Ricorso e app. del lavoroCassazione Civile - Sez. Lavoro - Sentenza 18/03/2008 n. 7307
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Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, nel rito del lavoro il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte di appello nelle forme e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. Laddove il ricorso sia stato spedito per posta l'appello deve essere dichiarato inammissibile anche qualora esso sia pervenuto alla cancelleria nel termine stabilito per l'impugnazione.
Quindi, in particolare, nel giudizio di appello di rito del lavoro non è applicabile in via analogica, l'art. 134 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (deposito del ricorso e del controricorso innanzi alla Corte di Cassazione a mezzo posta).
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