702bis e chiamataIl Giudice esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede;
- considerato che la B….. S.r.l., con il rito previsto dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c. ha chiesto nei confronti della U…….. S.p.a. l’accertamento dell’avvenuta cessazione degli effetti della fideiussione del 20/9/94, rilasciata dall’istituto di credito a garanzia del pagamento effettuato dalla S…….S.p.a.;
- considerato, in primo luogo, che la domanda su indicata deve ritenersi proponibile con le forme di cui all’art. 702-bis, condividendosi l’opinione, del tutto prevalente, secondo cui il procedimento sommario può essere utilizzato, non solo per le azioni di condanna, ma anche per le azioni di accertamento e costitutive, tenuto conto del fatto che l’art. 702-ter c.p.c. non contiene alcuna limitazione circa la tipologia di azione esperibile, a differenza dell’art. 19 del D.Lgs. n. 5/03 e del disegno di legge n. 1441/08, da cui è scaturita l’approvazione della legge n. 69/09 (e, d’altra parte, l’unico argomento su cui si fonda la diversa opinione secondo cui il procedimento dovrebbe ritenersi limitato alle azioni di condanna, ossia il rilievo che il comma 6 dell’art. 702-ter c.p.c. riconosce la provvisoria esecutorietà all’ordinanza conclusiva del procedimento, caratteristica apparentemente propria solo delle statuizioni di condanna, non appare certo dirimente, ove si consideri che la disposizione richiamata si limita a riprodurre il testo dell’art. 282 c.p.c., relativo alle sentenze, e comunque prevede la trascrivibilità dell’ordinanza conclusiva del procedimento, caratteristica tipica proprio dei provvedimenti giurisdizionali di accertamento o costitutivi);
- considerato, inoltre, che la causa, richiedendo l’accertamento di un limitato profilo interpretativo di un contratto di fideiussione sulla base dei documenti depositati, deve ritenersi compatibile con l’istruzione sommaria, a norma dell’art. 702-ter , sul presupposto della piena condivisione dell’opinione secondo la compatibilità con il procedimento sommario va riconosciuta a tutte le cause “semplici”, ossia quelle che non presentano pluralità di questioni da risolvere, non richiedono accertamenti complessi, non necessitano di attività istruttorie di lunga indagine o numerose;
- considerato, peraltro, sotto il profilo della regolarità del contraddittorio, che la causa deve ritenersi “comune” alla S….. S.p.a., in quanto la domanda della ricorrente riguarda non solo il rapporto contrattuale interno con la resistente, mae anche il rapporto esterno instauratosi tra quest’ultima e la S…. S.p.a., reale destinataria della lettera fideiussoria in esame (pur formalmente intestata al Tribunale di Vicenza);
- considerato che nel procedimento sommario è ammissibile la chiamata in causa iussu iudicis ai sensi dell’art. 107 c.p.c., atteso che: 1) si condivide l’opinione secondo cui il procedimento sommario è processo speciale a cognizione tendenzialmente piena, rispondente ad un modello di trattazione semplificato (come si desume dal triplice rilievo che: a) il procedimento è finalizzato all’accertamento pieno e con efficacia di giudicato dei diritti dedotti in giudizio; b) l’art. 702-ter riferisce la sommarietà essenzialmente alle forme del procedimento; c) l’art. 54 della legge n. 69/09 individua il procedimento sommario come il prototipo di disciplina cui ricondurre tutti i procedimenti “di cognizione” regolati dalla legislazione speciale, «in cui sono prevalenti i caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa», così rivelando la volontà di considerare questo procedimento come un vero e proprio giudizio di cognizione piena, caratterizzato solo dalla semplificazione delle forme processuali per arrivare alla decisione); 2) sono quindi applicabili al procedimento sommario tutte le disposizioni dettate per il processo ordinario a cognizione piena, compatibili con le disposizioni contenute negli artt. 702¬-bis e ss. c.p.c. e con le esigenze di semplificazione e accelerazione proprie di questo procedimento; 3) tra le disposizioni compatibili rientrano sicuramente quelle contenute negli artt. 102,105,106 e 107 c.p.c.; 4) d’altra parte, la piena “utilità” del giudicato sostanziale cui tende il procedimento presuppone la partecipazione (o quanto meno la possibilità di ottenere la partecipazione) al giudizio di tutti i soggetti nei confronti dei quali la decisione è destinata ad essere fatta valere; 5) in questa prospettiva si condivide l’opinione secondo cui l’art. 702-bis, u.c., c.p.c., che sembra limitare la chiamata in causa del convenuto alla garanzia propria e che viene considerata espressione dello sfavore del legislatore per l’estensione del contraddittorio nel procedimento sommario, deve invece essere interpretato in modo conforme agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ammettendo per il convenuto nel procedimento sommario le stesse possibilità di chiamata in causa di terzi previste per il convenuto nel rito ordinario (interpretazione, questa, proposta anche nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario del 2010 del Primo Presidente della Corte di Cassazione);
- evidenziato, poi, che, in mancanza di espresse indicazioni normative circa le modalità e i termini della chiamata in causa, e tenuto conto della natura e delle esigenze acceleratorie del procedimento in esame, la chiamata in causa del terzo può essere effettuata con atto di citazione a comparire all’udienza fissata dal giudice, nel rispetto dei termini di comparizione e di costituzione del terzo previsti dall’art. 702-bis cpc per il convenuto;
- considerato, poi, sempre sotto il profilo delle modalità della chiamata in causa, che, pur non richiedendo l’art. 107 c.p.c. la fissazione di un termine per la notificazione dell’atto di citazione, nel caso di specie tale termine deve essere fissato …..in analogia a quanto previsto dall’art. 702-bis sulla chiamata in causa del convenuto;
- ritenuta, infine, l’opportunità di sollecitare sin d’ora il contraddittorio sulla questione della causa in concreto del contratto di fideiussione, ossia la sua funzionalizzazione o meno alla pendenza del giudizio di primo grado, evidenziando alle parti che su tale questione saranno chiamate a pronunciarsi in udienza, in quanto l’assegnazione dei termini di cui al comma 2 dell’art. 101 c.p.c. deve ritenersi incomputabile con le esigenze acceleratorie del procedimento sommario;
PQM
1. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Simod S.p.a. entro il termine perentorio del 25/2/2010, da effettuarsi a cura della parte diligente con atto di citazione per l’udienza di seguito fissata, riferendo l’avviso ex art. 163 n. 7 c.p.c. al termine di costituzione dall’art. 702 bis comma 3;
2. rinvia il procedimento all’udienza del 22/4/2010 h. 10:15 per la definizione del thema decidendum e l’eventuale decisione.
Si comunichi a mezzo telefax.
Verona 5/2/2010
Il Giudice
dott. Pier Paolo Lanni
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