Effetti mancata informativaTribunale di Varese
Sezione I Civile
Ordinanza 1° marzo 2011
In via preliminare, parte convenuta ha chiesto dichiararsi l’annullabilità del conferimento d’incarico da parte degli attori ai loro difensori, per la violazione dell’art. 4, comma III, del d.lgs. 28/2010, non essendo stata allegata all’atto introduttivo del giudizio, l’informativa specifica sottoscritta dai clienti.
Reputa questo giudice che la questione, come eccepita dalla parte convenuta, non sia idonea, allo stato, a provocare alcun provvedimento anticipatorio o organizzativo da parte del magistrato, vuoi ex art. 183, comma I, c.p.c. oppure ex art. 182 c.p.c. oppure ancora ex art. 187 c.pc. Trattasi, cioè, di questione da rimettere all’alveo decisorio conclusivo del giudizio.
Questi i motivi dell’attuale decisione.
Il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 introduce nuovi obblighi in capo ai difensori legali. Per quanto qui interessa, ai sensi dell’art. 4, comma III, si prevede che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato sia tenuto a informare chiaramente e in forma scritta l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. 28/10 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 (oltre ai casi della mediazione cd. obbligatoria). Il documento che contiene l'informazione é sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.
Il saggio di legificazione in esame, conclude prevedendo che “in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile”. Da qui l’eccezione dell’avvocato che assiste la parte convenuta.
Ebbene, una lettura del dato normativo consente di ritenere, per come già osservato, l’eccezione non idonea a provocare, allo stato, una anticipazione di giudizio o altro provvedimento (ad es., di sanatoria di eventuali vizi). Innanzitutto, l’obbligo di informazione (cui si associa un onere di allegazione nell’eventuale giudizio) provoca una specifica reazione dell’Ufficio giudiziario, ma nel senso “salvifico” del rapporto: il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informativo, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma I, infatti, “informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.
In secondo luogo, l’esegesi del testo, conferma che l’approdo alla “annullabilità” sia nel senso di recepire integralmente la categoria codicistica, con il regime giuridico che ad essa si collega; anche, quindi, in punto di legittimazione ex art. 1441, comma I, c.c. La versione originaria dell’art. 4 prevedeva, infatti, che la violazione dell’obbligo di informazione determinasse la nullità del contratto di patrocinio. Siffatta disposizione era stata fortemente censurata dalla Dottrina, proprio sul rilievo che introducesse, nell’ordinamento, una previsione in distonia rispetto alla teoria generale delle Patologie negoziali.
Vigente l’attuale art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010 deve ritenersi che trovi applicazione l’art. 1441, comma I, c.c. e, dunque, la annullabilità possa essere fatta valere solo dall’assistito che non ha ricevuto l’informativa. Una interpretazione di diverso segno - la quale consentisse anche alla controparte di demolire il contratto di patrocinio del partner litigante - difficilmente sfuggirebbe alle maglie della incostituzionalità. |