La nuova giurisprudenza

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Rito e competenza

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Ordinanza 7 agosto 2008, n. 21418

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -

Dott. Maurizio MASSERA - Consigliere -

Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -

Dott. Roberta VIVALDI - Consigliere -

Dott. Raffaele FRASCA. - ReI. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di REGGIO CALABRIA, con ordinanza del 03/10/07, nella causa iscritta al nr26347/2007 vertente

tra

M. S. V.;

e

HDI ASSICURAZIONI SPA, + altri;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio il 03/07/0:8 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonietta CARESTIA.

Oggetto

Ritenuto quanto segue:

§ 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2007 il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto di competenza d'ufficio avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha declinato la competenza sulla controversia introdotta da S. V. M. contro ALTRI + la HDI Assicurazioni s.p.a. - rispettivamente nella qualità di proprietario, di conducente e di assicuratrice per la r.c.a. di un veicolo con il quale, alla guida dell' autovettura di proprietà della figlia, era venuta a collisione - per ottenere la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni per sofferte lesioni personali, quantificati in euro 4532,29 (al netto di un importo di euro 1.900 corrisposti dalla società assicuratrice.

La declaratoria di incompetenza vemva fatta dal Giudice di Pace nel presupposto che la norma dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006 avesse attribuito al Tribunale la competenza sulle controversie relative ad incidenti stradali causative di lesioni o della morte, così sottraendole alla previsione di competenza di cui all'art. 7, secondo comma, c.p.c.

A seguito della declinatoria il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale, che nella stessa udienza ai sensi dell'art. 420 c.p.c. riteneva erronea la declinatoria della competenza e, quindi con la detta ordinanza elevava il conflitto.

§2. Il Tribunale ha soillevato il conflitto adducendo che erroneamente il Giudice di Pace ha attribuito all'art. 3 della l. n. 102 del 2006 l'efficacia di incidere sull'assetto delle competenze, in particolare per effetto del richiamo tra le norme del libro II, titolo IV, capo I de:! codice di rito anche dell'art. 413 c.p.c., il quale invece attribuisce alla competenza del tribunale soltanto le controversie di lavoro e non tutte le controversie soggette al rito del lavoro. Secondo il Tribunale sarebbe, del resto, irragionevole che - fra l'altro senza alcun riscontro in sede di lavori parlamentari – si sia sottratta al giudice di pace una considerevole parte della sua competenza con

conseguente aumento del carico di lavoro dei tribunali.

§3. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all'art. 380-bis C.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata ritualmente notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Considerato quanto segue:

§ 1. La relazione redatta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è stata del seguente tenore:

«[ ... ] 4.- L'istanza di regolamento di competenza d'ufficio è fondata.

La norma dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006 recita testualmente che «alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile».

La norma, per assumere il significato voluto dal Giudice di Pace, dovrebbe avere la natura di norma sulla competenza di carattere speciale rispetto alla norma di cui al secondo comma dell'art. 7 C.p.c., perché avrebbe sottratto alla competenza del giudice di pace per materia con limite di valore, di cui a tale norma, una parte delle controversie da essa considerate, cioè quelle rientranti nel limite del valore indicato riconducibili alla circolazione stradale (tale nozione evocando l'improprio riferimento gli incidenti stradali) ed aventi ad oggetto pretese risarcitorie per lesioni personali e per morte. L'art. 3 dovrebbe pertanto interpretarsi in ossequio al criterio ermeneutico per cui lex posterior specialis derogat legi priori generali.

Ora, nella norma dell'art. 3 non v'è alcun indizio - specie tenendo conto della sua da più parti segnalata pessima fattura - idoneo ad attribuirle l'efficacia di norma speciale in detto senso. Ed anzi ve ne sono di contrari.

In primo luogo va riilevato che la norma è formulata nel senso di disporre l'applicazione di altre nomle ad una determinata tipologia di cause. E' vero che fra tali norme vi è anche una norma sulla competenza, quella dell'art. 413 c.p.c., che allude solo ad una competenza del tribunale. Tuttavia, va dato rilievo alla circostanza che l'art. 3 dispone l'applicazione non delle norme di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile nella loro interezza, bensì con una specificazione: si deve trattare di "nonne processuali". Poiché tutte le nonne contenute nel detto capo sono certamente "nonne processuali" il senso di tale precisazione da parte del legislatore verrebbe a mancare se non si attribuisse ad essa il significato di non rendere applicabili alla tipologia di controversie in discorso tutte le nonne del capo in questione, bensÌ soltanto alcune. Se cosÌ è, bisogna intendere la disposizione in commento come detenni nativa soltanto dell'applicabilità delle nonne di quel capo che non presentano oggetti di disciplina che impediscano la loro diretta applicazione nel loro contenuto di disposizioni alle controversie contemplate dalla nonna dell'art. 3. Si deve trattare, cioè, di norme che abbiano un contenuto dispositivo tale da poter essere applicate direttamente alle controversie indicate nell'art. 3. E' quanto dire che l'espressione "nonne processuali" va intesa tendenzialmente come omologa di quella di "rito processuale" ed in riferimento a tale nozione come comprensiva solo di norme sul rito che si presentino automaticamente applicabili alle controversie indicate dall' art. 3.

Ora, la nonna dell'art. 413 c.p.c. contiene una disciplina, relativa alla competenza per materia e per territorio, che pertiene esclusivamente alle controversie di cui all'art. 409 C.p.c. e, pertanto, non può considerarsi una delle "norme processuali" cui allude l'alt. 3, atteso che in alcun modo è possibile postularne la diretta applicazione alle controversie ivi contemplate. In particolare, per quanto attiene alla competenza per materia sulle controversie relative ad "incidenti stradali" detenninativi di danni da morte o lesioni, occorrerebbe postulare la sostituzione nella nonna del riferimento alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. con un riferimento a dette controversie, cioè compiere un' operazione enneneutica che va ben al di là dell'applicazione diretta dell'art. 413 C.p.c. e suppone un'operazione di vero e proprio adattamento. Inoltre, sarebbe necessario escludere anche il riferimento all'essere il tribunale "giudice del lavoro".

Discende da questi rilievi che non è possibile attribuire alla norma ora detta l'efficacia di nonna speciale derogatoria della competenza di cui all'art. 7, secondo comma, del giudice di pace. E semmai l'interprete è indotto ad affacciare un dubbio interpretativo diverso, che è nel senso di postulare l'applicazione delle norme sul rito del lavoro esclusivamente quando le controversie indicate neIl'art. 3 della legge n. 102 del 2006 si trovino a dover essere trattate dal tribunale. Il rito di cui al capo I del titolo IV, del libro II del codice di procedura civile è, infatti, rito speciale applicabile direttamente nei giudizi dinanzi al tribunale in alternativa a quello ordinario parimenti applicabile dinanzi al tribunale e non è un rito speciale rispetto a quello dinanzi al giudice di pace. Onde potrebbe anche sostenersi che il legislatore abbia inteso dettare la disposizione esclusivamente per il caso che una controversia relativa ad incidente stradale relativa a danni da morte o lesioni sia di competenza del tribunale e non anche per il caso in cui sia di competenza del giudice di pace. Tanto più ove si consideri che, se: l'intento perseguito dal legislatore con l'estensione alla tipologia di controversie in discorso del rito del lavoro è stato quello di rendere applicabile tale rito perché (ipoteticamente: ma è dato smentito dall'esperienza) più rapido di quello ordinario, tale intento anche astrattamente sarebbe contraddetto dall'ipotesi dell'estensione della norma anche ai giudizi dinanzi al giudice di pace, atteso che il rito dinanzi al giudice di pace, in ragione della sua deformalizzazione, risponderebbe ad esigenze di celerità certamente maggiori di quelle di cui è (astrattamente) capace il rito del lavoro. Non solo: l'estensione al giudice onorario di un rito "formalizzato" come quello del lavoro sarebbe in manifesta contraddizione con le minore garanzie di tecnicismo che quel giudice offre. Si aggiunga ancora che un effetto dell'estensione del rito alle controversie in discorso pur se di competenza del giudice di pace sarebbe quello di renderle sempre decidibili solo secondo diritto e non secondo equità entro il limite della giurisdizione equitativa.

Si potrebbe, dunque, ritenere che l'art. 3 trovi applicazione solo alle controversie in questione di valore superiore al limite indicato dal secondo comma deIl'art. 7 c.p.c. e, quindi, di competenza del tribunale.

In disparte questa questione l'istanza di regolamento di competenza andrà accolta ed andrà dichiarata la competenza per materia con limite di valore sulla controversia del Giudice di Pace di Reggio Calabria.».

§2. Il Collegio condivide le argomentazioni della relazione sul punto relativo alla statuizione da rendere sulla competenza e, pertanto, ritiene debba affermarsi il seguente principio di diritto: «Deve escludersi che la norma dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006, nel prevedere che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro Il, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, abbia attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così sottraendole alla previsione di competenza del giudice di pace per materia con limite di valore, di cui all'art. 7, secondo comma, c.p.c.».

§3. Sciogliendo la riserva formulata nella relazione il Collegio ritiene, inoltre, è opportuno chiarire se il rito speciale richiamatli da detta norma debba trovare applicazione quando le cause indicate dal citato art. 3 siano di competenza del giudice di pace e debbano essere da tale giudice trattate. Il chiarimento va dato nel senso che deve escludersi che l'intentio legis di cui è espressione l'art. 3 si sia voluta indirizzare nel senso di disporre l'applicabilità delle norme del c.d. rito del lavoro anche quando le cennate controversie debbano essere trattate dinanzi al giudice di pace, onde la norma in discorso si deve intendere riferita soltanto all'ipotesi di causa davanti al Tribunale.

Inducono a tale conclusione le seguenti considerazioni:

a) la circostanza che il rito del lavoro è rito estremamente formalizzato e, quindi, per definizione poco compatibile con l'esercizio della giurisdizione da parte di un giudice onorario;

b) l'argomento della coerenza con lo scopo del legislatore, che, nell'intento di introdurre per le controversie in questione un rito - almeno in astratto (posto che è notorio che il rito del lavoro è ormai gestito con tempi non diversi da quelli del rito ordinario e considerato che anche quest'ultimo, a far tempo dalla l. n. 353 del 1990, ha tornato ad essere imperniato sul sistema delle preclusioni, pur temperate dal principi di eventualità, formalmente consacrato nell'art. 183 c.p.c.) - più celere di quello ordinario, avrebbe non solo attribuito al giudice di pace la gestione di uno strumento processuale più sofisticato e, quindi, più difficile da gestire per il giudice non togato, ma anche perseguito l'intento con l'adoperare uno strumento alla prova dei fatti inidoneo;

c) un ulteriore argomento di coerenza del legislatore, desumibile dalla circostanza che il rito dinanzi al giudice di pace è di per sé ispirato da un'esigenza di concentrazione e speditezza, peraltro congiunta ad una notevole semplificazione delle forme, si che l'ipotetica e discutibile idoneità del rito del lavoro ravvisata per il caso delle controversie dinanzi al tribunale rispetto al rito ordinario dinanzi a quell 'ufficio applicabile sarebbe stata e sarebbe insussistente;

d) il rilievo che l'attribuire alla norma del citato art. 3 la valenza di riferirsi anche alle controversie davanti al giudice di pace, come dimostra la pratica, comporta anche l'effetto di determinare l'operare del rito del lavoro anche quando i danni siano lamentati non solo alla persona, sia pure in misura minima, ma anche alle cose, ipotesi non considerata dal legislatore, ma che dovrebbe essere regolata dall'art. 40, terzo comma c.p.c.;

e) in fine - e trattasi di argomento decisivo - la circostanza che in ordine al rito da applicarsi dinanzi al giudice di pace il nostro codice di rito contiene una previsione che ha natura di c.d. metanorma, cioè di norma sul modo di legiferare in ordine al rito processuale applicabile in genere dinanzi a quel giudice: l'art. 311 c.p.c., infatti, sotto la rubrica «Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale», dispone che «il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica» .

La norma, dopo avere disposto in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo che vengono di seguito espressamente dettate e, per ciò che esse non regolano, da quelle sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), pone una vera e propria metanorma, là dove esige che un diverso regolamento risulti da "altre espresse disposizioni". Ne discende che, quando il legislatore detta una norma sul rito potenzialmente idonea ad essere applicata - come l'art. 3 di cui si discorre - anche al processo dinanzi al giudice di pace, perché la potenzialità sia effettiva e la norma possa essere interpretata nel senso d'essere applicabile anche dinanzi al giudice di pace, è necessario che essa disponga in tale senso "in modo espresso", cosa che il detto art. 3 non ha fatto in alcun modo, non contenendo alcun riferimento al processo dinanzi al giudice di pace.

§4. E' da notare che nessun lume sulle questioni interpretative qui esaminata è venuto dalla recente ord. n. 280 del 2008 della Corte costituzionale, poiché la questione decisa è stata dichiarata inammissibile.

Inoltre, è anche da rikvare che correttamente, sia nella relazione, sia nelle considerazioni svolte in qUi~sta sede non si è fatto alcun riferimento ai lavori parlamentari, atteso che essi non considerano le problematiche esaminate.

§5. Conclusivamente è dichiarata la competenza per materia con limite di valore

del Giudice di Pace di Reggio Calabria.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, neilla Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 3 luglio 2008.

Pubblicata il 7 agosto 2008.