanzialmente additivo, che sembra eccedere i limiti del giudizio di costituzionalità. La contraddittorietà della questione proposta in via subordinata rispetto a quella principale impedisce, secondo l'Avvocatura, di comprendere quali siano - ad avviso del remittente - i principi costituzionali ai quali dovrebbe ispirarsi la norma censurata. Nel merito, sarebbe problematico consentire la riespansione dei poteri processuali delle parti originarie mediante la retrocessione del processo alla udienza di trattazione, in presenza di una disposizione - come quella dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. - che impone al terzo di accettare il processo nello stato in cui esso si trova. Diversamente, ritenendo che la retrocessione del processo all'udienza di trattazione vale anche per il terzo interventore, si giungerebbe ad una sostanziale abrogazione del secondo comma dell'art. 268 citato.
Inoltre, l'invocata retrocessione eccede di gran lunga l'esigenza delle parti di formulare ogni opportuna eccezione e difesa avverso la nuova domanda proposta dal terzo nei loro confronti, né il Tribunale avrebbe verificato, con la dovuta analiticità, se le norme vigenti consentono di conseguire questo più limitato risultato. In particolare, ferma la peculiarità del rito del lavoro e quindi la non pertinenza del richiamo alla sentenza n. 193 del 1983, l'Avvocatura rileva che il rito ordinario conserva un assetto più elastico rispetto al rito del lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Questa Corte è chiamata dal Tribunale di Pordenone a scrutinare, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 268, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui ammette che l'intervento principale o litisconsortile possa avere luogo fino a che non vengano precisate le conclusioni, anziché fino all'udienza di trattazione prevista dall'articolo 183 del medesimo codice; in subordine, il remittente censura la suddetta disposizione per violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, primo periodo, Cost., nella parte in cui non prevede, in caso di intervento volontario (recte: autonomo o principale) o litisconsortile, il dovere del giudice di fissare una nuova udienza di trattazione.
Il remittente espone che davanti a lui pende una causa civile instaurata da una società che assume di essere committente di un contratto di trasporto nei confronti di altra indicata come vettrice, per la risoluzione del contratto non adempiuto, a causa del ribaltamento del veicolo adoperato, e per il risarcimento del danno per perdita o avaria della merce; che, dopo lo svolgimento dell'udienza di trattazione e in pendenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., hanno spiegato intervento, ai sensi dell'articolo 105, primo comma, del medesimo codice, tre persone le quali, dichiarando di essere le proprietarie della merce trasportata, hanno proposto domande risarcitorie nei confronti di entrambe le p arti originarie, formulando anche istanze istruttorie.
Il Tribunale di Pordenone premette che la disposizione censurata non può essere interpretata, tenuto conto della sua chiara formulazione letterale, se non nel senso, ritenuto anche dalla Corte di cassazione, che essa si riferisce a tutti i tipi di intervento e quindi anche a quello principale o autonomo, comportante di per sé la proposizione di domande nuove rispetto a quelle delle parti originarie, in relazione alle quali non opera la preclusione di cui all'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., che concerne l'attività istruttoria e non quella assertiva. Ma anche la mera attività assertiva amplia i termini del processo, pur prescindendo dalla circostanza - fa rilevare il remittente - che nel processo a quo l'intervento era av venuto quando non era ancora consumata la facoltà delle parti di proporre istanze istruttorie, sicché anche quelle degli intervenienti dovrebbero essere esaminate. Ne consegue l'intrinseca irragionevolezza di un sistema che, mentre consente al terzo interveniente di proporre le sue domande nel giudizio pendente tra altri, non gli permette però di provare i fatti costitutivi dei diritti fatti valere e, nel contempo prolunga la durata del processo, ampliandone l'oggetto, in violazione del principio costituzionale che ad esso deve essere assicurata una durata ragionevole.
Queste discrasie potrebbero essere risolte da una sentenza della Corte che sostituisca al termine ora previsto per l'intervento quello della udienza di trattazione, con l'attribuzione anche agli intervenienti delle facoltà che in essa possono essere esercitate.
In subordine, con riferimento agli artt. 111, secondo comma, prima parte, e 24 Cost., il remittente - premesso in fatto che, a seguito dell'intervento, le parti originarie hanno chiesto di essere rimesse in termini al fine di contrastare le pretese degli intervenienti, una di esse anche in via istruttoria - sostiene che non sussistono gli estremi della remissione in termini e che la questione non può essere risolta enucleando dall'ordinamento un generale obbligo del giudice di fissare una nuova udienza, e quindi in via interpretativa, ogniqualvolta l'oggetto del processo venga ad essere allargato. A tal proposito, il remittente richiama la sentenza di questa Corte n. 193 del 1983, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 419 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva l'obbligo del giudice del lavoro di fissare una nuova udienza in caso d'intervento in causa, principale o dipendente.
Motivata in tal modo la rilevanza della questione, sul presupposto di dover provvedere sulle istanze anche istruttorie degli intervenienti, il remittente sostiene che soltanto la fissazione di una nuova udienza può evitare la violazione del diritto di difesa delle parti originarie e, quindi, quello della parità tra le parti processuali, che costituisce uno dei principi fondamentali del giusto processo.
2.- Le questioni sono inammissibili per diverse, concorrenti ragioni.
Nella esposizione dei fatti e nello svolgimento delle argomentazioni il remittente manifesta perplessità ed incorre in contraddizioni.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione - cui si aderisce - a chi abbia proposto l'intervento successivamente all'udienza di trattazione non è consentito lo svolgimento di attività istruttoria ma soltanto assertiva, e si argomenta che anche quest'ultima, ampliando i termini del dibattito processuale, può ritardare la conclusione del processo, in violazione del principio secondo cui ad esso deve essere assicurata ragionevole durata.
Nella stessa ordinanza, però, si mette in rilievo la circostanza che l'intervento era avvenuto durante la pendenza del termine concesso alle parti originarie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. e si profila la necessità di dover provvedere anche sulle istanze istruttorie degli intervenienti. Il remittente non affronta neppure il problema dell'individuazione dei soggetti che della concessione del suddetto termine avrebbero potuto giovarsi e se tra costoro rientrassero anche gli intervenienti che non avevano partecipato all'udienza di trattazione, al cui svolgimento era correlata la concessione del termine. Sembra che egli propenda per la soluzione positiva, che comporterebbe uno squilibrio della situazione processuale a danno delle parti originarie, ma non viene evocata la violazione del diritto di difesa di queste (art. 24 Cost.), né del principio di parità delle parti, cardine della disciplina del giusto processo (art. 111, secondo comma, prima parte, della Costituzione).
La questione, dichiaratamente proposta in via subordinata, si fonda sulla tesi, non più espressa in forma ipotetica o perplessa, ma pur sempre non argomentata, che il remittente, per le circostanze in cui è avvenuto l'intervento, debba provvedere sulle istanze istruttorie degli intervenienti; donde l'evocazione dei suddetti parametri.
Ora, anche a voler trascurare il rilievo che il nesso di subordinazione non può essere riconosciuto per il solo fatto che sia enunciato da chi solleva le questioni, qualora esso non si riscontri anche nella struttura logica delle medesime, nel proporre la questione subordinata il remittente considera indiscutibile l'interpretazione dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. secondo cui a coloro che sono intervenuti nella pendenza del suddetto termine, concesso ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., spetta la facoltà di avanzare istanze istruttorie; tesi questa che avrebbe viceversa richiesto una motivazione.
Inoltre, l'invocato incremento dei poteri del giudice, consistente nella possibilità di fissare una nuova udienza in caso d'intervento, nel quale si sostanzia il petitum di quest'ultima questione, si pone in antitesi con le limitazioni temporali richieste con la prima prospettazione e postula una decisione modificativa del sistema della trattazione della causa, tale da incidere ben oltre la norma impugnata (e non necessariamente su di essa: vedi ordinanza n. 215 del 2005).
P. Q. M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 268, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, primo e ultimo periodo, della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
Franco BILE - Presidente
Francesco AMIRANTE - Redattore
Giuseppe DI PAOLA - Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.
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