Prove in appelloSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 4 aprile – 9 giugno 2011, n. 12700
(Presidente Preden – Relatore Armano)
Svolgimento del processo
R. B. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano, con la quale veniva respinta la domanda di risarcimento danni proposta dal B. contro la SAI spa e D. L.
Il B. aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti nell'incidente occorsogli il 6/4/99 quando, mentre alla guida della Peugeot di sua proprietà percorreva la tangenziale ovest di Milano, veniva a collisione con la W Polo assicurata presso la SAI e condotta da L. D. che, cambiando corsia di marcia, sbandava tagliandogli la strada.
Con sentenza depositata il 20-10-2005 la Corte di Appello di Milano rigettava l'appello.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione R. B. con due motivi.
Le altre parti non presentano difese.
Motivi della decisione
1.Come primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dall'art. 115 cpc, dell'art 104 delle Disp .di Att. C.p.c e dell'art. 2054, comma 2, c.c. ed omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 c.p.c. Secondo il ricorrente il Tribunale aveva errato nell'omettere di valutare la testimonianza resa dal teste R. riportata a pag. 2 del rapporto della Polizia Stradale e nel ritenere il ricorrente decaduto dall'istanza di assunzione della testimonianza, ove mai ritenuta necessaria nel processo d'appello.
1.1.I1 motivo è infondato.
Il Tribunale ha ricostruito la dinamica del sinistro sulla base del rapporto della Polizia Strada le e delle dichiarazioni delle parti coinvolte nell'incidente, fra cui quella dello stesso B., che ha dichiarato agli Agenti intervenuti che la manovra dell'auto della L. era giustificata dall'errata manovra posta in essere da un mezzo pesante che le aveva tagliato la strada, cambiando corsia di marcia.
Il Tribunale ha condiviso la conclusione degli agenti intervenuti che, raccolti tutti gli elementi a disposizione, comprese le testimonianze ed i rilievi effettuati, hanno affermato che non formulavano"nessuna proposta contravvenzionale in quanto gli eventi si sono susseguiti in modo incontrollabile e comunque a causa del veicolo pesante rimasto sconosciuto."
Infondato è quindi l'addebito mosso dal ricorrente di incompleta valutazione del rapporto di Polizia Stradale ,che conteneva anche le dichiarazioni del R., perché proprio dall'esame di tale rapporto il giudice di merito, a cui spetta, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità,di individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne I'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione,ha ritenuto che I'incidente era dovuto al mancato rispetto della distanza di sicurezza che aveva impedito al B. di frenare tempestivamente per evitare la collisione con la vettura condotta dalla L., a cui un mezzo pesante aveva tagliato la strada.
I.2. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di ammissione del teste R. rilevando che tale testimonianza era già stata ammessa dal giudice di primo grado e che il ricorrente era decaduto dalla sua assunzione, per non aver provveduto alla tempestiva citazione del teste per l'udienza fissata per il raccoglimento della prova.
Ha rilevato che il B. aveva successivamente rinunciato ad assumere la testimonianza del R.
1.3. Si ritiene che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 345 c.p.c, rilevato che è inammissibile in appello la prova testimoniale già articolata e sostanzialmente, come nella specie, dichiarata decaduta dal giudice di primo grado, non vertendosi in un'ipotesi di prova nuova ex art. 345 c.p.c. ez, 3, Sentenza n. 18740 del 09/L2/2A03.
2. Come secondo motivo di ricorso viene dedotta l'omessa motivazione in ordine al superamento della presunzione di pari responsabilità della L. nella causazione dell'incidente ex art. 2054 c.c.
2.1. Il motivo è infondato.
Infatti espressamente la Corte di appello ha affermato che la condotta di guida tenuta dalla L. era esente da colpa, avendo ella anche adottato l'unico comportamento possibile per tentare di evitare lo scontro.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. |